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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23828/2026

Testo disponibile della fonte

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azioni relative al presenteprocedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiva-mente domiciliati in Roma, via Nizza, n. 92 presso lo studio dell'Avv.

F.Mastrorosa.-ricorrente-Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore antistatario di GalassoRosa Maria e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e LombardiTeresa, in forza di procura posta in calce al controricorso, la quale dichiaradi voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente proce-dimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-intimata-1 RG n. 3562/2026 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 1116/2025, deposDiattaa ptuab billic azione 22/07/202616/1/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1116/2025, del 16/1/2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] anche nei con-fronti di [OSCURATO:PERSONA] (difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e di RosaMaria Galasso e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rigettava il ricorso,condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favoredi [OSCURATO:PERSONA], in luogo del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lionetti, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inluogo del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.

Sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore antista-tario di [OSCURATO:PERSONA], sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difen-sore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hannopresentato istanza per la correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, nei rispettivi controricorsi, avevano espressa-mente chiesto la «condanna del ricorrente al pagamento delle spese,competenze ed onorari del giudizio da distrarsi nei confronti del sot-toscritto procuratore che si dichiara antistatario».Pertanto, sarebbe erronea l'ordinanza di questa Corte, nella par-te in cui ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese proces-suali in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in favore deglialtri controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inveceche in favore dei rispettivi difensori antistatari.3.

E' rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA].2 RG n. 3562/2026 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026Data pubblicazione 22/07/2026CONSIDERATO CHE:1.

Le istanze sono fondate.Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla AGEAanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto controricorso, con richiesta dipagamento delle spese in favore dei rispettivi difensori antistatari,Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] perRosa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sono deceduti [OSCURATO:PERSONA]).Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzionequello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifesta-zione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e sirisolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressioneletterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazionedella sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass.,26/9/2011, n. 19601).Di recente, questa Corte ha affermato che, in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibileè costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve rite-nersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicitadichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed allamancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può rite-nersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass.,Sez.

Un., 27/11/2019, n. 31033).2.

Non si provvede sulle spese del giudizio, in assenza di attivitàdifensiva svolta dai controricorrente.3 RG n. 3562/2026 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026Data pubblicazione 22/07/2026Per questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci-dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i-potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio,si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez.

Un., 14/11/2024, n.29432).

P.Q.MVisti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., dispone procedersi allacorrezione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza pronun-ciata dalla Corte di cassazione n. 1116/2025, depositata il 16/1/2025, nel senso che là dove si legge «Condanna la ricorrente a rim-borsare in favore di [OSCURATO:PERSONA]» deve invece intendersi e rite-nersi per iscritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favoredell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]»; e là dove si legge «Condanna la ricorrente a rimbor-sare in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» deve invece intendersi e ritenersi periscritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre-sente provvedimento sull'originale della ordinanza.Manda alla Cancelleria per quanto di competenzaCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il Presidente4 RG n. 3562/2026 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026Data pubblicazione 22/07/2026Guido Mercolino5 RG n. 3562/2026 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azioni relative al presenteprocedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettiva-mente domiciliati in Roma, via Nizza, n. 92 presso lo studio dell'Avv. F.Mastrorosa.-ricorrente-Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore antistatario di GalassoRosa Maria e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e LombardiTeresa, in forza di procura posta in calce al controricorso, la quale dichiaradi voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente proce-dimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato.-ricorrente-CONTRO[OSCURATO:PERSONA], Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-intimata-1 RG n. 3562/2026 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 1116/2025, deposDiattaa ptuab billic azione 22/07/202616/1/2025.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]OrazioRILEVATO CHE:1. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 1116/2025, del 16/1/2025, pronunciando sul ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] anche nei con-fronti di [OSCURATO:PERSONA] (difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e di RosaMaria Galasso e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rigettava il ricorso,condannando la ricorrente a rimborsare le spese di giudizio in favoredi [OSCURATO:PERSONA], in luogo del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lionetti, e in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inluogo del difensore antistatario, Avv. [OSCURATO:PERSONA].2. Sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale difensore antista-tario di [OSCURATO:PERSONA], sia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difen-sore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hannopresentato istanza per la correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., in quanto, nei rispettivi controricorsi, avevano espressa-mente chiesto la «condanna del ricorrente al pagamento delle spese,competenze ed onorari del giudizio da distrarsi nei confronti del sot-toscritto procuratore che si dichiara antistatario».Pertanto, sarebbe erronea l'ordinanza di questa Corte, nella par-te in cui ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese proces-suali in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in favore deglialtri controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inveceche in favore dei rispettivi difensori antistatari.3. E' rimasta intimata l'[OSCURATO:PERSONA].2 RG n. 3562/2026 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026Data pubblicazione 22/07/2026CONSIDERATO CHE:1. Le istanze sono fondate.Infatti, il ricorso per cassazione è stato presentato dalla AGEAanche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno proposto controricorso, con richiesta dipagamento delle spese in favore dei rispettivi difensori antistatari,Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA] perRosa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (sono deceduti [OSCURATO:PERSONA]).Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzionequello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifesta-zione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e sirisolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressioneletterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazionedella sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (Cass.,26/9/2011, n. 19601).Di recente, questa Corte ha affermato che, in caso di omessapronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibileè costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed ildifensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso delgiudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve rite-nersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicitadichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed allamancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può rite-nersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass.,Sez. Un., 27/11/2019, n. 31033).2. Non si provvede sulle spese del giudizio, in assenza di attivitàdifensiva svolta dai controricorrente.3 RG n. 3562/2026 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026Data pubblicazione 22/07/2026Per questa Corte, a Sezioni Unite, infatti, nel procedimento dicorrezione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.,avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a inci-dere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessigià regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile unasituazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'i-potesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio,si opponga all'istanza di rettifica (Cass., Sez. Un., 14/11/2024, n.29432). P.Q.MVisti gli artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., dispone procedersi allacorrezione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza pronun-ciata dalla Corte di cassazione n. 1116/2025, depositata il 16/1/2025, nel senso che là dove si legge «Condanna la ricorrente a rim-borsare in favore di [OSCURATO:PERSONA]» deve invece intendersi e rite-nersi per iscritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favoredell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA]»; e là dove si legge «Condanna la ricorrente a rimbor-sare in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]» deve invece intendersi e ritenersi periscritto «Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».Dispone che la Cancelleria provveda per l'annotazione del pre-sente provvedimento sull'originale della ordinanza.Manda alla Cancelleria per quanto di competenzaCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2026Il Presidente4 RG n. 3562/2026 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 3562/2026Numero sezionale 2900/2026Numero di raccolta generale 23828/2026Data pubblicazione 22/07/2026Guido Mercolino5 RG n. 3562/2026 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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