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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20133/2022

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ORDINANZA Sete4A1-01014111,11. ~ORO 13 a). l qoater DP1:t 1.15102, sul ricorso iscritto al NRG 28430-2017 proposto da: C .1) .

COL ait. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]Ippolito; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 501/2017 della Corte d'appello di Lecce, pubblicata il 5 maggio 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2007, la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., lamentando l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi discendenti dalla scrittura privata stipulata inter partes in data 30 maggio 2007, recante contratto preliminare di compravendita immobiliare di un locale a piano terra sito in viale Pola, n. 2, a Ostuni, per il pattuito prezzo di euro

220.000. A sostegno della domanda, la società attrice esponeva che, in seguito alla stipula del preliminare e al versamento di un anticipo di euro 22.000 sul prezzo concordato a favore della promittente venditrice, quest'ultima si era rifiutata di comparire dinanzi al notaio per la stipula del rogito.

L'attrice chiedeva dichiararsi il diritto di trattenere dal prezzo convenuto le somme necessarie ad estinguere alcune formalità pregiudizievoli afferenti al medesimo immobile.

Formulava altresì domanda per il risarcimento del danno "in separata sede o nel prosieguo del giudizio". [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si costituiva in giudizio, resistendo.

La convenuta formulava domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inefficacia del preliminare di vendita per simulazione relativa o, in via gradata, per la sua risoluzione in ragione dell'inadempimento della promissaria acquirente.

Interveniva volontariamente in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] premessa di essere conduttrice dell'immobile oggetto del preliminare, chiedeva di voler esercitare il diritto di prelazione sul bene locato.

Con sentenza n. 15/2013, pubblicata in data 7 febbraio 2013, l'adito Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, accertato l'inadempimento della società convenuta, accoglieva la domanda principale formulata dall'attrice, per l'effetto dichiarava la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta a trasferire in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'immobile oggetto del preliminare.

Il Tribunale rigettava la richiesta di risarcimento dei danni, correlati alla mancata consegna nei termini contrattualmente convenuti, perché non effettivamente provati.

Il primo giudice rigettava le domande ríconvenzionali formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA], rilevandone il difetto di legittimazione attiva perché soggetto diverso dal conduttore, che nella specie al momento della stipula del preliminare era la società [OSCURATO:SOCIETA]. e non la [OSCURATO:SOCIETA].

2. - Con sentenza n. 501/2017, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 5 maggio 2017, la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha riformato in parte la decisione impugnata, subordinando il pagamento del prezzo residuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla liberazione del bene dalle ipoteche e da altre trascrizioni pregiudizievoli a cura e spese della promittente venditrice.

In particolare, la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo di gravame proposto in via principale, sul rilievo che, ancorché il giudice di prime cure avesse effettivamente errato nel dichiarare l'obbligo di trasferire l'immobile invece di dichiararlo traferito ai sensi e per gli effetti dell'art.2932 cod. civ., il dispositivo era stato emendato con ordinanza, non impugnata, di correzione di errore materiale.

La Corte distrettuale, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, ha, appunto, subordinato il pagamento del prezzo residuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (euro 198.000) alla liberazione del bene dall'ipoteca e dalle altre trascrizioni pregiudizievoli.La Corte leccese ha rigettato la domanda di condanna della Donpi al rilascio materiale del bene.

Statuendo sul successivo motivo di gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno derivato dalla mancata disponibilità giuridica e di fatto del locale a far tempo dal 30 settembre 2007, dalla promissaria richiesto in misura coincidente con i canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la promittente venditrice.

Secondo la Corte, il principio del danno figurativo, per cui nel caso di occupazione sine titulo di un immobile il danno subito dal proprietario è in re Osa, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ancora integralmente versato il prezzo concordato, non poteva configurarsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte della società promittente venditrice.

La Corte territoriale ha, infine, accolto per quanto di ragione l'ultimo motivo di gravame proposto in via principale, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.

La Corte distrettuale, rilevato che il Tribunale aveva violato i minimi tariffari nel liquidare in euro 5.000 le spese del primo grado di giudizio, le ha riliquidate in 5.450 euro, in applicazione dei minimi tariffari, in considerazione del risultato conseguito.

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notificata il 3 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato in data 23 novembre 2017, sulla base di tre motivi.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.

5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.[OSCURATO:PERSONA]

1. - Preliminarmente, deve essere dichiarata - in accoglimento dell'eccezione sollevata con la memoria di [OSCURATO:PERSONA] - la tardività della costituzione della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, alla notifica del controricorso, avvenuta il 2 gennaio 2018, non ha fatto seguito il tempestivo deposito dello stesso, nei venti giorni successivi, essendo stato il deposito del controricorso effettuato soltanto il 24 gennaio 2018.

Anche il controricorso, dopo la notificazione, deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione, secondo quanto prevede il terzo comma dell'art. 370 cod. proc. civ.

Questa disposizione è applicabile anche quando, come nella specie, il controricorso svolge la funzione di mezzo di esercizio del diritto di contraddire sull'impugnazione altrui proposta con il ricorso per cassazione, senza assumere la funzione di veicolo per la proposizione di un'impugnazione incidentale.

In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato (Cass., Sez.

III, 12 settembre 2005, n. 18091) che la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l'improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un'espressa previsione da parte della norma che fissa l'indicato termine (art. 370, terzo comma, cod. proc. civ.).

Tale sanzione deriva, infatti, dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell'udienza di discussione, di sottostare all'onere processuale che le è imposto.

2. - Il ricorso si compone di tre motivi.

Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità della sentenza impugnata, per aver ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno subito in relazione al mancato sfruttamento dell'immobile promesso in vendita - a causa dell'ingiustificato rifiuto a contrarre della promissaria venditrice - con motivazione apparente e illogica.

La società ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare alcune circostanze di fatto decisive per il giudizio, che sono state oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare: la disponibilità, dimostrata dalla promissaria acquirente in sede di comparizione dinanzi al notaio, a versare il saldo del prezzo; il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile promesso in vendita, stipulato in data 14 aprile 2001 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultava pattuito un canone di locazione mensile pari a lire 2.000.000; il contratto di affitto di ramo di azienda concluso il 24 marzo 2009 tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale si dava atto della cessione del rapporto locatizio relativo al locale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. alle medesime condizioni economiche; le dichiarazioni del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rese in sede di interrogatorio, dalle quali risultava che la società promittente venditrice percepiva un canone di locazione in relazione all'immobile promesso in vendita.

Ad avviso della ricorrente, dette circostanze sarebbero idonee a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra il danno subito dalla promissaria acquirente e l'inadempimento accertato in capo alla società promissaria venditrice, consistente nella violazione dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo alla data prevista dal preliminare.

Sicché la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna motivazione per escluderne la rilevanza ai fini della domanda risarcitoria, così determinando la nullità della decisione impugnata.Con il secondo motivo (violazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 2697 cod. cív., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che il danno risarcibile potesse configurarsi in capo all'acquirente solo nell'ipotesi in cui questi avesse versato integralmente il prezzo concordato e fosse entrato nel possesso del bene prima della stipula del contratto definitivo.

Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe confuso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione a contrarre il definitivo contenuta nel preliminare, come sua conseguenza diretta ed immediata, con il diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima.

Ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto considerare che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretatosi nell'accrescimento patrimoniale impedito dall'inadempimento colpevole dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziarla, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta, secondo un rigoroso giudizio di probabilità.

Seguendo questa impostazione, la Corte d'appello non avrebbe potuto che ritenere fornita la predetta prova, alla luce delle circostanze - il cui esame sarebbe stato omesso - dedotte con il primo motivo.

Con il terzo motivo (violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art.2233 cod. civ. nonché del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) si censura la rideterminazione delle spese di lite effettuata dalla Corte d'appello.

La ricorrente sostiene che il giudice avrebbe disatteso í criteri che sovrintendono alla liquidazione delle competenze - quali il valore della controversia, il numero delle questioni trattate, delle udienze a cui si è partecipato e delle difese svolte - e avrebbe omesso di considerare la nota, depositata in data 10 novembre 2011, che ricostruisce analiticamente le attività difensive svolte nel giudizio di primo grado.

Ad avviso della ricorrente, la motivazione addotta dalla Corte d'appello in sede di rideterminazione delle spese di lite sarebbe meramente apparente, risolvendosi in una formula di stile che fa genericamente riferimento al "risultato conseguito". 3, - I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Essi sono infondati e, in parte, inammissibili.

3.1. - La decisione impugnata ha escluso il diritto dell'appellante al risarcimento del danno.

La Corte d'appello ha così confermato, sul punto, la decisione di primo grado.

Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata dì Ostuni, aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni, correlati alla mancata consegna nei termini contrattualmente convenuti, in quanto non effettivamente provati.

La Corte d'appello, a sua volta, ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione del danno anche in via equitativa, ai sensi degli artt.1226 e 2056 cod. civ., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto, con la conseguenza che essa può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o questo debba ritenersi in re Osa all'evento in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla situazione illegittima.

La Corte leccese ha considerato inoltre che non può trovare applicazione la figura del danno figurativo, in base alla quale nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è senz'altro fruttifera.

La non applicabilità di tale principio alla fattispecie è motivata sul rilievo che, prima dell'integrale versamento del prezzo, non può configurarsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte del promittente venditore.

Nessun danno - ha osservato la Corte territoriale - discende in maniera diretta dall'inadempimento della prestazione del venditore, dal momento che neanche l'acquirente ha ancora versato il prezzo integrale e l'acconto sborsato non gli attribuiva il diritto al possesso materiale del bene.

3.2. - La statuizione sul rigetto della domanda risarcitoria si collega ad altri due contenuti decisori della sentenza impugnata.

Il primo attiene alla subordinazione del pagamento del prezzo da parte della società promissaria acquirente all'estinzione dell'ipoteca e del pignoramento che ancora gravavano sull'immobile.

La promissaria è dichiarata tenuta "ad eseguire il pagamento del residuo prezzo solo se e quando controparte avrà provveduto alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli".

Il secondo concerne il rigetto della domanda di condanna al rilascio materiale del bene in favore di Anfra.

3.3. - Giova premettere che, in tema di danno da occupazione illegittima, si sono nel tempo manifestati indirizzi giurisprudenziali non convergenti, tali da suscitare la rímessione delle questioni, per un verso, della prova del pregiudizio (Cass., Sez.

III, 21 gennaio 2022, n. 1162) e, per altro verso, della qualificazione del danno (Cass., Sez.

II, 8 febbraio 2022, n. 3946), alle Sezioni Unite, proprio al fine di pervenire all'adozione di una soluzione definitiva al riguardo.

In particolare, la prima ordinanza di rimessione ha conferito rilievo soprattutto al fatto che nel caso di occupazione senza titolo di un immobile il danno subito dal proprietario non potrebbe ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale quel che rileva ai L, fini risarcitoci è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato; sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofílattico che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.

La seconda ordinanza ha sottoposto all'attenzione del massimo consesso nomofilattico l'ulteriore - e propedeutica - questione se il danno patrimoniale da occupazione senza titolo debba qualificarsi, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., come "perdita" o come "mancato guadagno".

Più precisamente, se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene (da garantire fisiologicamente in modo "pieno ed esclusivo") - che, insieme alla facoltà di disposizione del medesimo, costituisce il contenuto del diritto di proprietà fissato dall'art. 832 cod. civ. - debba considerarsi quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ.

3.4. - La definizione del presente ricorso prescinde, ad avviso del Collegio, dalla necessità di attendere l'esito del contrasto devoluto alle Sezioni Unite.

La decisione della Corte d'appello in punto di esclusione del risarcimento del danno si sottrae alle censure della ricorrente.

È in primo luogo conforme alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui la liquidazione equitativa del danno non può trovare ingresso qualora non sia dimostrato un danno risarcibile: essa, infatti, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., Sez.

IL 22 febbraio 2018, n. 4310).

Più in generale, il Collegio osserva che, in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 cod. civ. (Cass., Sez.

II, 30 giugno 2021, n. 18509).

Nella specie, la Corte d'appello, con una motivazione congrua che soddisfa anche il minimo costituzionale dì cui all'art. 111, sesto comma, Cost. e all'art. 132 cod. proc. civ., ha escluso l'intervenuta dimostrazione di un danno discendente in maniera diretta dalla mancata disponibilità del locale oggetto di compravendita dalla data del 30 settembre 2007, epoca in cui avrebbe dovuto essere stipulato il definitivo.

La ragione fondamentale di tale esclusione è stata ravvisata nella circostanza che tali danni non potevano coincidere con la mancata percezione, da parte della società promissaria acquirente, dei canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la società promittente venditrice, e ciò non essendo configurabile, nella fattispecie concreta, un danno figurativo da occupazione illegittima, tenuto conto del fatto che, nella vicenda in esame, in cui la stessa promissaria era stata autorizzata a sospendere il pagamento del prezzo, quest'ultima non aveva ancora titolo per pretendere il possesso materiale del bene.

La ratio decídendi della ritenuta esclusione del risarcimento del danno richiesto in misura corrispondente alla mancata percezione dei canoni risiede nella sottolineatura che "prima dell'integrale versamento del prezzo non può configurarsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte del promittente venditore": "neanche l'acquirente ha ancora versato il prezzo integrale e l'acconto esborsato non gli attribuiva il diritto al possesso materiale del bene".

Questa ratio decidendí non è congruamente censurata dalla ricorrente.

La ricorrente, nel dedurre la violazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 2697 cod. civ., richiama, in generale, il criterio della regolarità causale; sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il danno alla promissaria acquirente facendo riferimento al valore locativo dell'immobile oggetto del preliminare rimasto inadempiuto; censura genericamente che sia stato "ritenuto che il danno risarcibile potesse configurarsi in capo all'acquirente solo nell'ipotesi in cui questi avesse versato il prezzo ed avesse diretto al possesso materiale del bene prima della stipula del rogito"; prospetta assertivamente l'errore discendente dall'avere ì giudici di merito "confuso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento come sua conseguenza diretta ed immediata, con il diritto al risarcimento del danno da occupazione III egittima".

In realtà, la complessiva censura non confuta adeguatamente - attraverso specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina - il percorso motivazionale con cui il giudice di merito ha escluso che l'ammontare dei danni potesse coincidere con la mancata percezione dei canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la società promittente venditrice.

Un percorso motivazionale ancorato alla specificità della vicenda, caratterizzata dal fatto che la stessa sentenza costitutiva - autorizzando il differimento del pagamento del prezzo (198.000 euro) sino a quando l'immobile non risulterà libero da vincoli pregiudizievoli - ha subordinato l'esplicazione di taluni effetti, tra cui il diritto al possesso materiale del bene, all'integrale versamento del prezzo, con ciò espressamente escludendo che, prima di quel momento, possa darsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte del promittente venditore e, corrispondentemente, un "diritto al possesso materiale del bene" in capo alla promissaria acquirente.

La doglíanza della società ricorrente ruota attorno all'assunto che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il danno "liquidandolo nella misura pari al canone percepito dalla promittente venditrice che di fatto locupletava dal proprio inadempimento, incassando canoni che dovevano essere fatti propri dall'acquirente se fosse stato stipulato il rogito di vendita".

Ma questa censura non si coordina con quanto emerge dallo stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Brindisi, nel quale, riportando i patti e le condizioni della scrittura privata del 30 maggio 2007, recante il contratto preliminare, la società [OSCURATO:PERSONA] riferisce (a pagina 1 e a pagina 2) che la parte promittente venditrice si era impegnata a trasferire l'immobile libero, tra l'altro, da "locazioni e prelazioni".

La "rivendicazione" di canoni che avrebbero dovuto essere fatti propri dall'acquirente se fosse stato stipulato il rogito di vendita, non si pone in linea, in altre parole, con la previsione secondo cui, a termini di preliminare, l'immobile doveva essere trasferito alla promissaria libero da "locazioni e prelazioni".

La ricorrente addebita, inoltre, alla Corte d'appello di avere "confuso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento come sua conseguenza diretta ed immediata con il diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima" (pagina 14 del ricorso).

Deduce, ancora, che "la domanda di risarcimento danni non era fondata sulla occupazione illegittima dell'immobile da parte della società venditrice, né sulla rivendica del possesso dell'immobile in capo alla promittente acquirente, ma sull'inadempimento della venditrice agli obblighi contrattuali assunti con il preliminare, quali la stipula del rogito di vendita per una data stabilita" (pagina 11 del ricorso) Sennonché va osservato che la domanda è stata intesa nello stesso senso dal Tribunale e dalla Corte d'appello.

Nella sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, si legge, infatti, nella penultima pagina, che "Si rigetta la richiesta di risarcimento danni, correlato alla mancata consegna nei termini contrattualmente convenuti, in quanto non effettivamente provato".

Nella sentenza, qui impugnata, si parla di danno "derivato dalla mancata disponibilità giuridica e di fatto del locale ..." che "poteva coincidere con la mancata percezione dei canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la società promittente venditrice".

Ora, la ricorrente, pur a fronte di siffatta convergente interpretazione, da parte dei giudici di merito di primo grado e di appello, della domanda giudiziale relativa al risarcimento del danno reclamato, pone un problema di lettura della domanda, ma omette di precisare, attraverso la specifica indicazione del testo della domanda, il tenore della richiesta risarcitoria avanzata con l'atto introduttivo del giudizio.

A tale riguardo il ricorso per cassazione è carente: nelle pagine dedicate al "cenno dei fatti", nulla si dice in che cosa consistesse il danno il cui risarcimento è stato reclamato con la domanda proposta al Tribunale di Brindisi: se il danno riguardasse la mancata riscossione dei canoni dovuti dal conduttore del promittente alienante, oppure ancora il reddito che non si era potuto ricavare da quel bene o i costi affrontati per averne a disposizione altro di simile.

L'esposizione sommaria dei fatti della causa comincia con le statuizioni della sentenza del Tribunale.

In questo contesto, le circostanze di fatto di cui la ricorrente lamenta, con il primo motivo, l'omesso esame si appalesano evidentemente non decisive, e quindi non rilevanti.

Poiché infatti il rigetto della domanda risarcitoria è dipeso dal fatto che il giudice del merito ha negato che, prima dell'integrale versamento del prezzo da parte del promissario acquirente, vi sia spazio per una illegittima occupazione da parte dell'uno e di un diritto al possesso del bene da parte dell'altro, gli elementi circostanziali di cui si lamenta l'omesso esame non sono suscettibili di condurre a un diverso esito del ricorso.5. - Il terzo motivo, che si rivolge contro la statuizione sulle spese, è inammissibile.

Riformando, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva liquidato il compenso in euro 5.000, oltre accessori, la Corte d'appello ha riconosciuto, condividendo la doglianza, che, secondo i parametri del d.m. n. 140 del 2012, il compenso da liquidare - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta - doveva essere compreso da un minimo di euro 5.450 ed un massimo di euro 21.795, e, in riforma della decisione impugnata, ha riliquidato le spese di primo grado in euro 5.450, applicando comunque il minimo dei compensi, in considerazione del risultato conseguito.

La ricorrente censura questa statuizione, rilevando che il giudice di appello non avrebbe dato alcuna giustificazione dell'eliminazione e della riduzione delle voci indicate nella nota spese e avrebbe disatteso i criteri che sovrintendono la liquidazione delle competenze quali il valore della controversia, il numero delle questioni trattate, le difese svolte, il numero delle udienze.

La statuizione della Corte d'appello, che ha liquidato le spese di primo grado in euro 5.450 facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012 e considerando lo scaglione corrispondente al valore della controversia, si sottrae alle censure della ricorrente.

Va osservato che la Corte d'appello ha applicato "i minimi dei compensi in considerazione del risultato conseguito".

Si tratta di un esito decisorio che sfugge al sindacato di questa Corte.

Infatti, in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili - con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete -, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass., Sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12537; Cass., Sez.

III, 13 luglio 2021, n. 19989).

Né maggior fondamento ha la doglianza relativa alla mancata liquidazione dei diritti di procuratore ai sensi del d.m. n. 127 del 2004.

Infatti, la ricorrente richiama la distinzione tra diritti e onorari, secondo la regola prevista nelle abrogate tariffe professionali.

Nella specie, invece, i nuovi parametri individuati - sulla base della normativa primaria (decreto-legge n. 1 del 2012, conv. nella legge n. 27 del 2012) - dal d.m. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis (Cass., Sez.

Un., 12 ottobre 2012, n. 17405), hanno soppresso la differenza tra onorari e diritti, nell'ambito di un intervento normativo volto alla semplificazione delle regole relative alla liquidazione dei compensi forensi.

Difatti, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. n. 1 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

E nella specie dalla sentenza di primo grado risulta per tabulas che l'attività difensiva si è conclusa il 16 novembre 2012 (udienza nella quale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione), quando il d.m. n. 140 del 2012 era già stato pubblicato ed entrato in vigore.

5. - Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato, che ha depositato tardivamente il proprio controricorso, svolto rituale attività difensiva in questa sede.

6. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R, n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sete4A1-01014111,11. ~ORO 13 a). l qoater DP1:t 1.15102, sul ricorso iscritto al NRG 28430-2017 proposto da: C .1) . COL ait. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]Ippolito; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 14; - controricorrente - per la cassazione della sentenza n. 501/2017 della Corte d'appello di Lecce, pubblicata il 5 maggio 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2007, la società [OSCURATO:PERSONA] a r.l. conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., per ottenere sentenza ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., lamentando l'inadempimento da parte della convenuta agli obblighi discendenti dalla scrittura privata stipulata inter partes in data 30 maggio 2007, recante contratto preliminare di compravendita immobiliare di un locale a piano terra sito in viale Pola, n. 2, a Ostuni, per il pattuito prezzo di euro 220.000. A sostegno della domanda, la società attrice esponeva che, in seguito alla stipula del preliminare e al versamento di un anticipo di euro 22.000 sul prezzo concordato a favore della promittente venditrice, quest'ultima si era rifiutata di comparire dinanzi al notaio per la stipula del rogito. L'attrice chiedeva dichiararsi il diritto di trattenere dal prezzo convenuto le somme necessarie ad estinguere alcune formalità pregiudizievoli afferenti al medesimo immobile. Formulava altresì domanda per il risarcimento del danno "in separata sede o nel prosieguo del giudizio". [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. si costituiva in giudizio, resistendo. La convenuta formulava domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'inefficacia del preliminare di vendita per simulazione relativa o, in via gradata, per la sua risoluzione in ragione dell'inadempimento della promissaria acquirente. Interveniva volontariamente in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] premessa di essere conduttrice dell'immobile oggetto del preliminare, chiedeva di voler esercitare il diritto di prelazione sul bene locato. Con sentenza n. 15/2013, pubblicata in data 7 febbraio 2013, l'adito Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, accertato l'inadempimento della società convenuta, accoglieva la domanda principale formulata dall'attrice, per l'effetto dichiarava la [OSCURATO:SOCIETA]. tenuta a trasferire in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l'immobile oggetto del preliminare. Il Tribunale rigettava la richiesta di risarcimento dei danni, correlati alla mancata consegna nei termini contrattualmente convenuti, perché non effettivamente provati. Il primo giudice rigettava le domande ríconvenzionali formulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale dichiarava inammissibile l'intervento spiegato dalla [OSCURATO:SOCIETA], rilevandone il difetto di legittimazione attiva perché soggetto diverso dal conduttore, che nella specie al momento della stipula del preliminare era la società [OSCURATO:SOCIETA]. e non la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. - Con sentenza n. 501/2017, resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 5 maggio 2017, la Corte d'appello di Lecce, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha riformato in parte la decisione impugnata, subordinando il pagamento del prezzo residuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla liberazione del bene dalle ipoteche e da altre trascrizioni pregiudizievoli a cura e spese della promittente venditrice. In particolare, la Corte territoriale ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione al primo motivo di gravame proposto in via principale, sul rilievo che, ancorché il giudice di prime cure avesse effettivamente errato nel dichiarare l'obbligo di trasferire l'immobile invece di dichiararlo traferito ai sensi e per gli effetti dell'art.2932 cod. civ., il dispositivo era stato emendato con ordinanza, non impugnata, di correzione di errore materiale. La Corte distrettuale, in parziale accoglimento del secondo motivo di appello, ha, appunto, subordinato il pagamento del prezzo residuo da parte di [OSCURATO:PERSONA] (euro 198.000) alla liberazione del bene dall'ipoteca e dalle altre trascrizioni pregiudizievoli.La Corte leccese ha rigettato la domanda di condanna della Donpi al rilascio materiale del bene. Statuendo sul successivo motivo di gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., la Corte territoriale ha ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno derivato dalla mancata disponibilità giuridica e di fatto del locale a far tempo dal 30 settembre 2007, dalla promissaria richiesto in misura coincidente con i canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la promittente venditrice. Secondo la Corte, il principio del danno figurativo, per cui nel caso di occupazione sine titulo di un immobile il danno subito dal proprietario è in re Osa, non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ancora integralmente versato il prezzo concordato, non poteva configurarsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte della società promittente venditrice. La Corte territoriale ha, infine, accolto per quanto di ragione l'ultimo motivo di gravame proposto in via principale, con conseguente rigetto dell'appello incidentale. La Corte distrettuale, rilevato che il Tribunale aveva violato i minimi tariffari nel liquidare in euro 5.000 le spese del primo grado di giudizio, le ha riliquidate in 5.450 euro, in applicazione dei minimi tariffari, in considerazione del risultato conseguito. 4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello, notificata il 3 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso, con atto notificato in data 23 novembre 2017, sulla base di tre motivi. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 5. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La ricorrente ha depositato una memoria illustrativa in prossimità della camera di consiglio.[OSCURATO:PERSONA] 1. - Preliminarmente, deve essere dichiarata - in accoglimento dell'eccezione sollevata con la memoria di [OSCURATO:PERSONA] - la tardività della costituzione della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, alla notifica del controricorso, avvenuta il 2 gennaio 2018, non ha fatto seguito il tempestivo deposito dello stesso, nei venti giorni successivi, essendo stato il deposito del controricorso effettuato soltanto il 24 gennaio 2018. Anche il controricorso, dopo la notificazione, deve essere depositato entro venti giorni dalla notificazione, secondo quanto prevede il terzo comma dell'art. 370 cod. proc. civ. Questa disposizione è applicabile anche quando, come nella specie, il controricorso svolge la funzione di mezzo di esercizio del diritto di contraddire sull'impugnazione altrui proposta con il ricorso per cassazione, senza assumere la funzione di veicolo per la proposizione di un'impugnazione incidentale. In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato (Cass., Sez. III, 12 settembre 2005, n. 18091) che la tardività del deposito del controricorso nella cancelleria della Corte di cassazione, in quanto effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, comporta l'improcedibilità del controricorso medesimo, ancorché difetti un'espressa previsione da parte della norma che fissa l'indicato termine (art. 370, terzo comma, cod. proc. civ.). Tale sanzione deriva, infatti, dal sistema, che impone alla parte che intende portare tempestivamente a conoscenza del giudice e del ricorrente le proprie ragioni, presentando memorie prima dell'udienza di discussione, di sottostare all'onere processuale che le è imposto. 2. - Il ricorso si compone di tre motivi. Con il primo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) si deduce la nullità della sentenza impugnata, per aver ritenuto infondata la domanda di risarcimento del danno subito in relazione al mancato sfruttamento dell'immobile promesso in vendita - a causa dell'ingiustificato rifiuto a contrarre della promissaria venditrice - con motivazione apparente e illogica. La società ricorrente lamenta che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare alcune circostanze di fatto decisive per il giudizio, che sono state oggetto di discussione tra le parti. In particolare, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare: la disponibilità, dimostrata dalla promissaria acquirente in sede di comparizione dinanzi al notaio, a versare il saldo del prezzo; il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile promesso in vendita, stipulato in data 14 aprile 2001 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la società [OSCURATO:PERSONA], nel quale risultava pattuito un canone di locazione mensile pari a lire 2.000.000; il contratto di affitto di ramo di azienda concluso il 24 marzo 2009 tra la società [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., nel quale si dava atto della cessione del rapporto locatizio relativo al locale di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]. alle medesime condizioni economiche; le dichiarazioni del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., rese in sede di interrogatorio, dalle quali risultava che la società promittente venditrice percepiva un canone di locazione in relazione all'immobile promesso in vendita. Ad avviso della ricorrente, dette circostanze sarebbero idonee a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra il danno subito dalla promissaria acquirente e l'inadempimento accertato in capo alla società promissaria venditrice, consistente nella violazione dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo alla data prevista dal preliminare. Sicché la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna motivazione per escluderne la rilevanza ai fini della domanda risarcitoria, così determinando la nullità della decisione impugnata.Con il secondo motivo (violazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 2697 cod. cív., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si censura la sentenza impugnata là dove ha ritenuto che il danno risarcibile potesse configurarsi in capo all'acquirente solo nell'ipotesi in cui questi avesse versato integralmente il prezzo concordato e fosse entrato nel possesso del bene prima della stipula del contratto definitivo. Sostiene la ricorrente che la Corte d'appello avrebbe confuso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione a contrarre il definitivo contenuta nel preliminare, come sua conseguenza diretta ed immediata, con il diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Ad avviso della ricorrente, la Corte avrebbe dovuto considerare che il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretatosi nell'accrescimento patrimoniale impedito dall'inadempimento colpevole dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziarla, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta, secondo un rigoroso giudizio di probabilità. Seguendo questa impostazione, la Corte d'appello non avrebbe potuto che ritenere fornita la predetta prova, alla luce delle circostanze - il cui esame sarebbe stato omesso - dedotte con il primo motivo. Con il terzo motivo (violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., dell'art.2233 cod. civ. nonché del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.) si censura la rideterminazione delle spese di lite effettuata dalla Corte d'appello. La ricorrente sostiene che il giudice avrebbe disatteso í criteri che sovrintendono alla liquidazione delle competenze - quali il valore della controversia, il numero delle questioni trattate, delle udienze a cui si è partecipato e delle difese svolte - e avrebbe omesso di considerare la nota, depositata in data 10 novembre 2011, che ricostruisce analiticamente le attività difensive svolte nel giudizio di primo grado. Ad avviso della ricorrente, la motivazione addotta dalla Corte d'appello in sede di rideterminazione delle spese di lite sarebbe meramente apparente, risolvendosi in una formula di stile che fa genericamente riferimento al "risultato conseguito". 3, - I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione. Essi sono infondati e, in parte, inammissibili. 3.1. - La decisione impugnata ha escluso il diritto dell'appellante al risarcimento del danno. La Corte d'appello ha così confermato, sul punto, la decisione di primo grado. Il Tribunale di Brindisi, sezione distaccata dì Ostuni, aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni, correlati alla mancata consegna nei termini contrattualmente convenuti, in quanto non effettivamente provati. La Corte d'appello, a sua volta, ha richiamato il principio secondo cui la liquidazione del danno anche in via equitativa, ai sensi degli artt.1226 e 2056 cod. civ., non si estrinseca in un giudizio di equità ma in un giudizio di diritto, con la conseguenza che essa può trovare ingresso unicamente qualora la parte abbia dimostrato la sussistenza di un danno risarcibile o questo debba ritenersi in re Osa all'evento in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla situazione illegittima. La Corte leccese ha considerato inoltre che non può trovare applicazione la figura del danno figurativo, in base alla quale nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è senz'altro fruttifera. La non applicabilità di tale principio alla fattispecie è motivata sul rilievo che, prima dell'integrale versamento del prezzo, non può configurarsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte del promittente venditore. Nessun danno - ha osservato la Corte territoriale - discende in maniera diretta dall'inadempimento della prestazione del venditore, dal momento che neanche l'acquirente ha ancora versato il prezzo integrale e l'acconto sborsato non gli attribuiva il diritto al possesso materiale del bene. 3.2. - La statuizione sul rigetto della domanda risarcitoria si collega ad altri due contenuti decisori della sentenza impugnata. Il primo attiene alla subordinazione del pagamento del prezzo da parte della società promissaria acquirente all'estinzione dell'ipoteca e del pignoramento che ancora gravavano sull'immobile. La promissaria è dichiarata tenuta "ad eseguire il pagamento del residuo prezzo solo se e quando controparte avrà provveduto alla cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli". Il secondo concerne il rigetto della domanda di condanna al rilascio materiale del bene in favore di Anfra. 3.3. - Giova premettere che, in tema di danno da occupazione illegittima, si sono nel tempo manifestati indirizzi giurisprudenziali non convergenti, tali da suscitare la rímessione delle questioni, per un verso, della prova del pregiudizio (Cass., Sez. III, 21 gennaio 2022, n. 1162) e, per altro verso, della qualificazione del danno (Cass., Sez. II, 8 febbraio 2022, n. 3946), alle Sezioni Unite, proprio al fine di pervenire all'adozione di una soluzione definitiva al riguardo. In particolare, la prima ordinanza di rimessione ha conferito rilievo soprattutto al fatto che nel caso di occupazione senza titolo di un immobile il danno subito dal proprietario non potrebbe ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giungerebbe ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo il quale quel che rileva ai L, fini risarcitoci è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato; sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofílattico che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. La seconda ordinanza ha sottoposto all'attenzione del massimo consesso nomofilattico l'ulteriore - e propedeutica - questione se il danno patrimoniale da occupazione senza titolo debba qualificarsi, ai sensi dell'art. 1123 cod. civ., come "perdita" o come "mancato guadagno". Più precisamente, se la compressione della facoltà di godimento diretto del bene (da garantire fisiologicamente in modo "pieno ed esclusivo") - che, insieme alla facoltà di disposizione del medesimo, costituisce il contenuto del diritto di proprietà fissato dall'art. 832 cod. civ. - debba considerarsi quale danno patrimoniale da risarcire ai sensi del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. 3.4. - La definizione del presente ricorso prescinde, ad avviso del Collegio, dalla necessità di attendere l'esito del contrasto devoluto alle Sezioni Unite. La decisione della Corte d'appello in punto di esclusione del risarcimento del danno si sottrae alle censure della ricorrente. È in primo luogo conforme alla giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui la liquidazione equitativa del danno non può trovare ingresso qualora non sia dimostrato un danno risarcibile: essa, infatti, presuppone già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (Cass., Sez. IL 22 febbraio 2018, n. 4310). Più in generale, il Collegio osserva che, in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento del nesso di causalità giuridica che lega l'evento alle conseguenze dannose risarcibili va compiuto in applicazione della regola eziologica posta dall'art. 1223 cod. civ. (Cass., Sez. II, 30 giugno 2021, n. 18509). Nella specie, la Corte d'appello, con una motivazione congrua che soddisfa anche il minimo costituzionale dì cui all'art. 111, sesto comma, Cost. e all'art. 132 cod. proc. civ., ha escluso l'intervenuta dimostrazione di un danno discendente in maniera diretta dalla mancata disponibilità del locale oggetto di compravendita dalla data del 30 settembre 2007, epoca in cui avrebbe dovuto essere stipulato il definitivo. La ragione fondamentale di tale esclusione è stata ravvisata nella circostanza che tali danni non potevano coincidere con la mancata percezione, da parte della società promissaria acquirente, dei canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la società promittente venditrice, e ciò non essendo configurabile, nella fattispecie concreta, un danno figurativo da occupazione illegittima, tenuto conto del fatto che, nella vicenda in esame, in cui la stessa promissaria era stata autorizzata a sospendere il pagamento del prezzo, quest'ultima non aveva ancora titolo per pretendere il possesso materiale del bene. La ratio decídendi della ritenuta esclusione del risarcimento del danno richiesto in misura corrispondente alla mancata percezione dei canoni risiede nella sottolineatura che "prima dell'integrale versamento del prezzo non può configurarsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte del promittente venditore": "neanche l'acquirente ha ancora versato il prezzo integrale e l'acconto esborsato non gli attribuiva il diritto al possesso materiale del bene". Questa ratio decidendí non è congruamente censurata dalla ricorrente. La ricorrente, nel dedurre la violazione degli artt. 1218, 1223, 1453 e 2697 cod. civ., richiama, in generale, il criterio della regolarità causale; sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il danno alla promissaria acquirente facendo riferimento al valore locativo dell'immobile oggetto del preliminare rimasto inadempiuto; censura genericamente che sia stato "ritenuto che il danno risarcibile potesse configurarsi in capo all'acquirente solo nell'ipotesi in cui questi avesse versato il prezzo ed avesse diretto al possesso materiale del bene prima della stipula del rogito"; prospetta assertivamente l'errore discendente dall'avere ì giudici di merito "confuso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento come sua conseguenza diretta ed immediata, con il diritto al risarcimento del danno da occupazione III egittima". In realtà, la complessiva censura non confuta adeguatamente - attraverso specifiche argomentazioni intese a dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina - il percorso motivazionale con cui il giudice di merito ha escluso che l'ammontare dei danni potesse coincidere con la mancata percezione dei canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la società promittente venditrice. Un percorso motivazionale ancorato alla specificità della vicenda, caratterizzata dal fatto che la stessa sentenza costitutiva - autorizzando il differimento del pagamento del prezzo (198.000 euro) sino a quando l'immobile non risulterà libero da vincoli pregiudizievoli - ha subordinato l'esplicazione di taluni effetti, tra cui il diritto al possesso materiale del bene, all'integrale versamento del prezzo, con ciò espressamente escludendo che, prima di quel momento, possa darsi una illegittima occupazione dell'immobile da parte del promittente venditore e, corrispondentemente, un "diritto al possesso materiale del bene" in capo alla promissaria acquirente. La doglíanza della società ricorrente ruota attorno all'assunto che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il danno "liquidandolo nella misura pari al canone percepito dalla promittente venditrice che di fatto locupletava dal proprio inadempimento, incassando canoni che dovevano essere fatti propri dall'acquirente se fosse stato stipulato il rogito di vendita". Ma questa censura non si coordina con quanto emerge dallo stesso atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Brindisi, nel quale, riportando i patti e le condizioni della scrittura privata del 30 maggio 2007, recante il contratto preliminare, la società [OSCURATO:PERSONA] riferisce (a pagina 1 e a pagina 2) che la parte promittente venditrice si era impegnata a trasferire l'immobile libero, tra l'altro, da "locazioni e prelazioni". La "rivendicazione" di canoni che avrebbero dovuto essere fatti propri dall'acquirente se fosse stato stipulato il rogito di vendita, non si pone in linea, in altre parole, con la previsione secondo cui, a termini di preliminare, l'immobile doveva essere trasferito alla promissaria libero da "locazioni e prelazioni". La ricorrente addebita, inoltre, alla Corte d'appello di avere "confuso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento come sua conseguenza diretta ed immediata con il diritto al risarcimento del danno da occupazione illegittima" (pagina 14 del ricorso). Deduce, ancora, che "la domanda di risarcimento danni non era fondata sulla occupazione illegittima dell'immobile da parte della società venditrice, né sulla rivendica del possesso dell'immobile in capo alla promittente acquirente, ma sull'inadempimento della venditrice agli obblighi contrattuali assunti con il preliminare, quali la stipula del rogito di vendita per una data stabilita" (pagina 11 del ricorso) Sennonché va osservato che la domanda è stata intesa nello stesso senso dal Tribunale e dalla Corte d'appello. Nella sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Ostuni, si legge, infatti, nella penultima pagina, che "Si rigetta la richiesta di risarcimento danni, correlato alla mancata consegna nei termini contrattualmente convenuti, in quanto non effettivamente provato". Nella sentenza, qui impugnata, si parla di danno "derivato dalla mancata disponibilità giuridica e di fatto del locale ..." che "poteva coincidere con la mancata percezione dei canoni di locazione che invece aveva continuato a percepire la società promittente venditrice". Ora, la ricorrente, pur a fronte di siffatta convergente interpretazione, da parte dei giudici di merito di primo grado e di appello, della domanda giudiziale relativa al risarcimento del danno reclamato, pone un problema di lettura della domanda, ma omette di precisare, attraverso la specifica indicazione del testo della domanda, il tenore della richiesta risarcitoria avanzata con l'atto introduttivo del giudizio. A tale riguardo il ricorso per cassazione è carente: nelle pagine dedicate al "cenno dei fatti", nulla si dice in che cosa consistesse il danno il cui risarcimento è stato reclamato con la domanda proposta al Tribunale di Brindisi: se il danno riguardasse la mancata riscossione dei canoni dovuti dal conduttore del promittente alienante, oppure ancora il reddito che non si era potuto ricavare da quel bene o i costi affrontati per averne a disposizione altro di simile. L'esposizione sommaria dei fatti della causa comincia con le statuizioni della sentenza del Tribunale. In questo contesto, le circostanze di fatto di cui la ricorrente lamenta, con il primo motivo, l'omesso esame si appalesano evidentemente non decisive, e quindi non rilevanti. Poiché infatti il rigetto della domanda risarcitoria è dipeso dal fatto che il giudice del merito ha negato che, prima dell'integrale versamento del prezzo da parte del promissario acquirente, vi sia spazio per una illegittima occupazione da parte dell'uno e di un diritto al possesso del bene da parte dell'altro, gli elementi circostanziali di cui si lamenta l'omesso esame non sono suscettibili di condurre a un diverso esito del ricorso.5. - Il terzo motivo, che si rivolge contro la statuizione sulle spese, è inammissibile. Riformando, in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva liquidato il compenso in euro 5.000, oltre accessori, la Corte d'appello ha riconosciuto, condividendo la doglianza, che, secondo i parametri del d.m. n. 140 del 2012, il compenso da liquidare - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta - doveva essere compreso da un minimo di euro 5.450 ed un massimo di euro 21.795, e, in riforma della decisione impugnata, ha riliquidato le spese di primo grado in euro 5.450, applicando comunque il minimo dei compensi, in considerazione del risultato conseguito. La ricorrente censura questa statuizione, rilevando che il giudice di appello non avrebbe dato alcuna giustificazione dell'eliminazione e della riduzione delle voci indicate nella nota spese e avrebbe disatteso i criteri che sovrintendono la liquidazione delle competenze quali il valore della controversia, il numero delle questioni trattate, le difese svolte, il numero delle udienze. La statuizione della Corte d'appello, che ha liquidato le spese di primo grado in euro 5.450 facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 140 del 2012 e considerando lo scaglione corrispondente al valore della controversia, si sottrae alle censure della ricorrente. Va osservato che la Corte d'appello ha applicato "i minimi dei compensi in considerazione del risultato conseguito". Si tratta di un esito decisorio che sfugge al sindacato di questa Corte. Infatti, in tema di liquidazione delle spese giudiziali ai sensi del d.m. n. 140 del 2012, la disciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola, quelli di cui alla allegata tabella A, la quale contiene tre importi pari, rispettivamente, ai valori minimi, medi e massimi liquidabili - con possibilità per il giudice di diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete -, va intesa nel senso che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura (Cass., Sez. lav., 10 maggio 2019, n. 12537; Cass., Sez. III, 13 luglio 2021, n. 19989). Né maggior fondamento ha la doglianza relativa alla mancata liquidazione dei diritti di procuratore ai sensi del d.m. n. 127 del 2004. Infatti, la ricorrente richiama la distinzione tra diritti e onorari, secondo la regola prevista nelle abrogate tariffe professionali. Nella specie, invece, i nuovi parametri individuati - sulla base della normativa primaria (decreto-legge n. 1 del 2012, conv. nella legge n. 27 del 2012) - dal d.m. n. 140 del 2012, applicabile ratione temporis (Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405), hanno soppresso la differenza tra onorari e diritti, nell'ambito di un intervento normativo volto alla semplificazione delle regole relative alla liquidazione dei compensi forensi. Difatti, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. n. 1 del 2012, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. E nella specie dalla sentenza di primo grado risulta per tabulas che l'attività difensiva si è conclusa il 16 novembre 2012 (udienza nella quale, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione), quando il d.m. n. 140 del 2012 era già stato pubblicato ed entrato in vigore. 5. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimato, che ha depositato tardivamente il proprio controricorso, svolto rituale attività difensiva in questa sede. 6. - Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R, n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 1
Sentenza Cassazione n. 20133/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris