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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 11323/2024

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4087/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

Edilizia a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Cola di Rienzo n.297, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 809/2018 della Corte di Appello di Messina pubblicata il 18/9/2018; letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, atteso il difetto di procura ad litem in favore dell’avvocato di parte controricorrente, che non risulta depositata; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,24 aprile 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 4087/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Edilizia a r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via Cola di Rienzo n.297, Roma; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 809/2018 della Corte di Appello di Messina pubblicata il 18/9/2018; letta la rinuncia al ricorso dellaricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, atteso il difetto di procura ad litem in favore dell’avvocato di parte controricorrente, che non risulta depositata; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,24 aprile 2024
Decreto Cassazione n. 11323/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris