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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18705/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ` i i avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in riferimento al delitto di truffa non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto (di recente sul tema, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, v.

Corte cost. n. 151/2025, in motivazione, ove si argomenta la decisione della pronuncia di illegittimità costituzionale con la sanzione rigorosissima prevista per il reato di cui all'art. 630 cod. proc. pen.); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove viene evidenziato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata contestata, riconosciuta a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ` i i avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso che censura il rigetto della richiesta di giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., in riferimento al delitto di truffa non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in diritto (di recente sul tema, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, v. Corte cost. n. 151/2025, in motivazione, ove si argomenta la decisione della pronuncia di illegittimità costituzionale con la sanzione rigorosissima prevista per il reato di cui all'art. 630 cod. proc. pen.); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove viene evidenziato il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata contestata, riconosciuta a fronte dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M