CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 42891/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; le conclusioni, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con allegata nota spesa), nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata; la memoria e le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata in data 15/12/2021, il Giudice di pace di Catania ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati - tutti ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - di minaccia e diffamazione, perché il fatto non sussiste, e di lesioni volontarie, perché il fatto non costituisce reato. Avverso l'indicata sentenza del Giudice di pace di Catania ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - erronea applicazione degli artt. 42, 43, 612, 582 e 595 cod. pen. e vizi di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha omesso di valutare prove decisive acquisite al processo e, in primo luogo, il video prodotto dalla parte civile, che riprende gli avvenimenti, nonché la deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato tutte le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Per la parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata (allegando nota spesa). Per l'imputata [OSCURATO:PERSONA], l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso. Il ricorso deve essere accolto. Tra le varie censure articolate dal ricorso, un rilievo centrale è attribuito al video registrato con il telefonino dalla persona offesa (indicato come "prova regina"), video, di cui il ricorrente offre una sintesi dei contenuti (pag. 4), che era stato allegato al ricorso immediato e prodotto in dibattimento. Nei termini, in estrema sintesi, indicati, il ricorso ha dato conto della decisività della prova non valutata, requisito, questo, inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa» dell'insussistenza (o della sussistenza) delle contestazioni rivestita dal dato probatorio rispetto al quale viene denunciata la mancanza di motivazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763, in motivazione). Né in senso contrario colgono nel segno le deduzioni proposte dalla memoria della difesa dell'imputata: il contenuto del video è illustrato dal ricorso nei termini indicati e in linea con gli oneri di allegazione incombenti sull'impugnante (che ha inoltre allegato al ricorso la videoregistrazione), laddove la stessa memoria dà atto dell'acquisizione del documento.Pertanto, assorbite le ulteriori doglianze, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania, cui è devoluto il regolamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Catania, cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del p