CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 33448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 25/11/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma del decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Milano, ha rigettato la richiesta di revoca della misura di prevenzione patrimoniale della confisca disposta nei confronti del prevenuto; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge e l'assenza della motivazione in ordine alla correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità sociale ed epoca d'acquisto dei beni oggetto della confisca - lungi dal muovere effettive censure di legittimità al provvedimento di secondo grado, si affida a enunciati del tutto generici che non attingono puntualmente l'iter del provvedimento impugnato, che ha dato conto degli illeciti lucrogenetici attribuiti nel tempo al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad asserire che essa non sarebbe stata chiarita senza neppure da conto delle allegazioni al riguardo che sarebbero state disattese (cfr. Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); il che rende superflua ogni altra considerazione;• rilevato che nulla muta la memoria presentata nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], che ha inteso ribadire la fondatezza dell'impugnazione e che, comunque, non può sanare il difetto di specificità del ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.M