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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 24110/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i rilievi prospettati sono manifestamente infondati e in particolare, malgrado il silenzio prospettato sul punto dalla Corte del merito, tali dovendo ritenersi sia quelli inerenti le nullità delle notifiche del decreto di citazione di primo grado ( il rilievo, non prospettato con i motivi di appello, si lega ad un presupposto in fatto -il mutamento di residenza del ricorrente all'epoca della relativa notifica- solo affermato e non altrimenti comprovato) e di appello ( smentita dalla verifica degli atti trasmessi dai quali emerge che il decreto, in uno al verbale di udienza dell'8 marzo 2022, è stato notificato a mani del prevenuto il 23 marzo 2022), sia quello riguardante la mancata concessione delle generiche, giustificata facendo riferimento alla negativa personalità del ricorrente confermata dai relativi precedenti, così da rendere la relativa valutazione immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i rilievi prospettati sono manifestamente infondati e in particolare, malgrado il silenzio prospettato sul punto dalla Corte del merito, tali dovendo ritenersi sia quelli inerenti le nullità delle notifiche del decreto di citazione di primo grado ( il rilievo, non prospettato con i motivi di appello, si lega ad un presupposto in fatto -il mutamento di residenza del ricorrente all'epoca della relativa notifica- solo affermato e non altrimenti comprovato) e di appello ( smentita dalla verifica degli atti trasmessi dai quali emerge che il decreto, in uno al verbale di udienza dell'8 marzo 2022, è stato notificato a mani del prevenuto il 23 marzo 2022), sia quello riguardante la mancata concessione delle generiche, giustificata facendo riferimento alla negativa personalità del ricorrente confermata dai relativi precedenti, così da rendere la relativa valutazione immune da censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21
Decreto Cassazione n. 24110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris