CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 15846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Forlì in data 30/5/2017, con il quale era stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di soggiorno e la confisca di beni vari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Quinta Sezione di questa Corte, con sentenza n. 14692 del 23/9/2019, aveva parzialmente annullato il precedente decreto emesso dalla suddetta Corte di merito il 14/12/2018, sui seguenti punti: 1) verifica della tipologia di pericolosità sociale dell'Isoldi, da effettuarsi in contraddittorio, dovendosi discernere in quali ipotesi le disposte confische di prevenzione erano state applicate per diretta derivazione da condotte di pericolo- sità generica rubricate ai sensi dell'art. 1, lett. a), D. Lgs. n. 159 del 2011 (quindi pregiudicate dalla nota dichiarazione di incostituzionalità), e dovendosi recuperare soltanto le confische determinate da pericolosità inquadrabile ai sensi dell'art. 1, lett. b), cit. D. Lgs.; 2) sottoponibilità a confisca delle somme che il proposto Isoldi aveva bonificato con il c.d. scudo fiscale, ai sensi dell'art. 13 bis D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78, conv. con modifiche dalla legge 3/8/2009, n. 102, pur se non provenienti dalle fattispecie delittuose all'epoca indicate come passibili di misure di prevenzione personali e patrimoniali (secondo la tesi difensiva), tematica che il decreto annullato non aveva affatto affrontato; 3) riesame del motivo di appello concernente la confisca della quota societaria del 99,9% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., sul quale vi era stata omissione della motivazione da parte della Corte di appello. 1.2. Nell'impugnato decreto, i tre punti devoluti sono stati riesaminati nei seguenti termini. 1.2.1. Quanto alla pericolosità sociale dell'Isoldi, rilevato che la sentenza rescindente aveva ritenuto valido il c.d. "periodo finestra" individuato negli anni tra il 2004 e il 2015, in cui si situava la quasi totalità dei delitti commessi dal proposto, si è concluso che ricorre la pericolosità sociale ai sensi della lett. b) della norma in discorso, in quanto nel detto periodo l'Isoldi aveva vissuto abitualmente, anche in parte, con i proventi delle sue attività illecite. 1.2.2. Quanto all'estensione dello scudo fiscale, l'impugnata ordinanza ha osservato che tale sanatoria non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma le somme di provenienza illecita in proventi leciti se non sia stato adempiuto l'onere del proposto di indicare gli specifici elementi di abbina- mento tra le somme da rimpatriare e le violazioni penaltributarie. La tesi seguita 2. nella sentenza rescindente - aderendo acriticamente agli argomenti difensivi - ha omesso di considerare che la protezione dello scudo interessa soltanto il denaro derivante dai reati di infedeltà fiscale, mentre nel caso dell'Isoldi le somme rimpatriate recano "lo stigma della pericolosità sociale" del proposto, quindi ben potevano essere confiscate, trattandosi di denaro mal guadagnato anche prima di essere trasferito all'estero. 1.2.3. Quanto alla confisca della quota della [OSCURATO:SOCIETA], per la quale il Tribunale aveva rilevato che il relativo acquisto era stato effettuato con "capitali di provenienza sospetta", mentre la difesa affermava non essere stata raggiunta la prova dell'origine illecita dei finanziamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA].Srl. a detta società, l'impugnato decreto ha ripercorso - sulla base delle consulenze di parte, anche della difesa - la consistenza delle somme versate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA], pari a quasi otto milioni di Euro,- affermandone la provenienza sconosciuta e la perfetta coincidenza temporale tra l'accumulazione di detta provvista e gli anni nei quali l'Isoldi aveva commesso non solo gravi e reiterati reati fiscali, ma anche delitti contro il patrimonio accertati con sentenze definitive. 2. Avverso tale decreto ricorrono per cassazione, con atti distinti, il difensore del proposto e il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]., soggetto attinto da confisca di prevenzione nell'ambito del medesimo procedimento. 2.1. Ricorso del proposto [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. e dell'art. 1, lett. b), D. Lgs. n. 159 del 2011, alla stregua della interpretazione costituzionalmente orientata secondo la sentenza della Consulta n. 24 del 2019, nonché dell'art. 1 del primo protocollo addizionale CEDU, come interpretato dalla sentenza CEDU [OSCURATO:PERSONA] c/Italia, con riferimento alla pericolosità generica del proposto per condotte antecedenti a detta pronuncia CEDU. Ritiene il ricorrente che, nel riesaminare le categorie di pericolosità generica in cui si iscrive il proposto, la Corte del rinvio abbia pedissequamente riportato le stesse generiche ed apparenti motivazioni cassate dalla sentenza rescindente, senza adempiere al principio ivi enunciato che indirizzava ad una riqualificazione della fattispecie di pericolosità a seguito della verifica di tutti i passaggi esplicativi dell'opzione tassativizzante inquadrabile nella fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 1 D. Lgs. n. 159 del 2011. 2.1.2. Il secondo motivo aggredisce, per violazione e falsa applicazione dell'art. 24 D. Lgs. n. 159 del 2011, la ritenuta esenzione dallo scudo fiscale per i beni dell'Isoldi confiscati a seguito di rientro in Italia, nonostante non si fosse trattato di proventi ascrivibili ai c.d. "pericolosi qualificati" - unici destinatari della disciplina di prevenzione vigente all'epoca della proposta — ma di denaro riferito ad un "pericoloso generico", categoria alla quale detta disciplina è stata estesa soltanto con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 159 del 2011. Detto tema di diritto, che la sentenza rescindente aveva chiesto di investi- gare, in quanto pretermesso nella sentenza annullata, è stato invece liquidato con motivazione perplessa ed inconferente, in spregio all'art. 627 cod. proc. pen. che non prevede la possibilità per il giudice del rinvio di eludere il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, come invece è avvenuto nel caso de quo, dovendosi questi adeguare al dictum della Cassazione. 2.1.3. Infine, si duole il ricorrente che la Corte del rinvio abbia confermato anche la confisca della quota societaria di [OSCURATO:SOCIETA]., acquisita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. prima dell'insorgenza della pericolosità sociale del proposto, nonostante la difesa avesse documentato l'acquisto delle quote socie- tarie della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'Isoldi con successiva cessione alla [OSCURATO:SOCIETA]. a far data dal 1995/1997 (laddove l'insorgenza della pericolosità sociale del proposto risulta accertata nell'anno 2004). Ci si doleva dunque che non si fosse osservato il criterio di compatibilità temporale sancito dalla giurisprudenza di legittimità che — con specifico riferimento alla pericolosità generica — ha ritenuto suscettibili di ablazione soltanto i- beni acquisiti nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale (Sez. U, n. 4880 del 26/6/2014, Spinelli). La motivazione sul punto dell'impugn a sentenza ha spostato il ar focus sul diverso tema degli aumenti di capitale di ui avrebbe beneficiato la Campo- DelSole in costanza di pericolosità, nel periodo 2007/2012, ma ciò non concerne il tema che era stato devoluto con l'impugnazione, riguardante l'acquisizione delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., attinta da confisca di prevenzione Detto ricorso è integralmente riproduttivo, anche nella forma testuale, delle doglianze che si sono sintetizzate per il ricorso del proposto Isoldi, al quale dunque può operarsi integrale rinvio. 3. Il Procuratore generale ha presentato una requisitoria scritta in cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, illustrando per ognuno le ragioni di genericità e manifesta infondatezza delle doglianze. 4. Con memoria di replica del 4/1/2022, trasmessa digitalmente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le argomentazioni del ricorso nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA].; con memoria del 5/1/2022, trasmessa digitalmente, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito le argomentazioni del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati, e si esaminano congiuntamente data la totale sovrapponibilità dei medesimi, anche con riferimento alle memorie. Il giudice dell'esecuzione ha dato corretta e congrua risposta alle lacune riscontrate dalla sentenza rescindente, per ognuno dei tre punti in discussione, previa riapertura del contraddittorio, come era stato richiesto in detta sentenza. 1.1. In ordine al periodo di manifestazione della pericolosità sociale da parte dell'Isoldi, la sua perimetrazione dal 2004 al 2015, già definita nel primo decreto della Corte bolognese e ritenuta immune da censure nella sentenza rescindente, deve essere assunta come un punto fermo e ormai definitivo, così stabilendo l'ambito di legittima operatività della confisca per i beni entrati nel patrimonio del proposto in epoca prossima a tale periodo. Il punto critico era la individuazione della categoria di pericolosità sociale ascritta all'Isoldi in quel periodo, non essendosi reputata sufficiente l'indicazione per cui quasi tutti i reati commessi nel periodo-finestra erano riferiti alla produzione di reddito tale da iscrivere la pericolosità sociale nella lettera b) della previsione normativa. Invero, il decreto annullato si era espresso nel senso che il giudice di prime cure aveva ascritto la pericolosità sociale "soprattutto se non esclusivamente" con riferimento all'art. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 159 del 2011. È stato dunque rilevato, nel decreto oggi in esame, che i reati commessi dall'Isoldi nell'indicato periodo — specificati nei delitti di cui agli artt. 416 e 646 cod. pen., art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000, nonché numerosi reati fallimentari — hanno generato ingenti profitti, costituendo una componente significativa del reddito del proposto, e sono stati realizzati in forma organizzata e professionale, intrecciandosi permanentemente con l'attività di impresa del medesimo nell'indi- cato periodo, e con il ricorso, pienamente ammesso dall'Isoldi, ad una massiccia e sistematica evasione fiscale, così da procurarsi ingentissimi capitali illeciti da inviare all'estero (è stato infatti provato il contestuale trasferimento di denaro alla Cassa di Risparmio della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], come contabilizzato a pag. 9 dell'impugnato decreto). Rileva il giudice della prevenzione che, anche dopo il 2009, risulta da sentenze definitive che l'Isoldi abbia distratto, appropriandosene, quasi due milioni di euro. Con ciò è assolto l'onere motivazionale incombente sulla Corte del rinvio, essendo stato provato e motivato — alla stregua di quell'opzione tassativizzante richiesta dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale — che nell'accertato periodo di operatività della pericolosità sociale, l'attività delittuosa del proposto si era indirizzata alla commissione quasi esclusiva (eccettuata l'ultima condanna in elenco, riguardante una vicenda di natura privata) di reati produttivi di reddito, o comunque finalizzati a conseguire vantaggi economici illeciti nell'attività impren- ditoriale svolta dal ricorrente. Pertanto, come è stato affermato nell'impugnato decreto, trattasi di pericolosità sociale inquadrabile nella previsione dell'art. 1, lett. b), cit. D. Lgs., concernente "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" (Sez. 5, n. 38737 del 10/7/2019, Giorgitto, Rv. 276648; Sez. 2, n. 12001 del 15/01/2020, Leuzzi, Rv. 278681). Con riferimento al tema della cornice temporale di rilevanza della pericolosità di cui alla seconda categoria normativa, si richiama l'orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, per cui «In tema di misure di prevenzione, la lettura "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte ante- cedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l'interpreta- zione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la suffi- ciente determinatezza della fattispecie, nonché la prevedibilità delle conseguenze della violazione» (Sez. 6, n. 20557 del 10/06/2020, Dezi e altri, Rv. 279556). In sintesi, il giudice delle leggi ha riconosciuto che l'interpretazione c.d. tassativizzante espressa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, anche anteriormente alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, consente di individuare nella disposizione di cui all'art. 1, lett. b) D. Lgs. n. 159/2011 la base legale sufficientemente determinata per giustificare — sotto il profilo convenzionale e costituzionale — la compressione di diritti fondamentali da parte della pubblica autorità. 1.2. Anche in ordine alle censure sull'estensione dello "scudo fiscale", la Corte del rinvio ha dato risposte congrue e giuridicamente corrette, applicando la giurisprudenza elaborata da questa Corte di legittimità riferita alle interferenze tra il provvedimento di condono e l'ambito di operatività della confisca di prevenzione. In svariati arresti, infatti, si è affermato che «In tema di confisca di prevenzione, il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute irregolar- mente fuori dal territorio dello Stato (c.d. "scudo fiscale"), ai sensi dell'art. 13- bis del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, non esclude il requisito della sproporzione reddituale e non trasforma ex se le somme di provenienza illecita in proventi leciti, quando non sia adempiuto l'onere, da parte del proposto, di indicare gli specifici elementi da cui desumere che le somme rimpatriate o regolarizzate corrispondono \_..2 esclusivamente a quelle oggetto delle violazioni penaltributarie a lui contestate» (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225 - 08; Sez. 3, n. 2221 del 06/10/2015, dep. 2016, Pm in proc. Grossi, Rv. 266012); si è pure specificato che lo "scudo fiscale" non determina un'immunità soggettiva in rela- zione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sicché non è comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni o l'omesso versamento dell'IVA (Sez. 3, n. 28724 del 05/05/2011, Lamprecht e altri, Rv. 250605; Sez. 3, n. 41947 del 02/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261395). Invero, l'annullamento sul punto era stato motivato soltanto dal rilievo del difetto assoluto di motivazione per gli attuali secondo e terzo motivo, e la risposta resa dalla Corte del rinvio non risulta elusiva di alcun principio giuridico, non formulato nella sentenza rescindente. Come osserva il Procuratore generale, detta sentenza ha sostanzialmente richiesto di specificare i reati per i quali "il proposto era stato condannato" e che comunque legittimavano l'ablazione dei capitali rientrati attraverso lo scudo fiscale, tant'è vero che ha disposto un annullamento con rinvio, e non senza rinvio, come avrebbe dovuto qualora avesse ritenuto corretta la tesi difensiva. 1.3. Le doglianze riferite al fatto che è stata sottoposta a confisca anche la quota societaria di € 46.800 della [OSCURATO:SOCIETA]., acquisita dalla [OSCURATO:SOCIETA]. negli anni 1995/1997, prima dell'insorgenza della pericolosità sociale del proposto, sono prive di fondamento. Sul punto, l'impugnato decreto ha osservato che l'Isoldi aveva usato la [OSCURATO:SOCIETA] come salvadanaio per ingentissimi versamenti di capitali negli anni 2007, 2008 e 2012 (come emergeva dalle consulenze della stessa difesa), periodi ricadenti nel pieno della conclamata pericolosità sociale. In particolare, tramite la società [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] aveva versato in conto capitale € 579.085,00 il 3/10/2007, € 676.565,00 il 27/5/2008, e ancora aveva convertito in capitale precedenti finanziamenti - da collocarsi tra il 2009 e il 2012 - per un ammontare complessivo di quasi otto milioni di euro in soli tre anni, denaro di provenienza sconosciuta e non riferibile ad alcun finanziamento bancario, la cui accumulazione coincideva con gli anni di accertata pericolosità sociale e di commissione non soltanto di reiterati reati fiscali, ma anche di gravi delitti contro il patrimonio, accertati con sentenze definitive, tra le quali va annoverata anche la condanna per avere distratto beni sociali della [OSCURATO:PERSONA]. per oltre un milione di euro mediante condotte tenute fin dal 2009, indirizzando tali risorse anche in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. Non può affermarsi che vi sia stato uno spostamento di focus dal motivo di ricorso, incentrato sull'acquisto della quota di maggioranza della CampoDel- Sole in un periodo precedente al manifestarsi della pericolosità sociale dell'Isoldi, al tema dei finanziamenti ottenuti da tale società ad opera della [OSCURATO:SOCIETA]., trattandosi invece di profili interconnessi. Infatti, l'impugnato decreto — ripor- tando concreti e specifici elementi di fatto — ha sottolineato che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ottenuto ingentissimi finanziamenti da quella società riferibile al proposto, nel pieno del periodo di estrinsecazione della pericolosità sociale, e, com'è noto, il valore di una società di capitali espresso in quote sociali è un indicatore dinamico, variando con la consistenza patrimoniale e finanziaria della società medesima. Dunque, non rileva il momento dell'acquisto delle quote sociali, quanto la loro effettiva consistenza all'atto dell'ablazione, dovendosi altrimenti teorizzare che un risalente acquisto di quote societarie in periodo non sospetto renda intangibile il cespite nelle more rimpinguatosi proprio in virtù degli apporti e degli aumenti di capitale intervenuti successivamente, grazie ai flussi illeciti derivanti dall'attività delittuosa che fonda la pericolosità sociale del proposto. 2. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, non ravvi- sandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza n. 186/2000 della Corte costituzionale.