Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 1982

Cassazione n. 45444/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1982 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] chetld [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con conseguente annullamento della sentenza_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 4 luglio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo utilizzata per commettere l'altro reato.

Il giudice di primo grado basava la pronuncia di condanna sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlio di [OSCURATO:PERSONA]; sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietario del lido "[OSCURATO:PERSONA]" e persona presente al momento del fatto; sui filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza; sui dati estratti dal tracciato GPS dell'autovettura marca Panda di [OSCURATO:PERSONA]; sulla confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] giorni dopo l'omicidio.

Il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva attinto con cinque colpi di arma da fuoco [OSCURATO:PERSONA] presso il citato lido per vendicare l'omicidio del fratello [OSCURATO:PERSONA] - avvenuto il 14 settembre 1997 - e che subito dopo l'azione delittuosa [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga per poi costituirsi solo dopo circa una settimana.

Il giudice di primo grado riteneva inverosimile la versione del fatto resa da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale quest'ultimo, dopo aver visto [OSCURATO:PERSONA] presso il citato lido, lo aveva ucciso con una pistola trovata giorni prima presso una quercia, poiché spaventato a causa delle minacce che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe rivolto precedentemente e dell'atteggiamento dallo stesso serbato il giorno dell'omicidio.

Lo stesso giudice riteneva inoltre, sulla base dei precedenti giudiziari dei componenti della famiglia Olivieri,, che questi ultimi avessero alterato il contenuto delle proprie conversazioni, nella consapevolezza di poter essere intercettati, al fine di riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario di quanto prospettato dalla difesa, P giudice di primo grado riteneva che [OSCURATO:PERSONA] aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] per portare a compimento i propositi di vendetta del fratello [OSCURATO:PERSONA], la cui realizzazione era stata precedentemente tentata mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco che avevano attinto solamente l'abitazione e l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e non anche quest'ultimo.

Il giudice di primo grado affermava che l'individuazione del movente era confortata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito in più occasioni di aver notato la presenza di autovetture - tra cui una Golf color "grigio topo" e una Panda bianca - riconducibili a quelle della famiglia Olivieri nei pressi della propria abitazione o nei luoghi frequentati dal marito, come anche riferito da [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio.

Il giudice di primo grado riteneva infine sussistenti il requisito cronologico e quello ideologico per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione e basava la propria valutazione sul fatto che: [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il citato lido mezz'ora prima dell'omicidio; aveva rifornito di carburante la propria autovettura per assicurarsi la fuga; infine, aveva fatto ritorno al citato lido, aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che stava per ammazzare una persona e, infine, aveva esploso colpi di arma da fuoco in direzione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, con il quale censurava l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con sentenza del 25 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, sarebbe configurabile travisamento della prova, rilevabile nonostante la sussistenza di una ipotesi di sentenza doppia conforme poiché i giudici di entrambi i gradi sarebbero incorsi nel medesimo macroscopico vizio.

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e vizi di motivazione.

Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore laddove ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione nonostante le critiche avanzate nell'atto di appello circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e circa la valorizzazione - erronea secondo il ricorrente - dei comportamenti antecedenti all'omicidio e dei delitti commessi dal fratello di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, invece, dell'assenza di un apprezzabile lasso temporale tra il proposito e il fatto omicidiario; dell'assenza dell'analisi delle occasioni più propizie e delle opportunità di attuazione; dell'assenza di un'adeguata organizzazione di mezzi.

Nel motivo si precisa che nell'atto di appello erano state indicate numerose circostanze - di cui però il giudice di appello non avrebbe tenuto conto - che sconfessavano l'attendibilità di E3artone.

Ancora, la sentenza ora impugnata sarebbe del tutto illogica nella parte in cui ha addossato alla difesa la mancata effettuazione, al fine di smentire quanto riferito da Bartone e da [OSCURATO:PERSONA], di accertamenti relativi agli spostamenti della macchina marca Golf colore "grigio topo", di cui sarebbe proprietario un terzo.

Il ricorrente sostiene inoltre che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], circa un asserito stato di agitazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'omicidio, sarebbero contraddette da quanto riferito da Buccafusca, il quale aveva negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse agitato.

Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero erroneamente sminuito anche il contenuto delle conversazioni intercettate, le quali confermavano - secondo la ricostruzione difensiva - la versione del fatto riferita da [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, i giudici di merito avrebbero basato la propria valutazione sull'applicabilità della circostanza aggravante della premeditazione su elementi del tutto irrilevanti, quali il previo rifornimento di carburante dell'autovettura - circostanza contraddetta dal tempo di sosta trascorso presso la stazione di rifornimento - e un asserito movente vendicativo.

Il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere rilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente presso il lido "[OSCURATO:PERSONA]" mezz'ora prima dell'omicidio, comunque il riscontro di tale intervallo non sarebbe sufficiente a far ritenere sussistente quell'apprezzabile lasso temporale necessario per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione.

Non vi sarebbero inoltre elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato una ponderata riflessione sull'azione da compiere e sull'eventuale recesso dai propositi delittuosi.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa la determinazione della pena.

Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'avvenuta confessione e dell'assenza di elementi di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato, dunque deve essere rigettato.

2. I primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta travisamento della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione e violazione di legge sul punto, sono infondati.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01).

Ha inoltre statuito che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415-01).

È stato infine precisato che, in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492-01).

2.2. Ciò posto in astratto, la sentenza ora impugnata non risulta affetta dalle violazioni di legge, dai travisamenti della prova e dagli altri vizi di motivazione lamentati dal ricorrente.

Infatti, il giudice di appello ha confermato le considerazioni svolte dal giudice di primo grado e ha puntualmente affrontato le doglianze difensive sollevate nell'atto di appello circa l'attendibilità delle persone che avevano reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari e circa la sussistenza del requisito cronologico e di quello ideologico richiesti per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Il giudice di appello ha infatti precisato che le dichiarazioni rese da Bartone non solo erano in parte confortate da ulteriori elementi probatori - quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] rilasciate nell'immediato - ma anche che le citate dichiarazioni di Bartone non avevano avuto un ruolo esclusivo nell'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione.

Il giudice di appello ha inoltre affermato, proprio sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che un'autovettura colore "grigio topo" era stata avvistata il giorno precedente all'omicidio sulla strada provinciale in direzione dell'abitazione dei Timpano.

La motivazione della sentenza ora impugnata non risulta altresì manifestamente illogica o contraddittoria laddove ha ritenuto accertato, sulla base della oggettiva presenza delle autovetture in uso agli Olivieri nei pressi dell'abitazione dei Timpano in alcune occasioni, che gli Olivieri avessero circolato nella citata zona nei giorni precedenti all'omicidio.

Né le doglianze difensive sul punto possono rilevare in senso contrario.

Infatti, non rileva, ai fini di privare di attendibilità quanto narrato da Bartone e da [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il titolare dell'autovettura color "grigio topo" fosse un terzo, poiché tale elemento non esclude di per sé la disponibilità dell'autovettura in capo alla famiglia Olivieri.

Né colgono nel segno le doglianze difensive circa un'asserita contraddittorietà tra le dichiarazioni di Guerrisi e di Buccafusca sullo stato di agitazione di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, poiché - come precisato dal giudice di appello - Buccafusca, nel raccontare che [OSCURATO:PERSONA] non era agitato, si riferiva alla prima visita di [OSCURATO:PERSONA] al lido "[OSCURATO:PERSONA]" il giorno dell'omicidio, e non al momento immediatamente precedente all'azione delittuosa.

Il giudice di appello ha inoltre affrontato con congrua motivazione le doglianze circa l'adeguata rilevanza che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta riconoscere alle conversazioni intercettate.

Infatti, il giudice di appello ha affermato, con motivazione che non risulta manifestamente illogica o contraddittoria, che il contenuto delle conversazioni intercettate non era spontaneo in ragione dei precedenti giudiziari della famiglia Olivieri e che esso era contraddetto dalla dinamica degli accadimenti del giorno dell'omicidio.

Mentre le doglianze difensive volte a contrastare il significato di alcuni elementi probatori non risultano fondate, al contrario deve notarsi che il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza nel caso concreto dei requisiti per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione.

In particolare, il giudice di appello ha valorizzato gli appostamenti realizzati nella zona di abitazione dei Timpano nei giorni precedenti all'omicidio; la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del citato lido mezz'ora prima del delitto, come riscontrato dalle telecamere di videosorveglianza; la condotta con la quale poco prima dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si era ragionevolmente procurato l'arma; l'esternazione a Guerrisi dell'intenzione omicidiaria; infine, la fuga di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo dell'omicidio, l'occultamento dell'arma e la creazione di una propria e alternativa versione del fatto a distanza di giorni dall'omicidio.

Il giudice di appello ha perciò confermato quanto statuito dal giudice di primo grado sulla base della considerazione che tutti gli elementi precedentemente indicati sono rivelatori di un'intenzione omicidiaria coltivata per un lasso di tempo apprezzabile e dell'apprestamento di un'adeguata organizzazione, al fine di realizzare un'azione omicidiaria da ricollegarsi a un più esteso progetto della famiglia Olivieri finalizzato a vendicare il precedente omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Ricostruzione che il giudice di appello riteneva confermata con la considerazione che,se [OSCURATO:PERSONA] non avesse nutrito alcuna intenzione omicidiaria, allora costui dopo la prima visita al lido "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe potuto allontanarsi senza farvi ritorno.

3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché !:;ia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).

Ha inoltre precisato che, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01).

3.2. Ciò posto in astratto, nel caso di specie non risulta che la sentenza ora impugnata sia affetta sul punto da vizi di motivazione.

Infatti, il giudice di appello ha congruamente e linearmente motivato circa la presenza di plurimi elementi rilevanti anche in relazione all'art. 133 cod. pen., tra cui l'efferatezza dell'atto compiuto - in pieno giorno, in un luogo pubblico, in condizioni tali da impedire qualsiasi difesa - e l'assenza di un reale pentimento dell'imputato, la cui confessione non solo avvenne dopo diversi giorni dall'omicidio, ma era volta solamente ad alleggerire la posizione del reo.

4. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1982 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] chetld [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA] insiste nei motivi del ricorso e ne chiede l'accoglimento con conseguente annullamento della sentenza_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 luglio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, ritenuta la continuazione, computata la diminuente per la scelta del rito, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di trenta anni di reclusione per i reati di omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] e di detenzione e porto in luogo pubblico dell'arma comune da sparo utilizzata per commettere l'altro reato. Il giudice di primo grado basava la pronuncia di condanna sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlio di [OSCURATO:PERSONA]; sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proprietario del lido "[OSCURATO:PERSONA]" e persona presente al momento del fatto; sui filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza; sui dati estratti dal tracciato GPS dell'autovettura marca Panda di [OSCURATO:PERSONA]; sulla confessione resa da [OSCURATO:PERSONA] giorni dopo l'omicidio. Il giudice di primo grado riteneva accertato che [OSCURATO:PERSONA] aveva attinto con cinque colpi di arma da fuoco [OSCURATO:PERSONA] presso il citato lido per vendicare l'omicidio del fratello [OSCURATO:PERSONA] - avvenuto il 14 settembre 1997 - e che subito dopo l'azione delittuosa [OSCURATO:PERSONA] si era dato alla fuga per poi costituirsi solo dopo circa una settimana. Il giudice di primo grado riteneva inverosimile la versione del fatto resa da [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale quest'ultimo, dopo aver visto [OSCURATO:PERSONA] presso il citato lido, lo aveva ucciso con una pistola trovata giorni prima presso una quercia, poiché spaventato a causa delle minacce che [OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe rivolto precedentemente e dell'atteggiamento dallo stesso serbato il giorno dell'omicidio. Lo stesso giudice riteneva inoltre, sulla base dei precedenti giudiziari dei componenti della famiglia Olivieri,, che questi ultimi avessero alterato il contenuto delle proprie conversazioni, nella consapevolezza di poter essere intercettati, al fine di riscontrare il narrato di [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario di quanto prospettato dalla difesa, P giudice di primo grado riteneva che [OSCURATO:PERSONA] aveva ucciso [OSCURATO:PERSONA] per portare a compimento i propositi di vendetta del fratello [OSCURATO:PERSONA], la cui realizzazione era stata precedentemente tentata mediante l'esplosione di colpi di arma da fuoco che avevano attinto solamente l'abitazione e l'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] e non anche quest'ultimo. Il giudice di primo grado affermava che l'individuazione del movente era confortata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito in più occasioni di aver notato la presenza di autovetture - tra cui una Golf color "grigio topo" e una Panda bianca - riconducibili a quelle della famiglia Olivieri nei pressi della propria abitazione o nei luoghi frequentati dal marito, come anche riferito da [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'omicidio. Il giudice di primo grado riteneva infine sussistenti il requisito cronologico e quello ideologico per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione e basava la propria valutazione sul fatto che: [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso il citato lido mezz'ora prima dell'omicidio; aveva rifornito di carburante la propria autovettura per assicurarsi la fuga; infine, aveva fatto ritorno al citato lido, aveva riferito a [OSCURATO:PERSONA] che stava per ammazzare una persona e, infine, aveva esploso colpi di arma da fuoco in direzione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di [OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, con il quale censurava l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con sentenza del 25 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Catanzaro confermava la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza di appello la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, sarebbe configurabile travisamento della prova, rilevabile nonostante la sussistenza di una ipotesi di sentenza doppia conforme poiché i giudici di entrambi i gradi sarebbero incorsi nel medesimo macroscopico vizio. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando violazione dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. e vizi di motivazione. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore laddove ha confermato la sussistenza dell'aggravante della premeditazione nonostante le critiche avanzate nell'atto di appello circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e circa la valorizzazione - erronea secondo il ricorrente - dei comportamenti antecedenti all'omicidio e dei delitti commessi dal fratello di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, invece, dell'assenza di un apprezzabile lasso temporale tra il proposito e il fatto omicidiario; dell'assenza dell'analisi delle occasioni più propizie e delle opportunità di attuazione; dell'assenza di un'adeguata organizzazione di mezzi. Nel motivo si precisa che nell'atto di appello erano state indicate numerose circostanze - di cui però il giudice di appello non avrebbe tenuto conto - che sconfessavano l'attendibilità di E3artone. Ancora, la sentenza ora impugnata sarebbe del tutto illogica nella parte in cui ha addossato alla difesa la mancata effettuazione, al fine di smentire quanto riferito da Bartone e da [OSCURATO:PERSONA], di accertamenti relativi agli spostamenti della macchina marca Golf colore "grigio topo", di cui sarebbe proprietario un terzo. Il ricorrente sostiene inoltre che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], circa un asserito stato di agitazione in cui versava [OSCURATO:PERSONA] poco prima dell'omicidio, sarebbero contraddette da quanto riferito da Buccafusca, il quale aveva negato che [OSCURATO:PERSONA] fosse agitato. Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero erroneamente sminuito anche il contenuto delle conversazioni intercettate, le quali confermavano - secondo la ricostruzione difensiva - la versione del fatto riferita da [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, i giudici di merito avrebbero basato la propria valutazione sull'applicabilità della circostanza aggravante della premeditazione su elementi del tutto irrilevanti, quali il previo rifornimento di carburante dell'autovettura - circostanza contraddetta dal tempo di sosta trascorso presso la stazione di rifornimento - e un asserito movente vendicativo. Il ricorrente sostiene che, anche a voler ritenere rilevante la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente presso il lido "[OSCURATO:PERSONA]" mezz'ora prima dell'omicidio, comunque il riscontro di tale intervallo non sarebbe sufficiente a far ritenere sussistente quell'apprezzabile lasso temporale necessario per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione. Non vi sarebbero inoltre elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato una ponderata riflessione sull'azione da compiere e sull'eventuale recesso dai propositi delittuosi. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e circa la determinazione della pena. Secondo le doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dell'avvenuta confessione e dell'assenza di elementi di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato, dunque deve essere rigettato. 2. I primi due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta travisamento della prova circa la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione e violazione di legge sul punto, sono infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01). Ha inoltre statuito che la circostanza aggravante della premeditazione, oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l'accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415-01). È stato infine precisato che, in tema di omicidio, ai fini della configurabilità dell'aggravante della premeditazione, in presenza di un ristretto arco temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, spetta al giudice il compito di valutare se, alla luce dei mezzi impiegati e delle modalità della condotta, tale lasso di tempo sia stato sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione adottata e a consentire l'attivazione di motivi inibitori di quelli a delinquere (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492-01). 2.2. Ciò posto in astratto, la sentenza ora impugnata non risulta affetta dalle violazioni di legge, dai travisamenti della prova e dagli altri vizi di motivazione lamentati dal ricorrente. Infatti, il giudice di appello ha confermato le considerazioni svolte dal giudice di primo grado e ha puntualmente affrontato le doglianze difensive sollevate nell'atto di appello circa l'attendibilità delle persone che avevano reso dichiarazioni in sede di indagini preliminari e circa la sussistenza del requisito cronologico e di quello ideologico richiesti per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Il giudice di appello ha infatti precisato che le dichiarazioni rese da Bartone non solo erano in parte confortate da ulteriori elementi probatori - quali le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] rilasciate nell'immediato - ma anche che le citate dichiarazioni di Bartone non avevano avuto un ruolo esclusivo nell'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione. Il giudice di appello ha inoltre affermato, proprio sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che un'autovettura colore "grigio topo" era stata avvistata il giorno precedente all'omicidio sulla strada provinciale in direzione dell'abitazione dei Timpano. La motivazione della sentenza ora impugnata non risulta altresì manifestamente illogica o contraddittoria laddove ha ritenuto accertato, sulla base della oggettiva presenza delle autovetture in uso agli Olivieri nei pressi dell'abitazione dei Timpano in alcune occasioni, che gli Olivieri avessero circolato nella citata zona nei giorni precedenti all'omicidio. Né le doglianze difensive sul punto possono rilevare in senso contrario. Infatti, non rileva, ai fini di privare di attendibilità quanto narrato da Bartone e da [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il titolare dell'autovettura color "grigio topo" fosse un terzo, poiché tale elemento non esclude di per sé la disponibilità dell'autovettura in capo alla famiglia Olivieri. Né colgono nel segno le doglianze difensive circa un'asserita contraddittorietà tra le dichiarazioni di Guerrisi e di Buccafusca sullo stato di agitazione di [OSCURATO:PERSONA] al momento del fatto, poiché - come precisato dal giudice di appello - Buccafusca, nel raccontare che [OSCURATO:PERSONA] non era agitato, si riferiva alla prima visita di [OSCURATO:PERSONA] al lido "[OSCURATO:PERSONA]" il giorno dell'omicidio, e non al momento immediatamente precedente all'azione delittuosa. Il giudice di appello ha inoltre affrontato con congrua motivazione le doglianze circa l'adeguata rilevanza che, secondo la difesa, si sarebbe dovuta riconoscere alle conversazioni intercettate. Infatti, il giudice di appello ha affermato, con motivazione che non risulta manifestamente illogica o contraddittoria, che il contenuto delle conversazioni intercettate non era spontaneo in ragione dei precedenti giudiziari della famiglia Olivieri e che esso era contraddetto dalla dinamica degli accadimenti del giorno dell'omicidio. Mentre le doglianze difensive volte a contrastare il significato di alcuni elementi probatori non risultano fondate, al contrario deve notarsi che il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione sulla sussistenza nel caso concreto dei requisiti per l'applicazione della circostanza aggravante della premeditazione. In particolare, il giudice di appello ha valorizzato gli appostamenti realizzati nella zona di abitazione dei Timpano nei giorni precedenti all'omicidio; la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del citato lido mezz'ora prima del delitto, come riscontrato dalle telecamere di videosorveglianza; la condotta con la quale poco prima dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA] si era ragionevolmente procurato l'arma; l'esternazione a Guerrisi dell'intenzione omicidiaria; infine, la fuga di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo dell'omicidio, l'occultamento dell'arma e la creazione di una propria e alternativa versione del fatto a distanza di giorni dall'omicidio. Il giudice di appello ha perciò confermato quanto statuito dal giudice di primo grado sulla base della considerazione che tutti gli elementi precedentemente indicati sono rivelatori di un'intenzione omicidiaria coltivata per un lasso di tempo apprezzabile e dell'apprestamento di un'adeguata organizzazione, al fine di realizzare un'azione omicidiaria da ricollegarsi a un più esteso progetto della famiglia Olivieri finalizzato a vendicare il precedente omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Ricostruzione che il giudice di appello riteneva confermata con la considerazione che,se [OSCURATO:PERSONA] non avesse nutrito alcuna intenzione omicidiaria, allora costui dopo la prima visita al lido "[OSCURATO:PERSONA]" avrebbe potuto allontanarsi senza farvi ritorno. 3. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché !:;ia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). Ha inoltre precisato che, in tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825-01). 3.2. Ciò posto in astratto, nel caso di specie non risulta che la sentenza ora impugnata sia affetta sul punto da vizi di motivazione. Infatti, il giudice di appello ha congruamente e linearmente motivato circa la presenza di plurimi elementi rilevanti anche in relazione all'art. 133 cod. pen., tra cui l'efferatezza dell'atto compiuto - in pieno giorno, in un luogo pubblico, in condizioni tali da impedire qualsiasi difesa - e l'assenza di un reale pentimento dell'imputato, la cui confessione non solo avvenne dopo diversi giorni dall'omicidio, ma era volta solamente ad alleggerire la posizione del reo. 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve es
Sentenza Cassazione n. 45444/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris