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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03504/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3508-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]con facoltà tra loro disgiunte; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) , elet tivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1631/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi proprietario di un fondo sito in agro del Comune di Tignale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia – Sez. distaccata di Salò, il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo finitimo, chiedendo al giudice adito di accertare il confine tra due fondi, con condanna del convenuto al rilascio della porzione di fondo abusivamente occupata.

Costituitosi il convenuto, eccepiva il difetto di contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria del fondo insieme all’attore, e quindi litisconsorte necessario; chiedeva il rigetto delle avverse pretese sostenendo che il confine tra i due fondi era da quello storico ultratrentennale rappresentato da una siepe esistente sui luoghi di causa, ed eccependo in via riconvenzionale l’usucapione della porzione di terreno in contestazione.

2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1148/2016 del 18.04.2016, accoglieva la domanda attorea, accertando che il confine tra i due fondi coincideva con la linea individuata dal C.T.U. in base alle mappe catastali.

3. Con atto di citazione notificato il 04.10.2016, il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la su ddetta sentenza, lamentando che il giudice di prime cure non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo dell’attore; non si era pronunciato sull’eccezione riconvenzionale di usucapione della zona confinaria; per la corretta individuazionedei confini tra i due fondi si era avvalso unicamente delle risultanze delle mappe catastali, senza procedere all’assunzione delle prove testimoniali, pure ammesse.

Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 3 -

4. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1631/2019 qui impugnata rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese.

La Corte osservava che: -il litisconsorzio necessario sussiste solo rispetto ai comproprietari del fondo nei cui confronti viene esercitata la domanda di rilascio, e non viceversa (come nel caso di specie); -l’eccezione di usucapione proposta in via riconvenzionale non era evincibile dalla formulazione in atti nel giudizio di primo grado, mancando qualsiasi riferimento all’elemento soggettivo dell’animus possidendi e a quello oggettivo della possessio, né erano state avanzate specifiche richieste istruttorie, non essendo a ciò utile la prova testimoniale articolata in primo grado, in considerazione della genericità ed indeterminatezza del capitolato; - la prova per testi richiesta dall’appellante ai fini della corretta individuazione dei confini, e non assunta dal Giudice di prim e cure, doveva ritenersi generica ed indeterminata nella formulazione del capitolato di prova; - q uanto all’utilizzo delle mappe catastali da parte del Tribunale, rilevava la Corte distrettuale che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario (costituito,appunto, dalle mappe catastali) è consentito al giudice del merito non solo in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nelle ipotesi in cui esse risultino idonee alla determinazione certa del confine, secondo il suo incensur abile apprezzamento.

5. Avversola sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.

Resiste la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt.112, 167, 134, 245, 101 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la proposizione di un’eccezione riconvenzionale di usucapione: nella prospettazione del ricorrente, il riferimento alla delimitazione del confine attraverso l’elemento naturale della siepe presente in loco da oltre trent’anni funge da fatto impeditivo, exart. 2697 cod. civ., alla domanda dell’attore di accertamento del confine e di rilascio della porzione di fondo occupata.

Non riconoscendo e non ammettendo l’eccezione riconvenzionale di usucapione i giudici di appello hanno violato: l’art. 112 cod. proc. civ., perché hanno omesso di esaminare un tema difensivo proposto già in primo grado; l’art. 167 cod. proc. civ., ignorando un’eccezione di merito ritualmente formulata; l’art. 101 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., impedendo di provare il fatto impeditivo opposto; gli artt. 134 e 245 cod. proc. civ. revocando implicitamente l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il G.I. aveva ammesso il capitolo di prova testimoniale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 1141 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello non ha assunto la prova testimoniale articolata in primo grado, in considerazione della genericità ed Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - indeterminatezza del capitolato, con ciò violando l’art. 115 cod. proc. civ., limitando la difesa dell’appellante; violando altresìl’art. 1141 cod. civ.: secondo i giudici di seconde cure, l’eccezione di usucapione proposta in via riconvenzionale era stata considerata non evincibile dalla formulazione in atti nel giudizio di primo grado, mancando qualsiasi riferimento all’elemento soggettivo dell’animus possidendi e a quello oggettivo della possessio, né erano state avanzate specifiche richieste istruttorie.

Lamenta il ricorrente che per la dimostrazione dell’elemento oggettivo della possessionon era, appunto, stata assunta la prova testimoniale; mentre per quanto riguarda la prova dell’animus possidendi, esso si presume exart. 1141 cod. civ.

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 950 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Stante la mancata in dagine nel merito da parte del g iudice di seconde cure, non è corretto invocare la giurisprudenza che gli consentirebbe l’utilizzo delle mappe catastali, e quindi il ricorso al sistema di accertamento sussidiario (costituito appunto dalle mappe catastali) non solo in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nelle ipotesi in cui esse risultino idonee alla determinazione certa del confine, secondo il suo incensurabile apprezzamento.

4. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono entrambi inammissibili, poiché sollecitano una diversa proposizione delle emergenze istruttorie.

Il ricorrente lamenta, infatti, la mancata assunzione di una prova (quella testimoniale) nonché l’errata applicazione dell’art. 950 cod. civ. edella giurisprudenza che lo interpreta.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che è riservata al giudice del merito la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - motivazione; pertanto, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice del merito non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass, n. 17753/2017; Cass. n. 11064/2022; n. 13485/2014; n. 11511/2014; Cass. n. 11699/2013; n. 12362/2006).

Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello di Brescia si è soffermata sulla valutazione dell’attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, ritenendo essa stessa non determinanti ulteriori assunzioni di mezzi probatori (p. 7 della sentenza), per poi ricorrere al criterio di accertamento sussidiario rappresentato dall’affidabilità delle mappe catastali.

Né il ricorrente si è avvalso, come avrebbe invece dovuto, di idonee prove documentali, stante il principio di diritto espresso da questa Corte con riferimento all’art. 950 cod. civ., ossia che per l'individuazione della linea di separazione fra proprietà limitrofe base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini.

Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. 2 civ., 04.08.2022, n. 24171; Cass. 2 civ., 01.12.2021, n. 37787; Cass. 2 civ., 23.07.2020, n. 15759; Cass. 6 civ., 05.12.2018, n. 31377; Cass.n. 10501/2013; Cass. Civ, 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass. 15 novembre 2007, n. 23720).

5. Anche il secondo motivo è inammissibile.

In disparte il riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. per il Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - limite della doppia conforme.

Va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez.

L, 20.07.2022, n. 22782;Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.20 22, n. 8320; Cass., Sez.

L, 06.08.2019, n. 20994).

Nella specie, il ricorrente non ha indicato, e comunque non sono rilevabili, le ragioni di diversità fra le due pronunce.

Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01), ancorché non siano state assunte tutte le prove ammesse: ciò in quanto, come appena argomentato sub 4., è riservata al giudice del merito la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione.

5.1. Quanto all’asserita violazione di legge, deltutto inconferente è il riferimento all’art. 1141 cod. civ., ove la presunzione di possesso intermedio è determinata da una precedente situazione di detenzione, destinata a realizzare – sussistendo tutti i presupposti di legge – un’interversione del possesso; fattispecie del tutto estranea al caso che ci occupa.

Infine, per quel che riguarda la presunta violazione dell’art.

Ric. 2020 n. 03508 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - 115 cod. proc. civ., come già messo in evidenza, è insindacabile la decisione del giudice di prime cure di ritenere inutilizzabile la prova testimoniale ai fini del suo discrezionale convincimento.

6. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, le spese liquidate come da dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00, oltre a €200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3508-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]con facoltà tra loro disgiunte; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) , elet tivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1631/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12.11.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.09.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - 1.Il sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi proprietario di un fondo sito in agro del Comune di Tignale, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia – Sez. distaccata di Salò, il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario di un fondo finitimo, chiedendo al giudice adito di accertare il confine tra due fondi, con condanna del convenuto al rilascio della porzione di fondo abusivamente occupata. Costituitosi il convenuto, eccepiva il difetto di contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria del fondo insieme all’attore, e quindi litisconsorte necessario; chiedeva il rigetto delle avverse pretese sostenendo che il confine tra i due fondi era da quello storico ultratrentennale rappresentato da una siepe esistente sui luoghi di causa, ed eccependo in via riconvenzionale l’usucapione della porzione di terreno in contestazione. 2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1148/2016 del 18.04.2016, accoglieva la domanda attorea, accertando che il confine tra i due fondi coincideva con la linea individuata dal C.T.U. in base alle mappe catastali. 3. Con atto di citazione notificato il 04.10.2016, il sig. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la su ddetta sentenza, lamentando che il giudice di prime cure non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria del fondo dell’attore; non si era pronunciato sull’eccezione riconvenzionale di usucapione della zona confinaria; per la corretta individuazionedei confini tra i due fondi si era avvalso unicamente delle risultanze delle mappe catastali, senza procedere all’assunzione delle prove testimoniali, pure ammesse. Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - 4. La Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1631/2019 qui impugnata rigettava l’appello, condannando l’appellante alle spese. La Corte osservava che: -il litisconsorzio necessario sussiste solo rispetto ai comproprietari del fondo nei cui confronti viene esercitata la domanda di rilascio, e non viceversa (come nel caso di specie); -l’eccezione di usucapione proposta in via riconvenzionale non era evincibile dalla formulazione in atti nel giudizio di primo grado, mancando qualsiasi riferimento all’elemento soggettivo dell’animus possidendi e a quello oggettivo della possessio, né erano state avanzate specifiche richieste istruttorie, non essendo a ciò utile la prova testimoniale articolata in primo grado, in considerazione della genericità ed indeterminatezza del capitolato; - la prova per testi richiesta dall’appellante ai fini della corretta individuazione dei confini, e non assunta dal Giudice di prim e cure, doveva ritenersi generica ed indeterminata nella formulazione del capitolato di prova; - q uanto all’utilizzo delle mappe catastali da parte del Tribunale, rilevava la Corte distrettuale che il ricorso al sistema di accertamento sussidiario (costituito,appunto, dalle mappe catastali) è consentito al giudice del merito non solo in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nelle ipotesi in cui esse risultino idonee alla determinazione certa del confine, secondo il suo incensur abile apprezzamento. 5. Avversola sentenza della Corte d’Appello proponeva ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi. Resiste la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quale unica erede del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt.112, 167, 134, 245, 101 cod. proc. civ., nonché violazione dell’art.2697 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3),cod. proc. civ. La Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la proposizione di un’eccezione riconvenzionale di usucapione: nella prospettazione del ricorrente, il riferimento alla delimitazione del confine attraverso l’elemento naturale della siepe presente in loco da oltre trent’anni funge da fatto impeditivo, exart. 2697 cod. civ., alla domanda dell’attore di accertamento del confine e di rilascio della porzione di fondo occupata. Non riconoscendo e non ammettendo l’eccezione riconvenzionale di usucapione i giudici di appello hanno violato: l’art. 112 cod. proc. civ., perché hanno omesso di esaminare un tema difensivo proposto già in primo grado; l’art. 167 cod. proc. civ., ignorando un’eccezione di merito ritualmente formulata; l’art. 101 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., impedendo di provare il fatto impeditivo opposto; gli artt. 134 e 245 cod. proc. civ. revocando implicitamente l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il G.I. aveva ammesso il capitolo di prova testimoniale. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.115 cod. proc. civ. e dell’art. 1141 cod. civ., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’Appello non ha assunto la prova testimoniale articolata in primo grado, in considerazione della genericità ed Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - indeterminatezza del capitolato, con ciò violando l’art. 115 cod. proc. civ., limitando la difesa dell’appellante; violando altresìl’art. 1141 cod. civ.: secondo i giudici di seconde cure, l’eccezione di usucapione proposta in via riconvenzionale era stata considerata non evincibile dalla formulazione in atti nel giudizio di primo grado, mancando qualsiasi riferimento all’elemento soggettivo dell’animus possidendi e a quello oggettivo della possessio, né erano state avanzate specifiche richieste istruttorie. Lamenta il ricorrente che per la dimostrazione dell’elemento oggettivo della possessionon era, appunto, stata assunta la prova testimoniale; mentre per quanto riguarda la prova dell’animus possidendi, esso si presume exart. 1141 cod. civ. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 950 cod. proc. civ., con riferimento all’art.360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Stante la mancata in dagine nel merito da parte del g iudice di seconde cure, non è corretto invocare la giurisprudenza che gli consentirebbe l’utilizzo delle mappe catastali, e quindi il ricorso al sistema di accertamento sussidiario (costituito appunto dalle mappe catastali) non solo in caso di mancanza assoluta ed obiettiva di altri elementi, ma anche nelle ipotesi in cui esse risultino idonee alla determinazione certa del confine, secondo il suo incensurabile apprezzamento. 4. Il primo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e sono entrambi inammissibili, poiché sollecitano una diversa proposizione delle emergenze istruttorie. Il ricorrente lamenta, infatti, la mancata assunzione di una prova (quella testimoniale) nonché l’errata applicazione dell’art. 950 cod. civ. edella giurisprudenza che lo interpreta. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che è riservata al giudice del merito la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - motivazione; pertanto, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, il giudice del merito non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le deduzioni difensive (Cass, n. 17753/2017; Cass. n. 11064/2022; n. 13485/2014; n. 11511/2014; Cass. n. 11699/2013; n. 12362/2006). Nel caso che ci occupa, la Corte d’Appello di Brescia si è soffermata sulla valutazione dell’attività istruttoria compiuta nel giudizio di primo grado, ritenendo essa stessa non determinanti ulteriori assunzioni di mezzi probatori (p. 7 della sentenza), per poi ricorrere al criterio di accertamento sussidiario rappresentato dall’affidabilità delle mappe catastali. Né il ricorrente si è avvalso, come avrebbe invece dovuto, di idonee prove documentali, stante il principio di diritto espresso da questa Corte con riferimento all’art. 950 cod. civ., ossia che per l'individuazione della linea di separazione fra proprietà limitrofe base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass. 2 civ., 04.08.2022, n. 24171; Cass. 2 civ., 01.12.2021, n. 37787; Cass. 2 civ., 23.07.2020, n. 15759; Cass. 6 civ., 05.12.2018, n. 31377; Cass.n. 10501/2013; Cass. Civ, 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass. 15 novembre 2007, n. 23720). 5. Anche il secondo motivo è inammissibile. In disparte il riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ. per il Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 7 - limite della doppia conforme. Va rilevato che, nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, comma n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782;Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.20 22, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato, e comunque non sono rilevabili, le ragioni di diversità fra le due pronunce. Ciò fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 -Rv. 651028 - 01), ancorché non siano state assunte tutte le prove ammesse: ciò in quanto, come appena argomentato sub 4., è riservata al giudice del merito la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione. 5.1. Quanto all’asserita violazione di legge, deltutto inconferente è il riferimento all’art. 1141 cod. civ., ove la presunzione di possesso intermedio è determinata da una precedente situazione di detenzione, destinata a realizzare – sussistendo tutti i presupposti di legge – un’interversione del possesso; fattispecie del tutto estranea al caso che ci occupa. Infine, per quel che riguarda la presunta violazione dell’art. Ric. 2020 n. 03508 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 8 - 115 cod. proc. civ., come già messo in evidenza, è insindacabile la decisione del giudice di prime cure di ritenere inutilizzabile la prova testimoniale ai fini del suo discrezionale convincimento. 6. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, le spese liquidate come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.000,00, oltre a €200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 03504/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris