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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 21840/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16776/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoFrancesco [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze 6 marzo 2023 n. 448 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Antefatto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 acquistarono un immobile dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

L’immobile era stato interessato da lavori di restauro progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] M enchini e la società [OSCURATO:SOCIETA], allegando che l’immobile presentava vizi strutturali sottaciuti dalla venditrice al momento dell’acquistoed ascrivi bili anche a responsabilità del progettistae direttore dei lavori.

Oggetto: esecuzione forzata - pronuncia di condanna nei confronti di società estinta - omessa impugnazione della sentenza -deducibilità del vizio in sede di opposizione all’esecuzione -esclusione.

N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Chiesero la risoluzione del contratto di vendita e la condanna dei convenuti in solidoal risarcimento del danno.

1.1. In quel giudizio fu depositata una comparsa di risposta nella cui epigrafe si legge: “l'Arch. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.385 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per mandato in calce all'atto di citazione notificato”.

Nel corpo dell’atto è costantemente usato il maschile singolare (“ il comparente”, “dal comparente”, ecc.).

Tuttavia gli argomenti spesi a difesa nel corpo della comparsa di costituzione sono riferibili anche alla posizione del venditore ([OSCURATO:SOCIETA].).

In particolare [OSCURATO:PERSONA] in quell’atto dichiarò che: -) “il comparente trasferì la proprietà degli immobili oggetto di causa ai sigg.ri Biagiotti ed Alderighi”(comparsa di costituzione in primo grado, p. -) gli acquirenti conoscevano i vizi dell’immobile ed a causa di essi ottennero uno sconto sul prezzo (pp. 4-5).

Concluse sostenendo che “gli attori (…) sono stati posti in grado di valutare compiutamente se acquistare i fabbricati di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e se, nonostante t ut ti i problemi s o pra evidenziat i , l o hanno ugualmen t e fatto, do vran n o assumersene ogni conseguenza, senza pretendere (…) di addebitarle al comparente”.

2. Il Tribunale di Lucca rigettò la domanda dichiarando di provvedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “in proprio e nella qualità”.

La sentenza fu appellata dai soccombenti.

L’appello fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] “in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].”, nel domicilio eletto presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025

2.1. In grado di appello [OSCURATO:PERSONA] si costituì depositando una comparsa nella cui epigrafe si legge: “l'Arch. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] domicilia t o in [OSCURATO:PERSONA] n. 385 presso le studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] t tani che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per mandato in calce all'atto di citazione notificato”.

Tuttavia, nell’epigrafe d ella comparsa conclusionale, d ella memoria di replica e della nota spese depositate in grado di appello si legge che i suddetti atti furono depositati per “ l’architetto [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:SOCIETA].”.

3. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 12.2.2016 n. 203: -) ritenne (implicitamente ma inequivocamente) che l’appello fu proposto sia contro [OSCURATO:PERSONA] ni in proprio , sia contro la [OSCURATO:SOCIETA].; -) rigettò la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed accolse quella proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]. , che condannò al risarcimento del danno.

4. I fatti del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza d’appello 203/16 ricordata al § precedente iniziarono l’esecuzione forzata e notificarono il precetto a [OSCURATO:PERSONA] “in proprio e quale legale rappresentante e socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].”.

4.1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, deducendo che: -) il titolo esecutivo giudiziale sotteso dal precetto non conteneva alcuna statuizione di condanna nei suoi confronti; -) la società [OSCURATO:SOCIETA] si era estinta prima dell’introduzione del giudizio di danno; pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] “era inutiliter data”; infatti nessuno si era N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 costituito per la suddetta società in primo grado né in appello,mentre egli si era costituito nei due precedenti gradi di giudizio soltanto in proprio; -) il precetto non era sottoscritto; -) i conteggi in esso contenuti erano erronei.

5. Con sentenza 30.4.2020 n. 332 il Tribunale di Lucca rigettò l’opposizione ritenendo che: -)[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio presupposto si era costituito sia in proprio che quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; -) sebbene la suddetta qualità non fosse stata spesa in modo espresso, tale conclusione doveva trarsi dal contenuto oggettivo della comparsa di costituzione, riferibile anche alla [OSCURATO:SOCIETA]; -) pertanto, nel giudizio concluso dalla sentenza di condanna la [OSCURATO:SOCIETA] fu validamente costituitae non contumace ; -) il titolo esecutivo fu, perciò , validamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] quale accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] nel domicilio eletto presso il difensore, a nulla rilevando che nelle more del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] si fosse estinta.

La sentenza fu appellata dal soccombente.

6. Con sentenza 6.3.2023 n. 448 la Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame.

La Corte ritenne che: -) l’atto introduttivo del primo grado del giudizio presupposto fu validamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché secondo la disciplina vigente ratione temporis l’estinzione della società non produceva effetti sino all’esaurimento dei rapporti giuridici pendenti; -) [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di danno si costituì sia in proprio che quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., né era necessario che tale qualità fosse espressamente spesa nella procura alle liti; -) essendo la [OSCURATO:SOCIETA] costituita in primo grado, correttamente l’appello fu adessa notificato presso il difensore; N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 -) l’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]. comunque non produsse effetti sul giudizio di danno, giacché tale evento non fu mai dichiarato dal procuratorecostituito; -) vi era un errore di calcolo nel precetto.

7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.; 2312, 2315 e 2324 c.c..

Nell’illustrazione del motivoè esposta una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA], nel primo grado del giudizio presupposto, si costituì solo in proprio e non anche come legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], la quale si sarebbe dovuta ritenere contumace; -) la sentenza impugnata ha ritenuto il contrario, muovendo dall’assunto che [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di danno, avesse conferito il mandato al difensore sia in proprio che quale accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]; -) questa conclusione fu tuttavia erronea: sia perché la procura alle liti conferita da [OSCURATO:PERSONA] agli avv.ti Paolo e [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non conteneva riferimenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]; sia perché la mancanza della spendita della qualità di legale rappresentante d’una società, da parte di chi conferisce la procura , poteva ritenersi irrilevante solo se la [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato l’unico soggetto convenuto; sia perché le difese svolte nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio presupposto non erano affatto riferibili esclusivamente alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA].

N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025

1.2. Sulla base degli argomenti appena esposti il ricorrentesostiene di nulla dover pagare ai creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. articolando il seguente sillogismo: a) la società di cui era accomandatario si estinse prima dell’introduzione del giudizio presupposto; b) di conseguenza quella società non è mai stata ritualmente convenuta in giudizio; infatti rimase contumace poiché nessuno si è costituito in nome della società; c) ergo, la sentenza di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe “inutiliter data”.

1.3. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere correttaex art. 384 c.p.c., quarto comma, c.p.c..

1.4. I creditori procedenti hanno ottenuto un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e tanto bastava per iniziare l’esecuzione nei confronti dell’accomandatario (il quale non ha mai invocato il beneficio d’escussioneex art. 2304 c.c.).

Qualsiasi errore eventualmente commesso dal giudice di merito nel condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere fatto valere in sede di opposizione all’esecuzione, ma si sarebbe dovuto far valere impugnando la sentenza d’appellopronunciata all’esito del giudizio di danno.

Al giudice dell’opposizione non si può infatti chiedere di sindacare né se fu corretta la scelta di dichiarare contumace o costituita una delle parti; né di stabilire se fu corretta la scelta di interrompere o meno il processo; né se fu corretta la decisione di non applicare l’art. 299 c.p.c.; né se fu corretta la decisione di ritenere esistente od inesistente una procura.

È evidente, infatti, che perfino una pronuncia che si deduca irrituale perché resa nei confronti di soggetto che assume essere stato malamente evocato in giudizio non è affatto una pronuncia inutiliter data (e, come tale, suscettibile di contestazione a prescindere dalla formazione del giudicato sulla medesima), ma, essendo stata resa in esito a un procedimento in cui N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 quella violazione della norma processuale è stata invece esclusa, una pronuncia viziata e, in quanto tale, bisognevole di rituale impugnazione.Né ricorre l’eccezione, costituita dall’inesistenza del soggetto destinatario della domanda prima e della condanna poi fin dal momento dell’instaurazione della lite in primo grado, poiché, nella specie, l’effetto estintivo della cancellazione si è prodotto una volta già instaurato il processo di cognizione.

Conforme a diritto fu,pertanto, il dispositivo di rigetto dell’opposizione .

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo il ricorrente formula più censure.

Con una prima censura torna a sostenere che la società [OSCURATO:SOCIETA] non si costituìnel giudizio presupposto.

Con una seconda censura deduce che il titolo esecutivo giudiziale no n poteva essere messo in esecuzione nei confronti di soggetto diverso da quello in esso indicato come debitore.

Il che invece sarebbe accaduto nel caso di specie, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] non si costituìin giudizio e la sentenza non le era opponibile.

Con una terza censura il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato le regole sull’interpretazione dei contratti e dei negozi unilaterali, là dove ha ritenuto che egli avrebbe conferito il mandato difensivo, nel giudizio presupposto, anche nella veste di accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].

2.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4: ovvero che l’opposizione all’esecuzione non è la sede nella quale far valere eventuali vizi del titolo esecutivo giudiziale.

3. Il terzo motivo.

Col terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che, essendo la società [OSCURATO:SOCIETA] estinta già prima della introduzione del primo grado del giudizio presupposto, tutti gli atti teoricamente compiuti in suo nome e per suo conto dall’amministratore si sarebbero dovuti ritenere tamquam non essent.

N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025

3.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4.

4. Il quarto motivo.

Anchecol quarto motivo il ricorrente torna a sostenere che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto validamente costituita, nel giudizio presupposto, la società [OSCURATO:SOCIETA], e altrettanto validamente conferita dall’odierno ricorrente la procura alle liti anche in nome e per conto della suddetta società.

4.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4.

5. Il quinto motivo.

Col quinto motivo il ricorrente torna a sostenere che la sentenza messa in esecuzione dei creditori fu inutiliter data, perché pronunciata nei confronti di una società estinta.

5.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4.

6. Sulle spese.

Non è luogo a provvedere sulle spese di soccombenza, in quanto il controricorso è inammissibile per tardività.

Il ricorso per cassazione è stato infatti notificato il 3 agosto 2023: il termine per il deposito del controricorso (art. 370, comma primo, c.p.c.) è dunque scaduto il 12 settembre 2023.

Il deposito del controricorso è invece avvenutoil 9 ottobre 2023.

Né è applicabile al presente giudizio la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia esecutiva, come tale sottratta alla suddetta sospensione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrentee al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 16776/23proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoFrancesco [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diFirenze 6 marzo 2023 n. 448 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Antefatto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel 2001 acquistarono un immobile dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. L’immobile era stato interessato da lavori di restauro progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Nel 2003 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] M enchini e la società [OSCURATO:SOCIETA], allegando che l’immobile presentava vizi strutturali sottaciuti dalla venditrice al momento dell’acquistoed ascrivi bili anche a responsabilità del progettistae direttore dei lavori. Oggetto: esecuzione forzata - pronuncia di condanna nei confronti di società estinta - omessa impugnazione della sentenza -deducibilità del vizio in sede di opposizione all’esecuzione -esclusione. N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 Chiesero la risoluzione del contratto di vendita e la condanna dei convenuti in solidoal risarcimento del danno. 1.1. In quel giudizio fu depositata una comparsa di risposta nella cui epigrafe si legge: “l'Arch. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n.385 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per mandato in calce all'atto di citazione notificato”. Nel corpo dell’atto è costantemente usato il maschile singolare (“ il comparente”, “dal comparente”, ecc.). Tuttavia gli argomenti spesi a difesa nel corpo della comparsa di costituzione sono riferibili anche alla posizione del venditore ([OSCURATO:SOCIETA].). In particolare [OSCURATO:PERSONA] in quell’atto dichiarò che: -) “il comparente trasferì la proprietà degli immobili oggetto di causa ai sigg.ri Biagiotti ed Alderighi”(comparsa di costituzione in primo grado, p. -) gli acquirenti conoscevano i vizi dell’immobile ed a causa di essi ottennero uno sconto sul prezzo (pp. 4-5). Concluse sostenendo che “gli attori (…) sono stati posti in grado di valutare compiutamente se acquistare i fabbricati di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e se, nonostante t ut ti i problemi s o pra evidenziat i , l o hanno ugualmen t e fatto, do vran n o assumersene ogni conseguenza, senza pretendere (…) di addebitarle al comparente”. 2. Il Tribunale di Lucca rigettò la domanda dichiarando di provvedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] “in proprio e nella qualità”. La sentenza fu appellata dai soccombenti. L’appello fu notificato a [OSCURATO:PERSONA] “in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA].”, nel domicilio eletto presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 2.1. In grado di appello [OSCURATO:PERSONA] si costituì depositando una comparsa nella cui epigrafe si legge: “l'Arch. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] domicilia t o in [OSCURATO:PERSONA] n. 385 presso le studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] t tani che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con l'Avv.[OSCURATO:PERSONA] per mandato in calce all'atto di citazione notificato”. Tuttavia, nell’epigrafe d ella comparsa conclusionale, d ella memoria di replica e della nota spese depositate in grado di appello si legge che i suddetti atti furono depositati per “ l’architetto [OSCURATO:PERSONA] e per la [OSCURATO:SOCIETA].”. 3. La Corte d’appello di Firenze con sentenza 12.2.2016 n. 203: -) ritenne (implicitamente ma inequivocamente) che l’appello fu proposto sia contro [OSCURATO:PERSONA] ni in proprio , sia contro la [OSCURATO:SOCIETA].; -) rigettò la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed accolse quella proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]. , che condannò al risarcimento del danno. 4. I fatti del presente giudizio. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù della sentenza d’appello 203/16 ricordata al § precedente iniziarono l’esecuzione forzata e notificarono il precetto a [OSCURATO:PERSONA] “in proprio e quale legale rappresentante e socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA].”. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione, deducendo che: -) il titolo esecutivo giudiziale sotteso dal precetto non conteneva alcuna statuizione di condanna nei suoi confronti; -) la società [OSCURATO:SOCIETA] si era estinta prima dell’introduzione del giudizio di danno; pertanto la sentenza di condanna pronunciata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] “era inutiliter data”; infatti nessuno si era N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 costituito per la suddetta società in primo grado né in appello,mentre egli si era costituito nei due precedenti gradi di giudizio soltanto in proprio; -) il precetto non era sottoscritto; -) i conteggi in esso contenuti erano erronei. 5. Con sentenza 30.4.2020 n. 332 il Tribunale di Lucca rigettò l’opposizione ritenendo che: -)[OSCURATO:PERSONA] nel giudizio presupposto si era costituito sia in proprio che quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]; -) sebbene la suddetta qualità non fosse stata spesa in modo espresso, tale conclusione doveva trarsi dal contenuto oggettivo della comparsa di costituzione, riferibile anche alla [OSCURATO:SOCIETA]; -) pertanto, nel giudizio concluso dalla sentenza di condanna la [OSCURATO:SOCIETA] fu validamente costituitae non contumace ; -) il titolo esecutivo fu, perciò , validamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] quale accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA] nel domicilio eletto presso il difensore, a nulla rilevando che nelle more del giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] si fosse estinta. La sentenza fu appellata dal soccombente. 6. Con sentenza 6.3.2023 n. 448 la Corte d’appello di Firenze rigettò il gravame. La Corte ritenne che: -) l’atto introduttivo del primo grado del giudizio presupposto fu validamente notificato a [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]., poiché secondo la disciplina vigente ratione temporis l’estinzione della società non produceva effetti sino all’esaurimento dei rapporti giuridici pendenti; -) [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di danno si costituì sia in proprio che quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., né era necessario che tale qualità fosse espressamente spesa nella procura alle liti; -) essendo la [OSCURATO:SOCIETA] costituita in primo grado, correttamente l’appello fu adessa notificato presso il difensore; N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 -) l’estinzione della [OSCURATO:SOCIETA]. comunque non produsse effetti sul giudizio di danno, giacché tale evento non fu mai dichiarato dal procuratorecostituito; -) vi era un errore di calcolo nel precetto. 7. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. 1.1. Col primo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.; 2312, 2315 e 2324 c.c.. Nell’illustrazione del motivoè esposta una tesi così riassumibile: -) [OSCURATO:PERSONA], nel primo grado del giudizio presupposto, si costituì solo in proprio e non anche come legale rappresentante della società [OSCURATO:SOCIETA], la quale si sarebbe dovuta ritenere contumace; -) la sentenza impugnata ha ritenuto il contrario, muovendo dall’assunto che [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio di danno, avesse conferito il mandato al difensore sia in proprio che quale accomandatario della società [OSCURATO:SOCIETA]; -) questa conclusione fu tuttavia erronea: sia perché la procura alle liti conferita da [OSCURATO:PERSONA] agli avv.ti Paolo e [OSCURATO:PERSONA] in primo grado non conteneva riferimenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]; sia perché la mancanza della spendita della qualità di legale rappresentante d’una società, da parte di chi conferisce la procura , poteva ritenersi irrilevante solo se la [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato l’unico soggetto convenuto; sia perché le difese svolte nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio presupposto non erano affatto riferibili esclusivamente alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA]. N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 1.2. Sulla base degli argomenti appena esposti il ricorrentesostiene di nulla dover pagare ai creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. articolando il seguente sillogismo: a) la società di cui era accomandatario si estinse prima dell’introduzione del giudizio presupposto; b) di conseguenza quella società non è mai stata ritualmente convenuta in giudizio; infatti rimase contumace poiché nessuno si è costituito in nome della società; c) ergo, la sentenza di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe “inutiliter data”. 1.3. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenza impugnata debba essere correttaex art. 384 c.p.c., quarto comma, c.p.c.. 1.4. I creditori procedenti hanno ottenuto un titolo esecutivo giudiziale pronunciato nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] e tanto bastava per iniziare l’esecuzione nei confronti dell’accomandatario (il quale non ha mai invocato il beneficio d’escussioneex art. 2304 c.c.). Qualsiasi errore eventualmente commesso dal giudice di merito nel condannare la società [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere fatto valere in sede di opposizione all’esecuzione, ma si sarebbe dovuto far valere impugnando la sentenza d’appellopronunciata all’esito del giudizio di danno. Al giudice dell’opposizione non si può infatti chiedere di sindacare né se fu corretta la scelta di dichiarare contumace o costituita una delle parti; né di stabilire se fu corretta la scelta di interrompere o meno il processo; né se fu corretta la decisione di non applicare l’art. 299 c.p.c.; né se fu corretta la decisione di ritenere esistente od inesistente una procura. È evidente, infatti, che perfino una pronuncia che si deduca irrituale perché resa nei confronti di soggetto che assume essere stato malamente evocato in giudizio non è affatto una pronuncia inutiliter data (e, come tale, suscettibile di contestazione a prescindere dalla formazione del giudicato sulla medesima), ma, essendo stata resa in esito a un procedimento in cui N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 quella violazione della norma processuale è stata invece esclusa, una pronuncia viziata e, in quanto tale, bisognevole di rituale impugnazione.Né ricorre l’eccezione, costituita dall’inesistenza del soggetto destinatario della domanda prima e della condanna poi fin dal momento dell’instaurazione della lite in primo grado, poiché, nella specie, l’effetto estintivo della cancellazione si è prodotto una volta già instaurato il processo di cognizione. Conforme a diritto fu,pertanto, il dispositivo di rigetto dell’opposizione . 2. Il secondo motivo di ricorso. Col secondo motivo il ricorrente formula più censure. Con una prima censura torna a sostenere che la società [OSCURATO:SOCIETA] non si costituìnel giudizio presupposto. Con una seconda censura deduce che il titolo esecutivo giudiziale no n poteva essere messo in esecuzione nei confronti di soggetto diverso da quello in esso indicato come debitore. Il che invece sarebbe accaduto nel caso di specie, dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] non si costituìin giudizio e la sentenza non le era opponibile. Con una terza censura il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe violato le regole sull’interpretazione dei contratti e dei negozi unilaterali, là dove ha ritenuto che egli avrebbe conferito il mandato difensivo, nel giudizio presupposto, anche nella veste di accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. 2.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4: ovvero che l’opposizione all’esecuzione non è la sede nella quale far valere eventuali vizi del titolo esecutivo giudiziale. 3. Il terzo motivo. Col terzo motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che, essendo la società [OSCURATO:SOCIETA] estinta già prima della introduzione del primo grado del giudizio presupposto, tutti gli atti teoricamente compiuti in suo nome e per suo conto dall’amministratore si sarebbero dovuti ritenere tamquam non essent. N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 3.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4. 4. Il quarto motivo. Anchecol quarto motivo il ricorrente torna a sostenere che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto validamente costituita, nel giudizio presupposto, la società [OSCURATO:SOCIETA], e altrettanto validamente conferita dall’odierno ricorrente la procura alle liti anche in nome e per conto della suddetta società. 4.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4. 5. Il quinto motivo. Col quinto motivo il ricorrente torna a sostenere che la sentenza messa in esecuzione dei creditori fu inutiliter data, perché pronunciata nei confronti di una società estinta. 5.1. Il motivo è infondato per le medesime ragioni già indicate al precedente § 1.4. 6. Sulle spese. Non è luogo a provvedere sulle spese di soccombenza, in quanto il controricorso è inammissibile per tardività. Il ricorso per cassazione è stato infatti notificato il 3 agosto 2023: il termine per il deposito del controricorso (art. 370, comma primo, c.p.c.) è dunque scaduto il 12 settembre 2023. Il deposito del controricorso è invece avvenutoil 9 ottobre 2023. Né è applicabile al presente giudizio la sospensione feriale dei termini, trattandosi di controversia esecutiva, come tale sottratta alla suddetta sospensione ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12. N.R.G.: 16776/23 Camera di consiglio del 12 giugno 2025 P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrentee al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, par
Sentenza Cassazione n. 21840/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris