CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24832/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7236-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro c(cS/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino ed elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio deell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 4270 della Corte di appello di Napoli depositata il 1 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Noia con sentenza n. 2113 del 2010 dichiarava inammissibile la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA], Pietro e [OSCURATO:PERSONA] avverso il verbale di inventario dell'eredità rellitta di [OSCURATO:PERSONA], depositato il 5 aprile 2005 e redatto dal cancelliere dott. [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento delle domande riconvenzionali proposte da quest'ultimo e dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA], condannava in solido gli attori a corrispondere all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 7.000,00 e alla Palo quella di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c. In virtù di appello interposto dai Tizzani, la Corte d'appello di Napoli, nella resistenza della Palo e dell'[OSCURATO:PERSONA], proposto da quest'ultimo anche appello incidentale, rinunciato con accettazione il gravame nei confronti della sola Palo, dichiarava estinto il giudizio di appello nel rapporto processuali tra gli appellanti e la Palo e in parziale accoglimento dell'appello principale con parziale riforma della sentenza impugnata, respingeva la domanda ex art. 96 c.p.c. di [OSCURATO:PERSONA] e per l'effetto assorbito l'appello incidentale, confermata per il resto la decisione di primo grado, con compensazione integrale delle spese del grado. A sostegno della decisione, la corte territoriale rilevava che correttamente era stata ritenuta la inammissibilità della querela di falso in relazione alle operazioni di inventario per violazione del contraddittorio non dandosi atto nel verbale impugnato della presenza dei Tizzani; considerazioni che valevano anche per le ulteriori deduzioni prospettate ai sensi dell'art. 775 c.p.c. in punto di omissione di numerazione e di siglatura degli allegati al verbale, mancando attestazione di conformità di detti allegati ovvero della loro data certa. Né integravano la fattispecie impugnata le operazioni del dott. [OSCURATO:PERSONA] quanto all'acquisizione della movimentazione bancaria del de cuius, pensionistica e TFR percepiti dal de cuius, oltre alla sola individuazione di parte del garage, senza accertare la presenza di altri beni da inventariare anche nell'abitazione della Palo. Pure non riconducibili a falsità, che al più poteva definirsi ideologica, la stima di due pianoforti, indicati verbalmente in euro 500,00 e in euro 700,00, ma trascritti nell'inventario in euro 1.500,00 e in euro 2.700,00, senza alcuna successiva alterazione del verbale de quo. L'accoglimento dell'appello principale quanto al capo della sentenza impugnata relativo al danno ex art. 96 c.p.c. discendeva dal fatto che l'elemento psicologico e il pregiudizio lamentato dall'appellante incidentale fossero conseguenza non della proposizione della querela di falso, ma della diversa denuncia/querela proposta in sede penale e quindi dell'ipotetico delitto di calunnia commesso ai danni del dr. [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli l'[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui hanno resistito i Tizzani con controricorso. In prossimità della pubblica udienza è stata fatta pervenire dal sostituto procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso, depositata dal ricorrente memoria ex art. art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere redatto in spregio dei principi di specificità dei motivi, di chiarezza e sinteticità espositiva e, più in generale, di quelli che sovraintendono lo svolgimento del giusto processo di cui all'art. 111, comma 2 Cost. In proposito occorre ribadire che, a norma dell'art. 366, comma 1, n. 3) c.p.c., il ricorso per cassazione deve contenere "l'esposizione sommaria dei fatti di causa", e che il principio di autosufficienza del ricorso non è violato dalla circostanza che nell'atto, dopo avere indicato nell'epigrafe il giudice adito e le generalità delle parti, prosegua esponendo sinteticamente l'atto introduttivo del giudizio e le difese della controparte, con esito dei due gradi di giudizio di merito, passando poi direttamente e più approfonditamente ai motivi di doglianza. I fatti di causa, infatti, sono chiaramente desumibili sia dalla esposizione sommaria sia dalla illustrazione dei motivi stessi, e tanto basta per escludere l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 3, e, quindi, sulla base di quanto allegato nel ricorso stesso nella sua interezza (in tal senso, Cass., Sez. Un., n. 4324 del 2014). Del pari è da ritenere infondata l'eccezione di inammissibilità dei motivi del ricorso formulata dai Tizzano quanto alle argomentazioni per "prolissità ed oscurità" svolte nell'impugnazione, salvo quanto verrà osservato con riferito alle singole censure. Passando all'esame del ricorso, con il primo motivo l'[OSCURATO:PERSONA] denuncia, ex art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e segg., 306, 359, 112 e 324 c.p.c., nonché dell'art. 2909 c.c. sotto molteplici profili, come l'avere la Corte distrettuale considerato l'atto di rinuncia all'appello limitato nei soli confronti della Palo e non già all'intero giudizio di appello, a cui sarebbe conseguito - ad avviso del ricorrente - il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che investiva le posizioni di tutti gli appellati. Del resto i Tizzano agivano contro la Palo e l'[OSCURATO:PERSONA] per responsabilità che assumevano concorrenti e inscindibili. Il motivo è privo di pregio. Ritiene la Corte che possa affermarsi in linea di principio che la controversia in tema di inventario non possa profilare casi di corresponsabilità anche nei confronti di soggetti estranei al munus pubblico. Ne consegue che è irrilevante la questione della rinuncia e anche a voler estendere gli effetti della stessa, la responsabilità ex art.96 c.p.c. costituisce comunque domanda autonoma. E' utile ricordare che la finalità sottesa al processo verbale di inventario di accertare la composizione di un patrimonio tanto che ne è in particolare evidenziato il carattere di accertamento, nel senso che colui che provvede all'inventario accerta che esistono in un determinato luogo e in un determinato tempo determinate cose, anche se questo accertamento non ha carattere di giudizio (se non accessorio, quando sia accompagnato dalla stima) ma di descrizione: descrizione di cose inventae, cioè trovate, quindi sotto questo aspetto anche atto dichiarativo dell'invenzione. Per maggiore chiarezza occorre rilevare che il procedimento di formazione dell'inventario è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 769 e ss. c.p.c. Tali norme si riferiscono alla formazione dell'inventario circa i beni ereditari, ma, giusta il disposto dell'art. 777 c.p.c., trovano applicazione in ordine a ogni inventario ordinato dalla legge, salve le formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori. Sulla scorta di questo dettato normativo, si ritiene prevalentemente che la disciplina ivi dettata rivesta carattere generale. Referente normativo del contenuto del verbale di inventario è l'art. 775 c.p.c., che contiene la precisa elencazione delle entità patrimoniali, distinguendo gli immobili (per i quali si richiede descrizione, natura, confini, dati catastali), i mobili (per i quali si richiede la descrizione e la stima), gli oggetti d'oro e d'argento (per i quali, oltre la descrizione e la stima, si richiede anche la specificazione del peso e del marchio), il denaro (per il quale si richiede la quantità e la specie), l'indicazione delle altre attività e passività, la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le osservazioni e le istan2:e delle parti. La norma evocata è completata dalVart. 192 disp. att., che obbliga l'ufficiale procedente, prima di chiudere il verbale, ad interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, se siano a conoscenza dell'esistenza di atri oggetti da comprendere nell'inventario. Da queste norme emerge il principio di completezza dell'inventario, che domina la disciplina dell'inventario assieme a quello della verità. Al secondo comma, l'art. 775 stabilisce peraltro che, ove alcuno degli interessati contesti l'opportunità di inventariare qualche oggetto, l'ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni istanze delle parti. Evidentemente occorre comprendere che tipo di comportamento il pubblico ufficiale debba osservare in presenza di siffatte contestazioni e, in particolare, se debba limitarsi a riportare la contestazione ovvero debba anche descrivere i beni oggetto della stessa. La giurisprudenza ha ribadito in diverse occasioni, e rispetto a diversi fini, che l'inventario deve comprendere tutto ciò che viene rinvenuto nell'abitazione del de cuius; al fine che qui interessa, si è pure stabilito che, nel particolare caso in cui il defunto risieda in casa di altri, occupando quale ospite una stanza dell'appartamento non suo, si è fuori dall'ipotesi prevista dall'articolo in esame a norma del quale l'inventario deve comprendere tutti i beni rinvenuti nella casa del de cuius, per cui è valido l'inventario che non comprenda la descrizione dei mobili di casa dalla stanza occupata dal defunto. Questa Corte (Cass. 28 agosto 2015 n. 1726) ha, altresì, rimarcato che la ragione della previsione della redazione del verbale di inventario per mezzo di un pubblico ufficiale non risiede nella necessità di garantire il mero dato quantitativo della completezza delle attestazioni dell'erede, quanto piuttosto nella necessità di garantire un fattore qualitativo, derivante dall'elevato grado di perizia che ragionevolmente deve attendersi dallo svolgimento dell'attività da parte di un pubblico ufficiale e per tale ragione deve avvisare gli interessati delle conseguenze civili e penali di dichiarazioni mendaci e reticenti. Orbene dallo stesso ricorso e dal controricorso emerge evidente [OSCURATO:PERSONA], l'unica ad avere presenziato alle operazioni di inventario, essendo stato effettuato accesso nel garage di sua proprietà, non può dirsi responsabile dell'attività propria del pubblico ufficiale, a meno che non voglia ravvisarsi una fattispecie di concorso di persone in illecito proprio, neanche paventato nella specie. Deve dunque escludersi che possa adottarsi un modulo generale di responsabilità ed affermare - come invece ritiene il ricorrente - che il processo avrebbe ad oggetto posizioni soggettive inscindibili di tutti i chiamati in giudizio ritenuti concorrenti. La controversia può avere infatti effetto limitato. Con riguardo al caso di specie, deve escludersi che debbano considerarsi parti necessarie gli altri concorrenti a titolo di responsabilità. L'effetto della controversia è infatti limitato e riguarda la incompleta redazione dell'inventario e non è stato neppure dedotto che dalla decisione sulla questione possano aversi effetti nei confronti dell'altra convenuta. Tanto chiarito, è evidente che il contenuto della rinunzia poi costituisca tipica attività di qualificazione dell'atto,, rimessa al giudice avanti al quale è stata depositata e non censurabile in sede di legittimità ove - come nella specie - adeguatamente argomentata. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato la domanda di danni sul presupposto della inesistenza probatoria degli stessi, in relazione agli artt. 96 e 112 c.p.c., facendo riferimento al parallelo procedimento penale relativo ad eventuale condotta penalmente rilevante dello stesso [OSCURATO:PERSONA], quale cancelliere nella redazione dell'inventario. Ad avviso del ricorrente la Corte avrebbe mancato di esaminare la sua domanda di danni in relazione alle risultanze della querela di falso dei Tizzani, essendosi limitata a verificare l'esistenza di una condotta penalmente rilevante e non al presente giudizio, con conseguente vizio di motivazione apparente.La censura non supera il vaglio dell'ammissibilità. La motivazione offerta dalla Corte territoriale, laddove esclude il radicarsi di responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 96 comma 2, c.p.c., pur riconosciuta in primo grado, sul punto è concisa ma, comunque, essa non incorre nelle censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. che le vengono mosse dal ricorrente e coglie il senso del disposto dell'art. 96, comma 2 c.p.c. Alla stregua delle richiamate circostanze fattuali, che evidentemente non possono formare oggetto di apprezzamento - in questa sede di legittimità, in quanto ricadenti nell'ambito del giudizio di fatto demandato al giudice di merito - la Corte territoriale ha rilevato che i danni lamentati dall'[OSCURATO:PERSONA] attenevano sostanzialmente alla situazione da riferire al procedimento penale. Va infatti sottolineato come le condotte extraprocessuali o le sue iniziative processuali diverse dal presente ricorso, non rilevano ai fini dell'accertamento della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. che discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma della articolo 96 C.p.C., dall'avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo, dall'aver abusato dello strumento processuale (sulla responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., cfr., da ultimo, Cass. n. 3830 del 2021). L'art. 96 comma 3 c.p.c., che il giudice di prime cure ha ritenuto applicabile alla fattispecie, prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 20018 del 2020).L'abuso non è ravvisabile nella fattispecie perché al momento della proposizione della querela di falso la questione era controversa e la motivazione della Corte di appello, nel valorizzare i presupposti del petitum della domanda riconvenzionale di danni, ha riconosciuto una diversità fra l'azione proposta dinanzi al giudice ordinario civile ed a quello penale, rimarcando che, in un caso, quello davanti al giudice penale, si trattava di ipotetico delitto di calunnia commesso ai danni del ricorrente, la vera ragione posta a fondamento della domanda. Nella specie, la scelta dell'introduzione della di querela di falso quanto all'inventario non può ritenersi connotata da abuso del processo, in considerazione della natura dell'atto impugnato, strumentale all'apertura della vicenda successoria, oltre a permanere la ulteriore questione della mancanza di prova del danno medesimo. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai controricorrenti nel presente giudizio, liquidate come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre :2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater idell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.400,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari