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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 02946/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di agli artt. 110, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen. aggravato per entrambi dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, rideterminando la pena.

Formulano un unico motivo di ricorso, con cui lamentano la violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., per non avere la Corte territoriale inflitto una pena più equa, pari al minimo edittale, come richiesto con l'appello, senza motivare adeguatamente.

La doglianza è inammissibile.

Si lamenta, infatti, l'eccessività della pena senza fare alcun riferimento concreto ai parametri asseritamente pretermessi dal giudice di merito.

Sicché non appare neppure possibile vagliare la motivazione, posto che la pena è stata determinata al di sotto del medio edittale.

Ed invero, solo quando ci si discosta dalla medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo il reato e l'agente che si giudicano meritino l'applicazione di una pena superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità della condotta o della capacità a delinquere dell'agente -che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non pcitendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243;Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013 Rv. 258356).

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila ciascuno, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente M a Nardin Ema1uele Di D E PG 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che li ha riconosciuti colpevoli del reato di agli artt. 110, 624, 625 nn. 2) e 7) cod. pen. aggravato per entrambi dalla recidiva specifica ed infraquinquennale, rideterminando la pena. Formulano un unico motivo di ricorso, con cui lamentano la violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p., per non avere la Corte territoriale inflitto una pena più equa, pari al minimo edittale, come richiesto con l'appello, senza motivare adeguatamente. La doglianza è inammissibile. Si lamenta, infatti, l'eccessività della pena senza fare alcun riferimento concreto ai parametri asseritamente pretermessi dal giudice di merito. Sicché non appare neppure possibile vagliare la motivazione, posto che la pena è stata determinata al di sotto del medio edittale. Ed invero, solo quando ci si discosta dalla medietà, e tanto più ci si discosta, è necessario spiegare per quale motivo il reato e l'agente che si giudicano meritino l'applicazione di una pena superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità della condotta o della capacità a delinquere dell'agente -che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non pcitendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale. (moltissime sono le pronunce che distinguono l'obbligo motivazionale fra il caso di applicazione della sanzione minima o media e quello dell'irrogazione della sanzione superiore e più prossima al massimo edittale, da ultimo: Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243;Sez. 4, Sentenza n. 27959 del 18/06/2013 Rv. 258356). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila ciascuno, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente M a Nardin Ema1uele Di D E PG 5
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