Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2000
ECLI:EU:C:2000:164
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998J0007 - IT
Avis juridique important
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61998J0007
Sentenza della Corte del 28 marzo 2000. - [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles - Esecuzione delle decisioni - Ordine pubblico. - [OSCURATO:PERSONA]7/98.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-01935
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
1 [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Valutazione da parte del giudice richiesto - Limiti - Sindacato della Corte
([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 1)
2 [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Competenza del giudice di origine basata sulla cittadinanza della vittima di un reato - Presa in considerazione da parte del giudice richiesto - Inammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 1)
3 [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Nozione
([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 1)
4 [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni - Motivi di rifiuto - Violazione dell'ordine pubblico dello Stato richiesto - Convenuto perseguito per dolo - Diniego del giudice di origine di riconoscergli il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente - Presa in considerazione da parte del giudice richiesto - Ammissibilità
([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 27, punto 1, e Protocollo, art. II)
[OSCURATO:PERSONA]
1 Sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, le esigenze del loro ordine pubblico conformemente alle loro concezioni nazionali, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente.
(v. punti 22-23)
2 Il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.
(v. punto 34 e dispositivo)
3 Il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, contenuta all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrasti in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto sia lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.
(v. punto 37)
4 Il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, contenuta all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell'uomo. Pertanto, l'art. II del Protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA], che riconosce il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente dinanzi ai giudici penali di uno Stato contraente alle persone non in possesso della cittadinanza di detto Stato e domiciliate in un altro Stato contraente solo nella misura in cui esse sono imputate di un'infrazione non volontaria, non può essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice dello Stato richiesto possa, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, tener conto, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui al predetto art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.
(v. punti 44-45 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-7/98,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dal Bundesgerichtshof ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 27, punto 1, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, L. Sevón e R. Schintgen, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore) e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. Saggio
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il signor [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. H. Klingelhöffer, del foro di Ettlingen;
- per il governo tedesco, dal signor R. Wagner, Regierungsdirektor presso il Ministero federale della Giustizia, in qualità di agente;
- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargée de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal signor J.L. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. B. Wägenbaur, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo francese e della [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 2 marzo 1999,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 settembre 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 dicembre 1997, pervenuta in cancelleria il 14 gennaio 1998, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 27, punto 1, della citata [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), e dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor [OSCURATO:PERSONA], residente in Francia, ed il signor [OSCURATO:PERSONA], residente in [OSCURATO:PERSONA], a proposito dell'esecuzione, in tale Stato contraente, di una sentenza pronunciata il 13 marzo 1995 dalla [OSCURATO:PERSONA] d'assises di Parigi (Francia), che condanna quest'ultimo a versare al signor [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, un indennizzo di 350 000 FRF.
[OSCURATO:PERSONA]
3 Ai sensi del suo art. 1, primo comma, la [OSCURATO:PERSONA] «si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale».
4 In materia di competenza la regola di principio, sancita all'art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], stabilisce che le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'art. 3, secondo comma, vieta all'attore di avvalersi di talune regole di competenza esorbitanti, in particolare, per quanto riguarda la Francia, di quelle fondate sulla cittadinanza, che risultano dagli artt. 14 e 15 del code civil.
5 [OSCURATO:PERSONA] prevede altresì regole di competenza speciali. Così, l'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] recita:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(...)
4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile».
6 In materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni la regola di principio, sancita all'art. 31, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA], stabilisce che le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente previa apposizione della formula esecutiva su istanza della parte interessata.
7 Ai sensi dell'art. 34, secondo comma, «l'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28».
8 L'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] dispone:
«Le decisioni non sono riconosciute:
1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto».
9 L'art. 28, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] precisa:
«Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1».
10 Ai sensi degli artt. 29 e 34, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA]:
«In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito».
11 L'art. II del Protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «Protocollo»), che, ai sensi dell'art. 65 di quest'ultima, ne fa parte integrante, recita:
«Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.
Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti»
La controversia oggetto della causa a qua
12 [OSCURATO:PERSONA] era stato avviato un procedimento istruttorio a carico del signor [OSCURATO:PERSONA] in seguito al decesso, avvenuto in [OSCURATO:PERSONA], di una cittadina francese di 14 anni. L'istruzione si è conclusa con un non luogo a procedere.
13 Dietro denuncia del signor [OSCURATO:PERSONA], padre della ragazza, è stato avviato un procedimento istruttorio in Francia, in quanto la magistratura francese ha ritenuto di essere competente, data la cittadinanza francese della vittima. Al termine di tale istruttoria, il signor [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] d'assises di Parigi con sentenza della sezione istruttoria (chambre d'accusation) della [OSCURATO:PERSONA] d'appel di Parigi.
14 Tale sentenza di rinvio a giudizio nonché la costituzione di parte civile del padre della vittima sono state notificate al signor [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene sia stata ordinata la sua comparizione personale, quest'ultimo non si è presentato all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] d'assises di Parigi ha pertanto applicato la procedura in contumacia, come disciplinata dagli artt. 627 e segg. del codice di procedura penale francese. Conformemente all'art. 630 di quest'ultimo, secondo cui il difensore non può stare in giudizio al posto del contumace, la [OSCURATO:PERSONA] d'assises ha statuito senza sentire i difensori incaricati dal signor [OSCURATO:PERSONA] di rappresentarlo.
15 Con sentenza 9 marzo 1995 la [OSCURATO:PERSONA] d'assises ha condannato il signor [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto colpevole di atti di violenza da cui sia derivata in via preterintenzionale la morte di una persona, ad una pena di 15 anni di reclusione. Con sentenza 13 marzo 1995, decidendo sugli interessi della parte civile, essa ha condannato, ancora in contumacia, il signor [OSCURATO:PERSONA] a pagare al signor [OSCURATO:PERSONA] un indennizzo di 350 000 FRF.
16 Dietro domanda del signor [OSCURATO:PERSONA], il presidente di una sezione civile del Landgericht di Kempten, competente per territorio, ha dichiarato esecutiva per la [OSCURATO:PERSONA] la sentenza 13 marzo 1995. Poiché l'Oberlandesgericht aveva respinto la relativa impugnazione proposta dal signor [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo ha esperito dinanzi al Bundesgerichtshof una «Rechtsbeschwerde», nel cui ambito ha fatto valere di non aver potuto difendersi in modo efficace dalla condanna inflittagli dal giudice francese.
17 Pertanto, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le norme in materia di competenza rientrino tra quelle di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, allorché lo Stato nel quale si svolge un processo penale ha fondato la propria competenza unicamente sulla cittadinanza della vittima (art. 3, secondo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles, riguardante la Francia) per pronunciarsi nei confronti di un soggetto che è residente nel territorio di un altro Stato firmatario (art. 2, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles).
Qualora la questione n. 1 venga risolta negativamente:
2) Se il giudice dello Stato di esecuzione (art. 31, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles) per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale ha negato al debitore la possibilità di farsi assistere da un avvocato per difendersi contro la parte civilmente costituita (art. II del Protocollo del 27 settembre 1968 sull'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles) in quanto il convenuto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ed imputato di delitto doloso non è comparso in giudizio personalmente.
Qualora anche alla questione n. 2 sia data soluzione negativa:
3) Se il giudice dello Stato di esecuzione, per motivi di ordine pubblico ai sensi dell'art. 27, primo comma, della [OSCURATO:PERSONA] di Bruxelles possa tener conto del fatto che il giudice dello Stato nel quale si svolge il processo penale si è dichiarato competente unicamente in base alla cittadinanza della vittima (v. supra questione n. 1) e inoltre ha negato al convenuto la possibilità di farsi assistere da un avvocato (v. supra, questione n. 2)».
Osservazioni preliminari
18 Con tali questioni il giudice a quo chiede in sostanza alla Corte quale sia l'interpretazione che occorre dare della nozione di «ordine pubblico dello Stato richiesto» di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA].
19 Occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] mira a facilitare, per quanto possibile, la libera circolazione delle sentenze prevedendo un procedimento di exequatur semplice e rapido (v., segnatamente, sentenze 2 giugno 1994, causa C-414/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2237, punto 20, e 29 aprile 1999, causa C-267/97, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2543, punto 25).
20 Risulta dalla giurisprudenza della Corte che questo procedimento costituisce un sistema autonomo e completo, indipendente rispetto ai sistemi giuridici degli Stati contraenti, e che il principio della certezza del diritto nell'ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza dell'art. 220 del Trattato CE (divenuto art. 293 CE), sul quale essa si fonda, esigono che vengano applicate uniformemente in tutti gli Stati contraenti le disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] e la giurisprudenza della Corte ad esse riferita (v., segnatamente, sentenza 11 agosto 1995, causa C-432/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2269, punto 39).
21 Per quanto riguarda l'art. 27 della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che esso dev'essere interpretato restrittivamente, in quanto costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 20). Per quanto attiene più in particolare al ricorso alla clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che essa deve applicarsi soltanto in casi eccezionali (sentenze 4 febbraio 1988, causa 145/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 645, punto 21, e 10 ottobre 1996, causa C-78/95, Hendrikman e Feyen, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4943, punto 23).
22 Ne consegue che, sebbene gli Stati contraenti restino, in linea di principio, liberi di determinare, in forza della riserva di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle loro concezioni nazionali, le esigenze del loro ordine pubblico, i limiti di tale nozione rientrano nell'interpretazione della [OSCURATO:PERSONA].
23 Pertanto, sebbene non spetti alla Corte definire il contenuto dell'ordine pubblico di uno Stato contraente, essa è però tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato contraente può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato contraente.
24 Occorre al riguardo rilevare che, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è stata stipulata sulla base dell'art. 220 del Trattato e nel quadro da esso definito, le sue disposizioni sono connesse con il Trattato (sentenza 10 febbraio 1994, causa C-398/92, Mund & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-467, punto 12).
25 Secondo una giurisprudenza costante, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., segnatamente, parere 2/94 del 28 marzo 1996, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1759, punto 33). A tal fine la Corte si ispira alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») riveste, a questo proposito, un significato particolare (v., segnatamente, sentenza 15 maggio 1986, causa 222/84, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1651, punto 18).
26 La Corte ha così riconosciuto espressamente il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, che si ispira a tali diritti fondamentali (sentenze 17 dicembre 1998, causa 185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punti 20 e 21, e 11 gennaio 2000, cause riunite C-174/98 P e C-189/98 P, [OSCURATO:PERSONA] e Van der Wal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-0000, punto 17).
27 L'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6, n. 2, UE) ha sancito questa giurisprudenza. Ai sensi di tale disposizione, «l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario».
28 E' alla luce di dette considerazioni che occorre risolvere le questioni pregiudiziali.
Sulla prima questione
29 Con la presente questione il giudice a quo chiede in sostanza se, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.
30 In via preliminare occorre ricordare che, secondo la lettera stessa del suo art. 1, primo comma, la [OSCURATO:PERSONA] si applica alle decisioni pronunciate in materia civile da un giudice penale (sentenza 21 aprile 1993, causa C-172/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1963, punto 16).
31 Nel sistema della [OSCURATO:PERSONA], salvo alcune ipotesi tassativamente elencate al suo art. 28, primo comma, nessuna delle quali corrisponde alla fattispecie oggetto della causa a qua, il giudice adito non può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine. Tale principio fondamentale, sancito all'art. 28, terzo comma, prima frase, della detta [OSCURATO:PERSONA], è suffragato dalla precisazione, contenuta nella seconda frase dello stesso comma, secondo cui «le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1».
32 Ne consegue che l'ordine pubblico dello Stato richiesto non può essere opposto al riconoscimento o all'esecuzione di una decisione pronunciata in un altro Stato contraente per il solo motivo che il giudice d'origine non abbia rispettato le norme della [OSCURATO:PERSONA] relative alla competenza.
33 Considerati i termini generici in cui è formulato l'art. 28, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA], una soluzione simile deve essere ritenuta applicabile, in linea di principio, anche nell'ipotesi in cui il giudice dello Stato d'origine abbia fondato, a torto, su una norma che faccia riferimento ad un criterio di cittadinanza la propria competenza nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio dello Stato richiesto.
34 Si deve pertanto risolvere la prima questione nel senso che, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.
Sulla seconda questione
35 Con la presente questione il giudice a quo chiede in sostanza se, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine ha negato al convenuto stesso il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.
36 Occorre rilevare che, vietando la revisione del merito della decisione straniera, gli artt. 29 e 34, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ostano a che il giudice dello Stato richiesto neghi il riconoscimento o l'esecuzione di detta decisione per il solo motivo che esista una divergenza tra la norma giuridica applicata dal giudice dello Stato d'origine e quella che avrebbe applicato il giudice dello Stato richiesto se gli fosse stata sottoposta la controversia. Allo stesso modo, il giudice dello Stato richiesto non può controllare l'esattezza delle valutazioni di diritto o di fatto operate dal giudice dello Stato d'origine.
37 Un ricorso alla clausola dell'ordine pubblico contenuta all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] è immaginabile solo nel caso in cui il riconoscimento o l'esecuzione della decisione pronunciata in un altro Stato contraente contrastasse in modo inaccettabile con l'ordinamento giuridico dello Stato richiesto, in quanto fosse lesiva di un principio fondamentale. Per rispettare il divieto della revisione nel merito della decisione straniera, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta di una regola di diritto considerata essenziale nell'ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale nello stesso ordinamento giuridico.
38 Quanto al diritto ad essere difesi, cui fa riferimento la questione pregiudiziale, occorre rilevare che esso occupa una posizione eminente nell'organizzazione e nello svolgimento di un processo equo e che figura tra i diritti fondamentali che risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.
39 Ancor più precisamente, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato a più riprese in materia penale che, sebbene non assoluto, il diritto di ogni imputato ad essere effettivamente difeso da un avvocato, se necessario nominato d'ufficio, figura tra gli elementi fondamentali del processo equo e che un imputato non perde il beneficio di tale diritto per il solo fatto della sua assenza dal dibattimento (v. Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenze 23 novembre 1993, Poitrimol c. Francia, serie A n. 277-A; 22 settembre 1994, Pelladoah c. [OSCURATO:PERSONA], serie A n. 297-B, e 21 gennaio 1999, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio, non ancora pubblicata nella Raccolta).
40 Da tale giurisprudenza risulta che il giudice nazionale di uno Stato contraente ha il diritto di ritenere che il rifiuto di sentire la difesa di un imputato assente dal dibattimento costituisca una violazione manifesta di un diritto fondamentale.
41 Il giudice a quo si interroga tuttavia circa la possibilità, per il giudice dello Stato richiesto, di tener conto, considerato l'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], di una violazione di tale natura alla luce della lettera dell'art. II del Protocollo. Quest'ultimo, che implica un'estensione dell'ambito d'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] al campo penale giustificata con le conseguenze in materia civile o commerciale che possono derivare dalla sentenza di un giudice penale (sentenza 26 maggio 1981, causa 157/80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1391, punto 6), riconosce il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente dinanzi ai giudici penali di uno Stato contraente alle persone non in possesso della cittadinanza di detto Stato domiciliate in un altro Stato contraente solo nella misura in cui esse sono imputate di un'infrazione non volontaria. Questa limitazione è stata interpretata nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] si è proposta, manifestamente, di escludere dalla possibilità di farsi difendere senza comparire personalmente le persone imputate di reati gravi (citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 12).
42 Tuttavia, da una giurisprudenza elaborata dalla Corte in merito al fondamento dei principi ricordati ai punti 25 e 26 della presente sentenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (v., segnatamente, sentenze 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2885, punto 39, e 24 ottobre 1996, causa C-32/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/Lisrestal e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5373, punto 21).
43 Inoltre, la Corte ha altresì affermato che, anche se lo scopo della [OSCURATO:PERSONA] è quello di garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, questo obiettivo non potrebbe tuttavia essere raggiunto indebolendo i diritti della difesa (sentenza 11 giugno 1985, causa 49/84, Debaecker e Plouvier, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1779, punto 10).
44 Da questa evoluzione giurisprudenziale discende che il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico deve essere considerato possibile nei casi eccezionali in cui le garanzie previste dall'ordinamento dello Stato d'origine e dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa non sono bastate a proteggere il convenuto da una violazione manifesta del suo diritto a difendersi dinanzi al giudice d'origine, come sancito dalla CEDU. Pertanto, l'art. II del Protocollo non può essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice dello Stato richiesto possa tener conto, alla luce dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], del fatto che, nell'ambito di un'azione di risarcimento danni fondata su un reato, il giudice dello Stato d'origine si è rifiutato di sentire la difesa dell'imputato, perseguito per un reato doloso, per la sola ragione della sua assenza dal dibattimento.
45 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che, alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.
Sulla terza questione pregiudiziale
46 Considerata la soluzione apportata alla seconda questione, non occorre risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Le spese sostenute dai governi tedesco e francese, nonché dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 4 dicembre 1997, dichiara:
L'art. 27, punto 1, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell'[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, e dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dev'essere così interpretato:
1) Alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], il giudice dello Stato richiesto non può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo, del solo fatto che il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza sulla cittadinanza della vittima di un reato.
2) Alla luce della clausola dell'ordine pubblico di cui all'art. 27, punto 1, della detta [OSCURATO:PERSONA], il giudice dello Stato richiesto può tener conto, nei confronti di un convenuto domiciliato sul territorio di quest'ultimo e perseguito per un reato doloso, del fatto che il giudice dello Stato d'origine gli ha negato il diritto di farsi difendere senza comparire personalmente.