CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06583/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/setite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della pronuncia di condanna emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (irrev. 30/4/2015) dal Tribunale di Milano (sent. n. 14519/2013), avente ad oggetto tre episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA], avvenuti in data 25 febbraio 2009, 27 febbraio 2009 e 4 marzo 2009, contestati ai capi C) D) E) della rubrica, per i quali è stata irrogata la pena di anni sei mesi, due di reclusione ed C 30.000 di multa. L'istante assumeva che i fatti posti a base della sentenza di condanna sono inconciliabili con quelli stabiliti nella sentenza del Tribunale di Voghera n. 177/2020 emessa in data 24/11/2010 (irrevocabile il 5/5/2018) pronunciata nel processo che vedeva imputata, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA]. Con tale ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA], imputata di avere concorso con [OSCURATO:PERSONA] nella commissione di una serie di episodi di acquisto di sostanza stupefacente, fra i quali quelli contestati ai capi C) D) E) della rubrica, corrispondenti a quelli per i quali è intervenuta condanna definitiva a carico di [OSCURATO:PERSONA], è stata assolta "per non avere commesso il fatto". La Corte d'appello, sulla base di una prima delibazione, ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione, assumendo che non ricorresse l'ipotesi d'inconciliabilità di giudicati. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], la difesa propone ricorso per cassazione lamentando il vizio dell'omessa motivazione ela violazione degli artt. 630, 631, 634, 636 cod. proc. pen. Si duole del fatto che la Corte d'appello di Brescia si sia pronunciata con provvedimento de plano senza fissazione dell'udienza camerale; si duole altresì della mancata pronuncia della Corte di merito sulla istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 cod. proc. pen. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, si legge nel ricorso, l'inammissibilità de plano può essere pronunciata solo in presenza di una manifesta infondatezza dei motivi, rilevabile ictu oculi, tale da non rendere necessario un particolare esame. Nei casi in cui, invece, la valutazione di ammissibilità richieda un esame, anche solo superficiale e sommario degli atti, è necessario il rispetto del principio del contraddittorio. Ciò posto, sostiene, appare di tutta evidenza come la Corte di appello di Brescia abbia proceduto ad una vera e propria delibazione del merito senza fissare preventivamente l'udienza camerale.In fase preliminare se il richiedente deduce l'inconciliabilità tra giudicati, come previstod all'art.630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice della revisione è chiamato semplicemente a verificare l'irrevocabilità della sentenza, il cui contenuto si assume in contrasto con la pronuncia impugnata, e l'attinenza di tale decisione coi fatti oggetto del giudizio di condanna. Non può invece esaminare i contenuti di tale decisione in rapporto alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione, poiché ciò equivale ad entrare nel merito della domanda di revisione, che esige la garanzia del contraddittorio. Gli elementi portati a conoscenza della Corte d'appello di Brescia hanno intrinsecamente la capacità di superare il vaglio di ammissibilità richiesto dal dettato codicistico, rivelando specifiche situazioni riconducibili a quelle ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario, con conseguente ingiustizia della sentenza irrevocabile oggetto della richiesta di revisione. La sentenza di assoluzione emessa a favore della Filippi trae origine dall'indagine dalla quale è scaturito anche il procedimento penale a carico del Roveto, che si è concluso con la sua condanna. I fatti storici posti a fondamento di entrambi i provvedimenti, sebbene valutati da due diversi Giudici, sono gli stessi. La richiesta di revisione, pertanto, avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, garantendo il contraddittorio. La Corte distrettuale, in modo erroneo, entra nel merito della questione, analizzando il contenuto della sentenza assolutoria ed esprimendo valutazioni che avrebbero dovuto seguire la fase di merito. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa ha depositato memoria nella quale, richiamandosi al motivo di ricorso, insiste nel richiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono manifestamente infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. L'istituto della revisione costituisce un mezzo "straordinario" di impugnazione, che consente, in ipotesi tassative, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata. Tra i casi per i quali è ammessa la revisione, l'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., contempla quello riguardante l'inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza per la quale è promosso il giudizio di revisione con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile.Il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., suscettibile di dare luogo alla revoca della sentenza di condanna, deve riguardare una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano (cfr. ex multis Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061 - 01:"In tema di revisione, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze"). In sostanza, la revisione è ammessa allorquando risulti che il medesimo fatto storico posto a fondamento di due pronunce passate in giudicato sia stato in una affermato e nell'atra negato. Le situazioni di contrasto di giudicati, per loro natura, non sono definibili in numero chiuso, tuttavia, in caso di compartecipazione nel reato, la casistica che si affaccia alla considerazione del giudice chiamato ad applicare l'istituto trova immediata risoluzione negativa in determinati casi. Si è così affermato che, in tema di giudizio di revisione, non dà luogo a contraddittorietà di giudicati l'affermazione di responsabilità di taluno, quale concorrente nel medesimo reato dal quale altri concorrenti, in precedente e separato procedimento, siano stati assolti a seguito di un'indagine sull'elemento psicologico (cfr. Sez. 2, n. 41450 del 11/09/2019, Naccarelli, Rv. 277224). Il procedimento di revisione, come è noto, si snoda in due fasi: quella preliminare, c.d. rescindente, ha ad oggetto una delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta. Anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sebbene sommaria, degli elementi addotti dal condannato per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 18/01/2021, Rv. 280405). La successiva fase rescissoria si instaura mediante la citazione del condannato e prevede l'assunzione delle prove nella forma dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti, in attuazione dei principi costituzionali del giusto processo. Con particolare riferimento al caso previsto dall'art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., la giurisprudenza di questa Corte, sia pure in presenza di precedenti oscillazioni, ha di recente affermato il seguente condivisibile principio: "In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna" (così Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002, nella cui motivazione si precisa come "il giudizio sull'ammissibilità o meno dell'istanza di revoca della sentenza, nel caso in cui venga proposta sotto il profilo del contrasto tra giudicati, non possa prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione fra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendosi il giudice limitare a verificare i due profili costituiti dalla verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione, in tesi, portatrice dell'inconciliabilità rispetto ai fatti oggetto del giudizio di condanna, perché, se così fosse, non ci sarebbe spazio alcuno per la valutazione della manifesta infondatezza nonostante la legge non distingua fra le varie ipotesi e non disciplini partitamente l'ipotesi del contrasto tra giudicati"). 3. Tutto ciò premesso, risultano non censurabili le argomentazioni poste a fondamento della pronuncia d'inammissibilità resa nella ordinanza impugnata e la decisione dei giudici di merito, avversata dalla difesa, di scegliere il modello procedimentale de plano ex art. 634 cod. proc. pen. Si è osservato nella ordinanza impugnata che [OSCURATO:PERSONA], giudicata separatamente, era stata chiamata a rispondere di taluni episodi riguardanti l'acquisto di sostanze stupefacenti nei quali aveva fatto da tramite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo fornitore della sostanza stupefacente. Da tali reati la Filippi era stata assolta "per non avere commesso il fatto", avendo ritenuto i giudici di merito non integrato un sufficiente apporto concorsuale della stessa negli acquisti intercorsi tra i due. Si è quindi evidenziato nella ordinanza impugnata, con argomentare logico, come l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di Voghera per i reati di acquisto di cocaina non possa costituire un fatto incompatibile con l'affermazione di responsabilità a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo stati gli episodi di cui si tratta accertati nella loro materialità. La stessa difesa ammette nel ricorso che i fatti storici sono i medesimi, sebbene il ricorrente non sia stato formalmente imputato nel procedimento a carico della Filippi. a Il ragionamento dei giudici della revisione non soffre dei vizi lamentati dalla difesa e non è censurabile la decisione di provvedere de plano, ai sensi dell'art. 634 cod.proc.pen., alla declaratoria d'inammissibilità della richiesta. La tesi difensiva, del tutto infondata giuridicamente, a fronte di un unico fatto storico oggettivamente considerato esistente in entrambe le sentenze irrevocabili, pretenderebbe una rinnovata valutazione delle risultanze processuali, operazione da ritenersi inibita nell'ambito del giudizio di revisione. L'infondatezza giuridica della tesi sostenuta dal ricorrente giustifica l'adozione da parte della Corte di appello della procedura di inammissibilità de plano, risultando, alla luce di quanto detto, del tutto evidente la causa della inammissibilità. La mancata pronuncia sulla richiesta di sospensione formulata ex art. 635 cod. proc. pen. non è suscettibile d'inficiare la validità del provvedimento impugnato, essendo il rigetto implicitamente contenuto nella decisione d'inammissibilità della richiesta di revisione presentata dall'istante. 4. Consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e