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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023

Cassazione n. 32315/2023

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- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 38500/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in qua- litàdi procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- GNITTIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 879/2019 della CORTE D’APPELLO di TO- RINO,depositata il 24/05/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale, in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha con- clusoper il rigetto del ricorso ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 24/5/2019, la Corte d’appello di Torino hadichiarato inammissibil e l’opposizione di terzo revocatoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza depositata in data 18/7/2017 con la quale la Corte d’appello di Torino ha accolto la do- mandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- liana s.r.l. per l’esecuzione in forma specifica di un contratto di com- pravenditaconcluso dalla stessa Alfonso, quale promittente acquirente, con la [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice della [OSCURATO:SOCIETA].), qualepromittente venditrice, sul presupposto della riconducibilità della sentenzaimpugnata al dolo o alla collusione delle parti a proprio danno.

2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome l’[OSCURATO:SOCIETA]. avesse proposto tardivamente la propria opposizione di terzo, avendola avanzata oltre il termine di Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trenta giorni decorrenti, non già dal passaggio in giudicato della sen- tenzaimpugnata, bensì dalla data della concreta appresa conoscenza deldolo o della collusione delle parti a proprio danno. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, l’[OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’im- pugnazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono ciascuna conun proprio controricorso. 5.A seguito di istanza di parte, l’udienza fissata per la discussione èstata rinviata all’odierna udienza pubblica. 6.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. 7.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper errata interpretazione degli artt. 404, co. 2, 404, co. 2, e326, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente interpretato il secondo comma dell’art.404 c.p.c. ritenendo che il requisito del passaggio in giudicato o dell’esecutivitàdella sentenza frutto di dolo o collusione delle parti non siaprevisto per la proposizione quale dies a quo per la proposizione dell’opposizionedi terzo revocatoria, interpretando e applicando erro- neamenteil principio ubi lex voluit dixit , per concludere che il terzo, a conoscenza del dolo o della collusione prima del deposito della sen- tenzaviziata, deve impugnarla anche se non è ancora definitiva o ese- cutiva.

Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2.Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 2932, 2908 e 2209 c.c. e degli artt. 324,325, co. 1, 326, co. 1, 327 e 404, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente inter- pretato il principio della natura costitutiva della sentenza emessa ai sensidell’art. 2932 c.c., erroneamente affermando l’impugnabilità di talesentenza per opposizione di terzo revocatoria anche prima del re- lativopassaggio in giudicato. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 405, co. 2, 326, co. 1, e 100 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto l’insensatezza della previsione, da parte dell’art. 405, co.2, co. 2, c.p.c. dell’indicazione del giorno della conoscenza del dolo odella collusione per la proposizione dell’opposizione di terzo revoca- toriase tale conoscenza fosse irrilevante fino al passaggio in giudicato della sentenza viziata; e per avere altresì ritenuto irragionevole tale tesi per l’eventuale impossibilità del terzo di conoscere la definitività dellasentenza nel caso la stessa fosse notificata tra le altre parti senza ilcoinvolgimento del terzo.

4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 404, co. 2, 326, co. 1,e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente interpretato il principio della ragionevole du- ratadel processo al fine di sostenere l’immediata proponibilità dell’op- posizionedi terzo revocatoria a partire dal momento dell’acquisita co- noscenza,da parte del terzo, del dolo o della collusione delle parti in propriodanno.

Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

5. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 325 co. 1, 326, co. 1, e 404, co. 2, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato le norme richiamate , affermando che la tesi secondo cui l’opposizione di terzo revocatoria debba essere proposta solocontro la sentenza definitiva o esecutiva, anche se il terzo è cono- scenzadel dolo già al momento della pubblicazione della sentenza, vio- lerebbeil principio di ordine pubblico processuale per cui un atto giu- diziario, effetto di uno strumentale ricorso alla giustizia e viziato da finalitàdi abuso del diritto e fraudolento, dovrebbe essere eliminato il primapossibile. 6.Le censure indicate – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono , nel l oro com p lesso, fondate.

7. O sserv a la Corte come, secondo l’orientamento fatto proprio dallagiurisprudenza di legittimità (che il Collegio richiama e fa proprio nellasua interezza, anche al fine di assicurarne continuità), i n tema di opposizionedi terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza deldolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sen- tenzache definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combi- natodisposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizionedell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il di- ritto di intervenire volontariamente e tempestivamente ad opponen- dumnel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'ac- coglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi ( Sez. 2, Ordi- nanzan. 18027 del 23/06/2023 Rv. 668353 - 01) . 8.Nel caso di specie – incontestata la circostanza del mancato in- terventoad opponendum , da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , nel giudizio Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri intercorsotra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’ese- cuzione in forma specifica d el contratto preliminare di compravendita conclusotra dette parti – varrà sottolineare il carattere decisivo, ai fini dell’odiernogiudizio, della peculiare ipotesi costituita dall’oggetto della prospettata collusione tra le parti del giudizio ‘a monte’, nella specie identificatonella pronuncia di natura costitutiva ( ex art. 2932 c.c.) de- stinataa determinare gli effetti del mancato consenso contrattuale in precedenza reciprocamente promesso dalle parti; effetti tali per cui, primadel passaggio in giudicato della decisione destinata a provocarli ea stabilizzarli , non risult erebbe neppure possibile individuare un con- cretointeresse del terzo ad impugnare . 9.Una simile conclusione , peraltro, deve ritenersi coerente con la soluzioneadottata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazioneall’impugnazione con opposizione di terzo revocatoria del de- cretoingiuntivo ex art . 656 c.p .c. , là dove si afferma che l'opposizione diterzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria (la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario), è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso,come previsto dall'art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecu- tivo,ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., per difetto di tempestiva op- posizioneo per mancata costituzione dell'opponente (Sez. 2, Sentenza n.15350 del 25/06/2010, Rv. 613694 – 01; conf.

Sez. 1, Sentenza n. 10288del 29/04/2010, Rv. 613034 - 01) ; e ciò, ancora una volta, in considerazione della circostanza per cui l’interesse alla proposizione dell’opposizionedi terzo revocat o ria appare emergere, nella sua con- cretezza,solo nel momento in cui il provvedimento monitorio acquisi- scestabilità e concreta idoneità a ledere i diritti del creditore terzo op- ponente.

Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri

10. Sulla base di tali considerazioni , rilevata la fondatezza delle censureesaminate, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corted’appello di Torino, in diversa composizione, cui è altresì rimesso diprovvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità.

P.Q.M.

Accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 38500/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, in qua- litàdi procuratore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- GNITTIe [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - e Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 879/2019 della CORTE D’APPELLO di TO- RINO,depositata il 24/05/2019; uditala relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; uditele conclusioni del Procuratore generale, in persona del sosti- tutoprocuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha con- clusoper il rigetto del ricorso ; uditii difensori delle parti comparsi in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 24/5/2019, la Corte d’appello di Torino hadichiarato inammissibil e l’opposizione di terzo revocatoria proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza depositata in data 18/7/2017 con la quale la Corte d’appello di Torino ha accolto la do- mandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- liana s.r.l. per l’esecuzione in forma specifica di un contratto di com- pravenditaconcluso dalla stessa Alfonso, quale promittente acquirente, con la [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice della [OSCURATO:SOCIETA].), qualepromittente venditrice, sul presupposto della riconducibilità della sentenzaimpugnata al dolo o alla collusione delle parti a proprio danno. 2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziatocome l’[OSCURATO:SOCIETA]. avesse proposto tardivamente la propria opposizione di terzo, avendola avanzata oltre il termine di Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri trenta giorni decorrenti, non già dal passaggio in giudicato della sen- tenzaimpugnata, bensì dalla data della concreta appresa conoscenza deldolo o della collusione delle parti a proprio danno. 3.Avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, l’[OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’im- pugnazione. 4.[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. resistono ciascuna conun proprio controricorso. 5.A seguito di istanza di parte, l’udienza fissata per la discussione èstata rinviata all’odierna udienza pubblica. 6.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando il rigetto del ricorso. 7.Tutte le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper errata interpretazione degli artt. 404, co. 2, 404, co. 2, e326, co. 1, c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corteterritoriale erroneamente interpretato il secondo comma dell’art.404 c.p.c. ritenendo che il requisito del passaggio in giudicato o dell’esecutivitàdella sentenza frutto di dolo o collusione delle parti non siaprevisto per la proposizione quale dies a quo per la proposizione dell’opposizionedi terzo revocatoria, interpretando e applicando erro- neamenteil principio ubi lex voluit dixit , per concludere che il terzo, a conoscenza del dolo o della collusione prima del deposito della sen- tenzaviziata, deve impugnarla anche se non è ancora definitiva o ese- cutiva. Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 2.Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 2932, 2908 e 2209 c.c. e degli artt. 324,325, co. 1, 326, co. 1, 327 e 404, co. 2, c.p.c. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente inter- pretato il principio della natura costitutiva della sentenza emessa ai sensidell’art. 2932 c.c., erroneamente affermando l’impugnabilità di talesentenza per opposizione di terzo revocatoria anche prima del re- lativopassaggio in giudicato. 3.Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione degli artt. 405, co. 2, 326, co. 1, e 100 c.p.c. (in rela- zioneall’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erronea- mente ritenuto l’insensatezza della previsione, da parte dell’art. 405, co.2, co. 2, c.p.c. dell’indicazione del giorno della conoscenza del dolo odella collusione per la proposizione dell’opposizione di terzo revoca- toriase tale conoscenza fosse irrilevante fino al passaggio in giudicato della sentenza viziata; e per avere altresì ritenuto irragionevole tale tesi per l’eventuale impossibilità del terzo di conoscere la definitività dellasentenza nel caso la stessa fosse notificata tra le altre parti senza ilcoinvolgimento del terzo. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 404, co. 2, 326, co. 1,e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente interpretato il principio della ragionevole du- ratadel processo al fine di sostenere l’immediata proponibilità dell’op- posizionedi terzo revocatoria a partire dal momento dell’acquisita co- noscenza,da parte del terzo, del dolo o della collusione delle parti in propriodanno. Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 5. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impu- gnata per violazione degli artt. 325 co. 1, 326, co. 1, e 404, co. 2, c.p.c.(in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato le norme richiamate , affermando che la tesi secondo cui l’opposizione di terzo revocatoria debba essere proposta solocontro la sentenza definitiva o esecutiva, anche se il terzo è cono- scenzadel dolo già al momento della pubblicazione della sentenza, vio- lerebbeil principio di ordine pubblico processuale per cui un atto giu- diziario, effetto di uno strumentale ricorso alla giustizia e viziato da finalitàdi abuso del diritto e fraudolento, dovrebbe essere eliminato il primapossibile. 6.Le censure indicate – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono , nel l oro com p lesso, fondate. 7. O sserv a la Corte come, secondo l’orientamento fatto proprio dallagiurisprudenza di legittimità (che il Collegio richiama e fa proprio nellasua interezza, anche al fine di assicurarne continuità), i n tema di opposizionedi terzo revocatoria, il creditore può venire a conoscenza deldolo o della collusione anche in pendenza del giudizio tra le parti colluse, sicché, in tale ipotesi, è dal passaggio in giudicato della sen- tenzache definisce quest'ultimo che decorre il termine di cui al combi- natodisposto degli artt. 326, comma 1, e 404, comma 2, c.p.c. per la proposizionedell'opposizione, sempreché il creditore non eserciti il di- ritto di intervenire volontariamente e tempestivamente ad opponen- dumnel medesimo giudizio, onde far valere le ragioni contrarie all'ac- coglimento della domanda, a tutela dei suoi interessi ( Sez. 2, Ordi- nanzan. 18027 del 23/06/2023 Rv. 668353 - 01) . 8.Nel caso di specie – incontestata la circostanza del mancato in- terventoad opponendum , da parte dell’[OSCURATO:SOCIETA]. , nel giudizio Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri intercorsotra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. per l’ese- cuzione in forma specifica d el contratto preliminare di compravendita conclusotra dette parti – varrà sottolineare il carattere decisivo, ai fini dell’odiernogiudizio, della peculiare ipotesi costituita dall’oggetto della prospettata collusione tra le parti del giudizio ‘a monte’, nella specie identificatonella pronuncia di natura costitutiva ( ex art. 2932 c.c.) de- stinataa determinare gli effetti del mancato consenso contrattuale in precedenza reciprocamente promesso dalle parti; effetti tali per cui, primadel passaggio in giudicato della decisione destinata a provocarli ea stabilizzarli , non risult erebbe neppure possibile individuare un con- cretointeresse del terzo ad impugnare . 9.Una simile conclusione , peraltro, deve ritenersi coerente con la soluzioneadottata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in relazioneall’impugnazione con opposizione di terzo revocatoria del de- cretoingiuntivo ex art . 656 c.p .c. , là dove si afferma che l'opposizione diterzo revocatoria, configurandosi come impugnazione straordinaria (la quale presuppone il passaggio in giudicato di un provvedimento giudiziario), è proponibile avverso il decreto ingiuntivo quando lo stesso,come previsto dall'art. 656 cod. proc. civ., sia divenuto esecu- tivo,ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., per difetto di tempestiva op- posizioneo per mancata costituzione dell'opponente (Sez. 2, Sentenza n.15350 del 25/06/2010, Rv. 613694 – 01; conf. Sez. 1, Sentenza n. 10288del 29/04/2010, Rv. 613034 - 01) ; e ciò, ancora una volta, in considerazione della circostanza per cui l’interesse alla proposizione dell’opposizionedi terzo revocat o ria appare emergere, nella sua con- cretezza,solo nel momento in cui il provvedimento monitorio acquisi- scestabilità e concreta idoneità a ledere i diritti del creditore terzo op- ponente. Udienzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 38500/2019 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 10. Sulla base di tali considerazioni , rilevata la fondatezza delle censureesaminate, dev’essere disposta, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corted’appello di Torino, in diversa composizione, cui è altresì rimesso diprovvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di le- gittimità. P.Q.M. Accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvi
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