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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 18679/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13980/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1601/2019 depositata il 27/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. questa Corte, con ordinanza n.19222 del 12 luglio 2024, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.1601 del 2019.

Quanto alle spese disponeva come segue: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c., per la correzione della suddetta ordinanza nella parte in cui è stata disposta la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando di essere stata difesa nel giudizio di legittimità non da quest’ultimo ma dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

3. la ricorrente ha depositato memoria; ritenuto che: 1.il ricorso è fondato.

Dalla copia del controricorso depositato dalla Caviglia nel giudizio conclusosi con l’ordinanza corrigenda emerge che la Caviglia era difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che era stata chiesta la distrazione delle “spese e delle competenze” in favore di questi ultimi, “antistatari”.

Per un mero errore materiale, la liquidazione delle spese è stata fatta con distrazione a favore di tale “avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Di conseguenza il ricorso va accolto e il dispositivo della ordinanza di questa Corte, recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione alle parole finali “… distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, delle parole “… distratti in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”; 2.per la peculiare natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese (ex multis, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002).

P.Q.M la Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte, recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione alle parole finali “… distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, delle parole “… distratti in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”; manda alla Cancelleria per gli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13980/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1601/2019 depositata il 27/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. questa Corte, con ordinanza n.19222 del 12 luglio 2024, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Genova n.1601 del 2019. Quanto alle spese disponeva come segue: “condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi dell’art.391 bis c.p.c., per la correzione della suddetta ordinanza nella parte in cui è stata disposta la distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], evidenziando di essere stata difesa nel giudizio di legittimità non da quest’ultimo ma dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 3. la ricorrente ha depositato memoria; ritenuto che: 1.il ricorso è fondato. Dalla copia del controricorso depositato dalla Caviglia nel giudizio conclusosi con l’ordinanza corrigenda emerge che la Caviglia era difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e che era stata chiesta la distrazione delle “spese e delle competenze” in favore di questi ultimi, “antistatari”. Per un mero errore materiale, la liquidazione delle spese è stata fatta con distrazione a favore di tale “avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Di conseguenza il ricorso va accolto e il dispositivo della ordinanza di questa Corte, recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione alle parole finali “… distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, delle parole “… distratti in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”; 2.per la peculiare natura del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese (ex multis, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002). P.Q.M la Corte dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte, recante il numero di raccolta generale 19222/2024, pubblicata in data 12 luglio 2024, deve essere corretto mediante la sostituzione alle parole finali “… distratti in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”, delle parole “… distratti in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari”; manda alla Cancelleria per gli
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