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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20262/2026

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ente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 414/2021depositata il 21/12/2021.Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 414/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021,la Corte d’appello di Campobasso, nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale diIsernia n. 778, pubblicata in data 4 novembre 2017.2.

Il Tribunale, a propria volta, aveva, da un lato, respinto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire: 1) larisoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] sia del rapportodi conto corrente n.

L100417653310 e sia conto titoli n.L102417653310 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] medesima nel 1998; 2) ilrisarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari acomplessivi € 805.780,00 e, dall’altro lato, accolto la domandariconvenzionale proposta dalla banca, condannando l’attore alpagamento della somma di € 85.435,41 oltre interessi nella misurapattuita, pari al saldo negativo del conto corrente.3.

A fondamento della propria domanda, l’odierno ricorrente avevariferito di avere concluso con l’odierna controricorrente un contratto di“conto trader” – definito dalla decisione impugnata, riprodotta inricorso, come “prodotto complesso composto da un conto corrente, dalservizio di deposito e custodia e/o amministrazione di titoli e strumentifinanziari nonché dalla prestazione del servizio di negoziazione,ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento di strumentifinanziari” – il quale prevedeva l’operatività sui derivati.Aveva ulteriormente riferito l’odierno ricorrente che, in data 26gennaio 2009 l’assemblea straordinaria degli azionisti della Seat PagineSez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026Gialle spa aveva deliberato un aumento di capitale, per effetto delquale le 17 option call della [OSCURATO:PERSONA] che erano detenute nelportafoglio titoli dello stesso ricorrente si erano trasformate, alla datadi inizio delle operazioni di collocamento delle nuove azioni – 30 marzo2009 - in contratti differenti da quelli iniziali per numero di azioni daprocurare e per valore delle stesse, determinando l’azzeramentodell’attivo sul conto corrente del ricorrente.Il ricorrente aveva poi dedotto di non essere stato informatodall’odierna controricorrente dell’operazione di aumento di capitale,apprendendo della stessa solo nel momento in cui aveva constatato lacarenza di liquidità sul proprio conto corrente ed aveva quindilamentato la violazione degli obblighi informativi da parte di [OSCURATO:PERSONA].Costituitasi quest’ultima contestando la fondatezza della domanda,il Tribunale di Isernia, all’esito dell’espletamento di una C.T.U., avevarespinto la domanda, rilevando che, non sussistendo fra le parti uncontratto di consulenza o di gestione del portafoglio, era da escludersil’esistenza di un obbligo informativo della banca nei confrontidell’odierno ricorrente, in quanto anche in presenza di un contrattofinalizzato all'esecuzione del servizio di deposito e di custodia dei titoli,non vi era obbligo di fornire le informazioni relative all'andamento deltitolo, non ricorrendo un contratto di gestione di portafoglio.4.

La Corte d’appello, nel disattendere il gravame dell’odiernoricorrente, ha, in primo luogo, escluso l’esistenza di un obbligo dellabanca di prestare attività di consulenza in epoca successiva all'acquistodel titolo, ritenendo un tale obbligo configurabile nel solo caso dellaconclusione di un contratto di gestione e di consulenzaLa Corte territoriale ha invece escluso che l’obbligo in questionepotesse desumersi in via generale dalla disciplina circa l'estensioneSez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026degli obblighi informativi, in capo all'intermediario stesso, nel caso diservizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini, negando cheun simile obbligo potesse desumersi né dall’art. 21 T.U.F. né dagliobblighi generali di buona fede e correttezza.La Corte d’appello, poi, esaminando il secondo punto del gravame,ha escluso la fondatezza della deduzione dell’odierno ricorrente inordine alla sussistenza di un vero e proprio contratto di consulenza.Dopo avere evidenziato la novità del profilo – dedotto solo inappello – la Corte territoriale ha escluso che il servizio di “MonitorInvestimenti” contenuto nel contratto concluso dalle parti fossericonducibile ai “Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli” di cuiall’art. 54, Reg.

Consob n. 16190/2007 - e riguardanti il distintoservizio di «gestione di portafogli», di cui all’art. 1, comma 5, lett. d),T.U.F. – osservando che il servizio di “[OSCURATO:PERSONA]” implicavaunicamente un report trimestrale ai clienti in relazione ai titoli detenutiin portafoglio.5.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello diCampobasso ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’unico motivo il ricorso deduce, testualmente, “VIOLAZIONEE/O [OSCURATO:PERSONA]'ART. 21, COMMA 1, LET.

A E/O LET.

BDEL D.LGS. N.58 DEL 1998 E/O DELL'ART. 28, COMMA 2, REG.CONSOB N.11522/1998 E/O DEGLI ARTT. 1175, 1176, 1375 E 1838DEL CODICE CIVILE, [OSCURATO:PERSONA] [sic] [OSCURATO:PERSONA] VALERESez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026SINGOLARMENTE O [OSCURATO:PERSONA], E/O DELL'ART. 2COST., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360, COMMA 1°, N.3 E/O N.4 C.P.C.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DlOBBLIGHI [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] ALL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-MARZO 2009 [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].”.Argomenta, in sintesi, il ricorso che la decisione impugnata avrebbeerroneamente escluso in radice l’esistenza di un obbligo informativo incapo all’intermediario finanziario, sul presupposto che il rapporto eraqualificabile come mera esecuzione di ordini/deposito titoli mentremancava un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale.Argomenta il ricorso che l’interpretazione fatta propria dalla Corteterritoriale dell’art. 21 TUF risulterebbe eccessivamente restrittiva e sitradurrebbe in una non corretta limitazione temporale dell’obbligoinformativo, che la Corte d’appello avrebbe confinato alla fase geneticadell’investimento, senza tenere in considerazione gli obblighi diprotezione che verrebbero a caratterizzare la fase esecutiva delrapporto.Il ricorso imputa, infine, alla decisione impugnata una letturainadeguata dei precedenti di questa Corte, i quali avrebbero inveceaffermato l’operatività di obblighi informativi post-negoziazionequando ricorrano circostanze specifiche e l’intermediario venga aconoscenza di notizie non riservate ma rilevanti e tali da incideresull’investimento.2.

Il ricorso è infondato.Sez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026Questa Corte, infatti, con costante orientamento ha ormaiaffermato il principio per cui in tema di intermediazione mobiliare, gliobblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21,comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 58/1998 sono finalizzati a consentire alcliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché taliobblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devonoessere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esaurisconocon essa (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 4602 del 22/02/2017; Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 10112 del 24/04/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.17949 del 27/08/2020).La decisione impugnata si è pienamente conformata a tale principioin quanto – con accertamento in fatto che non è stato sindacato nellapresente sede -ha inquadrato il rapporto intercorrente tra le parti comemero servizio di ricezione ed esecuzione (da parte dell’odiernacontroricorrente) di ordini (impartiti dall’odierno ricorrente),giungendo, pertanto, alla conclusione per cui la controricorrente, unavolta eseguire le istruzioni impartite dal ricorrente in ordine all’acquistoo vendita dei titoli, non poteva ritenersi tenuta a monitorarel’andamento del portafoglio del ricorrente e non era quindi tenuta afornire alcuna consulenza o informazione sull’andamento dei titolimedesimi.Il ricorrente, del resto, si mostra ben consapevole dell’orientamentodi questa Corte ma viene ad invocare il dovere di buona fede, al fine diridimensionare tale principio e di individuare, pertanto, obblighiinformativi anche successivi alla fase di esecuzione degli ordini.La tesi del ricorrente, tuttavia, in null’altro si traduce se non neltentativo – non condivisibile - di assimilare fattispecie ben diverse ecioè, da un lato, il contratto di intermediazione e consulenza finanziariaSez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026e, dall’altro lato, la fattispecie ora in rilievo, e cioè il servizio di ricezioneed esecuzione di ordini.È ben evidente, tuttavia, che mentre nel primo caso l’intermediarioassume un’obbligazione che non si limita all’acquisto o cessione di titolima si estende ad un’attività di consulenza che investe quindi il rapportocontrattuale nel corso della sua durata complessiva, nel secondo caso,invece, l’intermediario assume il compito di svolgere nell’interesse delcliente un’attività esecutiva che comporta l’assunzione di obblighiinformativi unicamente nella fase di esecuzione degli ordini – in mododa consentire al cliente di effettuare investimenti consapevoli eponderati – ma non si estende alla successiva fase di gestione delportafoglio, la cui responsabilità resta in capo esclusivamente alcliente.Né può dissertarsi di violazione della regola di buona fede: questoper la semplice ed evidente ragione che l’investitore che vogliaavvalersi di una costante attività di ausilio ed assistenza non solonell’acquisto ma anche nella gestione del portafoglio ha a propriadisposizione la possibilità di optare, appunto, per la conclusione di uncontratto di consulenza e gestione, in tal modo attribuendoall’intermediario finanziario un più ampio compito e conseguendo,quindi, più ampia tutela (cfr., a tal fine, Cass. Sez. 1 - Sentenza n.4602 del 22/02/2017).3.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo sullabase del valore effettivo della controversia che, alla luce della decisionedi prime cure, non è di valore indeterminabile ma ha un valore di €805.780,00.Sez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicaz ion e 16/06/20264.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso n. 414/2021depositata il 21/12/2021.Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 414/2021, pubblicata in data 21 dicembre 2021,la Corte d’appello di Campobasso, nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale diIsernia n. 778, pubblicata in data 4 novembre 2017.2. Il Tribunale, a propria volta, aveva, da un lato, respinto ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire: 1) larisoluzione per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] sia del rapportodi conto corrente n. L100417653310 e sia conto titoli n.L102417653310 acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] medesima nel 1998; 2) ilrisarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale pari acomplessivi € 805.780,00 e, dall’altro lato, accolto la domandariconvenzionale proposta dalla banca, condannando l’attore alpagamento della somma di € 85.435,41 oltre interessi nella misurapattuita, pari al saldo negativo del conto corrente.3. A fondamento della propria domanda, l’odierno ricorrente avevariferito di avere concluso con l’odierna controricorrente un contratto di“conto trader” – definito dalla decisione impugnata, riprodotta inricorso, come “prodotto complesso composto da un conto corrente, dalservizio di deposito e custodia e/o amministrazione di titoli e strumentifinanziari nonché dalla prestazione del servizio di negoziazione,ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento di strumentifinanziari” – il quale prevedeva l’operatività sui derivati.Aveva ulteriormente riferito l’odierno ricorrente che, in data 26gennaio 2009 l’assemblea straordinaria degli azionisti della Seat PagineSez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026Gialle spa aveva deliberato un aumento di capitale, per effetto delquale le 17 option call della [OSCURATO:PERSONA] che erano detenute nelportafoglio titoli dello stesso ricorrente si erano trasformate, alla datadi inizio delle operazioni di collocamento delle nuove azioni – 30 marzo2009 - in contratti differenti da quelli iniziali per numero di azioni daprocurare e per valore delle stesse, determinando l’azzeramentodell’attivo sul conto corrente del ricorrente.Il ricorrente aveva poi dedotto di non essere stato informatodall’odierna controricorrente dell’operazione di aumento di capitale,apprendendo della stessa solo nel momento in cui aveva constatato lacarenza di liquidità sul proprio conto corrente ed aveva quindilamentato la violazione degli obblighi informativi da parte di [OSCURATO:PERSONA].Costituitasi quest’ultima contestando la fondatezza della domanda,il Tribunale di Isernia, all’esito dell’espletamento di una C.T.U., avevarespinto la domanda, rilevando che, non sussistendo fra le parti uncontratto di consulenza o di gestione del portafoglio, era da escludersil’esistenza di un obbligo informativo della banca nei confrontidell’odierno ricorrente, in quanto anche in presenza di un contrattofinalizzato all'esecuzione del servizio di deposito e di custodia dei titoli,non vi era obbligo di fornire le informazioni relative all'andamento deltitolo, non ricorrendo un contratto di gestione di portafoglio.4. La Corte d’appello, nel disattendere il gravame dell’odiernoricorrente, ha, in primo luogo, escluso l’esistenza di un obbligo dellabanca di prestare attività di consulenza in epoca successiva all'acquistodel titolo, ritenendo un tale obbligo configurabile nel solo caso dellaconclusione di un contratto di gestione e di consulenzaLa Corte territoriale ha invece escluso che l’obbligo in questionepotesse desumersi in via generale dalla disciplina circa l'estensioneSez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026degli obblighi informativi, in capo all'intermediario stesso, nel caso diservizi di esecuzione, di ricezione e trasmissione di ordini, negando cheun simile obbligo potesse desumersi né dall’art. 21 T.U.F. né dagliobblighi generali di buona fede e correttezza.La Corte d’appello, poi, esaminando il secondo punto del gravame,ha escluso la fondatezza della deduzione dell’odierno ricorrente inordine alla sussistenza di un vero e proprio contratto di consulenza.Dopo avere evidenziato la novità del profilo – dedotto solo inappello – la Corte territoriale ha escluso che il servizio di “MonitorInvestimenti” contenuto nel contratto concluso dalle parti fossericonducibile ai “Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli” di cuiall’art. 54, Reg. Consob n. 16190/2007 - e riguardanti il distintoservizio di «gestione di portafogli», di cui all’art. 1, comma 5, lett. d),T.U.F. – osservando che il servizio di “[OSCURATO:PERSONA]” implicavaunicamente un report trimestrale ai clienti in relazione ai titoli detenutiin portafoglio.5. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello diCampobasso ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’unico motivo il ricorso deduce, testualmente, “VIOLAZIONEE/O [OSCURATO:PERSONA]'ART. 21, COMMA 1, LET. A E/O LET. BDEL D.LGS. N.58 DEL 1998 E/O DELL'ART. 28, COMMA 2, REG.CONSOB N.11522/1998 E/O DEGLI ARTT. 1175, 1176, 1375 E 1838DEL CODICE CIVILE, [OSCURATO:PERSONA] [sic] [OSCURATO:PERSONA] VALERESez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicazione 16/06/2026SINGOLARMENTE O [OSCURATO:PERSONA], E/O DELL'ART. 2COST., [OSCURATO:PERSONA]'ART. 360, COMMA 1°, N.3 E/O N.4 C.P.C.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DlOBBLIGHI [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] ALL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-MARZO 2009 [OSCURATO:PERSONA] Dl [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].”.Argomenta, in sintesi, il ricorso che la decisione impugnata avrebbeerroneamente escluso in radice l’esistenza di un obbligo informativo incapo all’intermediario finanziario, sul presupposto che il rapporto eraqualificabile come mera esecuzione di ordini/deposito titoli mentremancava un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale.Argomenta il ricorso che l’interpretazione fatta propria dalla Corteterritoriale dell’art. 21 TUF risulterebbe eccessivamente restrittiva e sitradurrebbe in una non corretta limitazione temporale dell’obbligoinformativo, che la Corte d’appello avrebbe confinato alla fase geneticadell’investimento, senza tenere in considerazione gli obblighi diprotezione che verrebbero a caratterizzare la fase esecutiva delrapporto.Il ricorso imputa, infine, alla decisione impugnata una letturainadeguata dei precedenti di questa Corte, i quali avrebbero inveceaffermato l’operatività di obblighi informativi post-negoziazionequando ricorrano circostanze specifiche e l’intermediario venga aconoscenza di notizie non riservate ma rilevanti e tali da incideresull’investimento.2. Il ricorso è infondato.Sez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026Questa Corte, infatti, con costante orientamento ha ormaiaffermato il principio per cui in tema di intermediazione mobiliare, gliobblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21,comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 58/1998 sono finalizzati a consentire alcliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché taliobblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devonoessere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esaurisconocon essa (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 4602 del 22/02/2017; Cass. Sez.1 - Ordinanza n. 10112 del 24/04/2018; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.17949 del 27/08/2020).La decisione impugnata si è pienamente conformata a tale principioin quanto – con accertamento in fatto che non è stato sindacato nellapresente sede -ha inquadrato il rapporto intercorrente tra le parti comemero servizio di ricezione ed esecuzione (da parte dell’odiernacontroricorrente) di ordini (impartiti dall’odierno ricorrente),giungendo, pertanto, alla conclusione per cui la controricorrente, unavolta eseguire le istruzioni impartite dal ricorrente in ordine all’acquistoo vendita dei titoli, non poteva ritenersi tenuta a monitorarel’andamento del portafoglio del ricorrente e non era quindi tenuta afornire alcuna consulenza o informazione sull’andamento dei titolimedesimi.Il ricorrente, del resto, si mostra ben consapevole dell’orientamentodi questa Corte ma viene ad invocare il dovere di buona fede, al fine diridimensionare tale principio e di individuare, pertanto, obblighiinformativi anche successivi alla fase di esecuzione degli ordini.La tesi del ricorrente, tuttavia, in null’altro si traduce se non neltentativo – non condivisibile - di assimilare fattispecie ben diverse ecioè, da un lato, il contratto di intermediazione e consulenza finanziariaSez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicaz ion e 16/06/2026e, dall’altro lato, la fattispecie ora in rilievo, e cioè il servizio di ricezioneed esecuzione di ordini.È ben evidente, tuttavia, che mentre nel primo caso l’intermediarioassume un’obbligazione che non si limita all’acquisto o cessione di titolima si estende ad un’attività di consulenza che investe quindi il rapportocontrattuale nel corso della sua durata complessiva, nel secondo caso,invece, l’intermediario assume il compito di svolgere nell’interesse delcliente un’attività esecutiva che comporta l’assunzione di obblighiinformativi unicamente nella fase di esecuzione degli ordini – in mododa consentire al cliente di effettuare investimenti consapevoli eponderati – ma non si estende alla successiva fase di gestione delportafoglio, la cui responsabilità resta in capo esclusivamente alcliente.Né può dissertarsi di violazione della regola di buona fede: questoper la semplice ed evidente ragione che l’investitore che vogliaavvalersi di una costante attività di ausilio ed assistenza non solonell’acquisto ma anche nella gestione del portafoglio ha a propriadisposizione la possibilità di optare, appunto, per la conclusione di uncontratto di consulenza e gestione, in tal modo attribuendoall’intermediario finanziario un più ampio compito e conseguendo,quindi, più ampia tutela (cfr., a tal fine, Cass. Sez. 1 - Sentenza n.4602 del 22/02/2017).3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadel ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo sullabase del valore effettivo della controversia che, alla luce della decisionedi prime cure, non è di valore indeterminabile ma ha un valore di €805.780,00.Sez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 8Numero registro generale 5456/2022Numero sezionale 2615/2026Numero di raccolta generale 20262/2026Data pubblicaz ion e 16/06/20264. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 10.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 5456/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 8
Sentenza Cassazione n. 20262/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris