Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07251/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, dichiarava l'inammissibilità della domanda di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta di revisione veniva inoltrata dalla difesa del Ferraro ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna della Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sopravvenienza di prove nuove, rappresentate dall'esame, in sede di applicazione del regime di prevenzione nei confronti dello stesso Ferraro quale proposto, di [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di collaboratore di giustizia.

La tesi della difesa - secondo la quale l'esame dello Schiavone avrebbe smentito radicalmente l'ipotesi accusatoria rispetto al Ferraro con esclusione di qualsiasi rapporto di appartenenza alla cosca o ricorrenza di parentela con lo Schiavone del quale era stato ciò nonostante ritenuto prestanome - non veniva accolta dalla Corte di appello.

È stata in primo luogo rilevata la genericità dell'istanza, in considerazione della documentazione allegata, mancando una precisa identificazione del collaborante e dovendo le dichiarazioni allegate essere ritenute prive di qualsiasi riscontro di attendibilità o conferenza quanto alla condanna del Ferraro, tra l'altro rese in un procedimento di prevenzione, e, dunque, finalizzate all'accertamento di elementi del tutto diversi rispetto alla condanna irrevocabile in sede penale.

Si è inoltre affermato che la condanna intervenuta per la contestazione di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso era stata, al contrario di quanto affermato, confermata dalle dichiarazioni del non meglio identificato collaborante, seppure con riferimento allo specifico oggetto delle domande poste in sede di procedimento di prevenzione, atteso che il Ferraro era stato descritto non come un mero lavoratore, ma come un "facilitatore", avendo garantito la scelta di imprese quali vittime solvibili nell'ambito di attività estorsive poste in essere dalla cosca.

Infine la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile l'istanza, ha evidenziato l'irrilevanza dell'argomentazione relativa alla mancanza di rapporti di parentela o affiliazione, attesa la significatività di strette frequentazioni per la creazione di legami a prescindere delle affiliazioni.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, proponendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di norme processuali con particolare riferimento agli art. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revisione in mancanza dei requisiti di legge, nonché per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della declaratoria di inammissibilità; l'istanza non poteva essere dichiarata inammissibile de plano, atteso che la responsabilità del Ferraro si basava su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che erano state del tutto smentite dallo [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Ferraro ha dedotto inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità de plano dell'istanza di revisione in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, con violazione del principio del contraddittorio.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione quanto all'asserita carenza del requisito di novità della prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché articolato con motivi generici e aspecifici che, oltre a riproporre una mera rilettura di elementi di fatto già sottoposta negli stessi termini alla Corte di appello di Roma, non si confrontano in alcun modo con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che confuta, in maniera puntuale e con considerazioni immuni dai denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge, le identiche doglianze articolate in sede di istanza di revisione.

In tal senso occorre considerare che nell'ambito di tutti i motivi di ricorso, che per tale ragione possono essere trattati congiuntamente, è stata dedotta sostanzialmente la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 630 e 634 del cod. proc. pen.

La doglianza così proposta si presenta generica ed aspecifica, rilevando una non meglio precisata violazione del contraddittorio, mentre la Corte di appello ha deciso de plano ritenendo, motivatamente e nel pieno esercizio della sua discrezionalità, la ricorrenza di un caso di inammissibilità che è di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150- 01) in considerazione del richiamo al concetto di prova nuova riferito dal ricorrente alle dichiarazioni di tale [OSCURATO:PERSONA].

Difatti, alcuni dei casi d'inammissibilità, descritti dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., sono di evidente e immediato accertamento, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale.

In concreto, si deve ritenere che sia stato fatto buon governo del principio secondo il quale spetta alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali (Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848-01; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Cannberiati, Rv. 238318-01; Sez. 2, n. 34167 del 01/12/2005, Tavernese, Rv. 235305-01).

La Corte di appello ha specificamente considerato il tema proposto relativo all'asserita ricorrenza di prova nuova, chiarendo, in primo luogo, che l'allegazione richiamata come prova nuova si caratterizzava per la sua genericità (in mancanza di elementi che potessero far giungere la Corte di appello ad una identificazione certa del c.d. collaborante) e precisando, in secondo luogo, che le dichiarazioni richiamate non solo non apparivano in sé decisive al fine di scardinare il precedente giudizio di colpevolezza del Ferraro per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, ma anzi risultavano rese in sede di prevenzione.

In tal senso la Corte di appello con motivazione, chiara, logica e priva di qualsiasi aporia, ha anche esplicitato come tale contesto si caratterizzasse per un oggetto estremamente limitato, relativo alle attività di intestazione fittizia e, comunque, non significativo.

Il provvedimento impugnato ha, inoltre, al contrario di quanto indicato dalla difesa, chiarito come tali dichiarazioni avessero in realtà una portata che già ad una prima lettura si caratterizzava per la conferma del ruolo svolto dal Ferraro, atteso che lo stesso veniva identificato come "facilitatore" delle attività estorsive della cosca; ciò nel senso che, gin1Da132 in relazione alla conoscenza dell'ambiente imprenditoriale nel territorio di riferimento, era proprio il Ferraro ad indicare puntualmente le imprese solvibili da ritenere possibili destinatarie di attività estorsive della cosca.

Nel considerare tali elementi non ricorre alcuna apparenza, illogicità manifesta o contraddittorietà, della motivazione che ha puntualmente considerato, in assenza di aporie, la portata di tali dichiarazioni e l'impossibilità di valutarle quale prova nuova, anche volendo superare la genericità dell'allegazione (in mancanza di certa identificazione del collaborante [OSCURATO:PERSONA]).

Difatti, nel considerare quanto affermato dal difensore e tenuto conto della motivazione della sentenza pronunciata a carico del Ferraro, la Corte ha correttamente considerato come la chiamata in correità dello stesso, avvenuta in giudizio da parte di diversi collaboranti, non apparisse significativamente e chiaramente scalfita dalle dichiarazioni allegate e rese in sede di prevenzione, sia tenuto conto della sede in cui il dichiarante veniva audito, che in considerazione della portata contenutistica delle stesse, che non portavano neanche a poter ipotizzare un giudizio di inattendibilità dei dichiaranti e chiamanti in correità escussi in giudizio, elemento questo che tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza costante di questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che non si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (da ultimo Sez. 5, n. 5217 del 12/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01; Sez.

5. N. 53236 del 20/09/2018, T., Rv. 274185-01; Sez.5, n. 6480 del 13/11/2015, Pullarà, Rv. 26620-01; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919-01).

Nessuna allegazione in tal senso è stata fornita dalla difesa, con conseguente correttezza del giudizio di realizzato dalla Corte di appello quanto alla ritenuta inammissibilità de plano.

Il giudice di appello ha, dunque, correttamente effettuato, nella ricorrenza dei requisiti disciplinati in tal senso dalla legge, la valutazione preliminare che pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato in assenza di qualsiasi anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563-01).

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere est.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, dichiarava l'inammissibilità della domanda di revisione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta di revisione veniva inoltrata dalla difesa del Ferraro ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla sentenza irrevocabile di condanna della Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sopravvenienza di prove nuove, rappresentate dall'esame, in sede di applicazione del regime di prevenzione nei confronti dello stesso Ferraro quale proposto, di [OSCURATO:PERSONA] nella sua veste di collaboratore di giustizia. La tesi della difesa - secondo la quale l'esame dello Schiavone avrebbe smentito radicalmente l'ipotesi accusatoria rispetto al Ferraro con esclusione di qualsiasi rapporto di appartenenza alla cosca o ricorrenza di parentela con lo Schiavone del quale era stato ciò nonostante ritenuto prestanome - non veniva accolta dalla Corte di appello. È stata in primo luogo rilevata la genericità dell'istanza, in considerazione della documentazione allegata, mancando una precisa identificazione del collaborante e dovendo le dichiarazioni allegate essere ritenute prive di qualsiasi riscontro di attendibilità o conferenza quanto alla condanna del Ferraro, tra l'altro rese in un procedimento di prevenzione, e, dunque, finalizzate all'accertamento di elementi del tutto diversi rispetto alla condanna irrevocabile in sede penale. Si è inoltre affermato che la condanna intervenuta per la contestazione di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso era stata, al contrario di quanto affermato, confermata dalle dichiarazioni del non meglio identificato collaborante, seppure con riferimento allo specifico oggetto delle domande poste in sede di procedimento di prevenzione, atteso che il Ferraro era stato descritto non come un mero lavoratore, ma come un "facilitatore", avendo garantito la scelta di imprese quali vittime solvibili nell'ambito di attività estorsive poste in essere dalla cosca. Infine la Corte d'appello, nel dichiarare inammissibile l'istanza, ha evidenziato l'irrilevanza dell'argomentazione relativa alla mancanza di rapporti di parentela o affiliazione, attesa la significatività di strette frequentazioni per la creazione di legami a prescindere delle affiliazioni. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, proponendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto violazione di norme processuali con particolare riferimento agli art. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revisione in mancanza dei requisiti di legge, nonché per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione posta a sostegno della declaratoria di inammissibilità; l'istanza non poteva essere dichiarata inammissibile de plano, atteso che la responsabilità del Ferraro si basava su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che erano state del tutto smentite dallo [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il Ferraro ha dedotto inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità de plano dell'istanza di revisione in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, con violazione del principio del contraddittorio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione quanto all'asserita carenza del requisito di novità della prova costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché articolato con motivi generici e aspecifici che, oltre a riproporre una mera rilettura di elementi di fatto già sottoposta negli stessi termini alla Corte di appello di Roma, non si confrontano in alcun modo con il contenuto dell'ordinanza impugnata, che confuta, in maniera puntuale e con considerazioni immuni dai denunciati vizi motivazionali e di violazione di legge, le identiche doglianze articolate in sede di istanza di revisione. In tal senso occorre considerare che nell'ambito di tutti i motivi di ricorso, che per tale ragione possono essere trattati congiuntamente, è stata dedotta sostanzialmente la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 630 e 634 del cod. proc. pen. La doglianza così proposta si presenta generica ed aspecifica, rilevando una non meglio precisata violazione del contraddittorio, mentre la Corte di appello ha deciso de plano ritenendo, motivatamente e nel pieno esercizio della sua discrezionalità, la ricorrenza di un caso di inammissibilità che è di evidente ed immediato accertamento (Sez. 1, n. 26967 del 30/03/2005, Pagano, Rv. 232150- 01) in considerazione del richiamo al concetto di prova nuova riferito dal ricorrente alle dichiarazioni di tale [OSCURATO:PERSONA]. Difatti, alcuni dei casi d'inammissibilità, descritti dall'art. 634, comma 1, cod. proc. pen., sono di evidente e immediato accertamento, sicché l'adozione del rito camerale in quest'ambito si risolverebbe in uno spreco di attività giurisdizionale. In concreto, si deve ritenere che sia stato fatto buon governo del principio secondo il quale spetta alla Corte di appello valutare, di volta in volta, quale sia la forma procedimentale più adeguata, contemperando l'esigenza di garanzia della partecipazione delle parti con quella di non disperdere inutilmente energie processuali (Sez. 5, n. 26480 del 04/05/2015, Corrada, Rv. 264848-01; Sez. 1, n. 47016 del 11/12/2007, Cannberiati, Rv. 238318-01; Sez. 2, n. 34167 del 01/12/2005, Tavernese, Rv. 235305-01). La Corte di appello ha specificamente considerato il tema proposto relativo all'asserita ricorrenza di prova nuova, chiarendo, in primo luogo, che l'allegazione richiamata come prova nuova si caratterizzava per la sua genericità (in mancanza di elementi che potessero far giungere la Corte di appello ad una identificazione certa del c.d. collaborante) e precisando, in secondo luogo, che le dichiarazioni richiamate non solo non apparivano in sé decisive al fine di scardinare il precedente giudizio di colpevolezza del Ferraro per concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, ma anzi risultavano rese in sede di prevenzione. In tal senso la Corte di appello con motivazione, chiara, logica e priva di qualsiasi aporia, ha anche esplicitato come tale contesto si caratterizzasse per un oggetto estremamente limitato, relativo alle attività di intestazione fittizia e, comunque, non significativo. Il provvedimento impugnato ha, inoltre, al contrario di quanto indicato dalla difesa, chiarito come tali dichiarazioni avessero in realtà una portata che già ad una prima lettura si caratterizzava per la conferma del ruolo svolto dal Ferraro, atteso che lo stesso veniva identificato come "facilitatore" delle attività estorsive della cosca; ciò nel senso che, gin1Da132 in relazione alla conoscenza dell'ambiente imprenditoriale nel territorio di riferimento, era proprio il Ferraro ad indicare puntualmente le imprese solvibili da ritenere possibili destinatarie di attività estorsive della cosca. Nel considerare tali elementi non ricorre alcuna apparenza, illogicità manifesta o contraddittorietà, della motivazione che ha puntualmente considerato, in assenza di aporie, la portata di tali dichiarazioni e l'impossibilità di valutarle quale prova nuova, anche volendo superare la genericità dell'allegazione (in mancanza di certa identificazione del collaborante [OSCURATO:PERSONA]). Difatti, nel considerare quanto affermato dal difensore e tenuto conto della motivazione della sentenza pronunciata a carico del Ferraro, la Corte ha correttamente considerato come la chiamata in correità dello stesso, avvenuta in giudizio da parte di diversi collaboranti, non apparisse significativamente e chiaramente scalfita dalle dichiarazioni allegate e rese in sede di prevenzione, sia tenuto conto della sede in cui il dichiarante veniva audito, che in considerazione della portata contenutistica delle stesse, che non portavano neanche a poter ipotizzare un giudizio di inattendibilità dei dichiaranti e chiamanti in correità escussi in giudizio, elemento questo che tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza costante di questa Corte, con principio che qui si intende ribadire, non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che non si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (da ultimo Sez. 5, n. 5217 del 12/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280335-01; Sez. 5. N. 53236 del 20/09/2018, T., Rv. 274185-01; Sez.5, n. 6480 del 13/11/2015, Pullarà, Rv. 26620-01; Sez. 1, n. 11261 del 04/02/2009, Caridi, Rv. 243919-01). Nessuna allegazione in tal senso è stata fornita dalla difesa, con conseguente correttezza del giudizio di realizzato dalla Corte di appello quanto alla ritenuta inammissibilità de plano. Il giudice di appello ha, dunque, correttamente effettuato, nella ricorrenza dei requisiti disciplinati in tal senso dalla legge, la valutazione preliminare che pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato in assenza di qualsiasi anticipazione dell'apprezzamento di merito riservato al vero e proprio giudizio di revisione (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molinari, Rv. 260563-01). 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2022. Il Consigliere est.
Sentenza Cassazione n. 07251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris