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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10294/2026

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O SCHIAVONE e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano edifendono-ricorrente-controI.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4755/2023pubblicata il 04/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18987/2023Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 10294/2026Data pubblicazione 20/04/20261.

La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2.

La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dellapretesa di restituzione dell’indebito fatta valere per mezzo dell’avviso diindebito ricevuto il 3/10/2017 relativo a prestazioni di disoccupazioneagricola corrisposte per il periodo dal 1°/01/2006 al 31/12/2006.3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’eccezione di prescrizione.4.

La Corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, hainvece ritenuto la fondatezza della eccezione di decadenza ex art.22 deld.l. n.7/1970.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a un unico motivo, illustrato da memoria.

INPS è rimastointimato.6.

Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta «violazione ai sensi del primo comma dell’art. 360c.p.c. n. 3, e 4 in relazione all’art. 22 D.L.n.7/1970, convertito nella L.n.83/1970, nonché art. 38 comma 5,6 e 7 D.L. n.98/2011, convertitonella L. n.111/2011, artt. 2033 e 2046 c.c. ed all’art. 112 c.p.c., ( …) inrelazione alle norme sopra richiamate ed all’art. 115 c.p.c. e 111 Cost.,per aver la Corte ritenuto erroneamente la parte decaduta dal proporrel’azione per far valere la prescrizione dell’indebito qualificando la stessacome impugnazione al provvedimento di cancellazione dagli elenchiagricoli».2.

Il motivo è fondato.Numero registro generale 18987/2023Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 10294/2026Data pubblicazione 20/04/20263.

Dalla trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio di merito risultache la odierna ricorrente non ha agito in giudizio per accertare il suodiritto alla iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ex artt.17 e seguentidel d.l. n.7/1970 (convertito con modificazioni dalla legge n.83/1970).4.

La parte ricorrente si è invece limitata ad eccepire la prescrizioneestintiva della pretesa restitutoria fatta valere dall’istituto previdenziale, inragione del tempo decorso dalla percezione dei ratei di disoccupazioneagricola, senza alcuna contestazione circa la natura indebita delleprestazioni percepite.5.

La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere applicabile alladomanda spiegata dalla parte ricorrente la decadenza sostanziale exart.22 del d.l. n.7/1970, inapplicabile perché la ricorrente non ha maichiesto l’accertamento del suo diritto alla iscrizione negli elenchi deilavoratori agricoli per il periodo dal 1°/01/2006 al 31/12/2006.6.

I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, con il rinvioalla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O SCHIAVONE e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano edifendono-ricorrente-controI.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4755/2023pubblicata il 04/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18987/2023Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 10294/2026Data pubblicazione 20/04/20261. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella controversia con [OSCURATO:PERSONA].2. La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità dellapretesa di restituzione dell’indebito fatta valere per mezzo dell’avviso diindebito ricevuto il 3/10/2017 relativo a prestazioni di disoccupazioneagricola corrisposte per il periodo dal 1°/01/2006 al 31/12/2006.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’eccezione di prescrizione.4. La Corte territoriale, in integrale riforma della sentenza appellata, hainvece ritenuto la fondatezza della eccezione di decadenza ex art.22 deld.l. n.7/1970.5. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorsoaffidato a un unico motivo, illustrato da memoria. INPS è rimastointimato.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo (rubricato ex art.360 nn.3, 4 e 5 cod. proc. civ.) laricorrente lamenta «violazione ai sensi del primo comma dell’art. 360c.p.c. n. 3, e 4 in relazione all’art. 22 D.L.n.7/1970, convertito nella L.n.83/1970, nonché art. 38 comma 5,6 e 7 D.L. n.98/2011, convertitonella L. n.111/2011, artt. 2033 e 2046 c.c. ed all’art. 112 c.p.c., ( …) inrelazione alle norme sopra richiamate ed all’art. 115 c.p.c. e 111 Cost.,per aver la Corte ritenuto erroneamente la parte decaduta dal proporrel’azione per far valere la prescrizione dell’indebito qualificando la stessacome impugnazione al provvedimento di cancellazione dagli elenchiagricoli».2. Il motivo è fondato.Numero registro generale 18987/2023Numero sezionale 1808/2026Numero di raccolta generale 10294/2026Data pubblicazione 20/04/20263. Dalla trascrizione del ricorso introduttivo del giudizio di merito risultache la odierna ricorrente non ha agito in giudizio per accertare il suodiritto alla iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli ex artt.17 e seguentidel d.l. n.7/1970 (convertito con modificazioni dalla legge n.83/1970).4. La parte ricorrente si è invece limitata ad eccepire la prescrizioneestintiva della pretesa restitutoria fatta valere dall’istituto previdenziale, inragione del tempo decorso dalla percezione dei ratei di disoccupazioneagricola, senza alcuna contestazione circa la natura indebita delleprestazioni percepite.5. La Corte territoriale ha dunque errato nel ritenere applicabile alladomanda spiegata dalla parte ricorrente la decadenza sostanziale exart.22 del d.l. n.7/1970, inapplicabile perché la ricorrente non ha maichiesto l’accertamento del suo diritto alla iscrizione negli elenchi deilavoratori agricoli per il periodo dal 1°/01/2006 al 31/12/2006.6. I rilievi sopra svolti conducono all’accoglimento del ricorso, con il rinvioalla Corte d’appello di Napoli che, in diversa composizione, provvederàanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/04/2026.La PresidenteRossana Mancino
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