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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 41307/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 23 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 28 settembre 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, fatto contestato come commesso il 21 ottobre 2020, [n conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia.

2. L'imputato si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 116, commi 15 e 17, del d.

Igs 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed insufficiente quanto all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, esisterebbero i presupposti, sia per la lieve entità del fatto, in sé considerato, sia per le documentate condizioni personali e di salute dell'imputato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 2-3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Milano il 23 gennaio 2024 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Milano il 28 settembre 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida senza patente, fatto contestato come commesso il 21 ottobre 2020, [n conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico, complessivo, motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (art. 116, commi 15 e 17, del d. Igs 30 aprile 1992, n. 285) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed insufficiente quanto all'affermazione di penale responsabilità, anche in relazione alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., di cui, diversamente da quanto ritenuto dai Giudici di merito, esisterebbero i presupposti, sia per la lieve entità del fatto, in sé considerato, sia per le documentate condizioni personali e di salute dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le doglianze risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito (pp. 2-3) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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