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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12187/2022

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la seguente ordinanza itTriíS) L-r-- C,Yroe sul ricorso iscritto al n. 4019/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 74/1/2012, depositata il 12 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 23 marzo 2022, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis,

I. n. 176 del 2020, dal relatore [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno 2005 nei confronti della società PRO.BU.BU. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e notificato anche ai soci, tra i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva il pagamento delle maggiori imposte dovute.

L'avviso, originariamente relativo a Irpef, Irap e Iva, in via di autotutela veniva limitato dall'Ufficio alla sola debenza Iva, oltre alle relative sanzioni.

L'impugnazione della contribuente, la quale eccepiva l'illegittimità dell'atto perché emesso nei confronti di società cessata, il difetto di contraddittorio, il difetto di notifica e, comunque, la non debenza della pretesa e l'eccessività delle sanzioni, era rigettato dalla CTP di Genova.

La sentenza era confermata dal giudice d'appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con cinque motivi, cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La contribuente deposita altresì memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va rilevato che tra le stesse parti e con riguardo alla medesima annualità d'imposta risulta pendente il ricorso R.G.N. 5743/2021.

2. Va, pertanto, disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione unitaria dei due ricorsi.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione unitaria con il ricorso R.G.N. 5743/2021.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza itTriíS) L-r-- C,Yroe sul ricorso iscritto al n. 4019/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il primo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 74/1/2012, depositata il 12 giugno 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 23 marzo 2022, fissata ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, I. n. 176 del 2020, dal relatore [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento per l'anno 2005 nei confronti della società PRO.BU.BU. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] e notificato anche ai soci, tra i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con cui chiedeva il pagamento delle maggiori imposte dovute. L'avviso, originariamente relativo a Irpef, Irap e Iva, in via di autotutela veniva limitato dall'Ufficio alla sola debenza Iva, oltre alle relative sanzioni. L'impugnazione della contribuente, la quale eccepiva l'illegittimità dell'atto perché emesso nei confronti di società cessata, il difetto di contraddittorio, il difetto di notifica e, comunque, la non debenza della pretesa e l'eccessività delle sanzioni, era rigettato dalla CTP di Genova. La sentenza era confermata dal giudice d'appello. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con cinque motivi, cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La contribuente deposita altresì memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevato che tra le stesse parti e con riguardo alla medesima annualità d'imposta risulta pendente il ricorso R.G.N. 5743/2021. 2. Va, pertanto, disposto rinvio a nuovo ruolo per consentire la trattazione unitaria dei due ricorsi. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione unitaria con il ricorso R.G.N. 5743/2021. D
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