CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 14816/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; // [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 28 luglio 2016 del Tribunale di Firenze che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per cinque reati di furto aggravato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, condannandoli alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro comune difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si dolgono della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stati condannati in assenza di prova della sussistenza dei reati di furto e della loro responsabilità, non avendo le persone offese deposto come testi in ordine ai furti subito e non avendo alcuno visto i ricorrenti commetterli, né essendo stata la refurtiva trovata nella loro disponibilità. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti; la prevalenza andava riconosciuta per adeguare la pena al reato. 2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione dell'art. 163 cod. pen., per avere la Corte di appello negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, essendo essi incensurati e potendo il beneficio costituire una remora per la commissione di nuovi reati. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto i motivi sono generici perché i ricorrenti non attaccano gli specifici argomenti posti a base della decisione di secondo grado. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la prova dei furti emerge dai verbali di denuncia acquisiti al fascicolo per il dibattimento senza opposizione deli imputati e la loro responsabilità risulta dalle deposizioni dei testi che hanno anche provveduto al loro inseguimento, essendo, invece, irrilevante il mancato rinvenimento della refurtiva. Anche in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti e del beneficio della sospensione condizionale, i ricorrenti non muovono una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare in questa sede le loro istanze. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] C5(3k [OSCURATO:PERSONA] C