CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05876/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, a fronte della congrua motivazione resa, che valorizza la non minima entità del fatto, desunta dalla eterogeneità delle sostanze e dal dato quantitativo delle stesse, nonché il recente precedente specifico dell'imputato, indicativo di proclività a delinquere, giustificativo del trattamento sanzionatorio inflitto in misura minima; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consig ére estensore Il Presidente