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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2026

Cassazione n. 13735/2026

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1181/21 della Commissione TributariaRegionale della Calabria, pubblicata in data 22 aprile 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con sentenza n. 1181/21, pubblicata in data 22 aprile2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria haaccolto parzialmente - annullando, in particolare, l’avviso diaccertamento impugnato con riferimento all’annualità diNumero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026imposta 2011 - l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan. 1268/19 della [OSCURATO:PERSONA] diCosenza, con la quale era stato respinto il ricorso intentato dalcontribuente avverso l’avviso di accertamento TARSU n. 57,relativo alle annualità di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e2011, avente ad oggetto aree demaniali asservite astabilimento balneare e, segnatamente, quella parte di esseutilizzata “per posa sdraio ed ombrelloni”.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3.

Il Comune di Diamante non si è costituito in giudizio,rimanendo intimato.4.

La causa, all’adunanza camerale del 16 aprile 2026, uditala relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], èstata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2.

Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione ilricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.,ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 62 e63 d.lgs. n. 507 del 1993, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., avendola corte regionale calabrese ritenuto, per un verso, che “laprova in ordine all’insussistenza dell’obbligazione tributariagravasse in capo al contribuente e non già in capoall’amministrazione” e, per altro verso, che fosse stato assolto“l’onere probatorio gravante sull’ente impositore in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi della pretesa”, giungendo,in tal modo, ad accogliere solo parzialmente l’appello,Numero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026nonostante non fosse stata fornita alcuna prova “dellasussistenza della pretesa impositiva … né della fontedell’obbligazione tributaria”.

Ed, infatti, i giudici di secondogrado, rilevato che titolare della concessione demaniale n. 4del 2011 era la [OSCURATO:SOCIETA]., avevano annullato l’avviso diaccertamento impugnato solamente con riferimentoall’annualità di imposta 2011, reputando “sfornita di prova”l’analoga eccezione formulata dal contribuente in relazione allealtre annualità.3.

Il motivo è fondato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria,dopo aver osservato che la concessione demaniale n. 4 del2011 era stata rilasciata ad un soggetto giuridico diversorispetto al ricorrente, ha effettivamente reputato fondata“l’eccezione” in relazione all’annualità di imposta 2011, mentre,“in ordine alle restanti annualità (2007, 2008, 2009 e 2010)”,l’ha considerata “sfornita di prova” (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 2 e 3).3.2.

Tuttavia, la dimostrazione dei fatti costitutividell’obbligazione tributaria, oggetto della pretesa esercitatadall’amministrazione, grava su quest’ultima, mentre il diritto afruire di riduzioni, esclusioni o esenzioni deve provato dalcontribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale cheassoggetta al pagamento del tributo tutti coloro che occupanoo detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n.3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n.10634/19, Cass. n. 21490/22, Cass. n. 2623/23, Cass. n.8595/25, Cass. n. 12902/25 e Cass. n. 1155/26).3.3.

Nel caso di specie, il ricorrente, evidenziato che l’attoimpugnato era stato emesso sul presupposto della titolaritàNumero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026della suddetta concessione demaniale, ha contestato la propriasoggettività passiva, revocando in dubbio, in tal modo, uno deifatti costitutivi della pretesa tributaria esercitatadall’amministrazione.Ed, al cospetto di una siffatta eccezione, o meglio, meradifesa, essendosi il contribuente esclusivamente limitato, senzaallegare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi oestintivi, a negare di essere soggetto passivo d’imposta,l’autorità giudiziaria adita in sede di merito -trattandosi di unaccertamento ad essa riservato, da effettuare in virtù di tuttigli elementi sottoposti alla sua attenzione ed in relazione allapretesa tributaria quale concretamente esercitata- avrebbedovuto verificare, avuto riguardo ai documenticomplessivamente acquisiti, se l’ente impositore avessedimostrato o meno -essendo il relativo onere su di essogravante- la sussistenza dei presupposti necessariamenterichiesti ai fini dell’applicazione della tassa de qua, tra cui, inparticolare, quelli che individuano il soggetto o i soggetti tenutial suo pagamento.4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Calabria, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio -nei termini testé precisati-e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Calabria, in diversa composizione, affinché effettuiNumero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore,INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1181/21 della Commissione TributariaRegionale della Calabria, pubblicata in data 22 aprile 2021.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con sentenza n. 1181/21, pubblicata in data 22 aprile2021, la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria haaccolto parzialmente - annullando, in particolare, l’avviso diaccertamento impugnato con riferimento all’annualità diNumero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026imposta 2011 - l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenzan. 1268/19 della [OSCURATO:PERSONA] diCosenza, con la quale era stato respinto il ricorso intentato dalcontribuente avverso l’avviso di accertamento TARSU n. 57,relativo alle annualità di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e2011, avente ad oggetto aree demaniali asservite astabilimento balneare e, segnatamente, quella parte di esseutilizzata “per posa sdraio ed ombrelloni”.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. Il Comune di Diamante non si è costituito in giudizio,rimanendo intimato.4. La causa, all’adunanza camerale del 16 aprile 2026, uditala relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], èstata decisa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato ed, in quanto tale, meritaaccoglimento.2. Con l’unico motivo addotto a sostegno dell’impugnazione ilricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c.,ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 62 e63 d.lgs. n. 507 del 1993, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., avendola corte regionale calabrese ritenuto, per un verso, che “laprova in ordine all’insussistenza dell’obbligazione tributariagravasse in capo al contribuente e non già in capoall’amministrazione” e, per altro verso, che fosse stato assolto“l’onere probatorio gravante sull’ente impositore in ordine allasussistenza degli elementi costitutivi della pretesa”, giungendo,in tal modo, ad accogliere solo parzialmente l’appello,Numero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026nonostante non fosse stata fornita alcuna prova “dellasussistenza della pretesa impositiva … né della fontedell’obbligazione tributaria”. Ed, infatti, i giudici di secondogrado, rilevato che titolare della concessione demaniale n. 4del 2011 era la [OSCURATO:SOCIETA]., avevano annullato l’avviso diaccertamento impugnato solamente con riferimentoall’annualità di imposta 2011, reputando “sfornita di prova”l’analoga eccezione formulata dal contribuente in relazione allealtre annualità.3. Il motivo è fondato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria,dopo aver osservato che la concessione demaniale n. 4 del2011 era stata rilasciata ad un soggetto giuridico diversorispetto al ricorrente, ha effettivamente reputato fondata“l’eccezione” in relazione all’annualità di imposta 2011, mentre,“in ordine alle restanti annualità (2007, 2008, 2009 e 2010)”,l’ha considerata “sfornita di prova” (cfr. la sentenza impugnata,alle pagg. 2 e 3).3.2. Tuttavia, la dimostrazione dei fatti costitutividell’obbligazione tributaria, oggetto della pretesa esercitatadall’amministrazione, grava su quest’ultima, mentre il diritto afruire di riduzioni, esclusioni o esenzioni deve provato dalcontribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale cheassoggetta al pagamento del tributo tutti coloro che occupanoo detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n.3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n.10634/19, Cass. n. 21490/22, Cass. n. 2623/23, Cass. n.8595/25, Cass. n. 12902/25 e Cass. n. 1155/26).3.3. Nel caso di specie, il ricorrente, evidenziato che l’attoimpugnato era stato emesso sul presupposto della titolaritàNumero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026della suddetta concessione demaniale, ha contestato la propriasoggettività passiva, revocando in dubbio, in tal modo, uno deifatti costitutivi della pretesa tributaria esercitatadall’amministrazione.Ed, al cospetto di una siffatta eccezione, o meglio, meradifesa, essendosi il contribuente esclusivamente limitato, senzaallegare la sussistenza di fatti impeditivi, modificativi oestintivi, a negare di essere soggetto passivo d’imposta,l’autorità giudiziaria adita in sede di merito -trattandosi di unaccertamento ad essa riservato, da effettuare in virtù di tuttigli elementi sottoposti alla sua attenzione ed in relazione allapretesa tributaria quale concretamente esercitata- avrebbedovuto verificare, avuto riguardo ai documenticomplessivamente acquisiti, se l’ente impositore avessedimostrato o meno -essendo il relativo onere su di essogravante- la sussistenza dei presupposti necessariamenterichiesti ai fini dell’applicazione della tassa de qua, tra cui, inparticolare, quelli che individuano il soggetto o i soggetti tenutial suo pagamento.4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Calabria, in diversa composizione,affinché effettui un nuovo giudizio -nei termini testé precisati-e provveda, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenzaimpugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Calabria, in diversa composizione, affinché effettuiNumero registro generale 30421/2021Numero sezionale 3199/2026Numero di raccolta generale 13735/2026Data pubblicazione 11/05/2026un nuovo giudizio e provveda, altresì, alla liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 aprile2026.Il PresidenteUgo Candia
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