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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15937/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudicecautelare adito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., in parziale riformadell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto con laquale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva deldivieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di anniuno, ha ridotto la durata della misura in mesi otto.

A [OSCURATO:PERSONA] sonocontestati, come da imputazione cautelare, i reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo45) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 13.4, 13.8, 14.2, 14.5), in ordine aiquali il tribunale confermava la gravità indiziaria e l’esigenza cautelare del pericolodi recidiva.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, amezzo dei difensori e ne ha chiesto l’annullamento deducendo un unico articolatomotivo di violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria, sensi dell’art. 273cod.proc.pen., in relazione alla partecipazione del ricorrente nel reato associativoe all’esigenza cautelare ai sensi dell’art. 274 cod.proc.pen.Argomenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto lapartecipazione del ricorrente, dottore commercialista, nel reato associativo inragione della circostanza che era il soggetto preposto alla tenuta della contabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] e coadiuvava il [OSCURATO:PERSONA] nell’emissione delle fatture peroperazioni inesistenti, non confrontandosi con quanto dichiarato dal medesimoche, in particolare, ha riferito di non conoscere la società [OSCURATO:PERSONA] e il suolegale rappresentante, così come le altre società coinvolte, né di avere tenuto lacontabilità della prima, elemento su cui si fonderebbe la gravità indiziaria dellapartecipazione nel reato associativo finalizzato alle frodi a carosello.

Avendofondato il proprio convincimento, prima il G.I.P. e poi il Tribunale del riesame, suuna circostanza sementita, non sarebbe configurabili un giudizio di gravitàindiziaria.

Allo stesso modo sarebbe smentita la circostanza secondo cui il Lasignasarebbe il soggetto preposto alla creazione e gestione di molte società cartiere,circostanza che non troverebbe riscontro in elementi di prova in atti in quanto,come dichiarato dallo stesso, non conosceva i legali rappresentanti delle altresocietà coinvolte.

Sarebbe in definitiva apparente l’apparato logico argomentativoa sostegno della gravità indiziaria.

In secondo luogo, non sarebbe sussistentealcun pericolo attuale di reiterazione del reato, come ritenuto dal tribunale che leha desunte dalle modalità del fatto e dunque con motivazione non adeguatasecondo gli stessi arresti della giurisprudenza di legittimità tenuto conto che ilmero svolgimento della professione non è di per sè sufficiente a riteneresussistente il pericolo di recidiva.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratoregenerale rilevando che la gravità indiziaria di fonderebbe su una mera presunzionedi colpa senza alcun elemento idoneo a comprovarlo (documentazione fotografica,intercettazioni, messaggi e/o qualsiasi altra documentazione), avendo il ricorrenteha fornito prova idonea per escludere qualsiasi tipo di partecipazione ad alcunadelle società presuntivamente coinvolte nella vicenda ed avendo fornito unadiversa lettura delle chat e messaggi intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA].

Ribadisce chel’unica attività che il ricorrente ha posto in essere consiste nella registrazione dialcune fatture già preventivamente inviate e depositate nel cassetto fiscale;ovverosia un ruolo di mera registrazione di una attività professionale giàpreventivamente svolta da terzi estranei alla sua persona.

Insistenell’annullamento dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere unadiversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni delladecisione.A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censureconcernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoriache non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanzaimpugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvonoin una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio digravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze econseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,Arnone e altri, Rv. 243838).Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la violazione di legge inrelazione alla gravitò indiziaria della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazionefinalizzata al compimento di reati tributari c.d. frodi a carosello e, per altro verso,invoca una diversa lettura del compendio probatorio smentito dalle dichiarazionirese dal ricorrente nell’interrogatorio preventivo.3.

Al contrario l’ordinanza impugnata ha, invece, confermato l'ordinanzagenetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione delLasigna al reato associativo e ai reati fine (qui non specificatamente censurati) conuna motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenzeinvestigative e connotata da evidente logicità.Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazioneal reato associativo, il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, haargomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le qualisi debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, il contributodel ricorrente quale partecipe.

Premessa la sussistenza di una associazione adelinquere, rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 416 cod.pen., comedelineata nel capo 45), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fattodelle società coinvolte e finalizzata alla commissione di reati tributari nel campodelle frodi a carosello, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] è partecipe in quanto preposto allacreazione e gestione della contabilità di numerose società cartiere, soggettodeputato al reclutare gli amministratori teste di legno delle stesse, d’intesa con ilDi Lecce, e soggetto che raccoglieva il denaro contante derivante dalleretrocessioni delle somme di denaro versate a fronte delle fatture per operazioniinesistenti.4.

L’ordinanza impugnata ha dapprima disatteso, in quanto smentita dalleacquisizioni documentali e dalle stesse dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in occasionedella perquisizione e sequestro, la tesi difensiva, ribadita nell’interrogatoriopreventivo, secondo cui egli non si occupava della tenuta della contabilità dellaGlobal service e delle altre società indicate nei capi di incolpazione, avendo egliammesso di essere “l’incaricato” per la tenuta della contabilità senza peraltro alcunmandato scritto (cfr. pag. 84-85), circostanza che ha trovato conferma nella“lavagnetta” nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che riepilogava i professioni che siinteressavano alle società e le loro mansioni (ricerca amministratori teste di legnoe altro) nonché nella messaggistica e chat estrapolate dagli apparati telefonici delDi Lecce (cfr. pag. 85) che delineano, secondo l’ordinanza impugnata, il ruoloche si era attivato sin da subito nella ricerca di soggetti a cui affidare la carica diamministratore mera testa di legno come risulta da un manoscritto (cf. pag. 86)in cui dopo essersi prodigato per trovare le persone che assumevano la caricad'amministratore legale, con riferimento a quattro società da costituire, vieneprecisato utilizzando il verbo al plurale “questo ovvero il compenso di 10.000 €all'anno mi ha chiesto una persona potremmo usarlo anche per una delle quattrosocietà”.

Si tratta di un messaggio del 6 agosto 2020 al quale il [OSCURATO:PERSONA] risponderivolto sempre utilizzando un verbo plurale si da confermare la partecipazione delLasigna ai traffici illeciti essendo chiara la comunanza di intenti tra i due, che eraquella di costituire società cartiere inserite in un meccanismo fraudolento dievasione fiscale.

Ed ancora l'ordinanza impugnata evidenzia, a pagina 94, comesempre dalla messaggistica estrapolata, nuovamente emergeva come il [OSCURATO:PERSONA] sifosse attivato nella ricerca di soggetti a cui attribuire la carica formale su impulsodel [OSCURATO:PERSONA], così destituendo di fondamento la tesi difensiva ancora sostenutanell'interrogatorio preventivo.Ancora, secondo l'ordinanza impugnata dalle chat era dimostrato come ilLasigna al pari dell'Enrico, altro coindagato professionista, fosse uno deiprofessionisti di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] consapevole dell'agire criminoso diquest'ultimo nella scelta degli amministratori, nella stessa costituzione dellesocietà cartiere, come ben evidenziato dal messaggio riportata, a pagina 97, in cuiper rendere difficoltosa l'identificazione della società in caso di controlli il Lasignasi premurava di ammonire il [OSCURATO:PERSONA] di non utilizzare il proprio indirizzo di studioper la costituzione delle società cartiere.

Società cartiere ovvero del tutto“inventate” come emerge chiaramente dalla chat di pagina

98. Infine, quanto allefatture, queste dovevano indicare un oggetto in modo vago (cf. pag. 128 “lefacciamo più vaghe”.In conclusione, il tribunale ha argomentato come il ricorrente abbia servitole sue competenze professionali alle necessità del [OSCURATO:PERSONA], stante l'imponentestruttura organizzativa dell'associazione e della conseguente necessità di uominidi fiducia competenti che potessero agire grazie alla loro professione e compierequelle attività necessarie per raggiungimento degli scopi sociali attività necessariecome quelle sopra descritte che il [OSCURATO:PERSONA] ha garantito.5.

Anche la censura in punto ricorrenza dell’esigenza cautelare del pericolodi recidiva è manifestamente infondata.L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazione dipartecipazione ad un’associazione a delinquere che ha operato sino almeno al2022, risulta congruamente argomentata.

Evidenzia l'ordinanza impugnata comela condotta posta in essere dal ricorrente denotava una “inquitante propensione acommettere illeciti” sfruttamento le proprie competenze professionali, a frontedella quale l’incensuratezza non elideva siffatto pericolo, tenuto conto del contestoassociativo nel quale la sua condotta di professionista asservito agli interessi illecitidel gruppo, era funzionale alla commissione dei reati scopo.La motivazione resa dal Tribunale non presenta profili di illogicità manifestaed è congruamente argomentata.

Né può parlarsi di risalenza nel tempo dei fatti,essendo oltremodo attuale il pericolo oltretutto rispetto ad una condotta dipartecipazione in un reato permanente quale quello di cui all’art. 416 cod.pen.6.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di TarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica del difensore.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudicecautelare adito ai sensi dell’art. 310 cod.proc.pen., in parziale riformadell’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto con laquale era stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva deldivieto di esercitare la professione di dottore commercialista per la durata di anniuno, ha ridotto la durata della misura in mesi otto. A [OSCURATO:PERSONA] sonocontestati, come da imputazione cautelare, i reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo45) e art. 8 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capi 13.4, 13.8, 14.2, 14.5), in ordine aiquali il tribunale confermava la gravità indiziaria e l’esigenza cautelare del pericolodi recidiva.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, amezzo dei difensori e ne ha chiesto l’annullamento deducendo un unico articolatomotivo di violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria, sensi dell’art. 273cod.proc.pen., in relazione alla partecipazione del ricorrente nel reato associativoe all’esigenza cautelare ai sensi dell’art. 274 cod.proc.pen.Argomenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe ritenuto lapartecipazione del ricorrente, dottore commercialista, nel reato associativo inragione della circostanza che era il soggetto preposto alla tenuta della contabilitàdella [OSCURATO:PERSONA] e coadiuvava il [OSCURATO:PERSONA] nell’emissione delle fatture peroperazioni inesistenti, non confrontandosi con quanto dichiarato dal medesimoche, in particolare, ha riferito di non conoscere la società [OSCURATO:PERSONA] e il suolegale rappresentante, così come le altre società coinvolte, né di avere tenuto lacontabilità della prima, elemento su cui si fonderebbe la gravità indiziaria dellapartecipazione nel reato associativo finalizzato alle frodi a carosello. Avendofondato il proprio convincimento, prima il G.I.P. e poi il Tribunale del riesame, suuna circostanza sementita, non sarebbe configurabili un giudizio di gravitàindiziaria. Allo stesso modo sarebbe smentita la circostanza secondo cui il Lasignasarebbe il soggetto preposto alla creazione e gestione di molte società cartiere,circostanza che non troverebbe riscontro in elementi di prova in atti in quanto,come dichiarato dallo stesso, non conosceva i legali rappresentanti delle altresocietà coinvolte. Sarebbe in definitiva apparente l’apparato logico argomentativoa sostegno della gravità indiziaria. In secondo luogo, non sarebbe sussistentealcun pericolo attuale di reiterazione del reato, come ritenuto dal tribunale che leha desunte dalle modalità del fatto e dunque con motivazione non adeguatasecondo gli stessi arresti della giurisprudenza di legittimità tenuto conto che ilmero svolgimento della professione non è di per sè sufficiente a riteneresussistente il pericolo di recidiva.3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.Il difensore ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratoregenerale rilevando che la gravità indiziaria di fonderebbe su una mera presunzionedi colpa senza alcun elemento idoneo a comprovarlo (documentazione fotografica,intercettazioni, messaggi e/o qualsiasi altra documentazione), avendo il ricorrenteha fornito prova idonea per escludere qualsiasi tipo di partecipazione ad alcunadelle società presuntivamente coinvolte nella vicenda ed avendo fornito unadiversa lettura delle chat e messaggi intrattenuti con il [OSCURATO:PERSONA]. Ribadisce chel’unica attività che il ricorrente ha posto in essere consiste nella registrazione dialcune fatture già preventivamente inviate e depositate nel cassetto fiscale;ovverosia un ruolo di mera registrazione di una attività professionale giàpreventivamente svolta da terzi estranei alla sua persona. Insistenell’annullamento dell’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto versato in fatto, volto a richiedere unadiversa ricostruzione del fatto e privo di confronto specifico con le ragioni delladecisione.A tale riguardo deve rammentarsi che sono inammissibili le censureconcernenti al profilo della gravità indiziaria rispetto all'incolpazione provvisoriache non si confrontano con i passaggi argomentativi sviluppati dall’ordinanzaimpugnata in punto sussistenza della gravità indiziaria e che in parte si risolvonoin una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio digravità indiziaria, omesso confronto che rende aspecifiche le doglianze econseguentemente inammissibile il ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009,Arnone e altri, Rv. 243838).Ciò premesso, il ricorso per un verso denuncia la violazione di legge inrelazione alla gravitò indiziaria della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazionefinalizzata al compimento di reati tributari c.d. frodi a carosello e, per altro verso,invoca una diversa lettura del compendio probatorio smentito dalle dichiarazionirese dal ricorrente nell’interrogatorio preventivo.3. Al contrario l’ordinanza impugnata ha, invece, confermato l'ordinanzagenetica della misura cautelare in punto gravità indiziaria della partecipazione delLasigna al reato associativo e ai reati fine (qui non specificatamente censurati) conuna motivazione oltremodo adeguata, ispirata ad oggettive emergenzeinvestigative e connotata da evidente logicità.Con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazioneal reato associativo, il Tribunale, contrariamente all’assunto difensivo, haargomentato con motivazione scevra da illogicità manifesta, le ragioni per le qualisi debba ritenere provato, seppure in termini di elevata probabilità, il contributodel ricorrente quale partecipe. Premessa la sussistenza di una associazione adelinquere, rientrante nel paradigma normativo di cui all’art. 416 cod.pen., comedelineata nel capo 45), capeggiata da [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fattodelle società coinvolte e finalizzata alla commissione di reati tributari nel campodelle frodi a carosello, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] è partecipe in quanto preposto allacreazione e gestione della contabilità di numerose società cartiere, soggettodeputato al reclutare gli amministratori teste di legno delle stesse, d’intesa con ilDi Lecce, e soggetto che raccoglieva il denaro contante derivante dalleretrocessioni delle somme di denaro versate a fronte delle fatture per operazioniinesistenti.4. L’ordinanza impugnata ha dapprima disatteso, in quanto smentita dalleacquisizioni documentali e dalle stesse dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in occasionedella perquisizione e sequestro, la tesi difensiva, ribadita nell’interrogatoriopreventivo, secondo cui egli non si occupava della tenuta della contabilità dellaGlobal service e delle altre società indicate nei capi di incolpazione, avendo egliammesso di essere “l’incaricato” per la tenuta della contabilità senza peraltro alcunmandato scritto (cfr. pag. 84-85), circostanza che ha trovato conferma nella“lavagnetta” nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] che riepilogava i professioni che siinteressavano alle società e le loro mansioni (ricerca amministratori teste di legnoe altro) nonché nella messaggistica e chat estrapolate dagli apparati telefonici delDi Lecce (cfr. pag. 85) che delineano, secondo l’ordinanza impugnata, il ruoloche si era attivato sin da subito nella ricerca di soggetti a cui affidare la carica diamministratore mera testa di legno come risulta da un manoscritto (cf. pag. 86)in cui dopo essersi prodigato per trovare le persone che assumevano la caricad'amministratore legale, con riferimento a quattro società da costituire, vieneprecisato utilizzando il verbo al plurale “questo ovvero il compenso di 10.000 €all'anno mi ha chiesto una persona potremmo usarlo anche per una delle quattrosocietà”. Si tratta di un messaggio del 6 agosto 2020 al quale il [OSCURATO:PERSONA] risponderivolto sempre utilizzando un verbo plurale si da confermare la partecipazione delLasigna ai traffici illeciti essendo chiara la comunanza di intenti tra i due, che eraquella di costituire società cartiere inserite in un meccanismo fraudolento dievasione fiscale. Ed ancora l'ordinanza impugnata evidenzia, a pagina 94, comesempre dalla messaggistica estrapolata, nuovamente emergeva come il [OSCURATO:PERSONA] sifosse attivato nella ricerca di soggetti a cui attribuire la carica formale su impulsodel [OSCURATO:PERSONA], così destituendo di fondamento la tesi difensiva ancora sostenutanell'interrogatorio preventivo.Ancora, secondo l'ordinanza impugnata dalle chat era dimostrato come ilLasigna al pari dell'Enrico, altro coindagato professionista, fosse uno deiprofessionisti di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] consapevole dell'agire criminoso diquest'ultimo nella scelta degli amministratori, nella stessa costituzione dellesocietà cartiere, come ben evidenziato dal messaggio riportata, a pagina 97, in cuiper rendere difficoltosa l'identificazione della società in caso di controlli il Lasignasi premurava di ammonire il [OSCURATO:PERSONA] di non utilizzare il proprio indirizzo di studioper la costituzione delle società cartiere. Società cartiere ovvero del tutto“inventate” come emerge chiaramente dalla chat di pagina 98. Infine, quanto allefatture, queste dovevano indicare un oggetto in modo vago (cf. pag. 128 “lefacciamo più vaghe”.In conclusione, il tribunale ha argomentato come il ricorrente abbia servitole sue competenze professionali alle necessità del [OSCURATO:PERSONA], stante l'imponentestruttura organizzativa dell'associazione e della conseguente necessità di uominidi fiducia competenti che potessero agire grazie alla loro professione e compierequelle attività necessarie per raggiungimento degli scopi sociali attività necessariecome quelle sopra descritte che il [OSCURATO:PERSONA] ha garantito.5. Anche la censura in punto ricorrenza dell’esigenza cautelare del pericolodi recidiva è manifestamente infondata.L’esigenza cautelare del pericolo di recidiva, a fronte di una contestazione dipartecipazione ad un’associazione a delinquere che ha operato sino almeno al2022, risulta congruamente argomentata. Evidenzia l'ordinanza impugnata comela condotta posta in essere dal ricorrente denotava una “inquitante propensione acommettere illeciti” sfruttamento le proprie competenze professionali, a frontedella quale l’incensuratezza non elideva siffatto pericolo, tenuto conto del contestoassociativo nel quale la sua condotta di professionista asservito agli interessi illecitidel gruppo, era funzionale alla commissione dei reati scopo.La motivazione resa dal Tribunale non presenta profili di illogicità manifestaed è congruamente argomentata. Né può parlarsi di risalenza nel tempo dei fatti,essendo oltremodo attuale il pericolo oltretutto rispetto ad una condotta dipartecipazione in un reato permanente quale quello di cui all’art. 416 cod.pen.6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve esserecondannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorsosia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 08/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris