CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 2023
Cassazione n. 14752/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14482/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in persona del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 281, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 1244/2019 depositata il20/01/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Nel 2014, [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di Misurata sottoscrivevano una scrittura privata con cui il Volpi si riconosceva debitore di [OSCURATO:SOCIETA] dell’importo complessivo di euro 850.000 comprensivi di interessi. Contestualmente alla suddetta scrittura privata, le parti sottoscrivevano un documento denominato side letter con cui il Volpi si impegnava, nell’ipotesi di inadempimento rispetto all’obbligazione di pagamento contrattualmente assunta, a trasferire a [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà del certificato azionario della società di diritto panamense [OSCURATO:PERSONA], di cui era unico socio. Nel gennaio del 2015, le parti sottoscrivevano in Lugano un terzo accordo, denominato ‘brevetto’, con il quale [OSCURATO:PERSONA] depositava presso il notaio Cabrini il certificato azionario oggetto di garanzia conferendogli mandato a consegnarlo a [OSCURATO:SOCIETA] qualora non avesse adempiuto entro il 30 settembre 2015 all’obbligazione di pagamento oggetto di riconoscimento, oppure di restituirlo in caso di adempimento dell’obbligazione. Alla scadenza del termine pattuito per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento, il certificato azionario veniva consegnato a [OSCURATO:SOCIETA] dal depositario notaio [OSCURATO:PERSONA], a causa dell’inadempimento del Volpi. Ritenendo di non aver ricevuto il pagamento del credito riconosciuto nella scrittura privata del 12 novembre 2014, [OSCURATO:SOCIETA] chiedeva ed otteneva l’emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui il Tribunale di Venezia ingiungeva al Volpi il pagamento dell’importo di € 850.000 oltre interessi e spese. Quest’ultimo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo che l’obbligazione di pagamento oggetto dell’azione monitoria si era estinta per effetto della sottoscrizione del brevetto con cui le parti, secondo l’opponente, avevano novato detta obbligazione prevedendo, in caso di inadempimento del Volpi rispetto all’obbligazione di pagamento, il trasferimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA] del certificato azionario incorporante le azioni della società di diritto panamense [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] costituitasi in giudizio rilevava che, in ogni caso, la complessiva operazione disciplinata dalla side letter e del brevetto integrava una violazione del divieto di patto commissorio di cui all’articolo 2744 c.c.: chiedeva quindi che venisse rigettata l’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 1244/2019, depositata il 6 giugno 2019, escludeva che il brevetto avesse efficacia novativa dell’obbligazione di pagamento invocata dall’opponente; accertava che con il brevetto le parti avevano inteso costituire una garanzia in favore di [OSCURATO:SOCIETA] e dopo aver valutato la validità del brevetto, alla luce della disciplina elvetica, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che per l’effetto di quell’accordo il creditore avesse conseguito la soddisfazione del proprio interesse con modalità alternativa all’adempimento. 2. La Corte d’Appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello promosso da [OSCURATO:SOCIETA] ritenendo che non presentasse ragionevoli probabilità di accoglimento. 3. Propone ricorso in cassazione, sulla base di due motivi, [OSCURATO:SOCIETA]. che ha pure depositato memoria. 3.1.[OSCURATO:PERSONA] di Misurata resiste con controricorso. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza del Tribunale di Venezia, ex artt. 132, co. 2, n. 4 e 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per contraddittorietà della motivazione. Denuncia che il giudice di prime cure, pur negando efficacia novativa al brevetto svizzero e pur attribuendogli una funzione di garanzia, avrebbe motivato la sentenza riconoscendogli anche una efficacia solutoria che non gli sarebbe invece propria. 4.2.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:SOCIETA] lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., in violazione dell’art. 1197 c.c., perché non sarebbero state eseguite compiutamente le obbligazioni previste, a carico delle parti, nell’accordo ‘brevetto’. Sostiene, infatti, che la datio in solutum prevista dall’articolo 1197 c.c. può ritenersi integrata solo qualora il creditore abbia manifestato il proprio consenso ad accettare, con efficacia satisfattoria e liberatoria per il debitore, una prestazione diversa da quella concordata. L’estinzione dell’obbligazione con modalità alternativa all’adempimento può quindi conseguire ad una manifestazione di consenso del creditore ad accettare una prestazione diversa da quella dovuta, ma non alla semplice esecuzione di una prestazione diversa. 5. I due motivi di ricorso, congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono entrambi (anche il primo) censuranti in punto di diritto la sentenza, ma sono eccentrici rispetto all’effettivo contenuto della sentenza impugnata, che ha applicato alla regiudicanda il diritto svizzero, mentre essi si fondano su quello italiano, argomentando sulla natura di garanzia che sarebbe presente nell’accordo e soprattutto sull’articolo 1197 c.c, confrontando il datio in solutum con la trazione in conto di pagamento, cioè pro solvendo. La ricorrente, infatti, non ha mai contestato la sentenza nella parte in cui afferma, fondandosi sull’articolo 14 l. 218/1995, che i rapporti tra la società e il Volpi sono regolati anche dal diritto svizzero (cfr. pag. 6 e 7 della sentenza impugnata). Il Tribunale ritiene, invero, che i rapporti economici instaurati tra le parti, successivamente al mancato adempimento dell’originario obbligo di pagamento del committente, sono rappresentati da accordi tra loro collegati: la scrittura privata e il side letter che si possono considerare un unicum, atteso che il secondo si pone a modifica e integrazione del primo e che si identificano come rapporto principale rispetto al quale l’accordo-brevetto si pone con funzione di garanzia. Afferma, poi, che per detto accordo deve essere applicata la disciplina elvetica espressamente richiamata dal capoverso 6 del brevetto stesso. Ebbene, come già si anticipava, ciò non risulta essere stato contestato dalla società ricorrente né nell’atto di appello né, soprattutto, in questa sede. Il ricorso, pertanto, veicola censure non pertinenti, non essendo superato il discrimen del diritto applicabile: e ciò lo rende inammissibile, non essendovi per la ricorrente alcun interesse alla base dei due motivi. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere le spese processuali al controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 10.700, oltre Euro 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma