CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 17527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Foggia, Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentite nell'interesse del ricorrente, le conclusioni del suo difensore di fiducia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 24 maggio 2022 il Tribunale del riesame di Foggia rigettava l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata a ottenere la restituzione della somma di 105.600,00 euro, sottoposta a sequestro preventivo, disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia il 28 aprile 2022, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. Il sequestro preventivo era stato disposto dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia in conseguenza del fatto che la variazione patrimoniale relativa alla somma sequestrata non era stata comunicata da [OSCURATO:PERSONA] al Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Foggia, ex art. 80 d.lgs. 6 settembre 2011, sebbene il ricorrente risultasse sottoposto con provvedimento definitivo alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni, che gli era stata applicata il 3 marzo 2006. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 5 e 47 cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano la restituzione della somma sequestrata, pur essendo incontroversa l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente e la correlata scusabilità dell'ignoranza del precetto penale di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011. Si deduceva, in proposito, che l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato e la correlata scusabilità dell'ignoranza del precetto penale discendevano dal fatto che la misura di prevenzione personale presupposta era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2006, in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 80 d.lgs. n. 159 del 201; e che, in ogni caso, la giacenza bancaria della somma di 105.600,00 euro derivava dalla necessità di fare fronte alle esigenze economiche della famiglia del ricorrente, che traeva il suo sostentamento dal commercio di autoveicoli nel quale l'indagato, da tempo, era impegnato con la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] deduceva, al contempo, l'insussistenza del periculum in mora, atteso che il procedimento penale relativo al reato di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, oltre ad apparire di agevole trattazione, non consentiva di formulare un giudizio prognostico negativo rispetto alla disponibilità della somma sequestrata in capo a Rubbio, anche alla luce del fatto che le indagini preliminari •4 di tale procedimento si erano già concluse con il deposito dell'avviso ex art. 415- bis cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che l'insussistenza della fattispecie di reato contestata a [OSCURATO:PERSONA], ex artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, postulava l'assenza di dolo in capo all'indagato e la scusabilità della sua condizione di ignoranza del precetto penale, che sarebbero dovuta emergere dalle risultanze processuali. Osserva il Collegio che la condizione soggettiva di scusabilità dell'ignoranza del precetto penale di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011 veniva correttamente esclusa dal Tribunale del riesame di Foggia, che evidenziava come [OSCURATO:PERSONA] non aveva assolto diligentemente ai suoi doveri informativi, che gli derivavano dal suo ruolo di socio e amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che gli imponeva una diligenza qualificata, non riscontrabile nel caso di specie. Costituisce, del resto, espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio di diritto secondo cui l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale «non si configura quando l'agente svolge una attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente» (Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440-01). Ne discende che, nel caso in esame, il ricorrente è venuto meno ai doveri informativi che gli derivavano dal suo ruolo di imprenditore operante nel settore del commercio di autoveicoli e che, tenuto conto della sua posizione professionale qualificata, deve escludersi che versasse in una condizione di scusabilità dell'ignoranza del precetto penale di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011. Rispetto all'invocata condizione di inescusabilità, inoltre, non assume rilievo la data in cui la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno era stata irrogata a [OSCURATO:PERSONA], come, da ultimo, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui: «L'art. 80 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, relativo all'obbligo per i soggetti già sottoposti a misura di prevenzione personale di comunicare le variazioni del proprio patrimonio, la cui omissione è sanzionata dall'art. 76, comma 7, d. Igs. cit., si applica anche quando il provvedimento che ha disposto la misura è divenuto definitivo in data anteriore all'introduzione di tale obbligo» (Sez. U, 16986 del 31/01/2019, Stangolini, Rv. 275080-01). Le emergenze processuali, dunque, non consentivano di escludere la ricorrenza degli elementi costituivi del reato di cui di cui agli artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, che venivano valutati dal Tribunale del riesame di Foggia nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui nelle ipotesi di «riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo» (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337-01). A tali, dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che dalle risultanze processuali non emergeva che l'accumulazione della somma di 105.600,00 euro derivava dalla necessità di fare fronte alle esigenze economiche della famiglia del ricorrente, che, secondo il suo difensore, traeva il suo sostentamento dal commercio di autoveicoli, nel quale il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era impegnato attraverso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; deduzioni che, oltre a essere prospettate assertivamente, appaiono eccentriche rispetto alla natura omissiva della fattispecie contestata al ricorrente ex artt. 76, comma 7, e 80 d.lgs. n. 159 del 2011. La parte ricorrente, invero, anziché formulare inammissibili censure fattuali, finalizzate ad affermare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato oggetto di contestazione, avrebbe dovuto confrontarsi analiticamente con le conclusioni del Tribunale del riesame di Foggia, incentrate sull'inosservanza degli obblighi di comunicazione gravanti su [OSCURATO:PERSONA], ex art. 80 d.lgs. n. 159 del 2011, che, a loro volta, derivavano dai doveri informativi che il ricorrente doveva assolvere per il suo ruolo di socio e amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. Parimenti infondate devono ritenersi le residue censure difensive, relative all'insussistenza del periculum in mora, dedotta in conseguenza dell'agevole definizione del procedimento penale instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le cui indagini si erano già concluse con il deposito dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. Deve, in proposito, rilevarsi che la natura fungibile dei beni sequestrati rende incontroverso il pericolo che Rubbio potesse sottrarre la somma di 105.600,00 euro dal suo patrimonio, eludendo, in tal modo, le garanzie alle quali lo strumento ablatorio attivato è preposto. Non poteva, quindi, escludersi che, nelle more del procedimento, il ricorrente disponesse delle somme sequestrate, vanificando, anche solo parzialmente, la possibilità di sottoporre a confisca, peraltro obbligatoria, i beni fungibili in questione in caso di condanna dell'imputato. Appaiono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Foggia, che, nel ribadire la sussistenza del periculum in mora posto a fondamento del sequestro preventivo controverso, a pagina 6 del provvedimento impugnato, evidenziava che le «innegabili tempistiche del giudizio dibattimentale potrebbero rendere possibile una dispersione del patrimonio dell'indagato [...]». 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent