CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026
Cassazione n. 23873/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rettore pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis;– controricorrente -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n.598/2021, depositata il 31 maggio 2021;Numero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/2026udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 giugno 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dagli atti di causa (ricorso, controricorso e sentenza) emergequanto segue.[OSCURATO:SOCIETA]. costituì “[OSCURATO:PERSONA]” autodichiarato, avente lo scopo, exart. 3 dello stesso, di segregare il patrimonio conferito al fine di garantire,nei modi e nei termini di cui alle proposte di concordato preventivo, lesocietà [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e Sea for s.r.l. tutte inliquidazione.A tal fine fu previsto che l’odierna ricorrente avrebbe potuto realizzarela cessione degli immobili di sua proprietà.Con successivo atto, il trustee fu sostituito e nominato, in luogo del primo,il dott. [OSCURATO:PERSONA].1.2. Nel 2010 la società ricorrente fu dichiarata fallita ed il nominatocuratore fallimentare agì in giudizio ex art. 2901 c.c. per rendere inefficacigli atti posti in essere, tra cui l’avvenuta costituzione del trust.Nel corso del giudizio le parti (curatela fallimentare e trustee) giunseroad un accordo conciliativo, trasfuso nel verbale, oggetto del presentegiudizio, con il quale le parti dettero atto della volontà di sciogliere ex art.2645-ter c.c. e di attribuire la proprietà dei beni alla società [OSCURATO:SOCIETA]. exart. 832 c.c., al fine di agevolare il completo soddisfacimento dei creditori.1.3. All’esito, l’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso diliquidazione di imposta catastale, e relative sanzioni, con il quale fuliquidata, ex art. 8 della tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986,l’imposta di registro in misura proporzionale per un complessivo importodi euro 55.017,50.Numero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/20261.4. L’avviso fu opposto e in primo grado il ricorso fu respinto peressersi verificato, a seguito del verbale di conciliazione, un “vero e proprio1.5. La decisione venne impugnata e l’appello respinto dalla C.T.R.delle Marche perché con l’azione revocatoria posta in essere dal curatorefallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., i beni, originariamente ceduti al TRUST,per il soddisfacimento dei debiti sociali, sono ritornati nella suadisponibilità, così determinando una riattribuzione di tali beni a chi avevacostituito il trust . Il giudice del gravame ha statuito che si era inpresenza di un doppio trasferimento di beni ancorato il primo al momentodella costituzione del trust ed il secondo all’epoca del ritrasferimentoavvenuto con la conciliazione giudiziale. La C.T.R. ha quindi osservato che la proprietà è passata da un soggetto all’altro e bene ha fatto l’ufficio adeffettuare la dovuta tassazione .1.6. Avverso la predetta sentenza la ricorrente ha presentato ricorsoaffidato a un unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delleEntrate.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unica censura formulata, [OSCURATO:SOCIETA]. deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 8 del d.P.R. n. 131 del 1986 in combinato conl’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del2006.La ricorrente evidenzia che la retrocessione dei beni, diversamente daquanto ritenuto dal giudice di merito, è un effetto automatico dellacessazione del trust, pertanto in nessun modo rilevante a fini impositiviperché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del “vincolo didestinazione” diretto a realizzare l’arricchimento (prospettico) delbeneficiario (i creditori sociali), dovendosi considerare la reintestazioneformale dei beni in favore del disponente atto neutro e come tale nonsuscettibile di imposizione fiscale.Numero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/20262. La censura è fondata.L’art. 2 della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985 (resa esecutiva conlegge n. 364 del 1989) dispone che: - si intendono per trust i "rapportigiuridici" istituiti da una persona, il costituente (o disponente o settlor) -con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto ilcontrollo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un finespecifico; - i beni in trust "costituiscono una massa distinta e non sonoparte del patrimonio del trustee"; - tali beni sono intestati a nome deltrustee o di un'altra persona per conto del trustee; - il trustee è investitodel potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, diamministrare, gestire o disporre dei beni "in conformità alle disposizionidel trust" e secondo le norme impostegli dalla legge.2.1. Non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust ilfatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trusteestesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario. In base all'art. 8 dellaConvenzione, spetta alla legge interna dello Stato designato dettare regoleper la validità, l'interpretazione ed il funzionamento del trust con riguardo,tra il resto: ai poteri del trustee di amministrare o disporre dei beni deltrust, di darli in garanzia e di acquisirne di nuovi; ai rapporti tra il trusteeed i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del primo verso isecondi; all'obbligo del trustee di rendere conto della sua gestione.Secondo l'art. 11 della Convenzione, il riconoscimento del trust inconformità alla legge interna implica "quanto meno che i beni del trustsiano separati dal patrimonio personale del trustee".2.2. Perché la separatezza patrimoniale sia effettiva, la leggeregolatrice può prescrivere, in particolare, che i creditori personali deltrustee non possano sequestrare i beni del trust; - i beni del trust sianoseparati dal patrimonio del trustee in caso di insolvenza di quest'ultimo odi sua bancarotta; i beni del trust non facciano parte del regimematrimoniale o della successione dei beni del trustee; la rivendicazione deiNumero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/2026beni del trust sia permessa qualora il trustee, in violazione degli obblighiderivanti dal trust, abbia confuso i beni del trust con i suoi (...). Lamancanza di un'organica disciplina interna determina la necessità perl'interprete di ricorrere a figure affini, ma non sempre pienamenteconfacenti perché più o meno distanti dalla matrice anglosassone deltrust; quali il negozio indiretto, il patto fiduciario, il mandato, il fondopatrimoniale, la destinazione patrimoniale a specifico affare.2.3 Al di là delle diverse modalità e finalità attraverso le quali puòessere istituito il trust, fattori individuanti comuni, così come desumibilidalla disciplina convenzionale, possono purtuttavia individuarsi: nel nucleocausale unitario costituito dalla combinazione dello scopo di destinazionecon quello, ad esso strumentale, di segregazionepatrimoniale; nell'attuazione del vincolo di destinazione medianteintestazione meramente formale dei beni al trustee ed attribuzione almedesimo di poteri gestori circoscritti e mirati allo scopo; nell'attribuzioneal beneficiario (ove esistente) di una posizione giuridica iniziale che non èdi diritto soggettivo sul bene, ma di aspettativa o di interesse qualificatoad una gestione conforme alla realizzazione dello scopo.3. Per quanto concerne la disciplina fiscale, e in particolare le imposteindirette, norma di riferimento è stata considerata - ma con esitiinterpretativi molto diversi - l'art. 2, comma 47 del d.l. n. 262/2006 conv.in legge n. 286 del 2006, secondo cui: "È istituita l'imposta sullesuccessioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa dimorte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli didestinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioniconcernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54".3.1. Rileva anche l'art. 6 della legge n. 112 del 2016 (c.d. legge del'Dopo di noi') in base al quale: "1. I beni e i diritti conferiti in trust ovveroNumero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/2026gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codicecivile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1,istituiti in favore delle persone con disabilità grave (...) sono esentidall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commida 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successivemodificazioni".3.2.L'incertezza applicativa riguarda, pur nell'ambito di una figuraunitaria, i differenti momenti negoziali nei quali quest'ultima normalmentesi articola, a seconda che oggetto di imposizione sia: l'atto istitutivo deltrust, di natura non traslativa di beni o diritti ma meramente preparatoria,enunciativa e programmatica; l'atto di dotazione o provvista del trust,comportante il momentaneo trasferimento del bene o del diritto al trusteein funzione della realizzazione degli obiettivi prefissati e con i vincoli adessa pertinenti; l'atto di trasferimento finale del bene o del diritto albeneficiario.3.3. Va invero ribadito, anche nella presente sede, che l'istituzione diun trust ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono ladotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad unpassaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimoniodel trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poitrasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta sullesuccessioni e donazioni, prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del2006, conv. in l. n. 286 del 2006, che sarà dovuta, invece, al momentodel trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario, e solo questainterpretazione è conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondocui l'imposizione non deve essere arbitraria ma ragionevole, connessa adun effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 29507 del 24/12/2020, Cass.n. 19167 del 17/07/2019).Numero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/20263.4. L'imposizione solo fissa, nel tributo di registro come nelleimposte ipo-catastali, per la «retrocessione» dei beni ai disponenti risulta,dunque, correlata alla natura della costituzione del vincolo, di cuirappresenta la vicenda uguale e contraria, e conferma di simileimpostazione si rinviene nell'art. 6, comma 4, Legge n. 112/2016, che, neitrust «dopo di noi», prevede la tassazione solo fissa per il ritrasferimentodei beni a favore dei disponenti in caso di premorte del soggetto debole,disposizione che sembrerebbe avere valore ricognitivo di un principioordinamentale.3.5. La retrocessione del patrimonio in trust è, quindi, un fenomenodel tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi incui - non è questo il caso - i beni che lo compongono non siano gli stessidi quelli a suo tempo segregati.3.6 Quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nellacostituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale,dunque, anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'attoistitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, sianoassoggettabili all'imposta sulle donazioni, di questa mancando, infatti, glielementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concretoarricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, secondoquanto evincibile dall'art. 1 TU n. 346 del 1990 cit. 13 (cfr. Cass. n.8082/2020).3.7. Come già affermato da questa Corte, sulla base di principi didiritto che il Collegio condivide, in tema di imposta sulle successioni edonazioni, il recesso o la rinuncia definitiva di tutti i beneficiari del trust,specificamente individuati, alla distribuzione dei beni e alla realizzazionedello scopo impresso dall'atto istitutivo, senza che questo nulla preveda alriguardo, comporta, al pari di quanto accade quando il beneficiario manchifin dall'origine, l'impossibilità di realizzare il programma negozialepredisposto dal disponente e il ritorno a quest'ultimo del trust fund, con laNumero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/2026conseguenza che l'anticipata cessazione del trust fa venir meno ilpresupposto di imposta (dato dall'originaria istituzione del vincolo e dallafinale attribuzione beneficiaria) in quanto priva l'operazione dellapotenzialità di arricchimento gratuito da parte dei terzi, impedendo lamanifestazione della capacità contributiva oggetto del tributo, mentreresta fiscalmente irrilevante l'automatica retrocessione dei beni non piùsegregati, in quanto mero riflesso della sopravvenuta inadeguatezza delvincolo di destinazione alla realizzazione dell'arricchimento del beneficiario(cfr. Cass. n. 8719 del 30/03/2021; Cass. n. 31857 del 15 novembre2023).3.8. In conclusione, se la costituzione del vincolo di destinazione di cuiall'art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. in legge n. 286 del2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuovaimposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione, perl'applicazione delle quali è necessario che si realizzi un trasferimentoeffettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e nonmeramente strumentale, atteso che sia l'atto istitutivo che l'atto didotazione patrimoniale tra disponente e trustee sono meramentestrumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione delvincolo di destinazione, parimenti l’atto di ritrasferimento dei cespiti aldisponente con scioglimento del vincolo di segregazione è eventoanch’esso neutrale ai fini dell’imposta applicata, in quanto rileva soltantol’attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazionedel trust medesimo.4. Il giudice di merito non si è attenuto ai principi innanzi espostiavendo erroneamente ritenuto che la costituzione e lo scioglimentoanticipato del trust, in forza della conciliazione intervenuta, comportasseroun ritrasferimento dei beni al disponente, laddove solo il trasferimentoeffettivo ai beneficiari (i creditori) avrebbe potuto essere oggetto ditassazione (Cass. n. 8147/22; 7923/21; 8719/2021 e 22182/2022).Numero registro generale 29687/2021Numero sezionale 5161/2026Numero di raccolta generale 23873/2026Data pubblicazione 22/07/20265. La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito conaccoglimento dell’originario ricorso della contribuente. Le spese di lite, ditutti i gradi di giudizio, sono compensate in ragione del recenteconsolidamento della giurisprudenza di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente.Le spese di lite sono compensate.Così deciso in Roma, il 25 giugno 2026Il PresidenteMilena Balsamo