CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 30396/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni scritte trasmesse in data 27.1.2026 dal Pubblico Ministero inpersona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi la inammissibilità del ricorso;vista la documentazione trasmessa dalla difesa in data 2/02/2026;letta la memoria trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata di cui in epigrafe, emessa in data 15/10/2025, laCorte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa all’esito digiudizio ordinario dal Tribunale di Messina, ha concesso all’appellante AntonioSalvatore Natoli la sospensione condizionale, condannandolo alla refusione dellespese di assistenza sostenute nel grado dalla parte civile. Ha confermato per ilresto la sentenza appellata che aveva ritenuto il medesimo appellante responsabiledel contestato reato p.p. dagli artt. 81, 612 comma 2 cod. pen. in danno di LaGalia [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione nonché alrisarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in sede civile ed alpagamento delle spese dalla medesima parte civile sostenute.2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, pertramite del proprio difensore, proponendo otto motivi di seguito illustrati nei limitistabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo prospetta violazione di norma processuale per omessanotifica della citazione in appello all’imputato. Deduce che: a) il Natoli, dopo che,in sede di identificazione in data 9/09/2022, aveva eletto domicilio presso ildifensore, nella successiva sede di interrogatorio aveva dichiarato domicilio pressola propria residenza in Paternò, via Tasso n. 36; b) la circostanza era stataappurata anche nel corso del processo di primo grado, tanto che il Tribunale, sueccezione della difesa, aveva disposto la rinnovazione della notifica degli attiintroduttivi al domicilio dichiarato; c) ciò nonostante, la citazione in appello erastata notificata all’imputato presso il difensore inteso quale domiciliatario, conpretermissione del domicilio dichiarato; d) per l’effetto, doveva ritenersi mancantela notifica all’imputato con conseguente nullità assoluta della citazione e delladichiarazione di assenza dell’appellante nel giudizio di secondo grado.2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione nel rigetto della richiestadi rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Si duole del fatto che: a) in primogrado era rimasta inevasa la richiesta della difesa di produrre l'interacorrispondenza telefonica e messaggistica intervenuta tra l’imputato e la personaoffesa, richiesta formulata all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], su cui il Tribunale non avevamai sciolto la riserva in quella sede assunta; b) la richiesta di rinnovazione alriguardo presentata in appello era stata liquidata dalla Corte di appello conmotivazione inadeguata che non teneva conto dell’esigenza di interpretare nel piùampio contesto da ricostruire la documentazione acquisita e valutata dal Tribunale.2.3. Con il terzo motivo si duole di vizio di motivazione in ordine alla questionesollevata dalla difesa quanto alla carente contestazione dell’aggravante ex art. 612comma 2 cod. pen. Deduce che l’aggravante era contestata in modo inidoneo, conmero riferimento normativo, ma in forma «priva di una compiuta indicazione deglielementi costitutivi della fattispecie circostanziale». Dal difetto della contestazionedell’aggravante dovevano farsi discendere le necessitate conseguenze in punto dicompetenza e di pene applicabili.2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in quanto la Corte diappello, ignorando anche i motivi di appello sul tema, non aveva adeguatamentemotivato sulla idoneità delle espressioni utilizzate a costituire minaccia, inparticolare nel contesto della contesa instauratasi tra imputato e persona offesaper il pagamento di pregresse commesse.2.5. Con il quinto motivo deduce violazione e vizio della motivazione in ordine allasussistenza del dolo in quanto la sentenza impugnata non aveva adeguatamenteverificato e motivato con riguardo alla ricorrenza di consapevolezza e volontàdell’imputato di intimidire la persona offesa, in un quadro in cui l’azione delricorrente era spinta dalla esasperazione per le omissioni di pagamento da partedel cliente.2.6. Con il sesto motivo assume la ricorrenza di violazione di norme penali eprocessuali, vizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causadi esclusione della punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. laddove la Corteterritoriale non aveva considerato che: a) non si trattava di condotta abituale el’imputato aveva solo un remoto precedente; b) il danno doveva reputarsi esiguo;c) l’azione era indotta dal contesto di esasperazione per gli inadempimenti dellacontroparte.2.7. Con il settimo motivo rappresenta violazione di norme processuali e vizio dimotivazione laddove la sentenza, nell’affermare la responsabilità dell’imputato,non si era attenuta al canone di giudizio dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, inparticolare non tenendo conto del fatto che «il giudizio abbreviato, a fronte deicontenuti letterali delle contestazioni, non aveva fornito elementi di certezza circale responsabilità penali in capo all'odierno ricorrente » e che «il NATOLI (aveva)agito nella piena disperazione di dover rimediare alle esposizioni finanziarie che lasocietà rappresentata aveva già elargito, pur di completare e consegnare i lavoricommissionati dalla società per la quale lavorava la persona offesa».2.8. Con l’ottavo motivo lamenta violazione di norme penali e processuali, vizio dimotivazione laddove la sentenza impugnata non aveva riconosciuto le attenuantigeneriche a fronte di: a) unico precedente risalente e carenza di procedimentidall’esasperazione per gli inadempimenti altrui e per le correlate criticitàfinanziarie prodotte sull’impresa del ricorrente; c) modesta natura dei fatti.3. Il Procuratore Generale, con le conclusioni scritte, ha chiesto che il ricorso fossedichiarato inammissibile.4. [OSCURATO:PERSONA] civile [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha trasmesso memoria in data 20.2.2026 con cui ha chiesto ilrigetto del ricorso nonché la condanna dell’imputato anche alle spese relative allapresente fase di legittimità, come da nota spese allegata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, alcuni dei motivi risultando anzi inammissibili.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Il fatto processuale, suscettibile di diretta verifica da parte del Collegio inragione della natura del vizio dedotto, è correttamente allegato dalla difesa, postoche, a fronte della successione della dichiarazione di domicilio presso l’abitazionead una originaria elezione di domicilio presso il difensore, la citazione in appello èstata effettuata all’imputato soltanto presso il difensore in qualità di domiciliatario.2.2. Quanto così verificato, peraltro, non fonda l’eccezione di nullità qui dedotta.La giurisprudenza di legittimità ha chiarito la misura in cui la notifica della citazionein appello presso luogo diverso da quello legalmente dovuto determina nullità. Siè così affermato che «(i)n tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per ilgiudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domiciliovalidamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale aregime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art.182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea aconsentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario,configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cuiall'art. 179 cod. proc. pen.” (Sez. 5 - , Sentenza n. 27546 del 03/04/2023, Rv.284810 – 01. Cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 33143 del 01/07/2025, Rv. 288787– 01).Al riguardo, è stato poi riconosciuto che la notifica presso il difensore di fiducia è,di norma, idonea a determinare la richiesta conoscenza effettiva. È così statoappunto precisato che la nullità conseguente alla notificazione all'imputato deldecreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece chepresso il domicilio eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idoneacomunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapportofiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini dì deduzione di cui all'art.182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, 07/05/2025, n. 21533)2.3. Nel caso di specie, in primo luogo, non vi è motivo per assumere che, nellecircostanze concrete, l’imputato appellante per tramite del proprio difensore difiducia munito di procura speciale, non rinvenisse nel suo patrocinatore unriferimento comunque idoneo secondo i criteri appena indicati. Né, al riguardo,sono offerti indici volti a smentire l’inferenza ragionevolmente desumibile dalrapporto fiduciario.L’esame degli atti, oltre che le stesse deduzioni difensive, poi, evidenziano lacarenza di tempestiva deduzione della questione nei termini di cui all’art. 182comma 2 cod. proc. pen. posto che il difensore di fiducia dell’imputato, comparsoall’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] dinanzi alla Corte di Appello, nulla ha eccepito al riguardo.3. Il secondo motivo è inammissibile.La Corte di appello ha motivato il diniego alla riapertura dell’istruttoria peracquisire la complessiva documentazione indicata dalla difesa, fondando ladecisione sulla superfluità di siffatta integrazione. Ciò in quanto con «l’acquisizionedi tale documentazione la difesa vorrebbe comprovare le ragioni sottese allecondotte tenute dall'imputato, ossia il fatto che questi era esasperato perchériteneva di vantare un credito nei confronti della società ove lavorava la personaoffesa. Tale circostanza risulta in atti non contestata, ma sarebbe irrilevante»(sentenza impugnata, p. 2). Si tratta, pertanto, di determinazione motivata inmodo congruo ed in sé privo di illogicità. Con l’argomentazione così posta il ricorsonon si confronta se non in termini connotati da assoluta genericità.4. Il terzo motivo è inammissibile.4.1. All’eccezione di inidonea contestazione della aggravante sollevata con l’attodi appello, la Corte territoriale ha puntualmente replicato che la contestazione erasvolta con l’indicazione del riferimento normativo.4.2. La giurisprudenza ha chiarito che, trattandosi di aggravante di naturavalutativa, la circostanza di cui all’art. 612 comma 2 cod. pen. richiede unacontestazione che si articoli in modo espresso o mediante la descrizione dellaspecifica componente di offensività o mediante il riferimento normativo. Inparticolare, è stato chiarito che «(i)n tema di delitto di minaccia, non puòconsiderarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la fattispecieaggravata di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., qualora nell'imputazionenon sia esposta la natura grave della minaccia, o direttamente, o mediantel'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativanorma” (Sez. 5 - , Sentenza n. 25222 del 14/07/2020, Rv. 279596 – 03).4.3. Alla stregua dell’orientamento così richiamato, da cui non vi è ragione didiscostarsi, l’esplicitazione della contestazione dell’aggravante può appuntoavvenire anche mediante il riferimento normativo, come appunto avvenuto nelcaso in esame. Il ricorso, che pure registra il dato dell’avvenuta indicazionedell’elemento normativo, non si confronta con quanto osservato dalla sentenzaimpugnata, con conseguente genericità. Trattandosi poi, in realtà, di questione diosservanza di legge, nemmeno propriamente rilevando quanto – purcorrettamente - motivato dalla sentenza impugnata, è dirimente osservare che ilmotivo è manifestamente infondato.5. Il quarto motivo è inammissibile.Contrariamente alla prospettazione difensiva, la Corte territoriale ha dato contodella ricostruzione dei fatti, muovendo dalla affermazione dell’attendibilità dellapersona offesa ed esaminando le risultanze della documentazione, per pervenirealla conclusione della capacità intimidatoria delle espressioni utilizzate nonchédella gravità delle minacce sistematicamente proferite. Nell’apparatomotivazionale non si ravvisano né lacune né illogicità – tantomeno manifeste – nécontraddizioni con elementi idoneamente specificati.Il ricorso si limita a generiche censure che non si confrontano con il concretocontenuto della sentenza impugnata.6. Il quinto motivo è infondato.Nell’ambito di una pur compendiosa motivazione espressa sulla sussistenza ditutti gli elementi costitutivi, la motivazione della sentenza impugnata ha datoimplicitamente conto della sussistenza del dolo richiesto descrivendo l’insistenzapervicace con cui l’imputato ha assillato la persona offesa per incidere sulla sualibertà morale.7. Il sesto motivo è infondato.La Corte di appello, richiamando quanto indicato in sede di ricostruzione dellecondotte, ha escluso la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.specificando che il comportamento si era protratto per lungo periodo e per plurimeoccasioni, producendo una offesa che era già stata valutata come grave quanto adeffetto di intimidazione e che era stata prodotta con condotte abituali. Si tratta diconclusione coerente ai principi in materia, cui il motivo oppone argomenti genericie, comunque, infondati anche con riguardo alla carenza dei tratti di abitualità dellecondotte.8. Il settimo motivo è inammissibile.Lo stesso, laddove invoca la mancata osservanza del canone di giudizio impostodall’art. 533 comma 1 cod. proc. pen. è assolutamente generico, già sul pianointrinseco, ed, a fortiori, su quello estrinseco a fronte della compiuta motivazioneche la sentenza impugnata esibisce sui temi della responsabilità così evocati,secondo quanto in parte già considerato in relazione al quarto motivo.9. L’ottavo motivo è infondato.La Corte di appello ha dato conto di ragioni idonee per fondare il diniego delleche la giurisprudenza impone in materia. In particolare, evidenziata la valenzaneutra della sottoposizione ad esame (scelta risultata esclusivamente funzionalealla linea difensiva non riscontrata dal giudizio), ha escluso che le richiestecondotte, smentito dalla loro insistita reiterazione, o nella buona fededell’imputato, autore di serie di minacce di pervadente gravità. La valutazione,pertanto, corrisponde ai canoni di esaustività e logicità che sono al riguardoapplicabili.10. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.11. Non deve disporsi nulla sulla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dallaparte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].11.1. La memoria, depositata in data 20/02/2026 per l’originaria udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] è tardiva in quanto inosservante del termine di gg. 5 prima di taleudienza. Né il rinvio a nuovo ruolo ha determinato rimessione in termini.Al riguardo mette conto rammentare che «per quanto attiene alla inammissibilitàdei motivi nuovi, costituisce principio più volte enunciato e mai smentito nellagiurisprudenza di legittimità, e che il Collegio intende ribadire, quello secondo ilquale il termine per la presentazione degli stessi deve essere calcolato avendoriguardo alla prima udienza in cui l'imputato è stato ritualmente citato » (Sez. 1,Sentenza, 10/12/2018, n. 16540, rv. 275808-01. Cfr. ex multis Sez. 6, n. 25677del 16/3/2016,, Rv. 266965 – 01; Sez. 5, n. 29604 del 17/6/2014, Rv. 263426 -01; Sez. 6, n. 14983 del 5/3/2014, Echeverry, n. m.).Identico principio, poi, deve essere affermato con riferimento alle memorie.Da un lato, infatti, l'art. 611 c.p.p., comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., conspecifico riferimento al giudizio di cassazione, individua unitariamente il dies adquem tanto per i motivi nuovi quanto per le memorie ("Fino a quindici giorni primadell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino acinque giorni prima, possono presentare memorie di replica"); dall'altro, ladisposizione appena indicata viene ritenuta pacificamente applicabile non solo aiprocedimenti definiti con rito camerale, ma anche a quelli trattati in pubblicaudienza (Sez. 3, n. 50200 del 28/4/2015, Rv. 265935 – 01; Sez. 1, n. 19925 del4/4/2014, Cutrì, Rv. 259618 - 01).Anche «per le memorie, quindi, il termine per la presentazione, fissato a pena didecadenza, deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cuil'imputato è stato ritualmente citato » (Sez. 1, Sentenza, 10/12/2018, n. 16540rv.275808-01).11.2. L’inammissibilità assorbe il rilievo che l’attività svolta nella presente sededalla parte civile si è risolta sostanzialmente nella formulazione delle mereconclusioni senza apporti di specifici contributi dalla decisione. Rilievo che di persé risulta idoneo a precludere la liquidazione del compenso (cfr. Sez. U, Sentenzan. 877 del 14/07/2022 Cc., dep. 2023, Rv. 283886 – 01, in motivazione). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Nulla per le spese di parte civile.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente