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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04521/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sant:44 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia che, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, ha rideterminato in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena finale per i seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) quattro rapine (art. 628, primo comma, cod. pen.), due tentativi di rapine (artt. 56 e 628 cod. pen.), due reati di porto illegttimo di armi (art. 4

I. 18 aprile 1975 n. 110), un delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.), accertati a Roma il 26.1.2011, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 maggio 2013, definitiva il 24 giugno 2014 di condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione e 2000 euro di multa; 2) un delitto di rapina (art. 628, comma 1, cod. oen.) giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 15 gennaio 2013, definitiva il 30 luglio 2018 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione e 600 euro di multa ridotta per il rito alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione e 400 euro di multa.

La Corte di cassazione, con provvedimento n. 46425 del 2019, aveva annullato l'ordinanza del 30 gennaio 2019, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i citati reati.

Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, con ordinanza del 14 luglio 2020 aveva quindi accolto l'istanza ex artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. riunendo i reati di cui alle sentenze 1) e 2), rideterminando la pena finale in anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, così quantificata: pena base di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per i reati sub 1, aumentata di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati sub

2. A seguito di ricorso, la Corte di cassazione, con provvedimento n. 1025 del 2020, ha annullato tale provvedimento, ritenendo erroneo il criterio di computo degli aumenti di pena, evidenziando la necessità di procedere ad una nuova determinazione della pena del reato continuato, alla luce del principio di diritto secondo il quale, qualora il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati da diverse sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate t ex art. 81 cod. pen., questi deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

1.2. Il giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato ha così quantificato la pena finale: - pena base di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato giudicato con la sentenza sub 2 (computata, in questo calcolo, senza la riduzione del rito); - aumentata di anni 3 di reclusione e 1500 euro di multa, per la continuazione con i reati satellite giudicati con la sentenza sub 1, (con la indicazione specifica, reato per reato, dei singoli aumenti), così complessivamente rideterminata in anni 7 anni di reclusione e 21.000 euro di multa, ridotta per il rito ad anni 4, mesi 8 di reclusione e 1400 euro di multa;

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 133, 628 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto quale pena base quella di cui al reato ex art. 628 cod. pen. sub 2, mentre il reato più grave era quello ex art. 628, primo e terzo comma n. 1, cod. pen. di cui alla sentenza del 27.9.2012 del Gup del Tribunale di Roma, poi riformata dalla Corte di appello di Roma il 30.5.2013 indicato sub 1.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 133, 628 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto un aumento di pena per i reati sub 1, pari ad anni tre di reclusione, superiore alla pena di anni due di reclusione già stabilita dal giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato perché la pena più grave determinata in concreto (all'esito della riduzione per il rito) è effettivamente quella inflitta con la sentenza sub. 2, avuto riguardo alla sua entità (ani due e mesi 8 di reclusione e 400 euro di multa), mentre per ciascuna delle rapine aggravate giudicate con la sentenza sub. 1 era stata determinata una pena inferiore.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, perché l'aumento di pena determinato dal giudice dell'esecuzione per la continuazione è stato fissato in 36 mesi di reclusione, cioè in misura superiore a quello di 33 mesi indicato complessivamente dal giudice dell'esecuzione per gli stessi reati, così violando il principio di diritto costantemente ribadito dalla recente giurisprudenza (Sez.

U.n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) per il quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna.

2. All'annullamento del provvedimento impugnato consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia ufficio del giudice per le indagini preliminari per rinnovato esame della richiesta in diversa composizione fisica, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Civitavecchia, ufficio del Giudice delle indagini preliminari.

Rigetta il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sant:44 le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 4 marzo 2021 del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia che, quale giudice dell'esecuzione in sede di rinvio, ha rideterminato in anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena finale per i seguenti reati, riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: 1) quattro rapine (art. 628, primo comma, cod. pen.), due tentativi di rapine (artt. 56 e 628 cod. pen.), due reati di porto illegttimo di armi (art. 4 I. 18 aprile 1975 n. 110), un delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.), accertati a Roma il 26.1.2011, giudicati dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 maggio 2013, definitiva il 24 giugno 2014 di condanna alla pena di anni cinque e mesi due di reclusione e 2000 euro di multa; 2) un delitto di rapina (art. 628, comma 1, cod. oen.) giudicato dal G.u.p. del Tribunale di Civitavecchia con sentenza del 15 gennaio 2013, definitiva il 30 luglio 2018 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione e 600 euro di multa ridotta per il rito alla pena di anni due e mesi 8 di reclusione e 400 euro di multa. La Corte di cassazione, con provvedimento n. 46425 del 2019, aveva annullato l'ordinanza del 30 gennaio 2019, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i citati reati. Il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, con ordinanza del 14 luglio 2020 aveva quindi accolto l'istanza ex artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. riunendo i reati di cui alle sentenze 1) e 2), rideterminando la pena finale in anni cinque, mesi dieci di reclusione ed euro 2.700,00 di multa, così quantificata: pena base di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per i reati sub 1, aumentata di anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa per i reati sub 2. A seguito di ricorso, la Corte di cassazione, con provvedimento n. 1025 del 2020, ha annullato tale provvedimento, ritenendo erroneo il criterio di computo degli aumenti di pena, evidenziando la necessità di procedere ad una nuova determinazione della pena del reato continuato, alla luce del principio di diritto secondo il quale, qualora il giudice dell'esecuzione deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati da diverse sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate t ex art. 81 cod. pen., questi deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e, solo successivamente, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. 1.2. Il giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato ha così quantificato la pena finale: - pena base di anni quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato giudicato con la sentenza sub 2 (computata, in questo calcolo, senza la riduzione del rito); - aumentata di anni 3 di reclusione e 1500 euro di multa, per la continuazione con i reati satellite giudicati con la sentenza sub 1, (con la indicazione specifica, reato per reato, dei singoli aumenti), così complessivamente rideterminata in anni 7 anni di reclusione e 21.000 euro di multa, ridotta per il rito ad anni 4, mesi 8 di reclusione e 1400 euro di multa; 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 133, 628 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente ritenuto quale pena base quella di cui al reato ex art. 628 cod. pen. sub 2, mentre il reato più grave era quello ex art. 628, primo e terzo comma n. 1, cod. pen. di cui alla sentenza del 27.9.2012 del Gup del Tribunale di Roma, poi riformata dalla Corte di appello di Roma il 30.5.2013 indicato sub 1. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 133, 628 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe disposto un aumento di pena per i reati sub 1, pari ad anni tre di reclusione, superiore alla pena di anni due di reclusione già stabilita dal giudice della cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito specificati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato perché la pena più grave determinata in concreto (all'esito della riduzione per il rito) è effettivamente quella inflitta con la sentenza sub. 2, avuto riguardo alla sua entità (ani due e mesi 8 di reclusione e 400 euro di multa), mentre per ciascuna delle rapine aggravate giudicate con la sentenza sub. 1 era stata determinata una pena inferiore. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, perché l'aumento di pena determinato dal giudice dell'esecuzione per la continuazione è stato fissato in 36 mesi di reclusione, cioè in misura superiore a quello di 33 mesi indicato complessivamente dal giudice dell'esecuzione per gli stessi reati, così violando il principio di diritto costantemente ribadito dalla recente giurisprudenza (Sez. U.n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735) per il quale il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna. 2. All'annullamento del provvedimento impugnato consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia ufficio del giudice per le indagini preliminari per rinnovato esame della richiesta in diversa composizione fisica, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Civitavecchia, ufficio del Giudice delle indagini preliminari. Rigetta il r
Sentenza Cassazione n. 04521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris