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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 42931/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che non hanno trascurato le particolari condizioni psicologiche dell'imputato determinando la pena nel minimo edittale e, come puntualizzato dalla Corte di appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (ma, erroneamente, due volte); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, che non hanno trascurato le particolari condizioni psicologiche dell'imputato determinando la pena nel minimo edittale e, come puntualizzato dalla Corte di appello, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione (ma, erroneamente, due volte); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte
Sentenza Cassazione n. 42931/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris