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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1987

Cassazione n. 18372/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1987 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con cui Tribunale di Bergamo, in data 29 febbraio 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di truffa aggravata a lui ascritti e per i quali ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva (ovvero la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui, in primo grado, ed ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., erano state acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, senza alcun rilievo da parte della difesa) risulta meramente riproduttivo di una questione sulla quale la Corte di appello ha già fornito adeguata risposta, evidenziando (cfr., pagg. 9 e 10 della sentenza) le ragioni per le quali non era necessario procedere all'assunzione della testimonianza del Turola, in quanto non necessaria, a fronte del pacifico svolgimento dei fatti; considerato che i due ulteriori motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e insistono per la rilevanza meramente civilistica dei fatti contestati, contengono, in realtà, censure estranee al perimetro disegnato dall'art. 606 cod. proc. pen. e, perciò, non deducibili in sede di legittimità, oltre che inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che (cfr., pag. 10) che, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità, ha sottolineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, così escludendo che la vicenda potesse essere confinata nell'ambito dell'inadempimento di rilievo civilistico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere ésten,sore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1987 avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza con cui Tribunale di Bergamo, in data 29 febbraio 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di truffa aggravata a lui ascritti e per i quali ha dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione; rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la mancata assunzione di una prova testimoniale ritenuta decisiva (ovvero la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui, in primo grado, ed ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., erano state acquisite le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, senza alcun rilievo da parte della difesa) risulta meramente riproduttivo di una questione sulla quale la Corte di appello ha già fornito adeguata risposta, evidenziando (cfr., pagg. 9 e 10 della sentenza) le ragioni per le quali non era necessario procedere all'assunzione della testimonianza del Turola, in quanto non necessaria, a fronte del pacifico svolgimento dei fatti; considerato che i due ulteriori motivi di ricorso, che contestano un vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e insistono per la rilevanza meramente civilistica dei fatti contestati, contengono, in realtà, censure estranee al perimetro disegnato dall'art. 606 cod. proc. pen. e, perciò, non deducibili in sede di legittimità, oltre che inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, che (cfr., pag. 10) che, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità, ha sottolineato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della truffa, così escludendo che la vicenda potesse essere confinata nell'ambito dell'inadempimento di rilievo civilistico; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere ésten,sore Il P
Sentenza Cassazione n. 18372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris