CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 20 dicembre 2022, di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di cui all'art. 495 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione del mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, è privo di specificità perché a fronte di una censura non avanzata in appello in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., a seguito dell'intervenuta modifica normativa non affronta le motivazioni della Corte in ordine alla gravità del fatto, che, di conseguenza, non può essere riconosciuto di particolare tenuità. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.