CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 04473/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce, in funzione di Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la declaratoria di esecutività del decreto penale di condanna n. 966/2007, previa rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna a suo tempo presentata. Con il predetto decreto penale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 1.720,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 517 cod.pen. e 49 I n. 350/2003; aveva proposto, quindi, opposizione con richiesta di giudizio abbreviato condizionato, che si concludeva, in via definitiva, con sentenza di condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione (pena così rideterminata dalla Corte di appello di Lecce, in sede di giudizio di rinvio, con sentenza del 07.03.2014, divenuta irrevocabile il 22.01.2015). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla revoca del decreto penale di condanna. Argomenta che erroneamente la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta, in quanto il decreto penale di condanna non era mai stato formalmente revocato nel corso del giudizio e, quindi, ne permaneva la validità ed efficacia; la formalizzata rinuncia all'opposizione, pertanto, comportava la revoca della pena della reclusione irrogata all'esito del giudizio di opposizione ed il ripristino della originaria pena pecuniaria della multa. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Va osservato che, secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis; ne consegue l'affermazione che la mancata revoca del decreto penale di condanna non determina la nullità del giudizio conseguente all'opposizione al decreto, in quanto la revoca è un antecedente indefettibile, ope legis, del giudizio di opposizione, per la cui omissione non è prevista alcuna sanzione processuale (Sez. 3, n. 41592 del 03/05/2017, Rv. 270892 - 01; Sez. 3, n. 18753 del 16/03/2010, Rv. 247155 - 01; Sez.3, n. 22013 del 13/04/2010, Rv.247277 - 01; Sez. 5, n. 38966 del 27/09/2005, Rv. 232552 - 01). 3. Va, poi, ricordato che l'opposizione a decreto penale ha natura di impugnazione e, pertanto, la rinuncia all'opposizione a decreto penale di condanna va formulata, a pena di inammissibilità, con atto redatto nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen.; deve intervenire, quindi, prima dell'apertura del dibattimento (Sez.3, n. 15369 del 29/01/2013, Rv. 255250 - 01; Sez. 4, n. 41557 del 21/10/2010, Rv.248453 - 01; Sez. 4, n. 15041 del 09/03/2009, Rv. 243217 - 01). 4. La Corte di appello di Lecce, quale Giudice dell'esecuzione, nel disattendere l'istanza del ricorrente volta ad ottenere la declaratoria di esecutività del decreto penale n. 966/2007, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto suesposti, rilevando sia la tardività della rinuncia all'opposizione (intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza che, a definizione del giudizio di opposizione con richiesta di giudizio abbreviato condizionato, aveva condannato lo Scatigna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato continuato di cui agli artt. 517 cod.pen. e 49 I n. 350/2003) che l'irrilevanza dell'omessa formale ed esplicita revoca del decreto penale nel corso del giudizio di opposizione. 5. Le doglianze proposte dal ricorrente, pertanto, sono del tutto destituite di fondamento e meramente ripropositive di questioni disattese dal Giudice di merito con motivazione adeguata e giuridicamente corretta. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza dì colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della