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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 marzo 1953

Cassazione n. 12208/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/03/1953 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società MG Group a r.I., ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste del 15/09/2022, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trieste.

Il ricorrente lamenta che il giudice abbia espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto di giudizio nel provvedimento con cui ha rigettato l'istanza di dissequestro presentata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendosi fatto riferimento al ruolo rivestito dalla società Ecoedilmont a r.l. nella vicenda processuale - della quale l'imputato era all'epoca legale rappresentante ed alla quale era succeduta la società MG Group - con ciò rappresentando, attraverso esternazioni non necessarie in relazione al provvedimento emanato, il convincimento del giudice in ordine alla colpevolezza del Predonzani, con ricadute, ex d.lgs. n. 231 del 2001, sulla posizione processuale e sostanziale della società istante in quanto coimputata nel medesimo procedimento in ordine ai relativi profili di responsabilità amministrativa dell'ente.

1.1. Con il primo motivo lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia ritento l'assenza di interesse del ricorrente a dolersi della presunta anticipazione di giudizio espressa dal giudice nei confronti dell'imputato, in quanto questi non agisce personalmente, bensì quale legale rappresentante della MG Group, società che risultando succeduta alla Ecoldimont s.r.l. di cui il Predonzani era amministratore e che risulta imputata nel procedimento ai sensi degli artt. 5 e 24 d.lgs. n. 231 del 2001, si vedrebbe ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 42 del predetto decreto legislativo degli illeciti amministrativi dipendenti dalle diverse ipotesi di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. contestate all'imputato.

1.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 3 e 41, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione (poiché presentata I'll luglio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Trieste e pervenuta alla cancelleria della Corte di appello il 12 luglio 2022, ossia con un giorno di ritardo rispetto al termine legale di giorni tre), nonostante questa fosse stata presentata via pec alle ore 11.06 dell'Il luglio 2022 e, dunque, tempestivamente.

1.3. violazione dell'art. 41 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello escluso l'incompatibilità del giudice sul rilievo che la manifestazione di giudizio - quale situazione pregiudicante - sarebbe stata esternata nella medesima fase processuale, quella dell'udienza preliminare, in cui era stato emesso il provvedimento pregiudicante, quando, in realtà, doveva ascriversi ad una fase autonoma e distaccata quale quella costituita dall'istanza presentata dall'imputato Predonzani.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 07/11/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Quanto alla legittimazione a presentare l'istanza di ricusazione, la questione risulta superata dalla stessa decisione impugnata (vedi pag. 2) che ne ha ritenuto l'ammissibilità in relazione al profilo successorio nell'amministrazione delle aziende interessate; quindi, benché formalmente presentata da persona estranea al processo e priva della qualità di imputato, l'ammissibilità della delibazione dell'istanza è stata confermata proprio in relazione al possibile subentro della società amministrata dal ricorrente nella responsabilità amministrativa ex artt. 5, 24 e 42 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'illecito amministrativo dipendente dal reato ex art. 640-bis cod. pen. per cui si procede nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

2. Riguardo alla tempestività dell'istanza, per come evidenziato dal P.G. presso questa S.C., il ricorso non tiene conto che la decisione impugnata rileva la presentazione dell'istanza nella data dell'11/7/2022, non già presso il giudice competente a decidere (ossia la Corte d'appello) per come prescritto dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., bensì presso il giudice del procedimento che è stato ricusato (ossia il Tribunale di Trieste), ove invece a norma di legge va depositata soltanto una copia della dichiarazione (secondo periodo del terzo comma dell'art. 38); il giudice competente a decidere ha avuto conoscenza dell'istanza un giorno dopo la scadenza del termine, da intendersi ovviamente perentorio, vista la materia cui accede, le cui forme sono dettate in maniera tassativa.

Né sono state prodotte unitamente al ricorso allegazioni in senso contrario.

3. Con riferimento alle censure che investono il merito della decisione impugnata, il ricorso non tiene conto del fatto che la fase processuale (ammesso che il rigetto dell'istanza cautelare sulla base del "ruolo rivestito da Ecoedilmont s.r.1, del quale il Predonzani (e non il ricusante) era legale rappresentante" possa ricondursi ad una anticipazione di giudizio) nella quale si sarebbe verificata l'indebita anticipazione di colpevolezza è la medesima nella quale si doveva decidere il rinvio a giudizio, ossia l'udienza preliminare, quindi non una fase antecedente, né una fase successiva alla valutazione dell'istanza di revoca del sequestro preventivo; la fase dell'udienza preliminare si apre infatti con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e si conclude con l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 424 cod. proc. pen.

Nel corso di tale fase, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 279 cod. proc. pen., a niente del quale dopo l'esercizio dell'azione penale sulle istanze in materia cautelare è competente il giudice che procede, ha correttamente provveduto il GUP in ordine all'istanza di revoca del sequestro preventivo.

Si tratta, quindi, della fase naturale di giudizio, nella quale sarebbe stato impossibile non esprimersi sulla revoca del sequestro senza una valutazione della sostenibilità dell'accusa mossa all'imputato, per come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata che ha richiamato pertinenti orientamenti di legittimità espressi in materia (ex multis, v.

Sez. 5, n. 3045 del 24/01/2020, Stambé, Rv. 278658).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/03/1953 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società MG Group a r.I., ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Trieste del 15/09/2022, che ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Trieste. Il ricorrente lamenta che il giudice abbia espresso il proprio convincimento sui fatti oggetto di giudizio nel provvedimento con cui ha rigettato l'istanza di dissequestro presentata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], essendosi fatto riferimento al ruolo rivestito dalla società Ecoedilmont a r.l. nella vicenda processuale - della quale l'imputato era all'epoca legale rappresentante ed alla quale era succeduta la società MG Group - con ciò rappresentando, attraverso esternazioni non necessarie in relazione al provvedimento emanato, il convincimento del giudice in ordine alla colpevolezza del Predonzani, con ricadute, ex d.lgs. n. 231 del 2001, sulla posizione processuale e sostanziale della società istante in quanto coimputata nel medesimo procedimento in ordine ai relativi profili di responsabilità amministrativa dell'ente. 1.1. Con il primo motivo lamenta che erroneamente la Corte di merito abbia ritento l'assenza di interesse del ricorrente a dolersi della presunta anticipazione di giudizio espressa dal giudice nei confronti dell'imputato, in quanto questi non agisce personalmente, bensì quale legale rappresentante della MG Group, società che risultando succeduta alla Ecoldimont s.r.l. di cui il Predonzani era amministratore e che risulta imputata nel procedimento ai sensi degli artt. 5 e 24 d.lgs. n. 231 del 2001, si vedrebbe ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 42 del predetto decreto legislativo degli illeciti amministrativi dipendenti dalle diverse ipotesi di truffa aggravata ex art. 640-bis cod. pen. contestate all'imputato. 1.2. Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 38, comma 3 e 41, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto tardiva la dichiarazione di ricusazione (poiché presentata I'll luglio 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Trieste e pervenuta alla cancelleria della Corte di appello il 12 luglio 2022, ossia con un giorno di ritardo rispetto al termine legale di giorni tre), nonostante questa fosse stata presentata via pec alle ore 11.06 dell'Il luglio 2022 e, dunque, tempestivamente. 1.3. violazione dell'art. 41 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello escluso l'incompatibilità del giudice sul rilievo che la manifestazione di giudizio - quale situazione pregiudicante - sarebbe stata esternata nella medesima fase processuale, quella dell'udienza preliminare, in cui era stato emesso il provvedimento pregiudicante, quando, in realtà, doveva ascriversi ad una fase autonoma e distaccata quale quella costituita dall'istanza presentata dall'imputato Predonzani. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria in data 07/11/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Quanto alla legittimazione a presentare l'istanza di ricusazione, la questione risulta superata dalla stessa decisione impugnata (vedi pag. 2) che ne ha ritenuto l'ammissibilità in relazione al profilo successorio nell'amministrazione delle aziende interessate; quindi, benché formalmente presentata da persona estranea al processo e priva della qualità di imputato, l'ammissibilità della delibazione dell'istanza è stata confermata proprio in relazione al possibile subentro della società amministrata dal ricorrente nella responsabilità amministrativa ex artt. 5, 24 e 42 d.lgs. n. 231 del 2001, in relazione all'illecito amministrativo dipendente dal reato ex art. 640-bis cod. pen. per cui si procede nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Riguardo alla tempestività dell'istanza, per come evidenziato dal P.G. presso questa S.C., il ricorso non tiene conto che la decisione impugnata rileva la presentazione dell'istanza nella data dell'11/7/2022, non già presso il giudice competente a decidere (ossia la Corte d'appello) per come prescritto dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., bensì presso il giudice del procedimento che è stato ricusato (ossia il Tribunale di Trieste), ove invece a norma di legge va depositata soltanto una copia della dichiarazione (secondo periodo del terzo comma dell'art. 38); il giudice competente a decidere ha avuto conoscenza dell'istanza un giorno dopo la scadenza del termine, da intendersi ovviamente perentorio, vista la materia cui accede, le cui forme sono dettate in maniera tassativa. Né sono state prodotte unitamente al ricorso allegazioni in senso contrario. 3. Con riferimento alle censure che investono il merito della decisione impugnata, il ricorso non tiene conto del fatto che la fase processuale (ammesso che il rigetto dell'istanza cautelare sulla base del "ruolo rivestito da Ecoedilmont s.r.1, del quale il Predonzani (e non il ricusante) era legale rappresentante" possa ricondursi ad una anticipazione di giudizio) nella quale si sarebbe verificata l'indebita anticipazione di colpevolezza è la medesima nella quale si doveva decidere il rinvio a giudizio, ossia l'udienza preliminare, quindi non una fase antecedente, né una fase successiva alla valutazione dell'istanza di revoca del sequestro preventivo; la fase dell'udienza preliminare si apre infatti con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio e si conclude con l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 424 cod. proc. pen. Nel corso di tale fase, in applicazione del principio generale stabilito dall'art. 279 cod. proc. pen., a niente del quale dopo l'esercizio dell'azione penale sulle istanze in materia cautelare è competente il giudice che procede, ha correttamente provveduto il GUP in ordine all'istanza di revoca del sequestro preventivo. Si tratta, quindi, della fase naturale di giudizio, nella quale sarebbe stato impossibile non esprimersi sulla revoca del sequestro senza una valutazione della sostenibilità dell'accusa mossa all'imputato, per come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata che ha richiamato pertinenti orientamenti di legittimità espressi in materia (ex multis, v. Sez. 5, n. 3045 del 24/01/2020, Stambé, Rv. 278658). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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