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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 29764/2026

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ta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 28/10/2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza emessa in data 26/06/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui artt. 44 lett.c) d.P.R. n. 380/2001, 64-71, 65-72, 83-95, 181 comma 1 d.lgs 42/2004- peraver realizzato un parcheggio per camion in zona agricola e sottoposta a vincoloex artt. 131 e ss. d.lgs n. 42/2004, in assenza di permesso di costruire, diautorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica e senza depositare primadell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’ufficio pubblico competente - econdannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.00,002.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., vizio dimotivazione, travisamento parziale di prova decisiva.Lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] dall’imputato, che smentivano la ricostruzione in fatto operata dai Giudici dimerito, in quanto da tali dichiarazioni emergeva che l’imputato si era limitato allapulizia di un fondo in stato di abbandono al momento dell’acquisto ed al meroripristino del preesistente varco carraio nelle sue originali dimensioni, nonchè cheil parcheggio di veicoli nell’area era avvenuto in maniera occasionale.Con il secondo motivo deduce omessa applicazione dell’art. 157 cod.pen..Lamenta che i Giudi di appello avevano omesso di dichiarare la prescrizionedei reati, emergendo dalle risultanze istruttorie che le stesse erano state realizzatein epoca successiva e prossima all’immissione nel possesso del fondo avvenuto indata 26.3.2019; inoltre, non avendo il procedimento di primo grado differimenticon sospensione del decorso del termine prescrizionale, al momento dellapronuncia della sentenza di primo grado in data 26.6.2024, i reati contestati eranogià estinti per prescrizione.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo ricorso è inammissibile.Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, nongià della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendioprobatorio, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerentemotivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive diillogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immuneda censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le complessiverisultanze probatorie (relazione di accertamento redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] correlati rilievi fotografici; carattere unitario e natura delle opere, del tuttocoerenti con l’attività di camionista svolta dall’imputato; realizzazione delle operein epoca successiva alla stipula di contratto preliminare di vendita dell’area daparte dell’imputato, quale promissario acquirente; modalità di utilizzazionedell’area; disponibilità materiale ed esclusiva dell’area da parte dell’imputato;parziali ammissioni dell’imputato) consentivano di attribuire con certezza lapaternità delle opere abusive al [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio dimotivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questasede, delle risultanze processuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse insede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,n. 37006, Piras, Rv. 235508).Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per ilgiudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,Rv. 234148).2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.I Giudici di merito, in aderenza al dato temporale indicato in imputazione,hanno ritenuto che le opere contestate erano state realizzate in epoca prossima almomento dell’accertamento avvenuto in data 8.9.2020.Risulta, quindi, del tutto destituita di fondamento l’eccezione di prescrizionesollevata.Va ricordato che l'art. 159, comma 2, cod. pen., così come riformulato dall'art.1, comma 1 lett. e) n, 1, legge n.3/2019 (c.d.

«legge Bonafede»), avevaintrodotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso dellaprescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o daldecreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce ilgiudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna.

Il citato art. 159, comma 2,cod. pen. è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n.134/2021, cheha contestualmente introdotto l'art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corsodella prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primogrado.

La stessa legge ha introdotto, per i reati commessi a far data dal 1 gennaio2020 (ai sensi dell'art.2 comma 3), con l'art. 344 bis cod. proc. pen.,l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio diappello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno,decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previstodall'art.544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp.bis, comma 4, cod. proc. pen.Nella specie i reati contestati sono stati accertati in data 08.09.2020, con lasentenza di primo grado emessa in data 26/04/2024 il corso della prescrizione(termine massimo anni cinque) è cessato definitivamente e l’improcedibilità ex art.341-bis cod.proc.pen. opererebbe solo in data 26/04/2027.La deduzione difensiva, con la quale si invoca una data di consumazione delreato diversa ed antecedente a quella contestata, è inammissibile perché generica.Va osservato che, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che vogliagiovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suopossesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversada quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv.259181).Va, poi, ricordato che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione laprescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data diconsumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere diindicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai qualioccorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasiaccertamento di merito (Sez.5,n.46481 del 20/06/2014, Rv.261525).Nella specie, il ricorrente deduce genericamente che le opere abusivesarebbero state realizzate in epoca antecedente all’accertamento, senza allegarespecifici elementi comprovanti l’effettiva collocazione temporale delle opere (e talida superare la data indicata in imputazione) e sollecitando, invece, questa Cortead una rivalutazione delle complessive risultanze processuali, attività preclusa insede di legittimità.3.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 28/10/2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza emessa in data 26/06/2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con laquale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui artt. 44 lett.c) d.P.R. n. 380/2001, 64-71, 65-72, 83-95, 181 comma 1 d.lgs 42/2004- peraver realizzato un parcheggio per camion in zona agricola e sottoposta a vincoloex artt. 131 e ss. d.lgs n. 42/2004, in assenza di permesso di costruire, diautorizzazione paesaggistica e di autorizzazione sismica e senza depositare primadell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’ufficio pubblico competente - econdannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 15.00,002. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, amezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 192 cod.proc.pen., vizio dimotivazione, travisamento parziale di prova decisiva.Lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA] dall’imputato, che smentivano la ricostruzione in fatto operata dai Giudici dimerito, in quanto da tali dichiarazioni emergeva che l’imputato si era limitato allapulizia di un fondo in stato di abbandono al momento dell’acquisto ed al meroripristino del preesistente varco carraio nelle sue originali dimensioni, nonchè cheil parcheggio di veicoli nell’area era avvenuto in maniera occasionale.Con il secondo motivo deduce omessa applicazione dell’art. 157 cod.pen..Lamenta che i Giudi di appello avevano omesso di dichiarare la prescrizionedei reati, emergendo dalle risultanze istruttorie che le stesse erano state realizzatein epoca successiva e prossima all’immissione nel possesso del fondo avvenuto indata 26.3.2019; inoltre, non avendo il procedimento di primo grado differimenticon sospensione del decorso del termine prescrizionale, al momento dellapronuncia della sentenza di primo grado in data 26.6.2024, i reati contestati eranogià estinti per prescrizione.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo ricorso è inammissibile.Nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, nongià della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendioprobatorio, va evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerentemotivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive diillogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immuneda censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le complessiverisultanze probatorie (relazione di accertamento redatta dal geom. [OSCURATO:PERSONA] correlati rilievi fotografici; carattere unitario e natura delle opere, del tuttocoerenti con l’attività di camionista svolta dall’imputato; realizzazione delle operein epoca successiva alla stipula di contratto preliminare di vendita dell’area daparte dell’imputato, quale promissario acquirente; modalità di utilizzazionedell’area; disponibilità materiale ed esclusiva dell’area da parte dell’imputato;parziali ammissioni dell’imputato) consentivano di attribuire con certezza lapaternità delle opere abusive al [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio dimotivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questasede, delle risultanze processuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse insede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,n. 37006, Piras, Rv. 235508).Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per ilgiudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,Rv. 234148).2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.I Giudici di merito, in aderenza al dato temporale indicato in imputazione,hanno ritenuto che le opere contestate erano state realizzate in epoca prossima almomento dell’accertamento avvenuto in data 8.9.2020.Risulta, quindi, del tutto destituita di fondamento l’eccezione di prescrizionesollevata.Va ricordato che l'art. 159, comma 2, cod. pen., così come riformulato dall'art.1, comma 1 lett. e) n, 1, legge n.3/2019 (c.d. «legge Bonafede»), avevaintrodotto, a decorrere dal 1 gennaio 2020, la previsione per cui il corso dellaprescrizione rimane sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado, o daldecreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce ilgiudizio o alla irrevocabilità del decreto di condanna. Il citato art. 159, comma 2,cod. pen. è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge n.134/2021, cheha contestualmente introdotto l'art. 161 bis cod. pen., a norma del quale il corsodella prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primogrado. La stessa legge ha introdotto, per i reati commessi a far data dal 1 gennaio2020 (ai sensi dell'art.2 comma 3), con l'art. 344 bis cod. proc. pen.,l'improcedibilità dell'azione penale in caso di mancata definizione del giudizio diappello e di cassazione entro il termine, rispettivamente, di due anni e di un anno,decorrenti dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previstodall'art.544 cod. proc. pen., eventualmente prorogato ai sensi dell'art. 154 disp.bis, comma 4, cod. proc. pen.Nella specie i reati contestati sono stati accertati in data 08.09.2020, con lasentenza di primo grado emessa in data 26/04/2024 il corso della prescrizione(termine massimo anni cinque) è cessato definitivamente e l’improcedibilità ex art.341-bis cod.proc.pen. opererebbe solo in data 26/04/2027.La deduzione difensiva, con la quale si invoca una data di consumazione delreato diversa ed antecedente a quella contestata, è inammissibile perché generica.Va osservato che, in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che vogliagiovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suopossesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversada quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv.259181).Va, poi, ricordato che il ricorrente che invochi nel giudizio di cassazione laprescrizione del reato, assumendo per la prima volta in questa sede che la data diconsumazione del reato è antecedente rispetto a quella contestata, ha l'onere diindicare gli elementi di riscontro alle sue affermazioni, indicando gli atti ai qualioccorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasiaccertamento di merito (Sez.5,n.46481 del 20/06/2014, Rv.261525).Nella specie, il ricorrente deduce genericamente che le opere abusivesarebbero state realizzate in epoca antecedente all’accertamento, senza allegarespecifici elementi comprovanti l’effettiva collocazione temporale delle opere (e talida superare la data indicata in imputazione) e sollecitando, invece, questa Cortead una rivalutazione delle complessive risultanze processuali, attività preclusa insede di legittimità.3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
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