CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46723/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che tutti i motivi o non sono consentiti o sono comunque manifestamente infondati. Il primo motivo, relativo alla violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen., non è consentito risolvendosi o nella sollecitazione di apprezzamenti di merito preclusi in questa sede o, comunque, nella riproposizione di critiche già vagliate e disattese dai giudici del merito che hanno, con valutazioni conformi, desunto l'idoneità e non equivocità degli atti, oltre che l'animus necandi, dalla complessiva condotta tenuta dall'imputato (progressione della violenza, direzione dei colpi verso zone vitali, protrazione dell'azione anche contro il corpo esanime). In tale ottica è stato considerato recessivo il dato offerto dalla perizia sull'assenza di significative alterazioni vitali. Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, non si confronta criticamente con l'apparato argomentativo che, ripotandosi alla sentenza emessa in esito al giudizio di primo grado, ha escluso il beneficio in ragione dei plurimi e gravi precedenti penali dell'imputato, del contegno (ingravescente e plurioffensivo) e della personalità negativa dell'imputato, ampiamente dimostrata dalle ripetute aggressioni ai danni della persona offesa culminate nel tentato omicidio. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 27 otto