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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 agosto 1989

Cassazione n. 25565/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1989 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIETI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale espone le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia resa in data 11 ottobre 2022 dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver ridotto la pena allo stesso inflitta, ha confermato l'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Il ricorso si affida a tre motivi:

2.1. Con un primo motivo, il difensore lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuta preclusa l'eccezione di incompetenza territoriale proposta nei motivi di appello, fondando il giudizio di inammissibilità della questione per essersi proceduto con il rito abbreviato, essendo stata in realtà sollevata per la prima volta la dedotta eccezione, da parte della difesa, già durante l'udienza preliminare, ovvero in una fase processuale anteriore alla celebrazione del rito;

2.2. Con il secondo motivo, strettamente legato al primo, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis, in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui la suddetta norma non prevede che la preclusione non si applichi alle questioni di incompetenza territoriale già avanzate al momento della richiesta di rito abbreviato;

2.3. Con il terzo motivo, si contesta, con riguardo alla dosimetria della pena, la valutazione di gravità della condotta, compiuta dalla Corte territoriale, sostenendosi che non possono essere utilizzati nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena quegli elementi che rientrerebbero in una fattispecie di reato diversa da quella per cui si procede e per la quale non si è proceduto per difetto della condizione di procedibilità.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, volto a prospettare una lettura dell'art. 438, comma 6- bis cod. proc. pen. secondo cui la preclusione non si applicherebbe alle eccezioni avanzate prima dell'ammissione del rito, è manifestamente infondato.

L'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. - il quale stabilisce che "La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio.

Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice" - non opera invero alcuna distinzione tra eccezioni dedotte o meno prima della "richiesta di giudizio abbreviato" quale condizione processuale ostativa alla proposizione della questione sulla competenza, le ricomprende nella loro interezza (in tal senso, vedi Sez. 2 n. 34635 del 11.7.2024, non massimata).

L'assunto difensivo non tiene conto della ratio sottesa alla celebrazione del giudizio abbreviato, connessa ad esigenze di celerità che, con la ripetizione di questioni già sollevate (e risolte) prima dell'ammissione del rito, verrebbe meno.

La manifesta infondatezza del motivo assorbe la richiesta di questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen., sollevata dalla difesa in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., proprio perché espressione di un'interpretazione soggettivistica del dato normativo che contraddice la ratio di premialità e celerità sottesa all'ammissione del rito. -e é i4- Anche il út-CO-Titiu motivo, volto a censurare la dosimetria della pena, è privo di pregio.

La Corte territoriale, invero, nella determinazione della pena, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha tenuto in considerazione la gravità del fatto correlata anche a condotte minacciose che hanno connotano l'intensità del dolo e le modalità dell'azione in ordine al reato ascritto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/08/1989 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore E' presente l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di RIETI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale espone le ragioni poste alla base del ricorso e ne chiede l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, in epigrafe indicata che, in parziale riforma della pronuncia resa in data 11 ottobre 2022 dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per aver ridotto la pena allo stesso inflitta, ha confermato l'affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il ricorso si affida a tre motivi: 2.1. Con un primo motivo, il difensore lamenta violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuta preclusa l'eccezione di incompetenza territoriale proposta nei motivi di appello, fondando il giudizio di inammissibilità della questione per essersi proceduto con il rito abbreviato, essendo stata in realtà sollevata per la prima volta la dedotta eccezione, da parte della difesa, già durante l'udienza preliminare, ovvero in una fase processuale anteriore alla celebrazione del rito; 2.2. Con il secondo motivo, strettamente legato al primo, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6-bis, in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., nella parte in cui la suddetta norma non prevede che la preclusione non si applichi alle questioni di incompetenza territoriale già avanzate al momento della richiesta di rito abbreviato; 2.3. Con il terzo motivo, si contesta, con riguardo alla dosimetria della pena, la valutazione di gravità della condotta, compiuta dalla Corte territoriale, sostenendosi che non possono essere utilizzati nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione della pena quegli elementi che rientrerebbero in una fattispecie di reato diversa da quella per cui si procede e per la quale non si è proceduto per difetto della condizione di procedibilità. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, volto a prospettare una lettura dell'art. 438, comma 6- bis cod. proc. pen. secondo cui la preclusione non si applicherebbe alle eccezioni avanzate prima dell'ammissione del rito, è manifestamente infondato. L'art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen. - il quale stabilisce che "La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice" - non opera invero alcuna distinzione tra eccezioni dedotte o meno prima della "richiesta di giudizio abbreviato" quale condizione processuale ostativa alla proposizione della questione sulla competenza, le ricomprende nella loro interezza (in tal senso, vedi Sez. 2 n. 34635 del 11.7.2024, non massimata). L'assunto difensivo non tiene conto della ratio sottesa alla celebrazione del giudizio abbreviato, connessa ad esigenze di celerità che, con la ripetizione di questioni già sollevate (e risolte) prima dell'ammissione del rito, verrebbe meno. La manifesta infondatezza del motivo assorbe la richiesta di questione di legittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6 -bis, cod. proc. pen., sollevata dalla difesa in relazione agli artt. 25 e 111 Cost., proprio perché espressione di un'interpretazione soggettivistica del dato normativo che contraddice la ratio di premialità e celerità sottesa all'ammissione del rito. -e é i4- Anche il út-CO-Titiu motivo, volto a censurare la dosimetria della pena, è privo di pregio. La Corte territoriale, invero, nella determinazione della pena, in conformità ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ha tenuto in considerazione la gravità del fatto correlata anche a condotte minacciose che hanno connotano l'intensità del dolo e le modalità dell'azione in ordine al reato ascritto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 20
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