CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01447/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 28519/24 Rizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'E rt. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che la prima parte del ricorso, avente ad oggetto violazione d legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermazione di penale respons esula dalla valutazione di legittimità perché la Corte territoriale ha moti' ato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impug .tata); ritenuto che la seconda parte del ricorso, concernente la nruncata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto che, in ogni caso, l'impugnazione deve ritenersi generica :erché manca di indicare - se non in maniera assolutamente apodittica - gli el !menti preternnessi dal giudice del merito e utili all'accoglimento della stessa; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della son ma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassi delle ammende. Così decis