CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 agosto 2025
Cassazione n. 23547/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5519/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato. -controricorrenti- avverso la sentenza n. 950/2024 emessa da Tribunale di Lucca il 09/09/2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. Numero registro generale 5519/2025 Numero sezionale 833/2025 Numero di raccolta generale 23547/2025 Data pubblicazione 19/08/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 04/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5519/2025 Numero sezionale 833/2025 Numero di raccolta generale 23547/2025 Data pubblicazione 19/08/2025