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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25549/2026

Testo disponibile della fonte

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e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio presso il cui studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, èelettivamente domiciliata;- Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sez. 10, n. 7038/2019, depositata il 18 dicembre 2019 e nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/20261.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, cosìconfermando il decisum di prime cure recante accoglimentodell’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborsopresentata dalla contribuente ed avente ad oggetto l’imposta di registroversata il 17 agosto 2009, in sede di registrazione del “Verbale di accordobonario” intervenuto tra la società istante e la [OSCURATO:PERSONA] perl’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al pagamento dell’importo di euro 6.411.109,81,oggetto della somma indicata come dovuta a titolo di risarcimento danninell’accordo tra le parti.

La richiesta di restituzione dell’importo versato,pari ad euro 192.333,29, era fondata sul successivo atto di adesione,sottoscritto in data 31 dicembre 2012 in esito a procedura diaccertamento con adesione ai sensi del d. lgs. n. 218/1997, dal qualerisultava dovuta l’imposta sul valore aggiunto, con ogni conseguenzasull’imposta di registro versata nel 2009, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n.131/1986.2.

Secondo la Corte regionale, chiamata a pronunziarsi sul temarelativo alla corretta individuazione del dies a quo dal quale computare iltermine triennale previsto per il rimborso dall’art. 77 d.P.R. n. 131/1986,soltanto a seguito della definitiva riqualificazione compiuta dalla Direzioneregionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate con l’atto di adesione del 31dicembre 2012, sarebbe sorto il diritto al rimborso dell’imposta versata inprecedenza e poi risultata non dovuta, come statuito anche dai giudici diprime cure.

La questione in ordine alla tassazione dell’atto registratonell’agosto 2009 è stata risolta definitivamente solo con l’atto diaccertamento con adesione, sicché è solo da tale ultima data – 31dicembre 2012 - che la società resistente poteva esercitare il diritto allaripetizione della somma versata a titolo di imposta di registro, risultataindebitamente corrisposta.Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/20263.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale, formulando un unicomotivo.

La società contribuente si costituisce con controricorso e depositamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, in rubrica ”Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 131/86, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”, Agenzia delle Entrate deduce che ha errato ilgiudice di appello a ritenere non maturata la decadenza in ordine allarichiesta di rimborso dell’imposta, come formulata dalla societàcontribuente.

Osserva che il termine triennale di decadenza di cui all’art.77 d.P.R. n. 131/1986 inizia a decorrere dalla data del versamento,poiché la contribuente ha volontariamente calcolato e corrispostol’importo “col chiaro intento di eludere una maggiore tassazione” ai finiIVA e l’Ufficio erariale non aveva operato alcuna liquidazione.

Afferma chel’interpretazione dell’art. 77 cit. posta a base della pronunzia della Corteregionale, non solo è in contrasto con la “ratio” della norma, che è quelladi cristallizzare i rapporti tributari entro tempi brevi, ma renderebbepossibili comportamenti manifestamente “elusivi”, considerato chel’imposta di registro era, all’origine, non dovuta, ma corrisposta dallasocietà al fine di eludere la tassazione IVA, con un carico tributario bensuperiore.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L'art. 77, primo comma, del d.P.R. n. 131/1986 dispone che ilrimborso dell'imposta di registro venga richiesto, a pena di decadenza,"entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quelloin cui è sorto il diritto alla restituzione".Come già affermato da questa Corte “La disposizione (simmetrica aquella del precedente art. 76, relativa alla decadenzadell'Amministrazione) si ispira alla "ratio" di rendere intangibili i rapportiNumero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026tributari entro tempi ristretti, in relazione ad interessi pubblicinecessariamente sottoposti ad esigenze di certezza ed immediatezza;essa attiene, per definizione, al rimborso, ossia alla restituzione di quantoil contribuente abbia indebitamente pagato, a titolo d'imposta: perquesto, il diritto del contribuente va esercitato nel termine decorrente "dalgiorno del pagamento", potendo risultare differito solo se sia "sorto" in unmomento successivo.1.3.

Su tali premesse, sia il principio di alternativitàdell'imposta (di registro ovvero sul valore aggiunto: art. 40 d.P.R.131/1986), sia quello - corrispondente, su un piano più generale - deldivieto di doppia imposizione (art. 67 d.P.R. 600/1973), non apportanovalidi contributi alla soluzione della questione, la quale attiene non già adun (insussistente) diritto dell'Amministrazione a pretendere un doppioversamento, bensì alla persistenza del potere del contribuente, dirichiedere il rimborso di quanto (per definizione) corrisposto in eccedenza,con riguardo ai limiti di ordine temporale, normativamente fissati per ilrelativo esercizio.

In questa prospettiva, deve rilevarsi che laqualificazione dell'imposta da corrispondere (nel caso in esame:imposta proporzionale di registro, ovvero imposta fissa, in relazione aquella sul valore aggiunto) si determina nel momento del sorgeredell'obbligazione tributaria, e non in quello - necessariamente successivo,in punto di fatto, ma non rilevante, sotto il profilo del diritto, ai finiproposti - in cui l'Amministrazione finanziaria richieda il pagamento deltributo (diverso da quello assolto, ma) effettivamente dovuto.” (Cass., 6settembre 2001, n. 11452 – RV 549176; Cass., 4 ottobre 2001, n. 12246;Cass., 10 gennaio 2003, n. 233; Cass., 22 ottobre 2020, n. 29400).1.4.

Dalla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnataemerge che in sede di registrazione del verbale di accordo bonario, indata 19 agosto 2009, l’importo di euro 6.411.109,81 era statoriconosciuto a titolo risarcitorio e quindi non era assoggettabile ad Iva,Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misuraproporzionale del 3%.

Successivamente, in esito al rilievo della Guardia diDirezione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate accertava in viadefinitiva che il predetto importo fosse da qualificare come corrispettivo,soggetto quindi ad IVA con aliquota del 20%, regolarmente assolta dallasocietà, che aveva quindi, richiesto il rimborso dell’imposta non dovuta.2.

Ciò posto, la Corte regionale afferma che la questione in ordinealla tassazione dell’atto registrato il 19 agosto 2009 è stata risoltadefinitivamente solo con l’atto di adesione del 31 dicembre 2012, sicché èsolo a partire da tale data che la società poteva esercitare il diritto allaripetizione dell’imposta di registro risultata indebitamente pagata.2.1.

La decisione risulta in contrasto con l’interpretazione dell’art. 77d.P.R. n. 131/1986 e con i principi affermati sul tema da questa Corte, aiquali si ritiene di dover dare continuità affermando che la qualificazionedell’imposta da versare si determina nel momento in cui original’obbligazione tributaria e non in quello, successivo, in cuil'Amministrazione finanziaria richieda il pagamento del tributo (diverso daquello assolto, ma) effettivamente dovuto.

Ne consegue che, ove sia statacorrisposta l'imposta di registro e successivamente, a seguito diaccertamento dell'Ufficio, l'IVA, il termine entro il quale richiedere ilrimborso di quanto corrisposto in eccedenza decorre dal pagamento dellaprima imposta (Cass., 6 settembre 2001, n. 11452 – RV 549176).2.2.

Il diritto al rimborso non può, infatti, considerarsi sorto in unmomento posteriore al pagamento, ai sensi dell'ultima parte del comma 1dell'art. 77 cit., in quanto l'imposta (proporzionale) di registro, del cuiimporto è stata chiesta la restituzione, non era dovuta "ab initio", peressere dovuta invece l'IVA.

La verifica successiva, peraltro avviata nel2011 e dunque nel corso del triennio decorrente dal versamentodell’imposta, non ha valenza costitutiva ma solo di riqualificazioneNumero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026dell’atto e della prestazione sottoposti a tassazione e considerati comesoggetti (sin dall’inizio) all’imposta sul valore aggiunto, sicché il diritto alrimborso non può ritenersi sorto al momento della operatariqualificazione.

Deve ulteriormente osservarsi che la Guardia di Finanza –[OSCURATO:PERSONA] di Roma – come incontestatamente risulta daglicorrispettivo soggetto a tassazione IVA già con verbale del 1° aprile 2011,ben prima della sottoscrizione dell’atto di definizione agevolata cheperaltro ne aveva espressamente confermato i rilievi (v. memoriaillustrativa controricorrente, pag. 6), sicché l’istanza di rimborso potevaessere utilmente avanzata entro il termine di cui al citato art. 77 D.P.R. n.131/1986, decorrente dalla data dell’eseguito versamento.3.

Ne segue, in conclusione, l’accoglimento del ricorso, con lacassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigettodel ricorso originario della società contribuente.4.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall’art.15, comma 2 sexies, D. Lgs. n. 546/1992 in caso di costituzione ingiudizio dell’ente impositore assistito dai suoi funzionari.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.Condanna la società controricorrente al pagamento delle spesedell’intero giudizio in favore dell’Agenzia ricorrente, che liquida;per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 2.800,00 percompensi; per il giudizio di secondo grado, nella misura di euro 3.000,00per compensi; per il giudizio di legittimità, nella misura di euro 5.800,00per compensi; oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 .Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Vecchio presso il cui studio in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161, èelettivamente domiciliata;- Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sez. 10, n. 7038/2019, depositata il 18 dicembre 2019 e nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/20261.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributariaregionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, cosìconfermando il decisum di prime cure recante accoglimentodell’impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborsopresentata dalla contribuente ed avente ad oggetto l’imposta di registroversata il 17 agosto 2009, in sede di registrazione del “Verbale di accordobonario” intervenuto tra la società istante e la [OSCURATO:PERSONA] perl’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al pagamento dell’importo di euro 6.411.109,81,oggetto della somma indicata come dovuta a titolo di risarcimento danninell’accordo tra le parti. La richiesta di restituzione dell’importo versato,pari ad euro 192.333,29, era fondata sul successivo atto di adesione,sottoscritto in data 31 dicembre 2012 in esito a procedura diaccertamento con adesione ai sensi del d. lgs. n. 218/1997, dal qualerisultava dovuta l’imposta sul valore aggiunto, con ogni conseguenzasull’imposta di registro versata nel 2009, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n.131/1986.2. Secondo la Corte regionale, chiamata a pronunziarsi sul temarelativo alla corretta individuazione del dies a quo dal quale computare iltermine triennale previsto per il rimborso dall’art. 77 d.P.R. n. 131/1986,soltanto a seguito della definitiva riqualificazione compiuta dalla Direzioneregionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate con l’atto di adesione del 31dicembre 2012, sarebbe sorto il diritto al rimborso dell’imposta versata inprecedenza e poi risultata non dovuta, come statuito anche dai giudici diprime cure. La questione in ordine alla tassazione dell’atto registratonell’agosto 2009 è stata risolta definitivamente solo con l’atto diaccertamento con adesione, sicché è solo da tale ultima data – 31dicembre 2012 - che la società resistente poteva esercitare il diritto allaripetizione della somma versata a titolo di imposta di registro, risultataindebitamente corrisposta.Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/20263. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale, formulando un unicomotivo. La società contribuente si costituisce con controricorso e depositamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, in rubrica ”Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 77 del D.P.R. n. 131/86, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.”, Agenzia delle Entrate deduce che ha errato ilgiudice di appello a ritenere non maturata la decadenza in ordine allarichiesta di rimborso dell’imposta, come formulata dalla societàcontribuente. Osserva che il termine triennale di decadenza di cui all’art.77 d.P.R. n. 131/1986 inizia a decorrere dalla data del versamento,poiché la contribuente ha volontariamente calcolato e corrispostol’importo “col chiaro intento di eludere una maggiore tassazione” ai finiIVA e l’Ufficio erariale non aveva operato alcuna liquidazione. Afferma chel’interpretazione dell’art. 77 cit. posta a base della pronunzia della Corteregionale, non solo è in contrasto con la “ratio” della norma, che è quelladi cristallizzare i rapporti tributari entro tempi brevi, ma renderebbepossibili comportamenti manifestamente “elusivi”, considerato chel’imposta di registro era, all’origine, non dovuta, ma corrisposta dallasocietà al fine di eludere la tassazione IVA, con un carico tributario bensuperiore.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L'art. 77, primo comma, del d.P.R. n. 131/1986 dispone che ilrimborso dell'imposta di registro venga richiesto, a pena di decadenza,"entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quelloin cui è sorto il diritto alla restituzione".Come già affermato da questa Corte “La disposizione (simmetrica aquella del precedente art. 76, relativa alla decadenzadell'Amministrazione) si ispira alla "ratio" di rendere intangibili i rapportiNumero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026tributari entro tempi ristretti, in relazione ad interessi pubblicinecessariamente sottoposti ad esigenze di certezza ed immediatezza;essa attiene, per definizione, al rimborso, ossia alla restituzione di quantoil contribuente abbia indebitamente pagato, a titolo d'imposta: perquesto, il diritto del contribuente va esercitato nel termine decorrente "dalgiorno del pagamento", potendo risultare differito solo se sia "sorto" in unmomento successivo.1.3. Su tali premesse, sia il principio di alternativitàdell'imposta (di registro ovvero sul valore aggiunto: art. 40 d.P.R.131/1986), sia quello - corrispondente, su un piano più generale - deldivieto di doppia imposizione (art. 67 d.P.R. 600/1973), non apportanovalidi contributi alla soluzione della questione, la quale attiene non già adun (insussistente) diritto dell'Amministrazione a pretendere un doppioversamento, bensì alla persistenza del potere del contribuente, dirichiedere il rimborso di quanto (per definizione) corrisposto in eccedenza,con riguardo ai limiti di ordine temporale, normativamente fissati per ilrelativo esercizio. In questa prospettiva, deve rilevarsi che laqualificazione dell'imposta da corrispondere (nel caso in esame:imposta proporzionale di registro, ovvero imposta fissa, in relazione aquella sul valore aggiunto) si determina nel momento del sorgeredell'obbligazione tributaria, e non in quello - necessariamente successivo,in punto di fatto, ma non rilevante, sotto il profilo del diritto, ai finiproposti - in cui l'Amministrazione finanziaria richieda il pagamento deltributo (diverso da quello assolto, ma) effettivamente dovuto.” (Cass., 6settembre 2001, n. 11452 – RV 549176; Cass., 4 ottobre 2001, n. 12246;Cass., 10 gennaio 2003, n. 233; Cass., 22 ottobre 2020, n. 29400).1.4. Dalla ricostruzione dei fatti compiuta nella sentenza impugnataemerge che in sede di registrazione del verbale di accordo bonario, indata 19 agosto 2009, l’importo di euro 6.411.109,81 era statoriconosciuto a titolo risarcitorio e quindi non era assoggettabile ad Iva,Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misuraproporzionale del 3%. Successivamente, in esito al rilievo della Guardia diDirezione Regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate accertava in viadefinitiva che il predetto importo fosse da qualificare come corrispettivo,soggetto quindi ad IVA con aliquota del 20%, regolarmente assolta dallasocietà, che aveva quindi, richiesto il rimborso dell’imposta non dovuta.2. Ciò posto, la Corte regionale afferma che la questione in ordinealla tassazione dell’atto registrato il 19 agosto 2009 è stata risoltadefinitivamente solo con l’atto di adesione del 31 dicembre 2012, sicché èsolo a partire da tale data che la società poteva esercitare il diritto allaripetizione dell’imposta di registro risultata indebitamente pagata.2.1. La decisione risulta in contrasto con l’interpretazione dell’art. 77d.P.R. n. 131/1986 e con i principi affermati sul tema da questa Corte, aiquali si ritiene di dover dare continuità affermando che la qualificazionedell’imposta da versare si determina nel momento in cui original’obbligazione tributaria e non in quello, successivo, in cuil'Amministrazione finanziaria richieda il pagamento del tributo (diverso daquello assolto, ma) effettivamente dovuto. Ne consegue che, ove sia statacorrisposta l'imposta di registro e successivamente, a seguito diaccertamento dell'Ufficio, l'IVA, il termine entro il quale richiedere ilrimborso di quanto corrisposto in eccedenza decorre dal pagamento dellaprima imposta (Cass., 6 settembre 2001, n. 11452 – RV 549176).2.2. Il diritto al rimborso non può, infatti, considerarsi sorto in unmomento posteriore al pagamento, ai sensi dell'ultima parte del comma 1dell'art. 77 cit., in quanto l'imposta (proporzionale) di registro, del cuiimporto è stata chiesta la restituzione, non era dovuta "ab initio", peressere dovuta invece l'IVA. La verifica successiva, peraltro avviata nel2011 e dunque nel corso del triennio decorrente dal versamentodell’imposta, non ha valenza costitutiva ma solo di riqualificazioneNumero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026dell’atto e della prestazione sottoposti a tassazione e considerati comesoggetti (sin dall’inizio) all’imposta sul valore aggiunto, sicché il diritto alrimborso non può ritenersi sorto al momento della operatariqualificazione. Deve ulteriormente osservarsi che la Guardia di Finanza –[OSCURATO:PERSONA] di Roma – come incontestatamente risulta daglicorrispettivo soggetto a tassazione IVA già con verbale del 1° aprile 2011,ben prima della sottoscrizione dell’atto di definizione agevolata cheperaltro ne aveva espressamente confermato i rilievi (v. memoriaillustrativa controricorrente, pag. 6), sicché l’istanza di rimborso potevaessere utilmente avanzata entro il termine di cui al citato art. 77 D.P.R. n.131/1986, decorrente dalla data dell’eseguito versamento.3. Ne segue, in conclusione, l’accoglimento del ricorso, con lacassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigettodel ricorso originario della società contribuente.4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidatecome in dispositivo, tenuto conto della riduzione del 20% prevista dall’art.15, comma 2 sexies, D. Lgs. n. 546/1992 in caso di costituzione ingiudizio dell’ente impositore assistito dai suoi funzionari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario.Condanna la società controricorrente al pagamento delle spesedell’intero giudizio in favore dell’Agenzia ricorrente, che liquida;per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 2.800,00 percompensi; per il giudizio di secondo grado, nella misura di euro 3.000,00per compensi; per il giudizio di legittimità, nella misura di euro 5.800,00per compensi; oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 settembre 2026 .Numero registro generale 24397/2020Numero sezionale 5601/2026Numero di raccolta generale 25549/2026Data pubblicazione 18/09/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]