CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 settembre 2023
Cassazione n. 28491/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4619 –2020 proposto da: avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, v ia [OSCURATO:PERSONA] n.30, presso l’Agenzia Placidi , rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Ramusi o 6 , presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2020n.4619 sez. S2 - ud. 9 - 9 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 231 / 2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, pubblicatail 19/6/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/9/2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 231/2019 la Corte di Appello di Campobasso, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza n. 90/2015 del Tribunale di Isernia , ha rideterminato le spese del giudizio liquidate in primo grado in favore dell'attore avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il giudizio era stato instaurato, nel 2000, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dei compensi dell'attività difensiva prestata nei confronti della societàdinanzi ai Tribunali di Larino e Campobasso; la GTM aveva proposto domanda riconvenzionale per risarcimento di asseriti danni conseguente a negligenza professionale. Nella liquidazione delle spese, il Tribunale aveva individuato il valore complessivo della lite nella misura di Euro 4.727.409, tenendo conto anche del valore della domanda riconvenzionale proposta dalla società; quindi, nel solo dispositivo, aveva liquidato in dettaglio Euro 5.703 per la fase di studio, Euro 5.763 per la fase introduttiva, Euro 16.757 per la fase istruttoria ed Euro 9.920 per la fase decisoria; poi, come aveva preannunciato in motivazione, ritenendo applicabile la maggiorazione « ex art. 19 d . m . 55/2014 » per l'impegno professionale prestato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dalcodifensore, aveva riconosciuto un ulteriore importo pari al 30% dei compensi così complessivamente liquidati. 1.2. La Corte d'appello di Campobasso, in accoglimento parziale del settimo motivo di impugnazione di G.T.M., con cui era stata eccepita l’assenza di attività istruttoria e contestata la sussistenza dei Ric. 2020n.4619 sez. S2 - ud. 9 - 9 - 20 23 - 3 - presupposti della maggiorazione, ha ridotto al 10% «la maggiorazione prevista ex art.19» e quindi calcolato sul definitivo compenso di Euro 36.145, quale compenso ulteriore, il solo importo di Euro 3.614,50. 2. Avverso questa sentenza, inizialmente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione di errore materiale ravvisandolo nell’avere la Corte d’appello tenuto a riferimento, per il calcolo della maggiorazione, l’importo di Euro 36.145 li quidato complessivamente in dispositivo, invece della maggior somma risultante dall’applicazione dei parametri medi previsti per lo scaglione relativo al valore individuato dal Tribunale: a suo dire, infatti, la decisione si presentava sul punto contraddittoria, perché da un canto la Corte d’appello aveva affermato, in motivazione, l’opportunità di contenere la maggiorazione ex art. 19 del d.m. 55/2014 nella misura del 10% «sui valori medi tabellari» e d’altro canto aveva poi tenuto a base di calcolo un importo corrispondente ai valori minimi e non medi. La Corte d'Appello ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale perché ha escluso la sussistenza di un errore, rilevandoche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] non avevaproposto appello incidentale avverso la liquidazione del compenso base e, in conseguenza, la statuizione era divenuta sul punto intangibile. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha allora proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un unico motivo; la società GTM ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato, in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 comma II cod. proc. civ.: l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione sarebbe stata resa in violazione dell'art. 346 cod. proc. civ. perché per univoco insegnamento giurisprudenziale l'istanza di correzione di errore Ric. 2020n.4619 sez. S2 - ud. 9 - 9 - 20 23 - 4 - materiale non integra mai un motivo di gravame; la Corte d'Appello avrebbe omesso di rilevare il contrasto tra motivazione e dispositivo nella sentenza di primo grado, mentre avrebbe dovuto far prevalere la motivazione sul dispositivo e provvedere in conseguenza ad una nuova liquidazione delle competenze spettanti per il primo grado, applicando i parametri medi dello scaglione tariffario da Euro 4 milioni ad Euro 8 milioni come individuato in motivazione; l’importo considerato a base di calcolo della maggiorazione, infatti, corrisponderebbe invece ai valori minimi . A sostegno del motivo l’avvocato ricorrente ha richiamato un precedente di questa Corte (Cass. VI – 2, n. 26236/2019) che ha affermato la prevalenza della motivazione suldispositivo in ipotesi di contrasto. 1.1. Il motivo è infondato. In fatto, deve innanzitutto osservarsi che il Tribunale di Isernia, in motivazione, ha determinato il valore della domanda, affermando di individuare in sua correlazione i parametri del d.m. 55/2014, applicando una maggiorazione del 30% «di cui all’art.19 del d.m. 55/2014». In disparte, dunque, il richiamo non conferente all’art. 19 del d.m. 55/2014,che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in materia stragiudiziale, operato invece del corretto richiamo al precedente art. 6,dettato per il calcolo dei compensi nel le controversie di valore superiore a euro 520.000,00, la liquidazione contenuta nella pronuncia di primo grado non presentava comunque alcuna contraddizione tra motivazione e dispositivo. Questa liquidazione del compenso base è divenuta intangibile, non avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] proposto sul punto alcuna impugnazione. La Corte d’appello ha provveduto a ridurre la percentuale di calcolo della maggiorazione come espressa in dispositivo, in Ric. 2020n.4619 sez. S2 - ud. 9 - 9 - 20 23 - 5 - accoglimento dell’impugnazione della società: ha limitato, quindi, la riforma della pronuncia alla riduzione della percentuale di maggiorazione come indicata dal Tribunale, ricalcolando in conseguenza l’importo riconosciuto a tale titolo, esplicitamente distinto in dispositivo, senzamodificare l’importo base di applicazione della percentuale modificata; diversamente decidendo, infatti, sarebbe incorsanella violazione del divieto di reformatio in peius . In diritto, deve considerarsi che l’art. 6 del d.m. 55/2014, nella formulazione precedente la modifica introdotta dall’art. 2 del decreto ministeriale 13/08/2022 n. 147, applicabile alla fattispecie ratione temporis, prevedeva che a lla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applicasse «di regola» un incremento percentuale , progressivamente secondo ulteriori scaglioni tariffari: in particolare, «per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro4.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in piu' dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio puo' essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.» Ric. 2020n.4619 sez. S2 - ud. 9 - 9 - 20 23 - 6 - La norma così formulata è stata interpretata da questa Corte nel senso che non incorre in violazione dell'art. 6 d.m.n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a 520.000,00 Euro, applichi incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, come evincibile dall’utilizzo della locuzione avverbiale «di regola», del verbo «può» e della preposizione «fino» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31347 del 24/10/2022). Per queste osservazioni, deve escludersi che risulti un contrasto tra motivazione e dispositivo, risultando l’indicazione dei «valori medi tabellari» contenuta in motivazione non inequivocabilmente riferibile all’utilizzo di una particolare misura percentuale di aumento, di scaglione in scaglione, fino a quello comprensivo del valore della causa come individuata dal Giudice. 3. Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., secondo la liquidazione operata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condannal’ avv. [OSCURATO:PERSONA] al rimborso delle spese processuali in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., liquida ndole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del Ric. 2020n.4619 sez. S2 - ud. 9 - 9 - 20 23 - 7 - 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bi