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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 07084/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7084/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 76/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34145/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daEl * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 08/04/2024 del * * di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione * * *dell 8 aprile 2024 in riforma dell ordinanza di rigetto del * di Reggio * è stataapplicata con esecuzione sospesa ex art. 310 cod. proc. pen. la custodia cautelare incarcere ad El * * per il reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne art. 609quater cod. pen. .2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di El* * deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1.

Deduce con il primo motivo il vizio di mancanza contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi.In sintesi si osserva che il Tribunale ha reputato attendibile la persona offesa tredicenne affermando a la relazione con l indagato è ammessa dall indagato e da terzi b l identificazione dell indagato è certa c la gravidanza della minore durante la relazione èpacifica d la riferibilità della gravidanza all indagato discende anche dalle dichiarazionidella madre e l omessa menzione da parte della * di pregressi rapporti con un certo“Amoda” dipenderebbe dalle modalità dell interrogatorio non da inattendibilità.Il ricorso si articola in più sub censure motivazionali a valutazione parziale delcomportamento collaborativo dell indagato b giudizio di attendibilità della * apodittico enon aderente alle circostanze del caso c conoscenza dell età della * e possibile errorescusabile ex art. 609sexies cod. pen. d riferibilità della gravidanza e valore delle fontidichiarative indirette.Quanto al profilo sub a si rimprovera al Tribunale di non avere valorizzato che fu lostesso indagato a indicare alla madre della minore il luogo in cui la figlia si trovava via* 24 dato desunto da relazione della volante del 21.12.2023 nonché che durante laperlustrazione l indagato si presentò agli agenti fornendo dichiarazioni.

Secondo la difesasenza queste informazioni le ricerche non avrebbero avuto esito come risulterebbe daimessaggi della minore alla madre da cui traspare l intenzione di non rientrare né rivelare illuogo.

La condotta collaborativa nel suo complesso avrebbe potuto orientare verso unadiversa valutazione del compendio indiziario in linea con il precedente diniego del * diReggio * Quanto al profilo sub b il ricorso richiama l esigenza di una verifica calibratasu età scolarizzazione maturità momento e modalità di acquisizione delle dichiarazioni.* in particolare che tra il rintraccio della minore via * e l escussione innanzi al* trascorrono quasi due mesi periodo in cui la minore scopre la gravidanza e poiabortisce lasso temporale suscettibile di condizionamenti.

Si sottolinea inoltre una storiafamiliare critica figura paterna violenta richiesta di test del * successivo trasferimentoall estero tale da rendere plausibile un disagio della minore e di riflesso una possibile“manipolazione” – anche solo parziale – della narrazione.

Secondo la difesa il Tribunaleesclude tale rischio “apoditticamente” fondando l attendibilità su una lettura solo parziale deidati fattuali.

Quanto al profilo sub c si contesta l assunto secondo cui l indagatoconoscesse la minore età “ricavandola da * rilevando che l età indicata nel profilonon risulta essere stata accertata dalla * Si richiama che ai fini dell art. 609quater cod.pen. rileva l essere infraquattordicenne e che l art. 609sexies cod. pen. scusa solo l erroreinevitabile alla luce di tutte le circostanze del fatto e delle abitudini di vita della p.o.

La difesaprospetta la plausibilità di un errore scusabile alla luce delle frequentazioni e condotte dellaminore fughe permanenze fuori casa pregresse esperienze sessuali con coetanei emaggiorenni frequentazione della stazione consapevolezza dei propri comportamentinonché del la possib i le indist inz ione fenot ip ica f ra una t redicenne e unaquattordicenne/quindicenne.

La motivazione del Tribunale che inferisce la necessariaconsapevolezza dell età dall ampia differenza anagrafica tra indagato e * è qualificatacome manifestamente illogica.Quanto infine al profilo sub d la difesa censura l appiglio alla dichiarazione dellamadre “la figlia le ha confidato di essere rimasta incinta di * quale elemento diaggancio probatorio reputandolo debole e non valutato criticamente rispetto alle variabilitemporali relazione cessata già da giorni intervallo fino all escussione e al contestopersonale della minore. * dunque le censure rientrano nel paradigmadell art. 606 lett. e cod. proc. pen. poiché attaccano la struttura logicoargomentativadell ordinanza sul tema indiziario denunciando omissioni valutative letture parziali illogicitàmanifesta in particolare sul profilo dell errore scusabile ex art. 609sexies e sulla valenzacollaborativa dell indagato .2.2.

Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione della legge processuale inrelazione agli artt. 274 comma 1 lett. c e 275 comma 3 cod. proc. pen. nonché il correlatovizio di difetto di motivazione su concretezza/attualità del pericolo e sull adeguatezza dellemisure meno afflittive.In sintesi anche in relazione al secondo motivo la difesa struttura le doglianze sottodiversi sub profili di doglianza a presunzione di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. epersonalità dell indagato b richiamo al precedente vaglio del * e assenza di“adescamento/sfruttamento” c consenso della vittima irrilevanza sul fatto ma rilievo sulla“minore gravità” e riflessi cautelari d concretezza e attualità del pericolo art. 274 lett. ccod. proc. pen. e misure alternative.Orbene quanto al profilo sub a si osserva che il Tribunale ritiene non superabile lapresunzione custodiale valorizzando una “personalità alquanto spregiudicata e inclinata inmodo preoccupante alla soddisfazione dei propri impulsi sessuali” desunta da differenzad età fragilità e disagio della minore fughe pernottamenti presso sconosciuti abbandonoscolastico mancanza di notizie alla madre .

La difesa oppone che tali indici attengono allapersona offesa non alla condotta dell indagato e lamenta violazione di legge e motivazioneapparente il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a condotte proprie dell indagato ealle modalità del fatto non a condizioni soggettive della vittima.Quanto al profilo sub b la difesa valorizza gli elementi già sottolineati dal *incensuratezza assenza di costrizione mancata verifica dell età social mancanza dicondotte di adescamento sfruttamento circonvenzione o di agevolazione nella fuga.

Larelazione inoltre era già cessata a dicembre ben prima dell attenzione investigativa edell audizione della * .

Anche la condotta di informare la madre sul luogo ove si trovavala minore è posta a fondamento della minore pericolosità.Quanto poi al profilo sub c il ricorso richiama giurisprudenza di legittimità per cui ilconsenso del minore pur irrilevante ai fini della sussistenza del reato può rilevare per lacircostanza attenuante della “minore gravità” * 3 n. 29618/2011 * 3 n. 52390/2016e postula che tale parametro di minore gravità concreta debba riflettersi anche sulla misurase i l fat to nel le sue modal i tà è meno grave c iò inc ide sul g iudiz io d iproporzionalità/adeguatezza della cautela e in specie sull onere motivazionale perescludere misure meno afflittive.Quanto infine al profilo sub d la motivazione viene censurata perché astratta eproiettata su una “possibile” reiterazione senza ancoraggio a elementi concreti e attuali larelazione era terminata da mesi non risultano secondo la difesa elementi su frequentazionio contatti successivi l indagato è incensurato.

Si deduce pertanto violazione di legge artt.274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all inidoneità di misure diversedal carcere che sarebbero state scartate con formule di stile.3.

Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025 il Procuratore Generale presso questaCorte ha chiesto il rigetto del ricorso. * preliminarmente rammentare per il PG chel insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenzecautelari di cui all art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazionerisultante dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l apprezzamento del giudice di meritocirca l attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. * inoltre ilprincipio per cui in caso di ribaltamento da parte del tribunale del riesame in funzione digiudice dell appello de libertate della precedente decisione del primo giudice reiettiva delladomanda cautelare non è richiesta una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale ma è necessario un confrontocritico con il contenuto della pronunzia riformata non potendosi ignorare le ragionigiustificative del rigetto che devono essere per contro vagliate e superate conargomentazioni autonomamente accettabili tratte dall intero compendio processuale * 3n. 31022 del 22/03/2023 * 284982 – 04 .

Nel caso in esame l ordinanza impugnataappare fondata su una motivazione basata su un confronto critico con le argomentazioni delprimo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi allerisultanze investigative dichiarazioni rese dalla persona offesa dichiarazioni testimonialiriscontri oggettivi .

Il Tribunale con un percorso argomentativo immune da vizi logici ecoerente con la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite per cui le regoledettate dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell affermazione di penale responsabilità dell imputato previa verifica corredata da idoneamotivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell attendibilità intrinseca del suoracconto che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone * U n. 41461 del 19/07/2012* * ed altri * 253214 ha vagliato il contenuto della deposizione coordinando eraccordando la rievocazione dei fatti con tutte le fonti di prova disponibili in atti evidenziandola sussistenza di plurimi elementi di conferma così colmando le lacune dimostrative rilevatedal primo giudice pagg 10 15 ordinanza .

Le censure che contestano genericamente lavalutazione di attendibilità della minore si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e sono pertanto inammissibili * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 01 * 4 n. 18795 del 2/3/2017Di * * 269884 01 * 6 n. 49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 .Quanto alle doglianze relative alle esigenze cautelari si è già avuto modo di precisare che laverifica dell esistenza di concreti elementi indicativi di un effettivo pericolo di reiterazione delreato deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell imputato *2 n. 49453 del 8/10/2013 * * 257974 * 3 n. 14846 del 5/3/2009* * 243464 * 4 n. 34271 del 3/7/2007 * * 237240 * 4 n.11179 del 19/1/2005 * * 231583 .

Nel caso di specie il Tribunale si èperfettamente allineato ai principi giurisprudenziali appena esposti richiamando l attenzionesulla assoluta gravità della condotta criminosa in considerazione del notevole divario di etàesistente con la persona offesa e della pluralità di rapporti sessuali non protetti avuti con unaminore certamente fragile e in una situazione di evidente disagio Il Tribunale ha quindiritenuto le modalità di realizzazione del reato chiaramente sintomatiche di una particolarepropensione alla sopraffazione di soggetti più deboli ed all abuso sessuale al fine disoddisfare i propri irrefrenabili istinti offrendo una motivazione del tutto idonea a giustificarela concreta sussistenza di un pericolo di recidiva e la mancanza di elementi idonei asuperare la duplice presunzione di cui all art. 275 comma 3 c.p.p.

La doglianza si limita aribadire la insussistenza del quadro di gravità indiziaria erroneamente valorizzando ilconsenso della persona offesa al quale nessun rilievo può attribuirsi e a contestaregenericamente il giudizio di pericolosità congruamente formulato dal Tribunale e risultapertanto infondata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che giustificano tale approdo è opportunauna breve ricognizione cronologica della vicenda processuale.

Il * di Reggio * avevarichiesto la custodia in carcere per El * * imputandogli più rapporti sessuali con latredicenne * * consumati nel dicembre 2023 con aggravanti ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione all art. 90quater cod. proc. pen. vulnerabilità nonché continuazione ex art.81 cod. pen.

Il * con ordinanza del 7 8 marzo 2024 aveva rigettato la misuraescludendo a la gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. ritenendo insufficiente ilracconto della minore perché “non lineare contraddittorio o mendace” e valorizzando ipossibili pregresse confidenze su rapporti con altri un certo “Amuda” e uno “zio” nonriscontrate nell audizione e ii un messaggio della minore inviato a “Ibrahim” a fronte dellasua negazione di conoscere tale persona inoltre segnalava la tardiva audizione della minoree l assenza di contatti telematici provati tra indagato e vittima b le esigenze cautelaririlevando l assenza di costrizione/induzione e la mancanza di precedenti specifici a caricodell indagato e ricordando anche la “ripetizione di rapporti” della persona offesa con diversisoggetti.

Il * proponeva appello cautelare deducendo l erroneità della valutazione del* su indizi ed esigenze cautelari ripercorrendo il compendio investigativo denuncedella madre rintracci della minore * di gennaio 2024 audizione protetta del 12/2/2024riscontri .

Il Tribunale accoglieva l appello ravvisando plurimi e convergenti elementi idonei aintegrare il parametro della gravità indiziaria e quanto alle esigenze cautelari richiamava lapresunzione relativa di cui all art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per i delitti sessuali su minorireputando non superata la presunzione nel caso concreto. * applicava la custodia incarcere art. 285 cod. proc. pen. con esecuzione sospesa fino al passaggio in giudicato exart. 310 co. 3 cod. proc. pen.2.2.

Tanto premesso può esaminarsi il percorso logico seguito dal tribunale nelsovvertire l esito reiettivo dell ordinanza del * percorso che si snoda lungo tre direttricia il racconto della minore s.i.t. del 12 febbraio 2024 con psicologa b i riscontri oggettiviesterni c la risposta alle “critiche” del *2.3.

Quanto al racconto della minore la persona offesa riferisce conoscenza di *via * “Achraf_Gounzalo” incontro e permanenza per quattro giorni nell abitazionedi * via * 24 casa condivisa con adulti/conviventi con più rapporti sessualicompleti e non protetti successivi incontri saltuari “in giro” esecuzione test di gravidanza afine dicembre e * 10–12 gennaio 2024 comunicazione della gravidanza ad * “nonvedeva l ora che finisse tutto per non andare nei casini” .2.4.

Quanto ai riscontri oggettivi esterni gli stessi sono rappresentati secondo i giudicidi merito anzitutto dagli allontanamenti e dal successivo rintraccio.

La minore si allontana il16 dicembre 2023 viene rintracciata il 21 dicembre 2023 proprio nei pressi di via * 24– * dove è presente anche l indagato che ammette agli agenti di essere stato“fidanzato” con la minore fino a pochi giorni prima la minore conferma di avervi dormitoalcune notti.

In secondo luogo la gravidanza e l * I giudici danno conto dei seguentielementi test positivo a fine dicembre * farmacologica 10–12 gennaio 2024 al *di Modena la minore indica * come unico partner nel periodo rilevante la madreconferma confidenze della figlia nella medesima direzione.

In terzo luogo il messaggio a“x_m.essam”.

Le indagini chiariscono che il destinatario del messaggio “non ho fatto nientesono ancora da loro” è * non * amico che sapeva dell intenzione della minoredi andare a chiarirsi con il fidanzato * a casa sua quel giorno la circostanza corroboranon smentisce la narrazione della p.o.

Infine si valorizza il profilo social e le foto.

La p.o.consegna immagini del profilo “Achraf_Gounzalo” riconducibili all indagato la ** conferma l identificazione anche per precedente ferimento dell indagato .2.5.

Quanto infine alla risposta alle “critiche” del * i giudici del riesame confutanogli elementi valorizzati dal * a sostegno del rigetto a pretesa contraddittorietà rapporticon “Amuda” e uno “zio” b messaggio “Ibrahim” c audizione “tardiva” della minore dassenza di contatti telematici documentati.

Orbene quanto alla pretesa contraddittorietà peril Tribunale l omessa menzione nell audizione non equivale a smentita la conduzione delcolloquio da parte del * si concentra solo su * e sulla gravidanza senza “sondare”gli altri episodi.

In più è comprensibile che una tredicenne riferisca più agevolmente rapporticonsenzienti col “fidanzato” rispetto ad altri episodi potenzialmente coartati o comunqueproblematici in ogni caso anche ipotetici rapporti con terzi non escludono i rapporti conl indagato giuridicamente bastanti a integrare l art. 609quater c.p.

Quanto al messaggio“Ibrahim” il tribunale osserva come l istruttoria successiva identifica il destinatario in *la risposta “non conosco * non prova mendacio poiché non risulta un “Ibrahim”effettivamente noto alla p.o. il messaggio anzi riscontra la sua presenza “a casa di *quel giorno.

In merito ancora all audizione “tardiva” della minore il tribunale osserva chel intervallo temporale rispetto all * è neutro ai fini dell attendibilità anzi alla data del 21dicembre non vi erano ancora elementi certi sui rapporti completi emersi solo in seguito conil ritardo mestruale/test/IVG l audizione del 12 febbraio non è idonea dunque a inficiare lagenuinità del narrato.

Infine quanto all assenza di contatti telematici documentati per iltribunale di tratta di rilievo non decisivo l annotazione tabulati riguardava * * non l odierno indagato per contro vi sono fotografie e il profilo * riferibile ad* oltre ai riscontri fattuali rintraccio presenza in via * “relazione” ammessadall indagato .

Da qui dunque le conclusioni dei giudici della cautela sulla gravità indiziariaposto che il Tribunale ritiene attendibile la minore sul punto centrale più rapporti completicon * nel dicembre 2023. * è sufficiente per il tribunale ad integrare l art. 609quatercod. pen. essendo irrilevante il consenso dell infraquattordicenne e la eventualegravidanza solo un fatto ulteriore non costitutivo del reato. * altresì valorizzatil ammissione dell indagato di una relazione le conferme della madre e dell amico * iriscontri di luogo e di social.

Nessun intento mistificatorio emerge dalla p.o. la psicologa * esclude deficit o alterazioni che inficiano la testimonianza.3.

Orbene al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente siappalesano prive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti esulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietatain sede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunti vizimotivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibile di sindacato daparte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operatodalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongaeffettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4.

L approdo valutativo dei giudici di merito è del resto pienamente conforme anchealla giurisprudenza di questa Corte in materia.4.1.

Ed invero quanto alla tipicità dell art. 609quater cod. pen. ed all irrilevanza delconsenso dell infraquattordicenne l ordinanza correttamente evidenzia che il delitto siconsuma con il mero compimento di atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anniil consenso della vittima è giuridicamente irrilevante.

La gravidanza non è elementocostitutivo. * Corte afferma costantemente che per integrare la fattispecie di cui all art.609quater cod. pen. basta l atto sessuale a prescindere dalla volontà della persona offesainfraquattordicenne il “consenso” non ha alcun rilievo esimente. v. tra le molte * 3 n.39904 del 18/09/2014 * non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 –01 .

Il Tribunale si allinea dunque a un principio pacifico e lo richiama espressamenteanche nel rispondere ai dubbi del * sul fatto che la p.o. potesse avere avuto rapportianche con altri ciò non esclude la tipicità dei rapporti avuti con l indagato nel medesimoperiodo di per sé sufficienti a integrare il reato.4.2.

Quanto alla gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. e allo standard probatoriocautelare quest ultimo richiede “gravi indizi di colpevolezza” intesi come qualificataprobabilità di colpevolezza ben inferiore alla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” richiestaper la condanna.

La dichiarazione della persona offesa può fondare il giudizio indiziario seintrinsecamente attendibile e riscontrata da elementi esterni anche logici riscontri esterni “acontenuto neutro” o “a conferma del nucleo essenziale” . * è sul punto lagiurisprudenza di questa Corte v. ex multis * 3 n. 676 del 27/11/2020 dep. 2021 C.non mass. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 Di * 278797 – 01 * 2 n.10371 del 18/02/2022 * non mass. * 3 n. 33334 del 12/04/2024 U. nonmass. .

In definitiva le dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili e coerentipossono sostenere la gravità indiziaria per la custodia cautelare anche se non corredate dariscontri esterni.

La Cassazione precisa del resto che la motivazione del giudice deveosservare un modello razionale e il vaglio dell attendibilità ma non richiede necessariamenteriscontri esterni obbligatori.

Nel caso in esame il Tribunale compie un vaglio strutturato iesamina la coerenza del racconto durata luogo modalità * ii valorizza riscontrioggettivi rintraccio in via * ammissione dell indagato sulla relazione *fotografie/profilo social dichiarazioni della madre e di * iii neutralizza i rilievi del* messaggio “Ibrahim” audizione non tempestiva mancanza di tabulati rilevantisull indagato iv integra il contesto psicologico con la relazione della psicologa *L impianto è dunque coerente coi principi giurisprudenziali sullo standard indiziario cautelaree sulla valutazione della p.o. minorenne.5.

Anche il secondo motivo è inammissibile.5.1.

Il reato contestato rientra tra quelli per i quali l art. 275 co. 3 cod. proc. pen.prevede presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia incarcere.

Il Tribunale osserva che nulla nel caso concreto supera tale presunzione i divariodi età 23 rispetto a 13 anni ii plurimi rapporti non protetti con minore fragile in fuga dacasa ospitata in abitazione condivisa iii atteggiamento dell indagato rispetto allagravidanza “non vedeva l ora che finisse per non avere problemi” iv precedenti di polizia rissa 31/1/2024 stupefacenti ricettazione indice di personalità spregiudicata v inidoneitàdi misure meno afflittive domiciliari o prescrittive anche per mancanza di un domicilioidoneo e per la natura dei comportamenti agevolmente reiterabili “in abitazione” stessa.5.2. * di argomenti immuni da illogicità manifeste.

L art. 275 co. 3 cod. proc.pen. prevede – per specifici reati tra cui i delitti sessuali in danno di minori – unapresunzione relativa sia dell esistenza di esigenze cautelari soprattutto il pericolo direiterazione sia dell adeguatezza della sola custodia in carcere.

Tale presunzione puòessere vinta da elementi specifici che dimostrino l insussistenza delle esigenze ol adeguatezza di misure meno afflittive.

Sul punto pacifica è la giurisprudenza costituzionalee di legittimità.

La Corte costituzionale ha infatti “relativizzato” presunzioni già assoluteimponendo un vaglio concreto proporzionato ed individualizzato Corte cost. sent.n.265/2010 sent. n.57/2013 sent. n.232/2013 .

La giurisprudenza di legittimità richiede unamotivazione puntuale sia per confermare sia per superare la presunzione con riferimentoalle specificità del caso v. * U n. 27919 del 31/03/2011 * in proc. * *250195 – 01 sul principio di proporzionalità e individualizzazione della misura * 4 n.12425 del 28/02/2019 * non mass. . * il contenuto dell ordinanzaimpugnata ci si avvede di come il Tribunale applichi correttamente la presunzione relativaindica i fattori ostativi al suo superamento divario d età personalità desunta da condotte eprecedenti di polizia modalità dei fatti mancanza di domicilio idoneo inefficacia prevedibiledi misure “minori” per prevenire la reiterazione di atti sessuali che ben possono consumarsiin ambiente domestico .

La motivazione è dunque concreta e coerente con il canone diproporzionalità.6.

Le obiezioni difensive per come illustrate peraltro non reggono al vaglio di questa*6.1.

Ed invero quanto al profilo sub a – secondo cui la presunzione custodiale nonreggerebbe perché il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità su elementi “della vittima” fragilità fughe contesto familiare non sulla condotta o sulla personalità dell indagato – varibadito che per i delitti sessuali in danno di minori opera una presunzione relativa sia diesigenze cautelari sia di adeguatezza della sola custodia in carcere art. 275 co. 3 .

Talepresunzione può essere vinta solo in presenza di “elementi specifici in relazione al casoconcreto” che dimostrino l assenza di esigenze o l idoneità di misure meno afflittive.

È ilportato in sequenza di Corte cost. n. 265/2010 sui reati sessuali con testuale introduzionedella clausola elastica e delle successive Corte cost. n. 57/2013 e n. 232/2013 che“relativizzano” presunzioni assolute e impongono un vaglio concreto secondo il criterio del“minore sacrificio necessario” .

La difesa assume che elementi “della vittima” sarebbero perciò solo estranei al giudizio di pericolosità dell indagato.

L assunto non è corretto in sedecautelare la prognosi di reiterazione art. 274 lett. c cod. proc. pen. si trae dalle modalitàdel fatto e dal contesto relazionale in cui l indagato ha agito poiché tali dati riflettono la suapropensione a delinquere e la sua capacità di sfruttare vulnerabilità altrui. * la Cortecostituzionale nel “relativizzare” la presunzione ha chiarito che l accertamentoindividualizzato deve guardare a modalità concrete e condizioni in cui il fatto è statocommesso il che include l aver coltivato rapporti sessuali con infraquattordicennevulnerabile art. 90quater cod. pen. e la reiterazione di rapporti non protetti profilosintomatico di indifferenza alle conseguenze elementi tutti valorizzabili nel giudizio dipericolosità.

La Cassazione richiede inoltre che la scelta della misura dia conto dellaproporzionalità e dell adeguatezza alla luce del “ventaglio” delle misure e della funzioneresiduale del carcere ma proprio le modalità del fatto e la vulnerabilità sfruttata possonorendere non idonee misure minori * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. dopo lasentenza della Corte cost. n. 57/2013 riconosce che la presunzione è superabile soloquando elementi specifici attestino l idoneità di alternative altrimenti resta adeguata lacustodia.

In conclusione tale profilo di doglianza non ha pregio in quanto il Tribunale halegittimamente utilizzato i dati contestuali vulnerabilità e dinamica di fatto come specchiodella personalità dell indagato e della sua pericolosità la censura difensiva è infondataperché confonde “elementi della vittima” con indici oggettivi delle modalità del fatto cheinvece qualificano la personalità dell agente ai sensi dell art. 274 lett. c cod. proc. pen. prognosi di reiterazione .6.2.

Anche il profilo di doglianza sub b – fondato sull assunto per cui il * avevaescluso le esigenze sul fatto che l indagato è incensurato che non vi sarebbero condotte diadescamento o sfruttamento che la relazione era cessata e che l indagato informò la madresul luogo della minore indice di non pericolosità – è privo di pregio.

Alla luce dell art. 275co. 3 cod. proc. pen. la sola incensuratezza è elemento neutro e non basta a vincere lapresunzione serve un pacchetto di elementi specifici che dimostri l assenza del pericolocautelare o l adeguatezza di misure diverse.

È la logica delle decisioni della Cortecostituzionale v. supra e dell elaborazione di legittimità occorre una motivazioneindividualizzata ma non vi è alcun automatismo “liberatorio” derivante dall assenza diprecedenti.

Per i reati ex art. 609quater cod.pen. il consenso dell infra quattordicenne ègiuridicamente irrilevante la condotta tipica è il mero compimento di atti sessuali.

Lagiurisprudenza di legittimità lo ribadisce da anni tra le tante * * III n. 39904 del18/09/2014 non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 – 01 * 3 n.12464 del 14/12/2011 dep. 2012 S. * 252360 – 01 .

Di riflesso l assenza di“adescamento/sfruttamento” non neutralizza il pericolo di reiterazione la prognosi ex art.274 lett. c cod. proc. pen. si costruisce su modalità e contesto rapporto con minorevulnerabile pluralità di atti luogo “domestico” rapporti non protetti non sulla sola presenzadi violenza/induzione che è tema da art. 609bis cod. pen. .

Peraltro la Corte costituzionale sentenza n. 265/2010 consente comunque la custodia proprio nei reati sessuali su minorisalvo elementi specifici contrari nella specie assenti.

Infine la cessazione del rapportoaffettivo o l episodico gesto di segnalare la minore alla madre non elidono il quadro dipericolosità quando le modalità del fatto rivelino una spiccata inclinazione a soddisfareimpulsi sessuali senza freni con una infra quattordicenne vulnerabile questa Corte richiedeche per superare la presunzione vi siano elementi specifici idonei a disarticolare laprognosi non meri indici ambivalenti o episodici * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. .In conclusione l incensuratezza la mancanza di costrizione/adescamento e un singolocomportamento “collaborativo” non bastano a superare la presunzione ex art. 275 co. 3cod. proc. pen. in mancanza di elementi specifici che dimostrino l idoneità di misurealternative e l assenza di un rischio concreto di reiterazione alla luce delle modalità giàposte in essere.

Anche tale profilo di doglianza non ha dunque pregio.6.3. * poi il profilo di doglianza sub c – secondo cui pur irrilevante per latipicità il consenso del minore potrebbe rilevare ai fini della attenuante della minore gravità cit. * 3 n. 29618/2011 n. 52390/2016 e dovrebbe riflettersi sul giudizio diproporzionalità ed adeguatezza imponendo misure meno afflittive – lo stesso si appalesaparimenti infondato.

Che talune modalità “meno invasive” possano incidere sulla minoregravità del fatto è valutazione da merito e non neutralizza di per sé la presunzionecautelare anche dopo la “relativizzazione” operata dalla Corte costituzionale occorronoelementi specifici che dimostrino concretezza e attualità dell idoneità di misure alternative ilmero richiamo a una ipotetica attenuante non li surroga Corte cost. n. 265/2010 Cortecost. 232/2013 . * Corte ha del resto chiarito che il giudice deve motivarepuntualmente sulla proporzionalità e individualizzazione della misura ma ciò non implica chela semplice deduzione di “minore gravità” imponga ipso facto l esclusione della custodia incarcere occorre una traccia motivazionale che spieghi perché quelle stesse modalità “menogravi” renderebbero efficace una misura diversa braccialetto domiciliari obblighi e ciò allaluce del pericolo di reiterazione e del contesto concreto arg. ex * 4 n. 12425 del 20marzo 2019 cit. che afferma il principio del “minore sacrificio necessario” declinato in chiaverelativa dopo Corte cost. 57/2013 .

In conclusione dunque il possibile rilievo “di merito”della minore gravità non scalfisce di per sé la presunzione relativa né sostituisce glielementi specifici richiesti per dimostrare l adeguatezza di misure non custodiali in concreto.Anche il profilo di doglianza in esame non ha pertanto pregio.6.4.

Infine quanto all ultimo profilo di doglianza sub d – secondo cui la motivazionesarebbe astratta proiettata su “possibile” reiterazione non avendo considerato che larelazione è cessata che vi sarebbe l assenza di contatti successivi e l incensuratezza e cheperaltro sarebbe stata esclusa con “formule di stile” l idoneità di misure alternative – lostesso non coglie nel segno.

In sede cautelare invero opera lo standard della “gravitàindiziaria” e un giudizio prognostico su una “ragionevole e alta probabilità” di colpevolezza edi reiterazione non è richiesta la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” parametro delgiudizio di merito si v. ad es. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 * 278797 – 01che esplicita chiaramente la differenza tra gli standard e l oggetto del vaglio in termini diproiezione dinamica del rischio .

La attualità peraltro non coincide con la necessità di“contatti recentissimi” può desumersi da modalità seriali o spregiudicate e dall assettorelazionale che ha consentito i fatti rapporto con minore di 13 anni più atti luogodomestico assenza di protezioni indifferenza alle conseguenze . * gli interventi dellaCorte costituzionale la presunzione impone di motivare sul perché non si rinvenganoelementi specifici che consentano alternative se tali elementi mancano la custodia restaadeguata si v. ancora Corte cost. n. 265/2010 Corte cost. n. 232/2013 * n.12425/2019 . * Corte del resto ha affermato che all esito delle pronunce della Cortecostituzionale il giudice deve verificare e motivare l eventuale idoneità di misure menoafflittive ma – simmetricamente – può escluderle quando spieghi perché non idonee inconcreto a neutralizzare il pericolo specie nei reati sessuali spesso commessi in ambitodomestico e agevolmente reiterabili anche con restrizioni “morbide” si v. la già citata * 4n. 12425/2019 che richiama proprio il dovere di motivazione “specifica” e non apparenteche nel caso di specie risulta soddisfatto ove il Tribunale ha evidenziato assenza di domicilioaffidabile natura dei fatti e replicabilità in contesti privati .

In conclusione la motivazione nonè “astratta” si fonda su elementi concreti modalità vulnerabilità sfruttata reiterazionecontesto abitativo indifferenza alle conseguenze conformi agli standard su attualità delpericolo e adeguatezza della misura come delineati da * n. 10995/2020 e * n.12425/2019 dentro il perimetro costituzionale tracciato da Corte cost. nn. 265/2010 57/2013e 232/2013.

Anche l ultimo profilo di doglianza pertanto non ha pregio.7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *8. * poi tenuto conto della natura del reato contestato il provvedimento impostodall art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 nonchè infine stante la sospensione dell esecuzione exart. 310 cod. proc. pen. l adozione dei provvedimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 7084/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 76/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34145/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daEl * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 08/04/2024 del * * di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione * * *dell 8 aprile 2024 in riforma dell ordinanza di rigetto del * di Reggio * è stataapplicata con esecuzione sospesa ex art. 310 cod. proc. pen. la custodia cautelare incarcere ad El * * per il reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne art. 609quater cod. pen. .2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di El* * deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1.

Deduce con il primo motivo il vizio di mancanza contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi.In sintesi si osserva che il Tribunale ha reputato attendibile la persona offesa tredicenne affermando a la relazione con l indagato è ammessa dall indagato e da terzi b l identificazione dell indagato è certa c la gravidanza della minore durante la relazione èpacifica d la riferibilità della gravidanza all indagato discende anche dalle dichiarazionidella madre e l omessa menzione da parte della * di pregressi rapporti con un certo“Amoda” dipenderebbe dalle modalità dell interrogatorio non da inattendibilità.Il ricorso si articola in più sub censure motivazionali a valutazione parziale delcomportamento collaborativo dell indagato b giudizio di attendibilità della * apodittico enon aderente alle circostanze del caso c conoscenza dell età della * e possibile errorescusabile ex art. 609sexies cod. pen. d riferibilità della gravidanza e valore delle fontidichiarative indirette.Quanto al profilo sub a si rimprovera al Tribunale di non avere valorizzato che fu lostesso indagato a indicare alla madre della minore il luogo in cui la figlia si trovava via* 24 dato desunto da relazione della volante del 21.12.2023 nonché che durante laperlustrazione l indagato si presentò agli agenti fornendo dichiarazioni.

Secondo la difesasenza queste informazioni le ricerche non avrebbero avuto esito come risulterebbe daimessaggi della minore alla madre da cui traspare l intenzione di non rientrare né rivelare illuogo.

La condotta collaborativa nel suo complesso avrebbe potuto orientare verso unadiversa valutazione del compendio indiziario in linea con il precedente diniego del * diReggio * Quanto al profilo sub b il ricorso richiama l esigenza di una verifica calibratasu età scolarizzazione maturità momento e modalità di acquisizione delle dichiarazioni.* in particolare che tra il rintraccio della minore via * e l escussione innanzi al* trascorrono quasi due mesi periodo in cui la minore scopre la gravidanza e poiabortisce lasso temporale suscettibile di condizionamenti.

Si sottolinea inoltre una storiafamiliare critica figura paterna violenta richiesta di test del * successivo trasferimentoall estero tale da rendere plausibile un disagio della minore e di riflesso una possibile“manipolazione” – anche solo parziale – della narrazione.

Secondo la difesa il Tribunaleesclude tale rischio “apoditticamente” fondando l attendibilità su una lettura solo parziale deidati fattuali.

Quanto al profilo sub c si contesta l assunto secondo cui l indagatoconoscesse la minore età “ricavandola da * rilevando che l età indicata nel profilonon risulta essere stata accertata dalla * Si richiama che ai fini dell art. 609quater cod.pen. rileva l essere infraquattordicenne e che l art. 609sexies cod. pen. scusa solo l erroreinevitabile alla luce di tutte le circostanze del fatto e delle abitudini di vita della p.o.

La difesaprospetta la plausibilità di un errore scusabile alla luce delle frequentazioni e condotte dellaminore fughe permanenze fuori casa pregresse esperienze sessuali con coetanei emaggiorenni frequentazione della stazione consapevolezza dei propri comportamentinonché del la possib i le indist inz ione fenot ip ica f ra una t redicenne e unaquattordicenne/quindicenne.

La motivazione del Tribunale che inferisce la necessariaconsapevolezza dell età dall ampia differenza anagrafica tra indagato e * è qualificatacome manifestamente illogica.Quanto infine al profilo sub d la difesa censura l appiglio alla dichiarazione dellamadre “la figlia le ha confidato di essere rimasta incinta di * quale elemento diaggancio probatorio reputandolo debole e non valutato criticamente rispetto alle variabilitemporali relazione cessata già da giorni intervallo fino all escussione e al contestopersonale della minore. * dunque le censure rientrano nel paradigmadell art. 606 lett. e cod. proc. pen. poiché attaccano la struttura logicoargomentativadell ordinanza sul tema indiziario denunciando omissioni valutative letture parziali illogicitàmanifesta in particolare sul profilo dell errore scusabile ex art. 609sexies e sulla valenzacollaborativa dell indagato .2.2.

Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione della legge processuale inrelazione agli artt. 274 comma 1 lett. c e 275 comma 3 cod. proc. pen. nonché il correlatovizio di difetto di motivazione su concretezza/attualità del pericolo e sull adeguatezza dellemisure meno afflittive.In sintesi anche in relazione al secondo motivo la difesa struttura le doglianze sottodiversi sub profili di doglianza a presunzione di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. epersonalità dell indagato b richiamo al precedente vaglio del * e assenza di“adescamento/sfruttamento” c consenso della vittima irrilevanza sul fatto ma rilievo sulla“minore gravità” e riflessi cautelari d concretezza e attualità del pericolo art. 274 lett. ccod. proc. pen. e misure alternative.Orbene quanto al profilo sub a si osserva che il Tribunale ritiene non superabile lapresunzione custodiale valorizzando una “personalità alquanto spregiudicata e inclinata inmodo preoccupante alla soddisfazione dei propri impulsi sessuali” desunta da differenzad età fragilità e disagio della minore fughe pernottamenti presso sconosciuti abbandonoscolastico mancanza di notizie alla madre .

La difesa oppone che tali indici attengono allapersona offesa non alla condotta dell indagato e lamenta violazione di legge e motivazioneapparente il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a condotte proprie dell indagato ealle modalità del fatto non a condizioni soggettive della vittima.Quanto al profilo sub b la difesa valorizza gli elementi già sottolineati dal *incensuratezza assenza di costrizione mancata verifica dell età social mancanza dicondotte di adescamento sfruttamento circonvenzione o di agevolazione nella fuga.

Larelazione inoltre era già cessata a dicembre ben prima dell attenzione investigativa edell audizione della * .

Anche la condotta di informare la madre sul luogo ove si trovavala minore è posta a fondamento della minore pericolosità.Quanto poi al profilo sub c il ricorso richiama giurisprudenza di legittimità per cui ilconsenso del minore pur irrilevante ai fini della sussistenza del reato può rilevare per lacircostanza attenuante della “minore gravità” * 3 n. 29618/2011 * 3 n. 52390/2016e postula che tale parametro di minore gravità concreta debba riflettersi anche sulla misurase i l fat to nel le sue modal i tà è meno grave c iò inc ide sul g iudiz io d iproporzionalità/adeguatezza della cautela e in specie sull onere motivazionale perescludere misure meno afflittive.Quanto infine al profilo sub d la motivazione viene censurata perché astratta eproiettata su una “possibile” reiterazione senza ancoraggio a elementi concreti e attuali larelazione era terminata da mesi non risultano secondo la difesa elementi su frequentazionio contatti successivi l indagato è incensurato.

Si deduce pertanto violazione di legge artt.274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all inidoneità di misure diversedal carcere che sarebbero state scartate con formule di stile.3.

Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025 il Procuratore Generale presso questaCorte ha chiesto il rigetto del ricorso. * preliminarmente rammentare per il PG chel insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenzecautelari di cui all art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazionerisultante dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l apprezzamento del giudice di meritocirca l attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. * inoltre ilprincipio per cui in caso di ribaltamento da parte del tribunale del riesame in funzione digiudice dell appello de libertate della precedente decisione del primo giudice reiettiva delladomanda cautelare non è richiesta una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale ma è necessario un confrontocritico con il contenuto della pronunzia riformata non potendosi ignorare le ragionigiustificative del rigetto che devono essere per contro vagliate e superate conargomentazioni autonomamente accettabili tratte dall intero compendio processuale * 3n. 31022 del 22/03/2023 * 284982 – 04 .

Nel caso in esame l ordinanza impugnataappare fondata su una motivazione basata su un confronto critico con le argomentazioni delprimo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi allerisultanze investigative dichiarazioni rese dalla persona offesa dichiarazioni testimonialiriscontri oggettivi .

Il Tribunale con un percorso argomentativo immune da vizi logici ecoerente con la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite per cui le regoledettate dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell affermazione di penale responsabilità dell imputato previa verifica corredata da idoneamotivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell attendibilità intrinseca del suoracconto che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone * U n. 41461 del 19/07/2012* * ed altri * 253214 ha vagliato il contenuto della deposizione coordinando eraccordando la rievocazione dei fatti con tutte le fonti di prova disponibili in atti evidenziandola sussistenza di plurimi elementi di conferma così colmando le lacune dimostrative rilevatedal primo giudice pagg 10 15 ordinanza .

Le censure che contestano genericamente lavalutazione di attendibilità della minore si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e sono pertanto inammissibili * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 01 * 4 n. 18795 del 2/3/2017Di * * 269884 01 * 6 n. 49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 .Quanto alle doglianze relative alle esigenze cautelari si è già avuto modo di precisare che laverifica dell esistenza di concreti elementi indicativi di un effettivo pericolo di reiterazione delreato deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell imputato *2 n. 49453 del 8/10/2013 * * 257974 * 3 n. 14846 del 5/3/2009* * 243464 * 4 n. 34271 del 3/7/2007 * * 237240 * 4 n.11179 del 19/1/2005 * * 231583 .

Nel caso di specie il Tribunale si èperfettamente allineato ai principi giurisprudenziali appena esposti richiamando l attenzionesulla assoluta gravità della condotta criminosa in considerazione del notevole divario di etàesistente con la persona offesa e della pluralità di rapporti sessuali non protetti avuti con unaminore certamente fragile e in una situazione di evidente disagio Il Tribunale ha quindiritenuto le modalità di realizzazione del reato chiaramente sintomatiche di una particolarepropensione alla sopraffazione di soggetti più deboli ed all abuso sessuale al fine disoddisfare i propri irrefrenabili istinti offrendo una motivazione del tutto idonea a giustificarela concreta sussistenza di un pericolo di recidiva e la mancanza di elementi idonei asuperare la duplice presunzione di cui all art. 275 comma 3 c.p.p.

La doglianza si limita aribadire la insussistenza del quadro di gravità indiziaria erroneamente valorizzando ilconsenso della persona offesa al quale nessun rilievo può attribuirsi e a contestaregenericamente il giudizio di pericolosità congruamente formulato dal Tribunale e risultapertanto infondata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2.

Il primo motivo è inammissibile.2.1.

Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che giustificano tale approdo è opportunauna breve ricognizione cronologica della vicenda processuale.

Il * di Reggio * avevarichiesto la custodia in carcere per El * * imputandogli più rapporti sessuali con latredicenne * * consumati nel dicembre 2023 con aggravanti ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione all art. 90quater cod. proc. pen. vulnerabilità nonché continuazione ex art.81 cod. pen.

Il * con ordinanza del 7 8 marzo 2024 aveva rigettato la misuraescludendo a la gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. ritenendo insufficiente ilracconto della minore perché “non lineare contraddittorio o mendace” e valorizzando ipossibili pregresse confidenze su rapporti con altri un certo “Amuda” e uno “zio” nonriscontrate nell audizione e ii un messaggio della minore inviato a “Ibrahim” a fronte dellasua negazione di conoscere tale persona inoltre segnalava la tardiva audizione della minoree l assenza di contatti telematici provati tra indagato e vittima b le esigenze cautelaririlevando l assenza di costrizione/induzione e la mancanza di precedenti specifici a caricodell indagato e ricordando anche la “ripetizione di rapporti” della persona offesa con diversisoggetti.

Il * proponeva appello cautelare deducendo l erroneità della valutazione del* su indizi ed esigenze cautelari ripercorrendo il compendio investigativo denuncedella madre rintracci della minore * di gennaio 2024 audizione protetta del 12/2/2024riscontri .

Il Tribunale accoglieva l appello ravvisando plurimi e convergenti elementi idonei aintegrare il parametro della gravità indiziaria e quanto alle esigenze cautelari richiamava lapresunzione relativa di cui all art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per i delitti sessuali su minorireputando non superata la presunzione nel caso concreto. * applicava la custodia incarcere art. 285 cod. proc. pen. con esecuzione sospesa fino al passaggio in giudicato exart. 310 co. 3 cod. proc. pen.2.2.

Tanto premesso può esaminarsi il percorso logico seguito dal tribunale nelsovvertire l esito reiettivo dell ordinanza del * percorso che si snoda lungo tre direttricia il racconto della minore s.i.t. del 12 febbraio 2024 con psicologa b i riscontri oggettiviesterni c la risposta alle “critiche” del *2.3.

Quanto al racconto della minore la persona offesa riferisce conoscenza di *via * “Achraf_Gounzalo” incontro e permanenza per quattro giorni nell abitazionedi * via * 24 casa condivisa con adulti/conviventi con più rapporti sessualicompleti e non protetti successivi incontri saltuari “in giro” esecuzione test di gravidanza afine dicembre e * 10–12 gennaio 2024 comunicazione della gravidanza ad * “nonvedeva l ora che finisse tutto per non andare nei casini” .2.4.

Quanto ai riscontri oggettivi esterni gli stessi sono rappresentati secondo i giudicidi merito anzitutto dagli allontanamenti e dal successivo rintraccio.

La minore si allontana il16 dicembre 2023 viene rintracciata il 21 dicembre 2023 proprio nei pressi di via * 24– * dove è presente anche l indagato che ammette agli agenti di essere stato“fidanzato” con la minore fino a pochi giorni prima la minore conferma di avervi dormitoalcune notti.

In secondo luogo la gravidanza e l * I giudici danno conto dei seguentielementi test positivo a fine dicembre * farmacologica 10–12 gennaio 2024 al *di Modena la minore indica * come unico partner nel periodo rilevante la madreconferma confidenze della figlia nella medesima direzione.

In terzo luogo il messaggio a“x_m.essam”.

Le indagini chiariscono che il destinatario del messaggio “non ho fatto nientesono ancora da loro” è * non * amico che sapeva dell intenzione della minoredi andare a chiarirsi con il fidanzato * a casa sua quel giorno la circostanza corroboranon smentisce la narrazione della p.o.

Infine si valorizza il profilo social e le foto.

La p.o.consegna immagini del profilo “Achraf_Gounzalo” riconducibili all indagato la ** conferma l identificazione anche per precedente ferimento dell indagato .2.5.

Quanto infine alla risposta alle “critiche” del * i giudici del riesame confutanogli elementi valorizzati dal * a sostegno del rigetto a pretesa contraddittorietà rapporticon “Amuda” e uno “zio” b messaggio “Ibrahim” c audizione “tardiva” della minore dassenza di contatti telematici documentati.

Orbene quanto alla pretesa contraddittorietà peril Tribunale l omessa menzione nell audizione non equivale a smentita la conduzione delcolloquio da parte del * si concentra solo su * e sulla gravidanza senza “sondare”gli altri episodi.

In più è comprensibile che una tredicenne riferisca più agevolmente rapporticonsenzienti col “fidanzato” rispetto ad altri episodi potenzialmente coartati o comunqueproblematici in ogni caso anche ipotetici rapporti con terzi non escludono i rapporti conl indagato giuridicamente bastanti a integrare l art. 609quater c.p.

Quanto al messaggio“Ibrahim” il tribunale osserva come l istruttoria successiva identifica il destinatario in *la risposta “non conosco * non prova mendacio poiché non risulta un “Ibrahim”effettivamente noto alla p.o. il messaggio anzi riscontra la sua presenza “a casa di *quel giorno.

In merito ancora all audizione “tardiva” della minore il tribunale osserva chel intervallo temporale rispetto all * è neutro ai fini dell attendibilità anzi alla data del 21dicembre non vi erano ancora elementi certi sui rapporti completi emersi solo in seguito conil ritardo mestruale/test/IVG l audizione del 12 febbraio non è idonea dunque a inficiare lagenuinità del narrato.

Infine quanto all assenza di contatti telematici documentati per iltribunale di tratta di rilievo non decisivo l annotazione tabulati riguardava * * non l odierno indagato per contro vi sono fotografie e il profilo * riferibile ad* oltre ai riscontri fattuali rintraccio presenza in via * “relazione” ammessadall indagato .

Da qui dunque le conclusioni dei giudici della cautela sulla gravità indiziariaposto che il Tribunale ritiene attendibile la minore sul punto centrale più rapporti completicon * nel dicembre 2023. * è sufficiente per il tribunale ad integrare l art. 609quatercod. pen. essendo irrilevante il consenso dell infraquattordicenne e la eventualegravidanza solo un fatto ulteriore non costitutivo del reato. * altresì valorizzatil ammissione dell indagato di una relazione le conferme della madre e dell amico * iriscontri di luogo e di social.

Nessun intento mistificatorio emerge dalla p.o. la psicologa * esclude deficit o alterazioni che inficiano la testimonianza.3.

Orbene al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente siappalesano prive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti esulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietatain sede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunti vizimotivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibile di sindacato daparte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operatodalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongaeffettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4.

L approdo valutativo dei giudici di merito è del resto pienamente conforme anchealla giurisprudenza di questa Corte in materia.4.1.

Ed invero quanto alla tipicità dell art. 609quater cod. pen. ed all irrilevanza delconsenso dell infraquattordicenne l ordinanza correttamente evidenzia che il delitto siconsuma con il mero compimento di atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anniil consenso della vittima è giuridicamente irrilevante.

La gravidanza non è elementocostitutivo. * Corte afferma costantemente che per integrare la fattispecie di cui all art.609quater cod. pen. basta l atto sessuale a prescindere dalla volontà della persona offesainfraquattordicenne il “consenso” non ha alcun rilievo esimente. v. tra le molte * 3 n.39904 del 18/09/2014 * non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 –01 .

Il Tribunale si allinea dunque a un principio pacifico e lo richiama espressamenteanche nel rispondere ai dubbi del * sul fatto che la p.o. potesse avere avuto rapportianche con altri ciò non esclude la tipicità dei rapporti avuti con l indagato nel medesimoperiodo di per sé sufficienti a integrare il reato.4.2.

Quanto alla gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. e allo standard probatoriocautelare quest ultimo richiede “gravi indizi di colpevolezza” intesi come qualificataprobabilità di colpevolezza ben inferiore alla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” richiestaper la condanna.

La dichiarazione della persona offesa può fondare il giudizio indiziario seintrinsecamente attendibile e riscontrata da elementi esterni anche logici riscontri esterni “acontenuto neutro” o “a conferma del nucleo essenziale” . * è sul punto lagiurisprudenza di questa Corte v. ex multis * 3 n. 676 del 27/11/2020 dep. 2021 C.non mass. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 Di * 278797 – 01 * 2 n.10371 del 18/02/2022 * non mass. * 3 n. 33334 del 12/04/2024 U. nonmass. .

In definitiva le dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili e coerentipossono sostenere la gravità indiziaria per la custodia cautelare anche se non corredate dariscontri esterni.

La Cassazione precisa del resto che la motivazione del giudice deveosservare un modello razionale e il vaglio dell attendibilità ma non richiede necessariamenteriscontri esterni obbligatori.

Nel caso in esame il Tribunale compie un vaglio strutturato iesamina la coerenza del racconto durata luogo modalità * ii valorizza riscontrioggettivi rintraccio in via * ammissione dell indagato sulla relazione *fotografie/profilo social dichiarazioni della madre e di * iii neutralizza i rilievi del* messaggio “Ibrahim” audizione non tempestiva mancanza di tabulati rilevantisull indagato iv integra il contesto psicologico con la relazione della psicologa *L impianto è dunque coerente coi principi giurisprudenziali sullo standard indiziario cautelaree sulla valutazione della p.o. minorenne.5.

Anche il secondo motivo è inammissibile.5.1.

Il reato contestato rientra tra quelli per i quali l art. 275 co. 3 cod. proc. pen.prevede presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia incarcere.

Il Tribunale osserva che nulla nel caso concreto supera tale presunzione i divariodi età 23 rispetto a 13 anni ii plurimi rapporti non protetti con minore fragile in fuga dacasa ospitata in abitazione condivisa iii atteggiamento dell indagato rispetto allagravidanza “non vedeva l ora che finisse per non avere problemi” iv precedenti di polizia rissa 31/1/2024 stupefacenti ricettazione indice di personalità spregiudicata v inidoneitàdi misure meno afflittive domiciliari o prescrittive anche per mancanza di un domicilioidoneo e per la natura dei comportamenti agevolmente reiterabili “in abitazione” stessa.5.2. * di argomenti immuni da illogicità manifeste.

L art. 275 co. 3 cod. proc.pen. prevede – per specifici reati tra cui i delitti sessuali in danno di minori – unapresunzione relativa sia dell esistenza di esigenze cautelari soprattutto il pericolo direiterazione sia dell adeguatezza della sola custodia in carcere.

Tale presunzione puòessere vinta da elementi specifici che dimostrino l insussistenza delle esigenze ol adeguatezza di misure meno afflittive.

Sul punto pacifica è la giurisprudenza costituzionalee di legittimità.

La Corte costituzionale ha infatti “relativizzato” presunzioni già assoluteimponendo un vaglio concreto proporzionato ed individualizzato Corte cost. sent.n.265/2010 sent. n.57/2013 sent. n.232/2013 .

La giurisprudenza di legittimità richiede unamotivazione puntuale sia per confermare sia per superare la presunzione con riferimentoalle specificità del caso v. * U n. 27919 del 31/03/2011 * in proc. * *250195 – 01 sul principio di proporzionalità e individualizzazione della misura * 4 n.12425 del 28/02/2019 * non mass. . * il contenuto dell ordinanzaimpugnata ci si avvede di come il Tribunale applichi correttamente la presunzione relativaindica i fattori ostativi al suo superamento divario d età personalità desunta da condotte eprecedenti di polizia modalità dei fatti mancanza di domicilio idoneo inefficacia prevedibiledi misure “minori” per prevenire la reiterazione di atti sessuali che ben possono consumarsiin ambiente domestico .

La motivazione è dunque concreta e coerente con il canone diproporzionalità.6.

Le obiezioni difensive per come illustrate peraltro non reggono al vaglio di questa*6.1.

Ed invero quanto al profilo sub a – secondo cui la presunzione custodiale nonreggerebbe perché il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità su elementi “della vittima” fragilità fughe contesto familiare non sulla condotta o sulla personalità dell indagato – varibadito che per i delitti sessuali in danno di minori opera una presunzione relativa sia diesigenze cautelari sia di adeguatezza della sola custodia in carcere art. 275 co. 3 .

Talepresunzione può essere vinta solo in presenza di “elementi specifici in relazione al casoconcreto” che dimostrino l assenza di esigenze o l idoneità di misure meno afflittive.

È ilportato in sequenza di Corte cost. n. 265/2010 sui reati sessuali con testuale introduzionedella clausola elastica e delle successive Corte cost. n. 57/2013 e n. 232/2013 che“relativizzano” presunzioni assolute e impongono un vaglio concreto secondo il criterio del“minore sacrificio necessario” .

La difesa assume che elementi “della vittima” sarebbero perciò solo estranei al giudizio di pericolosità dell indagato.

L assunto non è corretto in sedecautelare la prognosi di reiterazione art. 274 lett. c cod. proc. pen. si trae dalle modalitàdel fatto e dal contesto relazionale in cui l indagato ha agito poiché tali dati riflettono la suapropensione a delinquere e la sua capacità di sfruttare vulnerabilità altrui. * la Cortecostituzionale nel “relativizzare” la presunzione ha chiarito che l accertamentoindividualizzato deve guardare a modalità concrete e condizioni in cui il fatto è statocommesso il che include l aver coltivato rapporti sessuali con infraquattordicennevulnerabile art. 90quater cod. pen. e la reiterazione di rapporti non protetti profilosintomatico di indifferenza alle conseguenze elementi tutti valorizzabili nel giudizio dipericolosità.

La Cassazione richiede inoltre che la scelta della misura dia conto dellaproporzionalità e dell adeguatezza alla luce del “ventaglio” delle misure e della funzioneresiduale del carcere ma proprio le modalità del fatto e la vulnerabilità sfruttata possonorendere non idonee misure minori * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. dopo lasentenza della Corte cost. n. 57/2013 riconosce che la presunzione è superabile soloquando elementi specifici attestino l idoneità di alternative altrimenti resta adeguata lacustodia.

In conclusione tale profilo di doglianza non ha pregio in quanto il Tribunale halegittimamente utilizzato i dati contestuali vulnerabilità e dinamica di fatto come specchiodella personalità dell indagato e della sua pericolosità la censura difensiva è infondataperché confonde “elementi della vittima” con indici oggettivi delle modalità del fatto cheinvece qualificano la personalità dell agente ai sensi dell art. 274 lett. c cod. proc. pen. prognosi di reiterazione .6.2.

Anche il profilo di doglianza sub b – fondato sull assunto per cui il * avevaescluso le esigenze sul fatto che l indagato è incensurato che non vi sarebbero condotte diadescamento o sfruttamento che la relazione era cessata e che l indagato informò la madresul luogo della minore indice di non pericolosità – è privo di pregio.

Alla luce dell art. 275co. 3 cod. proc. pen. la sola incensuratezza è elemento neutro e non basta a vincere lapresunzione serve un pacchetto di elementi specifici che dimostri l assenza del pericolocautelare o l adeguatezza di misure diverse.

È la logica delle decisioni della Cortecostituzionale v. supra e dell elaborazione di legittimità occorre una motivazioneindividualizzata ma non vi è alcun automatismo “liberatorio” derivante dall assenza diprecedenti.

Per i reati ex art. 609quater cod.pen. il consenso dell infra quattordicenne ègiuridicamente irrilevante la condotta tipica è il mero compimento di atti sessuali.

Lagiurisprudenza di legittimità lo ribadisce da anni tra le tante * * III n. 39904 del18/09/2014 non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 – 01 * 3 n.12464 del 14/12/2011 dep. 2012 S. * 252360 – 01 .

Di riflesso l assenza di“adescamento/sfruttamento” non neutralizza il pericolo di reiterazione la prognosi ex art.274 lett. c cod. proc. pen. si costruisce su modalità e contesto rapporto con minorevulnerabile pluralità di atti luogo “domestico” rapporti non protetti non sulla sola presenzadi violenza/induzione che è tema da art. 609bis cod. pen. .

Peraltro la Corte costituzionale sentenza n. 265/2010 consente comunque la custodia proprio nei reati sessuali su minorisalvo elementi specifici contrari nella specie assenti.

Infine la cessazione del rapportoaffettivo o l episodico gesto di segnalare la minore alla madre non elidono il quadro dipericolosità quando le modalità del fatto rivelino una spiccata inclinazione a soddisfareimpulsi sessuali senza freni con una infra quattordicenne vulnerabile questa Corte richiedeche per superare la presunzione vi siano elementi specifici idonei a disarticolare laprognosi non meri indici ambivalenti o episodici * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. .In conclusione l incensuratezza la mancanza di costrizione/adescamento e un singolocomportamento “collaborativo” non bastano a superare la presunzione ex art. 275 co. 3cod. proc. pen. in mancanza di elementi specifici che dimostrino l idoneità di misurealternative e l assenza di un rischio concreto di reiterazione alla luce delle modalità giàposte in essere.

Anche tale profilo di doglianza non ha dunque pregio.6.3. * poi il profilo di doglianza sub c – secondo cui pur irrilevante per latipicità il consenso del minore potrebbe rilevare ai fini della attenuante della minore gravità cit. * 3 n. 29618/2011 n. 52390/2016 e dovrebbe riflettersi sul giudizio diproporzionalità ed adeguatezza imponendo misure meno afflittive – lo stesso si appalesaparimenti infondato.

Che talune modalità “meno invasive” possano incidere sulla minoregravità del fatto è valutazione da merito e non neutralizza di per sé la presunzionecautelare anche dopo la “relativizzazione” operata dalla Corte costituzionale occorronoelementi specifici che dimostrino concretezza e attualità dell idoneità di misure alternative ilmero richiamo a una ipotetica attenuante non li surroga Corte cost. n. 265/2010 Cortecost. 232/2013 . * Corte ha del resto chiarito che il giudice deve motivarepuntualmente sulla proporzionalità e individualizzazione della misura ma ciò non implica chela semplice deduzione di “minore gravità” imponga ipso facto l esclusione della custodia incarcere occorre una traccia motivazionale che spieghi perché quelle stesse modalità “menogravi” renderebbero efficace una misura diversa braccialetto domiciliari obblighi e ciò allaluce del pericolo di reiterazione e del contesto concreto arg. ex * 4 n. 12425 del 20marzo 2019 cit. che afferma il principio del “minore sacrificio necessario” declinato in chiaverelativa dopo Corte cost. 57/2013 .

In conclusione dunque il possibile rilievo “di merito”della minore gravità non scalfisce di per sé la presunzione relativa né sostituisce glielementi specifici richiesti per dimostrare l adeguatezza di misure non custodiali in concreto.Anche il profilo di doglianza in esame non ha pertanto pregio.6.4.

Infine quanto all ultimo profilo di doglianza sub d – secondo cui la motivazionesarebbe astratta proiettata su “possibile” reiterazione non avendo considerato che larelazione è cessata che vi sarebbe l assenza di contatti successivi e l incensuratezza e cheperaltro sarebbe stata esclusa con “formule di stile” l idoneità di misure alternative – lostesso non coglie nel segno.

In sede cautelare invero opera lo standard della “gravitàindiziaria” e un giudizio prognostico su una “ragionevole e alta probabilità” di colpevolezza edi reiterazione non è richiesta la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” parametro delgiudizio di merito si v. ad es. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 * 278797 – 01che esplicita chiaramente la differenza tra gli standard e l oggetto del vaglio in termini diproiezione dinamica del rischio .

La attualità peraltro non coincide con la necessità di“contatti recentissimi” può desumersi da modalità seriali o spregiudicate e dall assettorelazionale che ha consentito i fatti rapporto con minore di 13 anni più atti luogodomestico assenza di protezioni indifferenza alle conseguenze . * gli interventi dellaCorte costituzionale la presunzione impone di motivare sul perché non si rinvenganoelementi specifici che consentano alternative se tali elementi mancano la custodia restaadeguata si v. ancora Corte cost. n. 265/2010 Corte cost. n. 232/2013 * n.12425/2019 . * Corte del resto ha affermato che all esito delle pronunce della Cortecostituzionale il giudice deve verificare e motivare l eventuale idoneità di misure menoafflittive ma – simmetricamente – può escluderle quando spieghi perché non idonee inconcreto a neutralizzare il pericolo specie nei reati sessuali spesso commessi in ambitodomestico e agevolmente reiterabili anche con restrizioni “morbide” si v. la già citata * 4n. 12425/2019 che richiama proprio il dovere di motivazione “specifica” e non apparenteche nel caso di specie risulta soddisfatto ove il Tribunale ha evidenziato assenza di domicilioaffidabile natura dei fatti e replicabilità in contesti privati .

In conclusione la motivazione nonè “astratta” si fonda su elementi concreti modalità vulnerabilità sfruttata reiterazionecontesto abitativo indifferenza alle conseguenze conformi agli standard su attualità delpericolo e adeguatezza della misura come delineati da * n. 10995/2020 e * n.12425/2019 dentro il perimetro costituzionale tracciato da Corte cost. nn. 265/2010 57/2013e 232/2013.

Anche l ultimo profilo di doglianza pertanto non ha pregio.7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *8. * poi tenuto conto della natura del reato contestato il provvedimento impostodall art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 nonchè infine stante la sospensione dell esecuzione exart. 310 cod. proc. pen. l adozione dei provvedimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7084/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 76/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34145/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daEl * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 08/04/2024 del * * di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione * * *dell 8 aprile 2024 in riforma dell ordinanza di rigetto del * di Reggio * è stataapplicata con esecuzione sospesa ex art. 310 cod. proc. pen. la custodia cautelare incarcere ad El * * per il reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne art. 609quater cod. pen. .2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di El* * deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di mancanza contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi.In sintesi si osserva che il Tribunale ha reputato attendibile la persona offesa tredicenne affermando a la relazione con l indagato è ammessa dall indagato e da terzi b l identificazione dell indagato è certa c la gravidanza della minore durante la relazione èpacifica d la riferibilità della gravidanza all indagato discende anche dalle dichiarazionidella madre e l omessa menzione da parte della * di pregressi rapporti con un certo“Amoda” dipenderebbe dalle modalità dell interrogatorio non da inattendibilità.Il ricorso si articola in più sub censure motivazionali a valutazione parziale delcomportamento collaborativo dell indagato b giudizio di attendibilità della * apodittico enon aderente alle circostanze del caso c conoscenza dell età della * e possibile errorescusabile ex art. 609sexies cod. pen. d riferibilità della gravidanza e valore delle fontidichiarative indirette.Quanto al profilo sub a si rimprovera al Tribunale di non avere valorizzato che fu lostesso indagato a indicare alla madre della minore il luogo in cui la figlia si trovava via* 24 dato desunto da relazione della volante del 21.12.2023 nonché che durante laperlustrazione l indagato si presentò agli agenti fornendo dichiarazioni. Secondo la difesasenza queste informazioni le ricerche non avrebbero avuto esito come risulterebbe daimessaggi della minore alla madre da cui traspare l intenzione di non rientrare né rivelare illuogo. La condotta collaborativa nel suo complesso avrebbe potuto orientare verso unadiversa valutazione del compendio indiziario in linea con il precedente diniego del * diReggio * Quanto al profilo sub b il ricorso richiama l esigenza di una verifica calibratasu età scolarizzazione maturità momento e modalità di acquisizione delle dichiarazioni.* in particolare che tra il rintraccio della minore via * e l escussione innanzi al* trascorrono quasi due mesi periodo in cui la minore scopre la gravidanza e poiabortisce lasso temporale suscettibile di condizionamenti. Si sottolinea inoltre una storiafamiliare critica figura paterna violenta richiesta di test del * successivo trasferimentoall estero tale da rendere plausibile un disagio della minore e di riflesso una possibile“manipolazione” – anche solo parziale – della narrazione. Secondo la difesa il Tribunaleesclude tale rischio “apoditticamente” fondando l attendibilità su una lettura solo parziale deidati fattuali. Quanto al profilo sub c si contesta l assunto secondo cui l indagatoconoscesse la minore età “ricavandola da * rilevando che l età indicata nel profilonon risulta essere stata accertata dalla * Si richiama che ai fini dell art. 609quater cod.pen. rileva l essere infraquattordicenne e che l art. 609sexies cod. pen. scusa solo l erroreinevitabile alla luce di tutte le circostanze del fatto e delle abitudini di vita della p.o. La difesaprospetta la plausibilità di un errore scusabile alla luce delle frequentazioni e condotte dellaminore fughe permanenze fuori casa pregresse esperienze sessuali con coetanei emaggiorenni frequentazione della stazione consapevolezza dei propri comportamentinonché del la possib i le indist inz ione fenot ip ica f ra una t redicenne e unaquattordicenne/quindicenne. La motivazione del Tribunale che inferisce la necessariaconsapevolezza dell età dall ampia differenza anagrafica tra indagato e * è qualificatacome manifestamente illogica.Quanto infine al profilo sub d la difesa censura l appiglio alla dichiarazione dellamadre “la figlia le ha confidato di essere rimasta incinta di * quale elemento diaggancio probatorio reputandolo debole e non valutato criticamente rispetto alle variabilitemporali relazione cessata già da giorni intervallo fino all escussione e al contestopersonale della minore. * dunque le censure rientrano nel paradigmadell art. 606 lett. e cod. proc. pen. poiché attaccano la struttura logicoargomentativadell ordinanza sul tema indiziario denunciando omissioni valutative letture parziali illogicitàmanifesta in particolare sul profilo dell errore scusabile ex art. 609sexies e sulla valenzacollaborativa dell indagato .2.2. Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione della legge processuale inrelazione agli artt. 274 comma 1 lett. c e 275 comma 3 cod. proc. pen. nonché il correlatovizio di difetto di motivazione su concretezza/attualità del pericolo e sull adeguatezza dellemisure meno afflittive.In sintesi anche in relazione al secondo motivo la difesa struttura le doglianze sottodiversi sub profili di doglianza a presunzione di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. epersonalità dell indagato b richiamo al precedente vaglio del * e assenza di“adescamento/sfruttamento” c consenso della vittima irrilevanza sul fatto ma rilievo sulla“minore gravità” e riflessi cautelari d concretezza e attualità del pericolo art. 274 lett. ccod. proc. pen. e misure alternative.Orbene quanto al profilo sub a si osserva che il Tribunale ritiene non superabile lapresunzione custodiale valorizzando una “personalità alquanto spregiudicata e inclinata inmodo preoccupante alla soddisfazione dei propri impulsi sessuali” desunta da differenzad età fragilità e disagio della minore fughe pernottamenti presso sconosciuti abbandonoscolastico mancanza di notizie alla madre . La difesa oppone che tali indici attengono allapersona offesa non alla condotta dell indagato e lamenta violazione di legge e motivazioneapparente il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a condotte proprie dell indagato ealle modalità del fatto non a condizioni soggettive della vittima.Quanto al profilo sub b la difesa valorizza gli elementi già sottolineati dal *incensuratezza assenza di costrizione mancata verifica dell età social mancanza dicondotte di adescamento sfruttamento circonvenzione o di agevolazione nella fuga. Larelazione inoltre era già cessata a dicembre ben prima dell attenzione investigativa edell audizione della * . Anche la condotta di informare la madre sul luogo ove si trovavala minore è posta a fondamento della minore pericolosità.Quanto poi al profilo sub c il ricorso richiama giurisprudenza di legittimità per cui ilconsenso del minore pur irrilevante ai fini della sussistenza del reato può rilevare per lacircostanza attenuante della “minore gravità” * 3 n. 29618/2011 * 3 n. 52390/2016e postula che tale parametro di minore gravità concreta debba riflettersi anche sulla misurase i l fat to nel le sue modal i tà è meno grave c iò inc ide sul g iudiz io d iproporzionalità/adeguatezza della cautela e in specie sull onere motivazionale perescludere misure meno afflittive.Quanto infine al profilo sub d la motivazione viene censurata perché astratta eproiettata su una “possibile” reiterazione senza ancoraggio a elementi concreti e attuali larelazione era terminata da mesi non risultano secondo la difesa elementi su frequentazionio contatti successivi l indagato è incensurato. Si deduce pertanto violazione di legge artt.274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all inidoneità di misure diversedal carcere che sarebbero state scartate con formule di stile.3. Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025 il Procuratore Generale presso questaCorte ha chiesto il rigetto del ricorso. * preliminarmente rammentare per il PG chel insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenzecautelari di cui all art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazionerisultante dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l apprezzamento del giudice di meritocirca l attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. * inoltre ilprincipio per cui in caso di ribaltamento da parte del tribunale del riesame in funzione digiudice dell appello de libertate della precedente decisione del primo giudice reiettiva delladomanda cautelare non è richiesta una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale ma è necessario un confrontocritico con il contenuto della pronunzia riformata non potendosi ignorare le ragionigiustificative del rigetto che devono essere per contro vagliate e superate conargomentazioni autonomamente accettabili tratte dall intero compendio processuale * 3n. 31022 del 22/03/2023 * 284982 – 04 . Nel caso in esame l ordinanza impugnataappare fondata su una motivazione basata su un confronto critico con le argomentazioni delprimo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi allerisultanze investigative dichiarazioni rese dalla persona offesa dichiarazioni testimonialiriscontri oggettivi . Il Tribunale con un percorso argomentativo immune da vizi logici ecoerente con la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite per cui le regoledettate dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell affermazione di penale responsabilità dell imputato previa verifica corredata da idoneamotivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell attendibilità intrinseca del suoracconto che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone * U n. 41461 del 19/07/2012* * ed altri * 253214 ha vagliato il contenuto della deposizione coordinando eraccordando la rievocazione dei fatti con tutte le fonti di prova disponibili in atti evidenziandola sussistenza di plurimi elementi di conferma così colmando le lacune dimostrative rilevatedal primo giudice pagg 10 15 ordinanza . Le censure che contestano genericamente lavalutazione di attendibilità della minore si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e sono pertanto inammissibili * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 01 * 4 n. 18795 del 2/3/2017Di * * 269884 01 * 6 n. 49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 .Quanto alle doglianze relative alle esigenze cautelari si è già avuto modo di precisare che laverifica dell esistenza di concreti elementi indicativi di un effettivo pericolo di reiterazione delreato deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell imputato *2 n. 49453 del 8/10/2013 * * 257974 * 3 n. 14846 del 5/3/2009* * 243464 * 4 n. 34271 del 3/7/2007 * * 237240 * 4 n.11179 del 19/1/2005 * * 231583 . Nel caso di specie il Tribunale si èperfettamente allineato ai principi giurisprudenziali appena esposti richiamando l attenzionesulla assoluta gravità della condotta criminosa in considerazione del notevole divario di etàesistente con la persona offesa e della pluralità di rapporti sessuali non protetti avuti con unaminore certamente fragile e in una situazione di evidente disagio Il Tribunale ha quindiritenuto le modalità di realizzazione del reato chiaramente sintomatiche di una particolarepropensione alla sopraffazione di soggetti più deboli ed all abuso sessuale al fine disoddisfare i propri irrefrenabili istinti offrendo una motivazione del tutto idonea a giustificarela concreta sussistenza di un pericolo di recidiva e la mancanza di elementi idonei asuperare la duplice presunzione di cui all art. 275 comma 3 c.p.p. La doglianza si limita aribadire la insussistenza del quadro di gravità indiziaria erroneamente valorizzando ilconsenso della persona offesa al quale nessun rilievo può attribuirsi e a contestaregenericamente il giudizio di pericolosità congruamente formulato dal Tribunale e risultapertanto infondata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che giustificano tale approdo è opportunauna breve ricognizione cronologica della vicenda processuale. Il * di Reggio * avevarichiesto la custodia in carcere per El * * imputandogli più rapporti sessuali con latredicenne * * consumati nel dicembre 2023 con aggravanti ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione all art. 90quater cod. proc. pen. vulnerabilità nonché continuazione ex art.81 cod. pen. Il * con ordinanza del 7 8 marzo 2024 aveva rigettato la misuraescludendo a la gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. ritenendo insufficiente ilracconto della minore perché “non lineare contraddittorio o mendace” e valorizzando ipossibili pregresse confidenze su rapporti con altri un certo “Amuda” e uno “zio” nonriscontrate nell audizione e ii un messaggio della minore inviato a “Ibrahim” a fronte dellasua negazione di conoscere tale persona inoltre segnalava la tardiva audizione della minoree l assenza di contatti telematici provati tra indagato e vittima b le esigenze cautelaririlevando l assenza di costrizione/induzione e la mancanza di precedenti specifici a caricodell indagato e ricordando anche la “ripetizione di rapporti” della persona offesa con diversisoggetti. Il * proponeva appello cautelare deducendo l erroneità della valutazione del* su indizi ed esigenze cautelari ripercorrendo il compendio investigativo denuncedella madre rintracci della minore * di gennaio 2024 audizione protetta del 12/2/2024riscontri . Il Tribunale accoglieva l appello ravvisando plurimi e convergenti elementi idonei aintegrare il parametro della gravità indiziaria e quanto alle esigenze cautelari richiamava lapresunzione relativa di cui all art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per i delitti sessuali su minorireputando non superata la presunzione nel caso concreto. * applicava la custodia incarcere art. 285 cod. proc. pen. con esecuzione sospesa fino al passaggio in giudicato exart. 310 co. 3 cod. proc. pen.2.2. Tanto premesso può esaminarsi il percorso logico seguito dal tribunale nelsovvertire l esito reiettivo dell ordinanza del * percorso che si snoda lungo tre direttricia il racconto della minore s.i.t. del 12 febbraio 2024 con psicologa b i riscontri oggettiviesterni c la risposta alle “critiche” del *2.3. Quanto al racconto della minore la persona offesa riferisce conoscenza di *via * “Achraf_Gounzalo” incontro e permanenza per quattro giorni nell abitazionedi * via * 24 casa condivisa con adulti/conviventi con più rapporti sessualicompleti e non protetti successivi incontri saltuari “in giro” esecuzione test di gravidanza afine dicembre e * 10–12 gennaio 2024 comunicazione della gravidanza ad * “nonvedeva l ora che finisse tutto per non andare nei casini” .2.4. Quanto ai riscontri oggettivi esterni gli stessi sono rappresentati secondo i giudicidi merito anzitutto dagli allontanamenti e dal successivo rintraccio. La minore si allontana il16 dicembre 2023 viene rintracciata il 21 dicembre 2023 proprio nei pressi di via * 24– * dove è presente anche l indagato che ammette agli agenti di essere stato“fidanzato” con la minore fino a pochi giorni prima la minore conferma di avervi dormitoalcune notti. In secondo luogo la gravidanza e l * I giudici danno conto dei seguentielementi test positivo a fine dicembre * farmacologica 10–12 gennaio 2024 al *di Modena la minore indica * come unico partner nel periodo rilevante la madreconferma confidenze della figlia nella medesima direzione. In terzo luogo il messaggio a“x_m.essam”. Le indagini chiariscono che il destinatario del messaggio “non ho fatto nientesono ancora da loro” è * non * amico che sapeva dell intenzione della minoredi andare a chiarirsi con il fidanzato * a casa sua quel giorno la circostanza corroboranon smentisce la narrazione della p.o. Infine si valorizza il profilo social e le foto. La p.o.consegna immagini del profilo “Achraf_Gounzalo” riconducibili all indagato la ** conferma l identificazione anche per precedente ferimento dell indagato .2.5. Quanto infine alla risposta alle “critiche” del * i giudici del riesame confutanogli elementi valorizzati dal * a sostegno del rigetto a pretesa contraddittorietà rapporticon “Amuda” e uno “zio” b messaggio “Ibrahim” c audizione “tardiva” della minore dassenza di contatti telematici documentati. Orbene quanto alla pretesa contraddittorietà peril Tribunale l omessa menzione nell audizione non equivale a smentita la conduzione delcolloquio da parte del * si concentra solo su * e sulla gravidanza senza “sondare”gli altri episodi. In più è comprensibile che una tredicenne riferisca più agevolmente rapporticonsenzienti col “fidanzato” rispetto ad altri episodi potenzialmente coartati o comunqueproblematici in ogni caso anche ipotetici rapporti con terzi non escludono i rapporti conl indagato giuridicamente bastanti a integrare l art. 609quater c.p. Quanto al messaggio“Ibrahim” il tribunale osserva come l istruttoria successiva identifica il destinatario in *la risposta “non conosco * non prova mendacio poiché non risulta un “Ibrahim”effettivamente noto alla p.o. il messaggio anzi riscontra la sua presenza “a casa di *quel giorno. In merito ancora all audizione “tardiva” della minore il tribunale osserva chel intervallo temporale rispetto all * è neutro ai fini dell attendibilità anzi alla data del 21dicembre non vi erano ancora elementi certi sui rapporti completi emersi solo in seguito conil ritardo mestruale/test/IVG l audizione del 12 febbraio non è idonea dunque a inficiare lagenuinità del narrato. Infine quanto all assenza di contatti telematici documentati per iltribunale di tratta di rilievo non decisivo l annotazione tabulati riguardava * * non l odierno indagato per contro vi sono fotografie e il profilo * riferibile ad* oltre ai riscontri fattuali rintraccio presenza in via * “relazione” ammessadall indagato . Da qui dunque le conclusioni dei giudici della cautela sulla gravità indiziariaposto che il Tribunale ritiene attendibile la minore sul punto centrale più rapporti completicon * nel dicembre 2023. * è sufficiente per il tribunale ad integrare l art. 609quatercod. pen. essendo irrilevante il consenso dell infraquattordicenne e la eventualegravidanza solo un fatto ulteriore non costitutivo del reato. * altresì valorizzatil ammissione dell indagato di una relazione le conferme della madre e dell amico * iriscontri di luogo e di social. Nessun intento mistificatorio emerge dalla p.o. la psicologa * esclude deficit o alterazioni che inficiano la testimonianza.3. Orbene al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente siappalesano prive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti esulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietatain sede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunti vizimotivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibile di sindacato daparte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operatodalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongaeffettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4. L approdo valutativo dei giudici di merito è del resto pienamente conforme anchealla giurisprudenza di questa Corte in materia.4.1. Ed invero quanto alla tipicità dell art. 609quater cod. pen. ed all irrilevanza delconsenso dell infraquattordicenne l ordinanza correttamente evidenzia che il delitto siconsuma con il mero compimento di atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anniil consenso della vittima è giuridicamente irrilevante. La gravidanza non è elementocostitutivo. * Corte afferma costantemente che per integrare la fattispecie di cui all art.609quater cod. pen. basta l atto sessuale a prescindere dalla volontà della persona offesainfraquattordicenne il “consenso” non ha alcun rilievo esimente. v. tra le molte * 3 n.39904 del 18/09/2014 * non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 –01 . Il Tribunale si allinea dunque a un principio pacifico e lo richiama espressamenteanche nel rispondere ai dubbi del * sul fatto che la p.o. potesse avere avuto rapportianche con altri ciò non esclude la tipicità dei rapporti avuti con l indagato nel medesimoperiodo di per sé sufficienti a integrare il reato.4.2. Quanto alla gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. e allo standard probatoriocautelare quest ultimo richiede “gravi indizi di colpevolezza” intesi come qualificataprobabilità di colpevolezza ben inferiore alla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” richiestaper la condanna. La dichiarazione della persona offesa può fondare il giudizio indiziario seintrinsecamente attendibile e riscontrata da elementi esterni anche logici riscontri esterni “acontenuto neutro” o “a conferma del nucleo essenziale” . * è sul punto lagiurisprudenza di questa Corte v. ex multis * 3 n. 676 del 27/11/2020 dep. 2021 C.non mass. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 Di * 278797 – 01 * 2 n.10371 del 18/02/2022 * non mass. * 3 n. 33334 del 12/04/2024 U. nonmass. . In definitiva le dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili e coerentipossono sostenere la gravità indiziaria per la custodia cautelare anche se non corredate dariscontri esterni. La Cassazione precisa del resto che la motivazione del giudice deveosservare un modello razionale e il vaglio dell attendibilità ma non richiede necessariamenteriscontri esterni obbligatori. Nel caso in esame il Tribunale compie un vaglio strutturato iesamina la coerenza del racconto durata luogo modalità * ii valorizza riscontrioggettivi rintraccio in via * ammissione dell indagato sulla relazione *fotografie/profilo social dichiarazioni della madre e di * iii neutralizza i rilievi del* messaggio “Ibrahim” audizione non tempestiva mancanza di tabulati rilevantisull indagato iv integra il contesto psicologico con la relazione della psicologa *L impianto è dunque coerente coi principi giurisprudenziali sullo standard indiziario cautelaree sulla valutazione della p.o. minorenne.5. Anche il secondo motivo è inammissibile.5.1. Il reato contestato rientra tra quelli per i quali l art. 275 co. 3 cod. proc. pen.prevede presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia incarcere. Il Tribunale osserva che nulla nel caso concreto supera tale presunzione i divariodi età 23 rispetto a 13 anni ii plurimi rapporti non protetti con minore fragile in fuga dacasa ospitata in abitazione condivisa iii atteggiamento dell indagato rispetto allagravidanza “non vedeva l ora che finisse per non avere problemi” iv precedenti di polizia rissa 31/1/2024 stupefacenti ricettazione indice di personalità spregiudicata v inidoneitàdi misure meno afflittive domiciliari o prescrittive anche per mancanza di un domicilioidoneo e per la natura dei comportamenti agevolmente reiterabili “in abitazione” stessa.5.2. * di argomenti immuni da illogicità manifeste. L art. 275 co. 3 cod. proc.pen. prevede – per specifici reati tra cui i delitti sessuali in danno di minori – unapresunzione relativa sia dell esistenza di esigenze cautelari soprattutto il pericolo direiterazione sia dell adeguatezza della sola custodia in carcere. Tale presunzione puòessere vinta da elementi specifici che dimostrino l insussistenza delle esigenze ol adeguatezza di misure meno afflittive. Sul punto pacifica è la giurisprudenza costituzionalee di legittimità. La Corte costituzionale ha infatti “relativizzato” presunzioni già assoluteimponendo un vaglio concreto proporzionato ed individualizzato Corte cost. sent.n.265/2010 sent. n.57/2013 sent. n.232/2013 . La giurisprudenza di legittimità richiede unamotivazione puntuale sia per confermare sia per superare la presunzione con riferimentoalle specificità del caso v. * U n. 27919 del 31/03/2011 * in proc. * *250195 – 01 sul principio di proporzionalità e individualizzazione della misura * 4 n.12425 del 28/02/2019 * non mass. . * il contenuto dell ordinanzaimpugnata ci si avvede di come il Tribunale applichi correttamente la presunzione relativaindica i fattori ostativi al suo superamento divario d età personalità desunta da condotte eprecedenti di polizia modalità dei fatti mancanza di domicilio idoneo inefficacia prevedibiledi misure “minori” per prevenire la reiterazione di atti sessuali che ben possono consumarsiin ambiente domestico . La motivazione è dunque concreta e coerente con il canone diproporzionalità.6. Le obiezioni difensive per come illustrate peraltro non reggono al vaglio di questa*6.1. Ed invero quanto al profilo sub a – secondo cui la presunzione custodiale nonreggerebbe perché il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità su elementi “della vittima” fragilità fughe contesto familiare non sulla condotta o sulla personalità dell indagato – varibadito che per i delitti sessuali in danno di minori opera una presunzione relativa sia diesigenze cautelari sia di adeguatezza della sola custodia in carcere art. 275 co. 3 . Talepresunzione può essere vinta solo in presenza di “elementi specifici in relazione al casoconcreto” che dimostrino l assenza di esigenze o l idoneità di misure meno afflittive. È ilportato in sequenza di Corte cost. n. 265/2010 sui reati sessuali con testuale introduzionedella clausola elastica e delle successive Corte cost. n. 57/2013 e n. 232/2013 che“relativizzano” presunzioni assolute e impongono un vaglio concreto secondo il criterio del“minore sacrificio necessario” . La difesa assume che elementi “della vittima” sarebbero perciò solo estranei al giudizio di pericolosità dell indagato. L assunto non è corretto in sedecautelare la prognosi di reiterazione art. 274 lett. c cod. proc. pen. si trae dalle modalitàdel fatto e dal contesto relazionale in cui l indagato ha agito poiché tali dati riflettono la suapropensione a delinquere e la sua capacità di sfruttare vulnerabilità altrui. * la Cortecostituzionale nel “relativizzare” la presunzione ha chiarito che l accertamentoindividualizzato deve guardare a modalità concrete e condizioni in cui il fatto è statocommesso il che include l aver coltivato rapporti sessuali con infraquattordicennevulnerabile art. 90quater cod. pen. e la reiterazione di rapporti non protetti profilosintomatico di indifferenza alle conseguenze elementi tutti valorizzabili nel giudizio dipericolosità. La Cassazione richiede inoltre che la scelta della misura dia conto dellaproporzionalità e dell adeguatezza alla luce del “ventaglio” delle misure e della funzioneresiduale del carcere ma proprio le modalità del fatto e la vulnerabilità sfruttata possonorendere non idonee misure minori * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. dopo lasentenza della Corte cost. n. 57/2013 riconosce che la presunzione è superabile soloquando elementi specifici attestino l idoneità di alternative altrimenti resta adeguata lacustodia. In conclusione tale profilo di doglianza non ha pregio in quanto il Tribunale halegittimamente utilizzato i dati contestuali vulnerabilità e dinamica di fatto come specchiodella personalità dell indagato e della sua pericolosità la censura difensiva è infondataperché confonde “elementi della vittima” con indici oggettivi delle modalità del fatto cheinvece qualificano la personalità dell agente ai sensi dell art. 274 lett. c cod. proc. pen. prognosi di reiterazione .6.2. Anche il profilo di doglianza sub b – fondato sull assunto per cui il * avevaescluso le esigenze sul fatto che l indagato è incensurato che non vi sarebbero condotte diadescamento o sfruttamento che la relazione era cessata e che l indagato informò la madresul luogo della minore indice di non pericolosità – è privo di pregio. Alla luce dell art. 275co. 3 cod. proc. pen. la sola incensuratezza è elemento neutro e non basta a vincere lapresunzione serve un pacchetto di elementi specifici che dimostri l assenza del pericolocautelare o l adeguatezza di misure diverse. È la logica delle decisioni della Cortecostituzionale v. supra e dell elaborazione di legittimità occorre una motivazioneindividualizzata ma non vi è alcun automatismo “liberatorio” derivante dall assenza diprecedenti. Per i reati ex art. 609quater cod.pen. il consenso dell infra quattordicenne ègiuridicamente irrilevante la condotta tipica è il mero compimento di atti sessuali. Lagiurisprudenza di legittimità lo ribadisce da anni tra le tante * * III n. 39904 del18/09/2014 non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 – 01 * 3 n.12464 del 14/12/2011 dep. 2012 S. * 252360 – 01 . Di riflesso l assenza di“adescamento/sfruttamento” non neutralizza il pericolo di reiterazione la prognosi ex art.274 lett. c cod. proc. pen. si costruisce su modalità e contesto rapporto con minorevulnerabile pluralità di atti luogo “domestico” rapporti non protetti non sulla sola presenzadi violenza/induzione che è tema da art. 609bis cod. pen. . Peraltro la Corte costituzionale sentenza n. 265/2010 consente comunque la custodia proprio nei reati sessuali su minorisalvo elementi specifici contrari nella specie assenti. Infine la cessazione del rapportoaffettivo o l episodico gesto di segnalare la minore alla madre non elidono il quadro dipericolosità quando le modalità del fatto rivelino una spiccata inclinazione a soddisfareimpulsi sessuali senza freni con una infra quattordicenne vulnerabile questa Corte richiedeche per superare la presunzione vi siano elementi specifici idonei a disarticolare laprognosi non meri indici ambivalenti o episodici * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. .In conclusione l incensuratezza la mancanza di costrizione/adescamento e un singolocomportamento “collaborativo” non bastano a superare la presunzione ex art. 275 co. 3cod. proc. pen. in mancanza di elementi specifici che dimostrino l idoneità di misurealternative e l assenza di un rischio concreto di reiterazione alla luce delle modalità giàposte in essere. Anche tale profilo di doglianza non ha dunque pregio.6.3. * poi il profilo di doglianza sub c – secondo cui pur irrilevante per latipicità il consenso del minore potrebbe rilevare ai fini della attenuante della minore gravità cit. * 3 n. 29618/2011 n. 52390/2016 e dovrebbe riflettersi sul giudizio diproporzionalità ed adeguatezza imponendo misure meno afflittive – lo stesso si appalesaparimenti infondato. Che talune modalità “meno invasive” possano incidere sulla minoregravità del fatto è valutazione da merito e non neutralizza di per sé la presunzionecautelare anche dopo la “relativizzazione” operata dalla Corte costituzionale occorronoelementi specifici che dimostrino concretezza e attualità dell idoneità di misure alternative ilmero richiamo a una ipotetica attenuante non li surroga Corte cost. n. 265/2010 Cortecost. 232/2013 . * Corte ha del resto chiarito che il giudice deve motivarepuntualmente sulla proporzionalità e individualizzazione della misura ma ciò non implica chela semplice deduzione di “minore gravità” imponga ipso facto l esclusione della custodia incarcere occorre una traccia motivazionale che spieghi perché quelle stesse modalità “menogravi” renderebbero efficace una misura diversa braccialetto domiciliari obblighi e ciò allaluce del pericolo di reiterazione e del contesto concreto arg. ex * 4 n. 12425 del 20marzo 2019 cit. che afferma il principio del “minore sacrificio necessario” declinato in chiaverelativa dopo Corte cost. 57/2013 . In conclusione dunque il possibile rilievo “di merito”della minore gravità non scalfisce di per sé la presunzione relativa né sostituisce glielementi specifici richiesti per dimostrare l adeguatezza di misure non custodiali in concreto.Anche il profilo di doglianza in esame non ha pertanto pregio.6.4. Infine quanto all ultimo profilo di doglianza sub d – secondo cui la motivazionesarebbe astratta proiettata su “possibile” reiterazione non avendo considerato che larelazione è cessata che vi sarebbe l assenza di contatti successivi e l incensuratezza e cheperaltro sarebbe stata esclusa con “formule di stile” l idoneità di misure alternative – lostesso non coglie nel segno. In sede cautelare invero opera lo standard della “gravitàindiziaria” e un giudizio prognostico su una “ragionevole e alta probabilità” di colpevolezza edi reiterazione non è richiesta la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” parametro delgiudizio di merito si v. ad es. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 * 278797 – 01che esplicita chiaramente la differenza tra gli standard e l oggetto del vaglio in termini diproiezione dinamica del rischio . La attualità peraltro non coincide con la necessità di“contatti recentissimi” può desumersi da modalità seriali o spregiudicate e dall assettorelazionale che ha consentito i fatti rapporto con minore di 13 anni più atti luogodomestico assenza di protezioni indifferenza alle conseguenze . * gli interventi dellaCorte costituzionale la presunzione impone di motivare sul perché non si rinvenganoelementi specifici che consentano alternative se tali elementi mancano la custodia restaadeguata si v. ancora Corte cost. n. 265/2010 Corte cost. n. 232/2013 * n.12425/2019 . * Corte del resto ha affermato che all esito delle pronunce della Cortecostituzionale il giudice deve verificare e motivare l eventuale idoneità di misure menoafflittive ma – simmetricamente – può escluderle quando spieghi perché non idonee inconcreto a neutralizzare il pericolo specie nei reati sessuali spesso commessi in ambitodomestico e agevolmente reiterabili anche con restrizioni “morbide” si v. la già citata * 4n. 12425/2019 che richiama proprio il dovere di motivazione “specifica” e non apparenteche nel caso di specie risulta soddisfatto ove il Tribunale ha evidenziato assenza di domicilioaffidabile natura dei fatti e replicabilità in contesti privati . In conclusione la motivazione nonè “astratta” si fonda su elementi concreti modalità vulnerabilità sfruttata reiterazionecontesto abitativo indifferenza alle conseguenze conformi agli standard su attualità delpericolo e adeguatezza della misura come delineati da * n. 10995/2020 e * n.12425/2019 dentro il perimetro costituzionale tracciato da Corte cost. nn. 265/2010 57/2013e 232/2013. Anche l ultimo profilo di doglianza pertanto non ha pregio.7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *8. * poi tenuto conto della natura del reato contestato il provvedimento impostodall art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 nonchè infine stante la sospensione dell esecuzione exart. 310 cod. proc. pen. l adozione dei provvedimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7084/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 76/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 34145/2025* ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto daEl * * nato in * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 08/04/2024 del * * di Bolognaudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione * * *dell 8 aprile 2024 in riforma dell ordinanza di rigetto del * di Reggio * è stataapplicata con esecuzione sospesa ex art. 310 cod. proc. pen. la custodia cautelare incarcere ad El * * per il reato di atti sessuali con minorenne infraquattordicenne art. 609quater cod. pen. .2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di El* * deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessariper la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di mancanza contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione in ordine ai gravi indizi.In sintesi si osserva che il Tribunale ha reputato attendibile la persona offesa tredicenne affermando a la relazione con l indagato è ammessa dall indagato e da terzi b l identificazione dell indagato è certa c la gravidanza della minore durante la relazione èpacifica d la riferibilità della gravidanza all indagato discende anche dalle dichiarazionidella madre e l omessa menzione da parte della * di pregressi rapporti con un certo“Amoda” dipenderebbe dalle modalità dell interrogatorio non da inattendibilità.Il ricorso si articola in più sub censure motivazionali a valutazione parziale delcomportamento collaborativo dell indagato b giudizio di attendibilità della * apodittico enon aderente alle circostanze del caso c conoscenza dell età della * e possibile errorescusabile ex art. 609sexies cod. pen. d riferibilità della gravidanza e valore delle fontidichiarative indirette.Quanto al profilo sub a si rimprovera al Tribunale di non avere valorizzato che fu lostesso indagato a indicare alla madre della minore il luogo in cui la figlia si trovava via* 24 dato desunto da relazione della volante del 21.12.2023 nonché che durante laperlustrazione l indagato si presentò agli agenti fornendo dichiarazioni. Secondo la difesasenza queste informazioni le ricerche non avrebbero avuto esito come risulterebbe daimessaggi della minore alla madre da cui traspare l intenzione di non rientrare né rivelare illuogo. La condotta collaborativa nel suo complesso avrebbe potuto orientare verso unadiversa valutazione del compendio indiziario in linea con il precedente diniego del * diReggio * Quanto al profilo sub b il ricorso richiama l esigenza di una verifica calibratasu età scolarizzazione maturità momento e modalità di acquisizione delle dichiarazioni.* in particolare che tra il rintraccio della minore via * e l escussione innanzi al* trascorrono quasi due mesi periodo in cui la minore scopre la gravidanza e poiabortisce lasso temporale suscettibile di condizionamenti. Si sottolinea inoltre una storiafamiliare critica figura paterna violenta richiesta di test del * successivo trasferimentoall estero tale da rendere plausibile un disagio della minore e di riflesso una possibile“manipolazione” – anche solo parziale – della narrazione. Secondo la difesa il Tribunaleesclude tale rischio “apoditticamente” fondando l attendibilità su una lettura solo parziale deidati fattuali. Quanto al profilo sub c si contesta l assunto secondo cui l indagatoconoscesse la minore età “ricavandola da * rilevando che l età indicata nel profilonon risulta essere stata accertata dalla * Si richiama che ai fini dell art. 609quater cod.pen. rileva l essere infraquattordicenne e che l art. 609sexies cod. pen. scusa solo l erroreinevitabile alla luce di tutte le circostanze del fatto e delle abitudini di vita della p.o. La difesaprospetta la plausibilità di un errore scusabile alla luce delle frequentazioni e condotte dellaminore fughe permanenze fuori casa pregresse esperienze sessuali con coetanei emaggiorenni frequentazione della stazione consapevolezza dei propri comportamentinonché del la possib i le indist inz ione fenot ip ica f ra una t redicenne e unaquattordicenne/quindicenne. La motivazione del Tribunale che inferisce la necessariaconsapevolezza dell età dall ampia differenza anagrafica tra indagato e * è qualificatacome manifestamente illogica.Quanto infine al profilo sub d la difesa censura l appiglio alla dichiarazione dellamadre “la figlia le ha confidato di essere rimasta incinta di * quale elemento diaggancio probatorio reputandolo debole e non valutato criticamente rispetto alle variabilitemporali relazione cessata già da giorni intervallo fino all escussione e al contestopersonale della minore. * dunque le censure rientrano nel paradigmadell art. 606 lett. e cod. proc. pen. poiché attaccano la struttura logicoargomentativadell ordinanza sul tema indiziario denunciando omissioni valutative letture parziali illogicitàmanifesta in particolare sul profilo dell errore scusabile ex art. 609sexies e sulla valenzacollaborativa dell indagato .2.2. Deduce con il secondo motivo il vizio di violazione della legge processuale inrelazione agli artt. 274 comma 1 lett. c e 275 comma 3 cod. proc. pen. nonché il correlatovizio di difetto di motivazione su concretezza/attualità del pericolo e sull adeguatezza dellemisure meno afflittive.In sintesi anche in relazione al secondo motivo la difesa struttura le doglianze sottodiversi sub profili di doglianza a presunzione di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. epersonalità dell indagato b richiamo al precedente vaglio del * e assenza di“adescamento/sfruttamento” c consenso della vittima irrilevanza sul fatto ma rilievo sulla“minore gravità” e riflessi cautelari d concretezza e attualità del pericolo art. 274 lett. ccod. proc. pen. e misure alternative.Orbene quanto al profilo sub a si osserva che il Tribunale ritiene non superabile lapresunzione custodiale valorizzando una “personalità alquanto spregiudicata e inclinata inmodo preoccupante alla soddisfazione dei propri impulsi sessuali” desunta da differenzad età fragilità e disagio della minore fughe pernottamenti presso sconosciuti abbandonoscolastico mancanza di notizie alla madre . La difesa oppone che tali indici attengono allapersona offesa non alla condotta dell indagato e lamenta violazione di legge e motivazioneapparente il giudizio di pericolosità deve essere ancorato a condotte proprie dell indagato ealle modalità del fatto non a condizioni soggettive della vittima.Quanto al profilo sub b la difesa valorizza gli elementi già sottolineati dal *incensuratezza assenza di costrizione mancata verifica dell età social mancanza dicondotte di adescamento sfruttamento circonvenzione o di agevolazione nella fuga. Larelazione inoltre era già cessata a dicembre ben prima dell attenzione investigativa edell audizione della * . Anche la condotta di informare la madre sul luogo ove si trovavala minore è posta a fondamento della minore pericolosità.Quanto poi al profilo sub c il ricorso richiama giurisprudenza di legittimità per cui ilconsenso del minore pur irrilevante ai fini della sussistenza del reato può rilevare per lacircostanza attenuante della “minore gravità” * 3 n. 29618/2011 * 3 n. 52390/2016e postula che tale parametro di minore gravità concreta debba riflettersi anche sulla misurase i l fat to nel le sue modal i tà è meno grave c iò inc ide sul g iudiz io d iproporzionalità/adeguatezza della cautela e in specie sull onere motivazionale perescludere misure meno afflittive.Quanto infine al profilo sub d la motivazione viene censurata perché astratta eproiettata su una “possibile” reiterazione senza ancoraggio a elementi concreti e attuali larelazione era terminata da mesi non risultano secondo la difesa elementi su frequentazionio contatti successivi l indagato è incensurato. Si deduce pertanto violazione di legge artt.274 e 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine all inidoneità di misure diversedal carcere che sarebbero state scartate con formule di stile.3. Con requisitoria scritta del 15 dicembre 2025 il Procuratore Generale presso questaCorte ha chiesto il rigetto del ricorso. * preliminarmente rammentare per il PG chel insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenzecautelari di cui all art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nellaviolazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazionerisultante dal testo del provvedimento impugnato con la conseguenza che il controllo dilegittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né l apprezzamento del giudice di meritocirca l attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. * inoltre ilprincipio per cui in caso di ribaltamento da parte del tribunale del riesame in funzione digiudice dell appello de libertate della precedente decisione del primo giudice reiettiva delladomanda cautelare non è richiesta una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale ma è necessario un confrontocritico con il contenuto della pronunzia riformata non potendosi ignorare le ragionigiustificative del rigetto che devono essere per contro vagliate e superate conargomentazioni autonomamente accettabili tratte dall intero compendio processuale * 3n. 31022 del 22/03/2023 * 284982 – 04 . Nel caso in esame l ordinanza impugnataappare fondata su una motivazione basata su un confronto critico con le argomentazioni delprimo Giudice e sul loro argomentato superamento sulla base di una approfondita analisi allerisultanze investigative dichiarazioni rese dalla persona offesa dichiarazioni testimonialiriscontri oggettivi . Il Tribunale con un percorso argomentativo immune da vizi logici ecoerente con la giurisprudenza di questa Corte anche a Sezioni Unite per cui le regoledettate dall art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni dellapersona offesa le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamentodell affermazione di penale responsabilità dell imputato previa verifica corredata da idoneamotivazione della credibilità soggettiva del dichiarante e dell attendibilità intrinseca del suoracconto che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cuivengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone * U n. 41461 del 19/07/2012* * ed altri * 253214 ha vagliato il contenuto della deposizione coordinando eraccordando la rievocazione dei fatti con tutte le fonti di prova disponibili in atti evidenziandola sussistenza di plurimi elementi di conferma così colmando le lacune dimostrative rilevatedal primo giudice pagg 10 15 ordinanza . Le censure che contestano genericamente lavalutazione di attendibilità della minore si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito e sono pertanto inammissibili * 2 n. 31553 del 17/5/2017 * * 270628 01 * 4 n. 18795 del 2/3/2017Di * * 269884 01 * 6 n. 49153 del 12/11/2015 * * 265244 – 01 .Quanto alle doglianze relative alle esigenze cautelari si è già avuto modo di precisare che laverifica dell esistenza di concreti elementi indicativi di un effettivo pericolo di reiterazione delreato deve riguardare le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell imputato *2 n. 49453 del 8/10/2013 * * 257974 * 3 n. 14846 del 5/3/2009* * 243464 * 4 n. 34271 del 3/7/2007 * * 237240 * 4 n.11179 del 19/1/2005 * * 231583 . Nel caso di specie il Tribunale si èperfettamente allineato ai principi giurisprudenziali appena esposti richiamando l attenzionesulla assoluta gravità della condotta criminosa in considerazione del notevole divario di etàesistente con la persona offesa e della pluralità di rapporti sessuali non protetti avuti con unaminore certamente fragile e in una situazione di evidente disagio Il Tribunale ha quindiritenuto le modalità di realizzazione del reato chiaramente sintomatiche di una particolarepropensione alla sopraffazione di soggetti più deboli ed all abuso sessuale al fine disoddisfare i propri irrefrenabili istinti offrendo una motivazione del tutto idonea a giustificarela concreta sussistenza di un pericolo di recidiva e la mancanza di elementi idonei asuperare la duplice presunzione di cui all art. 275 comma 3 c.p.p. La doglianza si limita aribadire la insussistenza del quadro di gravità indiziaria erroneamente valorizzando ilconsenso della persona offesa al quale nessun rilievo può attribuirsi e a contestaregenericamente il giudizio di pericolosità congruamente formulato dal Tribunale e risultapertanto infondata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Al fine di meglio lumeggiare le ragioni che giustificano tale approdo è opportunauna breve ricognizione cronologica della vicenda processuale. Il * di Reggio * avevarichiesto la custodia in carcere per El * * imputandogli più rapporti sessuali con latredicenne * * consumati nel dicembre 2023 con aggravanti ex art. 61 n. 5 cod.pen. in relazione all art. 90quater cod. proc. pen. vulnerabilità nonché continuazione ex art.81 cod. pen. Il * con ordinanza del 7 8 marzo 2024 aveva rigettato la misuraescludendo a la gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. ritenendo insufficiente ilracconto della minore perché “non lineare contraddittorio o mendace” e valorizzando ipossibili pregresse confidenze su rapporti con altri un certo “Amuda” e uno “zio” nonriscontrate nell audizione e ii un messaggio della minore inviato a “Ibrahim” a fronte dellasua negazione di conoscere tale persona inoltre segnalava la tardiva audizione della minoree l assenza di contatti telematici provati tra indagato e vittima b le esigenze cautelaririlevando l assenza di costrizione/induzione e la mancanza di precedenti specifici a caricodell indagato e ricordando anche la “ripetizione di rapporti” della persona offesa con diversisoggetti. Il * proponeva appello cautelare deducendo l erroneità della valutazione del* su indizi ed esigenze cautelari ripercorrendo il compendio investigativo denuncedella madre rintracci della minore * di gennaio 2024 audizione protetta del 12/2/2024riscontri . Il Tribunale accoglieva l appello ravvisando plurimi e convergenti elementi idonei aintegrare il parametro della gravità indiziaria e quanto alle esigenze cautelari richiamava lapresunzione relativa di cui all art. 275 co. 3 cod. proc. pen. per i delitti sessuali su minorireputando non superata la presunzione nel caso concreto. * applicava la custodia incarcere art. 285 cod. proc. pen. con esecuzione sospesa fino al passaggio in giudicato exart. 310 co. 3 cod. proc. pen.2.2. Tanto premesso può esaminarsi il percorso logico seguito dal tribunale nelsovvertire l esito reiettivo dell ordinanza del * percorso che si snoda lungo tre direttricia il racconto della minore s.i.t. del 12 febbraio 2024 con psicologa b i riscontri oggettiviesterni c la risposta alle “critiche” del *2.3. Quanto al racconto della minore la persona offesa riferisce conoscenza di *via * “Achraf_Gounzalo” incontro e permanenza per quattro giorni nell abitazionedi * via * 24 casa condivisa con adulti/conviventi con più rapporti sessualicompleti e non protetti successivi incontri saltuari “in giro” esecuzione test di gravidanza afine dicembre e * 10–12 gennaio 2024 comunicazione della gravidanza ad * “nonvedeva l ora che finisse tutto per non andare nei casini” .2.4. Quanto ai riscontri oggettivi esterni gli stessi sono rappresentati secondo i giudicidi merito anzitutto dagli allontanamenti e dal successivo rintraccio. La minore si allontana il16 dicembre 2023 viene rintracciata il 21 dicembre 2023 proprio nei pressi di via * 24– * dove è presente anche l indagato che ammette agli agenti di essere stato“fidanzato” con la minore fino a pochi giorni prima la minore conferma di avervi dormitoalcune notti. In secondo luogo la gravidanza e l * I giudici danno conto dei seguentielementi test positivo a fine dicembre * farmacologica 10–12 gennaio 2024 al *di Modena la minore indica * come unico partner nel periodo rilevante la madreconferma confidenze della figlia nella medesima direzione. In terzo luogo il messaggio a“x_m.essam”. Le indagini chiariscono che il destinatario del messaggio “non ho fatto nientesono ancora da loro” è * non * amico che sapeva dell intenzione della minoredi andare a chiarirsi con il fidanzato * a casa sua quel giorno la circostanza corroboranon smentisce la narrazione della p.o. Infine si valorizza il profilo social e le foto. La p.o.consegna immagini del profilo “Achraf_Gounzalo” riconducibili all indagato la ** conferma l identificazione anche per precedente ferimento dell indagato .2.5. Quanto infine alla risposta alle “critiche” del * i giudici del riesame confutanogli elementi valorizzati dal * a sostegno del rigetto a pretesa contraddittorietà rapporticon “Amuda” e uno “zio” b messaggio “Ibrahim” c audizione “tardiva” della minore dassenza di contatti telematici documentati. Orbene quanto alla pretesa contraddittorietà peril Tribunale l omessa menzione nell audizione non equivale a smentita la conduzione delcolloquio da parte del * si concentra solo su * e sulla gravidanza senza “sondare”gli altri episodi. In più è comprensibile che una tredicenne riferisca più agevolmente rapporticonsenzienti col “fidanzato” rispetto ad altri episodi potenzialmente coartati o comunqueproblematici in ogni caso anche ipotetici rapporti con terzi non escludono i rapporti conl indagato giuridicamente bastanti a integrare l art. 609quater c.p. Quanto al messaggio“Ibrahim” il tribunale osserva come l istruttoria successiva identifica il destinatario in *la risposta “non conosco * non prova mendacio poiché non risulta un “Ibrahim”effettivamente noto alla p.o. il messaggio anzi riscontra la sua presenza “a casa di *quel giorno. In merito ancora all audizione “tardiva” della minore il tribunale osserva chel intervallo temporale rispetto all * è neutro ai fini dell attendibilità anzi alla data del 21dicembre non vi erano ancora elementi certi sui rapporti completi emersi solo in seguito conil ritardo mestruale/test/IVG l audizione del 12 febbraio non è idonea dunque a inficiare lagenuinità del narrato. Infine quanto all assenza di contatti telematici documentati per iltribunale di tratta di rilievo non decisivo l annotazione tabulati riguardava * * non l odierno indagato per contro vi sono fotografie e il profilo * riferibile ad* oltre ai riscontri fattuali rintraccio presenza in via * “relazione” ammessadall indagato . Da qui dunque le conclusioni dei giudici della cautela sulla gravità indiziariaposto che il Tribunale ritiene attendibile la minore sul punto centrale più rapporti completicon * nel dicembre 2023. * è sufficiente per il tribunale ad integrare l art. 609quatercod. pen. essendo irrilevante il consenso dell infraquattordicenne e la eventualegravidanza solo un fatto ulteriore non costitutivo del reato. * altresì valorizzatil ammissione dell indagato di una relazione le conferme della madre e dell amico * iriscontri di luogo e di social. Nessun intento mistificatorio emerge dalla p.o. la psicologa * esclude deficit o alterazioni che inficiano la testimonianza.3. Orbene al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente siappalesano prive di pregio in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti esulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito operazione vietatain sede di legittimità attingendo la ordinanza impugnata e tacciandola per presunti vizimotivazionali con cui in realtà si propone una doglianza non suscettibile di sindacato daparte di questa * Deve sul punto ribadirsi infatti che il controllo di legittimità operatodalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongaeffettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. tra le tante* 5 n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023 * n.m. * 5 n. 1004 del30/11/1999 dep. 31/01/2000 * * 215745 * 5 n. 11910 del 22/01/2010 ** 246552 .4. L approdo valutativo dei giudici di merito è del resto pienamente conforme anchealla giurisprudenza di questa Corte in materia.4.1. Ed invero quanto alla tipicità dell art. 609quater cod. pen. ed all irrilevanza delconsenso dell infraquattordicenne l ordinanza correttamente evidenzia che il delitto siconsuma con il mero compimento di atti sessuali con persona che non ha compiuto 14 anniil consenso della vittima è giuridicamente irrilevante. La gravidanza non è elementocostitutivo. * Corte afferma costantemente che per integrare la fattispecie di cui all art.609quater cod. pen. basta l atto sessuale a prescindere dalla volontà della persona offesainfraquattordicenne il “consenso” non ha alcun rilievo esimente. v. tra le molte * 3 n.39904 del 18/09/2014 * non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 –01 . Il Tribunale si allinea dunque a un principio pacifico e lo richiama espressamenteanche nel rispondere ai dubbi del * sul fatto che la p.o. potesse avere avuto rapportianche con altri ciò non esclude la tipicità dei rapporti avuti con l indagato nel medesimoperiodo di per sé sufficienti a integrare il reato.4.2. Quanto alla gravità indiziaria art. 273 cod. proc. pen. e allo standard probatoriocautelare quest ultimo richiede “gravi indizi di colpevolezza” intesi come qualificataprobabilità di colpevolezza ben inferiore alla prova “oltre ogni ragionevole dubbio” richiestaper la condanna. La dichiarazione della persona offesa può fondare il giudizio indiziario seintrinsecamente attendibile e riscontrata da elementi esterni anche logici riscontri esterni “acontenuto neutro” o “a conferma del nucleo essenziale” . * è sul punto lagiurisprudenza di questa Corte v. ex multis * 3 n. 676 del 27/11/2020 dep. 2021 C.non mass. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 Di * 278797 – 01 * 2 n.10371 del 18/02/2022 * non mass. * 3 n. 33334 del 12/04/2024 U. nonmass. . In definitiva le dichiarazioni della persona offesa se ritenute attendibili e coerentipossono sostenere la gravità indiziaria per la custodia cautelare anche se non corredate dariscontri esterni. La Cassazione precisa del resto che la motivazione del giudice deveosservare un modello razionale e il vaglio dell attendibilità ma non richiede necessariamenteriscontri esterni obbligatori. Nel caso in esame il Tribunale compie un vaglio strutturato iesamina la coerenza del racconto durata luogo modalità * ii valorizza riscontrioggettivi rintraccio in via * ammissione dell indagato sulla relazione *fotografie/profilo social dichiarazioni della madre e di * iii neutralizza i rilievi del* messaggio “Ibrahim” audizione non tempestiva mancanza di tabulati rilevantisull indagato iv integra il contesto psicologico con la relazione della psicologa *L impianto è dunque coerente coi principi giurisprudenziali sullo standard indiziario cautelaree sulla valutazione della p.o. minorenne.5. Anche il secondo motivo è inammissibile.5.1. Il reato contestato rientra tra quelli per i quali l art. 275 co. 3 cod. proc. pen.prevede presunzione relativa di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia incarcere. Il Tribunale osserva che nulla nel caso concreto supera tale presunzione i divariodi età 23 rispetto a 13 anni ii plurimi rapporti non protetti con minore fragile in fuga dacasa ospitata in abitazione condivisa iii atteggiamento dell indagato rispetto allagravidanza “non vedeva l ora che finisse per non avere problemi” iv precedenti di polizia rissa 31/1/2024 stupefacenti ricettazione indice di personalità spregiudicata v inidoneitàdi misure meno afflittive domiciliari o prescrittive anche per mancanza di un domicilioidoneo e per la natura dei comportamenti agevolmente reiterabili “in abitazione” stessa.5.2. * di argomenti immuni da illogicità manifeste. L art. 275 co. 3 cod. proc.pen. prevede – per specifici reati tra cui i delitti sessuali in danno di minori – unapresunzione relativa sia dell esistenza di esigenze cautelari soprattutto il pericolo direiterazione sia dell adeguatezza della sola custodia in carcere. Tale presunzione puòessere vinta da elementi specifici che dimostrino l insussistenza delle esigenze ol adeguatezza di misure meno afflittive. Sul punto pacifica è la giurisprudenza costituzionalee di legittimità. La Corte costituzionale ha infatti “relativizzato” presunzioni già assoluteimponendo un vaglio concreto proporzionato ed individualizzato Corte cost. sent.n.265/2010 sent. n.57/2013 sent. n.232/2013 . La giurisprudenza di legittimità richiede unamotivazione puntuale sia per confermare sia per superare la presunzione con riferimentoalle specificità del caso v. * U n. 27919 del 31/03/2011 * in proc. * *250195 – 01 sul principio di proporzionalità e individualizzazione della misura * 4 n.12425 del 28/02/2019 * non mass. . * il contenuto dell ordinanzaimpugnata ci si avvede di come il Tribunale applichi correttamente la presunzione relativaindica i fattori ostativi al suo superamento divario d età personalità desunta da condotte eprecedenti di polizia modalità dei fatti mancanza di domicilio idoneo inefficacia prevedibiledi misure “minori” per prevenire la reiterazione di atti sessuali che ben possono consumarsiin ambiente domestico . La motivazione è dunque concreta e coerente con il canone diproporzionalità.6. Le obiezioni difensive per come illustrate peraltro non reggono al vaglio di questa*6.1. Ed invero quanto al profilo sub a – secondo cui la presunzione custodiale nonreggerebbe perché il Tribunale avrebbe fondato la pericolosità su elementi “della vittima” fragilità fughe contesto familiare non sulla condotta o sulla personalità dell indagato – varibadito che per i delitti sessuali in danno di minori opera una presunzione relativa sia diesigenze cautelari sia di adeguatezza della sola custodia in carcere art. 275 co. 3 . Talepresunzione può essere vinta solo in presenza di “elementi specifici in relazione al casoconcreto” che dimostrino l assenza di esigenze o l idoneità di misure meno afflittive. È ilportato in sequenza di Corte cost. n. 265/2010 sui reati sessuali con testuale introduzionedella clausola elastica e delle successive Corte cost. n. 57/2013 e n. 232/2013 che“relativizzano” presunzioni assolute e impongono un vaglio concreto secondo il criterio del“minore sacrificio necessario” . La difesa assume che elementi “della vittima” sarebbero perciò solo estranei al giudizio di pericolosità dell indagato. L assunto non è corretto in sedecautelare la prognosi di reiterazione art. 274 lett. c cod. proc. pen. si trae dalle modalitàdel fatto e dal contesto relazionale in cui l indagato ha agito poiché tali dati riflettono la suapropensione a delinquere e la sua capacità di sfruttare vulnerabilità altrui. * la Cortecostituzionale nel “relativizzare” la presunzione ha chiarito che l accertamentoindividualizzato deve guardare a modalità concrete e condizioni in cui il fatto è statocommesso il che include l aver coltivato rapporti sessuali con infraquattordicennevulnerabile art. 90quater cod. pen. e la reiterazione di rapporti non protetti profilosintomatico di indifferenza alle conseguenze elementi tutti valorizzabili nel giudizio dipericolosità. La Cassazione richiede inoltre che la scelta della misura dia conto dellaproporzionalità e dell adeguatezza alla luce del “ventaglio” delle misure e della funzioneresiduale del carcere ma proprio le modalità del fatto e la vulnerabilità sfruttata possonorendere non idonee misure minori * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. dopo lasentenza della Corte cost. n. 57/2013 riconosce che la presunzione è superabile soloquando elementi specifici attestino l idoneità di alternative altrimenti resta adeguata lacustodia. In conclusione tale profilo di doglianza non ha pregio in quanto il Tribunale halegittimamente utilizzato i dati contestuali vulnerabilità e dinamica di fatto come specchiodella personalità dell indagato e della sua pericolosità la censura difensiva è infondataperché confonde “elementi della vittima” con indici oggettivi delle modalità del fatto cheinvece qualificano la personalità dell agente ai sensi dell art. 274 lett. c cod. proc. pen. prognosi di reiterazione .6.2. Anche il profilo di doglianza sub b – fondato sull assunto per cui il * avevaescluso le esigenze sul fatto che l indagato è incensurato che non vi sarebbero condotte diadescamento o sfruttamento che la relazione era cessata e che l indagato informò la madresul luogo della minore indice di non pericolosità – è privo di pregio. Alla luce dell art. 275co. 3 cod. proc. pen. la sola incensuratezza è elemento neutro e non basta a vincere lapresunzione serve un pacchetto di elementi specifici che dimostri l assenza del pericolocautelare o l adeguatezza di misure diverse. È la logica delle decisioni della Cortecostituzionale v. supra e dell elaborazione di legittimità occorre una motivazioneindividualizzata ma non vi è alcun automatismo “liberatorio” derivante dall assenza diprecedenti. Per i reati ex art. 609quater cod.pen. il consenso dell infra quattordicenne ègiuridicamente irrilevante la condotta tipica è il mero compimento di atti sessuali. Lagiurisprudenza di legittimità lo ribadisce da anni tra le tante * * III n. 39904 del18/09/2014 non mass. * 3 n. 25822 del 09/05/2013 T. * 257139 – 01 * 3 n.12464 del 14/12/2011 dep. 2012 S. * 252360 – 01 . Di riflesso l assenza di“adescamento/sfruttamento” non neutralizza il pericolo di reiterazione la prognosi ex art.274 lett. c cod. proc. pen. si costruisce su modalità e contesto rapporto con minorevulnerabile pluralità di atti luogo “domestico” rapporti non protetti non sulla sola presenzadi violenza/induzione che è tema da art. 609bis cod. pen. . Peraltro la Corte costituzionale sentenza n. 265/2010 consente comunque la custodia proprio nei reati sessuali su minorisalvo elementi specifici contrari nella specie assenti. Infine la cessazione del rapportoaffettivo o l episodico gesto di segnalare la minore alla madre non elidono il quadro dipericolosità quando le modalità del fatto rivelino una spiccata inclinazione a soddisfareimpulsi sessuali senza freni con una infra quattordicenne vulnerabile questa Corte richiedeche per superare la presunzione vi siano elementi specifici idonei a disarticolare laprognosi non meri indici ambivalenti o episodici * 4 n. 12425 del 20 marzo 2019 cit. .In conclusione l incensuratezza la mancanza di costrizione/adescamento e un singolocomportamento “collaborativo” non bastano a superare la presunzione ex art. 275 co. 3cod. proc. pen. in mancanza di elementi specifici che dimostrino l idoneità di misurealternative e l assenza di un rischio concreto di reiterazione alla luce delle modalità giàposte in essere. Anche tale profilo di doglianza non ha dunque pregio.6.3. * poi il profilo di doglianza sub c – secondo cui pur irrilevante per latipicità il consenso del minore potrebbe rilevare ai fini della attenuante della minore gravità cit. * 3 n. 29618/2011 n. 52390/2016 e dovrebbe riflettersi sul giudizio diproporzionalità ed adeguatezza imponendo misure meno afflittive – lo stesso si appalesaparimenti infondato. Che talune modalità “meno invasive” possano incidere sulla minoregravità del fatto è valutazione da merito e non neutralizza di per sé la presunzionecautelare anche dopo la “relativizzazione” operata dalla Corte costituzionale occorronoelementi specifici che dimostrino concretezza e attualità dell idoneità di misure alternative ilmero richiamo a una ipotetica attenuante non li surroga Corte cost. n. 265/2010 Cortecost. 232/2013 . * Corte ha del resto chiarito che il giudice deve motivarepuntualmente sulla proporzionalità e individualizzazione della misura ma ciò non implica chela semplice deduzione di “minore gravità” imponga ipso facto l esclusione della custodia incarcere occorre una traccia motivazionale che spieghi perché quelle stesse modalità “menogravi” renderebbero efficace una misura diversa braccialetto domiciliari obblighi e ciò allaluce del pericolo di reiterazione e del contesto concreto arg. ex * 4 n. 12425 del 20marzo 2019 cit. che afferma il principio del “minore sacrificio necessario” declinato in chiaverelativa dopo Corte cost. 57/2013 . In conclusione dunque il possibile rilievo “di merito”della minore gravità non scalfisce di per sé la presunzione relativa né sostituisce glielementi specifici richiesti per dimostrare l adeguatezza di misure non custodiali in concreto.Anche il profilo di doglianza in esame non ha pertanto pregio.6.4. Infine quanto all ultimo profilo di doglianza sub d – secondo cui la motivazionesarebbe astratta proiettata su “possibile” reiterazione non avendo considerato che larelazione è cessata che vi sarebbe l assenza di contatti successivi e l incensuratezza e cheperaltro sarebbe stata esclusa con “formule di stile” l idoneità di misure alternative – lostesso non coglie nel segno. In sede cautelare invero opera lo standard della “gravitàindiziaria” e un giudizio prognostico su una “ragionevole e alta probabilità” di colpevolezza edi reiterazione non è richiesta la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” parametro delgiudizio di merito si v. ad es. * 5 n. 10995 del 12/12/2019 dep. 2020 * 278797 – 01che esplicita chiaramente la differenza tra gli standard e l oggetto del vaglio in termini diproiezione dinamica del rischio . La attualità peraltro non coincide con la necessità di“contatti recentissimi” può desumersi da modalità seriali o spregiudicate e dall assettorelazionale che ha consentito i fatti rapporto con minore di 13 anni più atti luogodomestico assenza di protezioni indifferenza alle conseguenze . * gli interventi dellaCorte costituzionale la presunzione impone di motivare sul perché non si rinvenganoelementi specifici che consentano alternative se tali elementi mancano la custodia restaadeguata si v. ancora Corte cost. n. 265/2010 Corte cost. n. 232/2013 * n.12425/2019 . * Corte del resto ha affermato che all esito delle pronunce della Cortecostituzionale il giudice deve verificare e motivare l eventuale idoneità di misure menoafflittive ma – simmetricamente – può escluderle quando spieghi perché non idonee inconcreto a neutralizzare il pericolo specie nei reati sessuali spesso commessi in ambitodomestico e agevolmente reiterabili anche con restrizioni “morbide” si v. la già citata * 4n. 12425/2019 che richiama proprio il dovere di motivazione “specifica” e non apparenteche nel caso di specie risulta soddisfatto ove il Tribunale ha evidenziato assenza di domicilioaffidabile natura dei fatti e replicabilità in contesti privati . In conclusione la motivazione nonè “astratta” si fonda su elementi concreti modalità vulnerabilità sfruttata reiterazionecontesto abitativo indifferenza alle conseguenze conformi agli standard su attualità delpericolo e adeguatezza della misura come delineati da * n. 10995/2020 e * n.12425/2019 dentro il perimetro costituzionale tracciato da Corte cost. nn. 265/2010 57/2013e 232/2013. Anche l ultimo profilo di doglianza pertanto non ha pregio.7. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *8. * poi tenuto conto della natura del reato contestato il provvedimento impostodall art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003 nonchè infine stante la sospensione dell esecuzione exart. 310 cod. proc. pen. l adozione dei provvedimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc.pen. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.Così è deciso 16/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *