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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 luglio 2023

Cassazione n. 21250/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023Data pubblicazione 19/07/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente** * * Consigliere * ** PU* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 703/2019 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro protempore domiciliato in Roma via dei * 12 pressol Avvocatura Generale dello Stato * che lorappresenta e difende ex lege ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n. 1120/2018depositata il 28.6.2018lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiestol accoglimento del ricorso* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2023 dalData pubblicazione 19/07/2023Consigliere * * * * *1.

Con ricorso ex art.35 d.lgs.25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011* * * cittadino del * si è rivolto alTribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui lacompetente Commissione territoriale per il riconoscimento dellaprotezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezioneinternazionale nelle forme dello status di rifugiato della protezionesussidiaria e della protezione umanitaria.Con ordinanza del 18.6.2017 il Tribunale ha respinto il ricorsoritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimentodi ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.2.

L appello proposto da * * * è statoparzialmente accolto dalla Corte di appello di Ancona con sentenzadel 28.6.2018 che confermato il rigetto della richiesta diprotezione internazionale ha riconosciuto al ricorrente unpermesso di soggiorno per motivi umanitari avuto riguardo allostato di integrazione sociale e lavorativa in Italia del sig. *che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia sicchéil rimpatrio avrebbe leso il diritto attuale al lavoro e la libertà e ladignità della persona.3.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] svolgendo unicomotivo.L intimato non si è costituito.Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2020 3.1.2023 la Corte harinviato il ricorso a nuovo ruolo per l esame in pubblica udienzatenuto conto del ravvisato perdurante contrasto giurisprudenziale.Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023La pubblica udienza è stata celebrata secondo il rito cartolare di cuiNumero di raccolta generale 21250/2023all art. 8 comma 8 del d.l. 29.12.2022 n. 198 converDtaitao p u bbcliocanzio ne 19/07/2023modificazioni dalla legge n.14 del 24.2.2023 e all articolo 23commi 8 bis primo secondo terzo e quarto periodo del d.l. n.137del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del2020.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con unico motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell art.5 comma 6 d.lgs.286/1998 anche alla luce della piùrecente giurisprudenza di legittimità sul punto * .5.

Il Ministero ricorrente censura la decisione per il suo fondamentoesclusivo sulla base della compiuta integrazione in Italia dellostraniero senza il necessario bilanciamento con la situazionepersonale di vulnerabilità che il richiedente asilo dovrebbeaffrontare in caso di rimpatrio nel * di origine e richiama a talfine la nota pronuncia di questa Corte * 1 n. 4455 del23.2.2018 antesignana della necessità del giudizio dibilanciamento ai fini del riconoscimento della protezioneumanitaria.Secondo questa pronuncia e l orientamento che vi ha fatto seguitoin materia di protezione umanitaria il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all art. 5 comma6 del d.lgs. n. 286 del 1998 al cittadino straniero che abbiarealizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia devefondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazionesoggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al *d origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare laprivazione della titolarità e dell esercizio dei diritti umani al di sottodel nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignitàpersonale in correlazione con la situazione d integrazioneraggiunta nel * d accoglienza.3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20236. * necessarie alcune precisazioni preliminari per mettereNumero di raccolta generale 21250/2023a fuoco la disciplina della protezione complementare dDai ta dpuibrbiltictaozio ne 19/07/2023nazionale applicabile alla fattispecie a giudizio in cui il ricorrenteaveva proposto la sua domanda di protezione in data anteriore al2017 nel vigore dell art.5 comma 6 del d.lgs.286 del 25.7.1998nel testo anteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma1 lettera b numero 2 del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertitocon modificazioni dalla legge 1.12.2018 n. 132 nonchédell art.32 comma 3 d.lgs. 25 del 28.1.2008 anch esso nel testoanteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma 2 letteraa del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertito con modificazioni dallalegge 1.12.2018 n. 132.Tale disciplina doveva essere interpretata alla luce della citatasentenza n.4455 del 2018 come poi ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte * U n. 29459 del 13.11.2019 che ha affermatoche in tema di protezione umanitaria l orizzontalità dei diritti umanifondamentali comporta che ai fini del riconoscimento dellaprotezione occorre operare la valutazione comparativa dellasituazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al* di origine in raffronto alla situazione d integrazioneraggiunta nel paese di accoglienza senza che abbia rilievo l esamedel livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente edastrattamente considerato.Il decreto legge 113 del 4.10.2018 sopra citato ha soppresso laclausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso permotivi umanitari contenuta nell art. 5 comma 6 e ha sostituito iriferimenti alla protezione umanitaria con un elenco ben circoscrittodi ipotesi di permessi di soggiorno rigorosamente tipizzati.Le modifiche hanno riguardato anche l art. 32 comma 3 del d.lgs.n. 25 del 2008 con la previsione della trasmissione degli atti dallaCommissione territoriale al Questore preordinata al rilascio di unpermesso di protezione speciale in presenza di rischi di4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023discriminazione di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nelNumero di raccolta generale 21250/2023* d origine.

Data pubblicazione 19/07/2023Tuttavia è stato affermato che il diritto alla protezione umanitariaespressione di quello costituzionale di asilo sorge al momentodell ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio dicompromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda voltaad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativoapplicabile.

Di conseguenza la normativa introdotta con il d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n. 132 del 2018 nella parte in cui hamodificato la preesistente disciplina di cui all art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali non trovaapplicazione in relazione a domande di riconoscimento delpermesso di soggiorno per motivi umanitari proposte primadell entrata in vigore 5 ottobre 2018 della nuova legge talidomande saranno pertanto scrutinate sulla base delle norme invigore al momento della loro presentazione ma in tale ipotesil accertamento della sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitarivalutata in base alle norme esistenti prima dell entrata in vigore deld.l. n. 113 del 2018 convertito nella l. 132 del 2018 comporterà ilrilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previstodall art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge. * U n. 29459del 13.11.2019 .* è stato emanato il decreto legge 21.10.2020n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.173recante tra l altro disposizioni urgenti in materia di immigrazionee protezione internazionale che ha ridisegnato i presupposti e icontenuti della protezione di diritto nazionale complementarerispetto alla protezione internazionale mantenendo ladenominazione di «protezione speciale» introdotta dal d.l.4.10.2018 n.113 convertito con modificazioni dalla legge5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20231.12.2018 n.132 ma incidendo significativamente sia sull art.5Numero di raccolta generale 21250/2023comma 6 sia sull art.19 comma 1.1. del d.lgs. 25.7.1998D nata. 2pu8bb6li.ca zione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il rinnovato art.19 del d.lgs.286/1998 ha assegnato rilievo ai finidel riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell art.19comma 1.2. d.lgs.286/1998 e 32 comma 3 d.lgs.25/2008parimenti novellati alle ipotesi – riconducibili all art.8 della CEDU ‒in cui l allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delrichiedente asilo a meno che esso non sia necessario per ragioni disicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.Il d.l. 130/2020 ha inoltre dettato una norma transitoria l art.15sancendo l applicabilità retroattiva delle sue disposizioni anche aiprocedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decretoavanti alle commissioni territoriali al questore e alle sezionispecializzate dei tribunali con esclusione dell ipotesi previstadall articolo 384 secondo comma del codice di procedura civile.L applicabilità di tali nuove disposizioni è quindi esclusa sia dinanzialla Corte di cassazione * U n. 24413 del 9.9.2021 * 1 n.13248 del 17.5.2021 sia dinanzi alle * di appello nei giudizi diimpugnazione dei provvedimenti resi ex art.19 d.lgs. 150 del 2011per i quali deve aversi riguardo al momento della presentazionedella domanda del richiedente in sede amministrativa * 1 n.25459 del 29.8.2022 .Il predetto decreto legge n. 130 del 2020 è entrato in vigoresuccessivamente alla chiusura del procedimento di primo grado efinanco alla chiusura del procedimento di appello ed è pertantoinapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie.* più recentemente con l art.7 del d.l. 10.3.2023 n.20convertito nella legge 5.5.2023 n.50 nell articolo 19 comma 1.1del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286 il terzo e il quartoperiodo sono stati soppressi.

Tuttavia apposita norma transitoria6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata inData pubblicazione 19/07/2023vigore del decreto continui ad applicarsi la disciplina previgente.7. * ciò premesso è chiaro che alla fattispecie a giudizio deveapplicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore allemodifiche apportate nel 2018 in virtù dell interpretazione avallatadalle Sezioni Unite sia nel 2020 e nel 2023 alla luce dellespecifiche disposizioni transitorie all uopo dettate dal legislatore.8.

È necessario tuttavia tener conto dei più recenti sviluppigiurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnatadalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n.24413.* pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento delpermesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi unarelazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamenterilevanti che impone un peculiare bilanciamento tra la condizionesoggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del *di eventuale rimpatrio il principio va ricondotto in termini generalial paradigma del modello di comparazione c.d.

«attenuata» restafermo che l accertamento del diritto alla protezione umanitariapostula sempre proprio per l atipicità dei relativi fatti costitutivil esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali dasvolgere caso per caso.* fermo altresì il principio che occorre operare una valutazionecomparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedentecon riferimento al * di origine in raffronto alla situazioned integrazione raggiunta nel paese di accoglienza senza che abbiarilievo l esame del livello di integrazione raggiunto in Italiaisolatamente ed astrattamente considerato tuttavia talevalutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo allecondizioni soggettive e oggettive del richiedente nel * diorigine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado diintegrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto neltessuto sociale italiano.7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023In presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nelData pubblicazione 19/07/2023* di origine quali la mancanza delle condizioni minime perpoter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vitapersonale ossia quelli strettamente connessi al sostentamento edal raggiungimento dei livelli minimi per un esistenza dignitosa ilgrado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanzaproporzionalmente minore.In situazioni di particolare gravità quali la seria esposizione allalesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute conseguentead esempio a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbianogenerato situazioni di radicale mancanza di generi di primanecessità può anche non assumere alcuna rilevanza l integrazionesociale non costituisce una condicio sine qua non della protezioneumanitaria bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a taleprotezione da valutare quando sussista in comparazione con lasituazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbetornando nel suo * di origine anche con riguardo allasituazione soggettiva sotto il profilo della permanente sussistenzadi una rete di relazioni affettive e sociali.In presenza di un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questomomento storico di accesso al mercato del lavoro la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili oscuole la partecipazione ad attività associative radicate nelterritorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel* di origine assumono una rilevanza proporzionalmenteminore in presenza di un apprezzabile livello di integrazione delrichiedente in Italia se il ritorno nel * d origine rende probabileun significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/ofamiliare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 88 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023della * * sussiste un serio motivo di carattereNumero di raccolta generale 21250/2023umanitario ai sensi dell art. 5 * cit. per riconoscere il pDeatram pubebslicsaozio ne 19/07/2023di soggiorno.9.

Il ricorso non può essere accolto.La pronuncia impugnata ha fatto ante litteram sostanzialeapplicazione di tali principi in tema di «comparazione attenuata»con il ricordato criterio di proporzionalità inversa in un caso in cuiera stato positivamente allegato e dimostrato da parte delricorrente un apprezzabile grado di integrazione socio lavorativasul territorio italiano rilevante ai fini della tutela del diritto alla vitaprivata e familiare di cui all art.8 *Si tratta di un accertamento di fatto che compete al giudice dimerito e che non è sindacabile in sede di legittimità se non neilimiti del vizio motivazionale attualmente circoscritto al «minimocostituzionale» ex art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. in termini* 1 n.21442 del 6.7.2022 * 36629 del 14.12.2022* n.13784 del 19.5.2023 .Il giudice di merito al quale compete di accertare in fatto lasussistenza dei requisiti della protezione in parola «caso per casoall esito di una valutazione individuale della sua vita privata inItalia comparata con la situazione personale vissuta prima dellapartenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso dirimpatrio» * 3 n. 22528 del 16.10.2020 * 1 n. 26671 del9.9.2022 ha motivato sul punto accertando che vi era uninserimento significativo dello straniero in Italia facendoapplicazione di quello che sarebbe stato uno dei criterisuccessivamente adottati dalle Sezioni *La considerazione della situazione deteriore del paese d origine èimplicita nella valutazione di un significativo inserimento in Italialavoro che assicurerebbe una dignità e libertà che l immigrato9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023altrimenti perderebbe e comunque la statuizione avrebbe dovutoNumero di raccolta generale 21250/2023essere censurata come vizio di motivazione.

Data pubblicazione 19/07/2023Ed in effetti sotto tale profilo sono state accolte le censureproposte nei confronti di decisioni che non hanno effettuato tale«bilanciamento» come quelle sopra citate.Per contro nel caso concreto il Ministero ha dedotto solo laviolazione di legge senza peraltro neppure precisare in che cosaquesta si fosse concretata essendo il riferimento al caso concretoridotto a poche righe alla fine del ricorso e ha ritenuto di per séviziata da violazione di legge la sentenza impugnata sol perché haconferito decisivo rilievo al livello di integrazione sociale elavorativa in Italia senza considerare l astratta legittimità di taleaccertamento nell ottica del rammentato canone di proporzionalitàinversa.Non possono essere condivise quindi le conclusioni delProcuratore generale favorevoli all accoglimento del ricorsoperché la domanda di protezione complementare in questione sepur deve essere effettivamente scrutinata ratione temporis eavuto riguardo alla data di presentazione della domanda ante 5ottobre 2018 secondo i criteri della protezione umanitaria esigegiusta le autorevoli indicazioni impartite dalle Sezioni Unite con lasentenza 24413/2021 con il metro di «comparazione attenuata» eil canone di «proporzionalità inversa» sopra descritti.10.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell intimato.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 nonsussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13 trattandosi di ricorso proposto da unaAmministrazione statuale.10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Occorre disporre che in caso di utilizzazione della presenteNumero di raccolta generale 21250/2023ordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli * prui bdbliacatziio ne 19/07/2023identificativi delle parti riportati nell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023Data pubblicazione 19/07/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente** * * Consigliere * ** PU* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 703/2019 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro protempore domiciliato in Roma via dei * 12 pressol Avvocatura Generale dello Stato * che lorappresenta e difende ex lege ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n. 1120/2018depositata il 28.6.2018lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiestol accoglimento del ricorso* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2023 dalData pubblicazione 19/07/2023Consigliere * * * * *1.

Con ricorso ex art.35 d.lgs.25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011* * * cittadino del * si è rivolto alTribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui lacompetente Commissione territoriale per il riconoscimento dellaprotezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezioneinternazionale nelle forme dello status di rifugiato della protezionesussidiaria e della protezione umanitaria.Con ordinanza del 18.6.2017 il Tribunale ha respinto il ricorsoritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimentodi ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.2.

L appello proposto da * * * è statoparzialmente accolto dalla Corte di appello di Ancona con sentenzadel 28.6.2018 che confermato il rigetto della richiesta diprotezione internazionale ha riconosciuto al ricorrente unpermesso di soggiorno per motivi umanitari avuto riguardo allostato di integrazione sociale e lavorativa in Italia del sig. *che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia sicchéil rimpatrio avrebbe leso il diritto attuale al lavoro e la libertà e ladignità della persona.3.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] svolgendo unicomotivo.L intimato non si è costituito.Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2020 3.1.2023 la Corte harinviato il ricorso a nuovo ruolo per l esame in pubblica udienzatenuto conto del ravvisato perdurante contrasto giurisprudenziale.Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023La pubblica udienza è stata celebrata secondo il rito cartolare di cuiNumero di raccolta generale 21250/2023all art. 8 comma 8 del d.l. 29.12.2022 n. 198 converDtaitao p u bbcliocanzio ne 19/07/2023modificazioni dalla legge n.14 del 24.2.2023 e all articolo 23commi 8 bis primo secondo terzo e quarto periodo del d.l. n.137del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del2020.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con unico motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell art.5 comma 6 d.lgs.286/1998 anche alla luce della piùrecente giurisprudenza di legittimità sul punto * .5.

Il Ministero ricorrente censura la decisione per il suo fondamentoesclusivo sulla base della compiuta integrazione in Italia dellostraniero senza il necessario bilanciamento con la situazionepersonale di vulnerabilità che il richiedente asilo dovrebbeaffrontare in caso di rimpatrio nel * di origine e richiama a talfine la nota pronuncia di questa Corte * 1 n. 4455 del23.2.2018 antesignana della necessità del giudizio dibilanciamento ai fini del riconoscimento della protezioneumanitaria.Secondo questa pronuncia e l orientamento che vi ha fatto seguitoin materia di protezione umanitaria il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all art. 5 comma6 del d.lgs. n. 286 del 1998 al cittadino straniero che abbiarealizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia devefondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazionesoggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al *d origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare laprivazione della titolarità e dell esercizio dei diritti umani al di sottodel nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignitàpersonale in correlazione con la situazione d integrazioneraggiunta nel * d accoglienza.3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20236. * necessarie alcune precisazioni preliminari per mettereNumero di raccolta generale 21250/2023a fuoco la disciplina della protezione complementare dDai ta dpuibrbiltictaozio ne 19/07/2023nazionale applicabile alla fattispecie a giudizio in cui il ricorrenteaveva proposto la sua domanda di protezione in data anteriore al2017 nel vigore dell art.5 comma 6 del d.lgs.286 del 25.7.1998nel testo anteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma1 lettera b numero 2 del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertitocon modificazioni dalla legge 1.12.2018 n. 132 nonchédell art.32 comma 3 d.lgs. 25 del 28.1.2008 anch esso nel testoanteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma 2 letteraa del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertito con modificazioni dallalegge 1.12.2018 n. 132.Tale disciplina doveva essere interpretata alla luce della citatasentenza n.4455 del 2018 come poi ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte * U n. 29459 del 13.11.2019 che ha affermatoche in tema di protezione umanitaria l orizzontalità dei diritti umanifondamentali comporta che ai fini del riconoscimento dellaprotezione occorre operare la valutazione comparativa dellasituazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al* di origine in raffronto alla situazione d integrazioneraggiunta nel paese di accoglienza senza che abbia rilievo l esamedel livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente edastrattamente considerato.Il decreto legge 113 del 4.10.2018 sopra citato ha soppresso laclausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso permotivi umanitari contenuta nell art. 5 comma 6 e ha sostituito iriferimenti alla protezione umanitaria con un elenco ben circoscrittodi ipotesi di permessi di soggiorno rigorosamente tipizzati.Le modifiche hanno riguardato anche l art. 32 comma 3 del d.lgs.n. 25 del 2008 con la previsione della trasmissione degli atti dallaCommissione territoriale al Questore preordinata al rilascio di unpermesso di protezione speciale in presenza di rischi di4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023discriminazione di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nelNumero di raccolta generale 21250/2023* d origine.

Data pubblicazione 19/07/2023Tuttavia è stato affermato che il diritto alla protezione umanitariaespressione di quello costituzionale di asilo sorge al momentodell ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio dicompromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda voltaad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativoapplicabile.

Di conseguenza la normativa introdotta con il d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n. 132 del 2018 nella parte in cui hamodificato la preesistente disciplina di cui all art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali non trovaapplicazione in relazione a domande di riconoscimento delpermesso di soggiorno per motivi umanitari proposte primadell entrata in vigore 5 ottobre 2018 della nuova legge talidomande saranno pertanto scrutinate sulla base delle norme invigore al momento della loro presentazione ma in tale ipotesil accertamento della sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitarivalutata in base alle norme esistenti prima dell entrata in vigore deld.l. n. 113 del 2018 convertito nella l. 132 del 2018 comporterà ilrilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previstodall art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge. * U n. 29459del 13.11.2019 .* è stato emanato il decreto legge 21.10.2020n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.173recante tra l altro disposizioni urgenti in materia di immigrazionee protezione internazionale che ha ridisegnato i presupposti e icontenuti della protezione di diritto nazionale complementarerispetto alla protezione internazionale mantenendo ladenominazione di «protezione speciale» introdotta dal d.l.4.10.2018 n.113 convertito con modificazioni dalla legge5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20231.12.2018 n.132 ma incidendo significativamente sia sull art.5Numero di raccolta generale 21250/2023comma 6 sia sull art.19 comma 1.1. del d.lgs. 25.7.1998D nata. 2pu8bb6li.ca zione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il rinnovato art.19 del d.lgs.286/1998 ha assegnato rilievo ai finidel riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell art.19comma 1.2. d.lgs.286/1998 e 32 comma 3 d.lgs.25/2008parimenti novellati alle ipotesi – riconducibili all art.8 della CEDU ‒in cui l allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delrichiedente asilo a meno che esso non sia necessario per ragioni disicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.Il d.l. 130/2020 ha inoltre dettato una norma transitoria l art.15sancendo l applicabilità retroattiva delle sue disposizioni anche aiprocedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decretoavanti alle commissioni territoriali al questore e alle sezionispecializzate dei tribunali con esclusione dell ipotesi previstadall articolo 384 secondo comma del codice di procedura civile.L applicabilità di tali nuove disposizioni è quindi esclusa sia dinanzialla Corte di cassazione * U n. 24413 del 9.9.2021 * 1 n.13248 del 17.5.2021 sia dinanzi alle * di appello nei giudizi diimpugnazione dei provvedimenti resi ex art.19 d.lgs. 150 del 2011per i quali deve aversi riguardo al momento della presentazionedella domanda del richiedente in sede amministrativa * 1 n.25459 del 29.8.2022 .Il predetto decreto legge n. 130 del 2020 è entrato in vigoresuccessivamente alla chiusura del procedimento di primo grado efinanco alla chiusura del procedimento di appello ed è pertantoinapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie.* più recentemente con l art.7 del d.l. 10.3.2023 n.20convertito nella legge 5.5.2023 n.50 nell articolo 19 comma 1.1del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286 il terzo e il quartoperiodo sono stati soppressi.

Tuttavia apposita norma transitoria6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata inData pubblicazione 19/07/2023vigore del decreto continui ad applicarsi la disciplina previgente.7. * ciò premesso è chiaro che alla fattispecie a giudizio deveapplicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore allemodifiche apportate nel 2018 in virtù dell interpretazione avallatadalle Sezioni Unite sia nel 2020 e nel 2023 alla luce dellespecifiche disposizioni transitorie all uopo dettate dal legislatore.8.

È necessario tuttavia tener conto dei più recenti sviluppigiurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnatadalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n.24413.* pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento delpermesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi unarelazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamenterilevanti che impone un peculiare bilanciamento tra la condizionesoggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del *di eventuale rimpatrio il principio va ricondotto in termini generalial paradigma del modello di comparazione c.d.

«attenuata» restafermo che l accertamento del diritto alla protezione umanitariapostula sempre proprio per l atipicità dei relativi fatti costitutivil esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali dasvolgere caso per caso.* fermo altresì il principio che occorre operare una valutazionecomparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedentecon riferimento al * di origine in raffronto alla situazioned integrazione raggiunta nel paese di accoglienza senza che abbiarilievo l esame del livello di integrazione raggiunto in Italiaisolatamente ed astrattamente considerato tuttavia talevalutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo allecondizioni soggettive e oggettive del richiedente nel * diorigine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado diintegrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto neltessuto sociale italiano.7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023In presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nelData pubblicazione 19/07/2023* di origine quali la mancanza delle condizioni minime perpoter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vitapersonale ossia quelli strettamente connessi al sostentamento edal raggiungimento dei livelli minimi per un esistenza dignitosa ilgrado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanzaproporzionalmente minore.In situazioni di particolare gravità quali la seria esposizione allalesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute conseguentead esempio a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbianogenerato situazioni di radicale mancanza di generi di primanecessità può anche non assumere alcuna rilevanza l integrazionesociale non costituisce una condicio sine qua non della protezioneumanitaria bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a taleprotezione da valutare quando sussista in comparazione con lasituazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbetornando nel suo * di origine anche con riguardo allasituazione soggettiva sotto il profilo della permanente sussistenzadi una rete di relazioni affettive e sociali.In presenza di un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questomomento storico di accesso al mercato del lavoro la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili oscuole la partecipazione ad attività associative radicate nelterritorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel* di origine assumono una rilevanza proporzionalmenteminore in presenza di un apprezzabile livello di integrazione delrichiedente in Italia se il ritorno nel * d origine rende probabileun significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/ofamiliare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 88 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023della * * sussiste un serio motivo di carattereNumero di raccolta generale 21250/2023umanitario ai sensi dell art. 5 * cit. per riconoscere il pDeatram pubebslicsaozio ne 19/07/2023di soggiorno.9.

Il ricorso non può essere accolto.La pronuncia impugnata ha fatto ante litteram sostanzialeapplicazione di tali principi in tema di «comparazione attenuata»con il ricordato criterio di proporzionalità inversa in un caso in cuiera stato positivamente allegato e dimostrato da parte delricorrente un apprezzabile grado di integrazione socio lavorativasul territorio italiano rilevante ai fini della tutela del diritto alla vitaprivata e familiare di cui all art.8 *Si tratta di un accertamento di fatto che compete al giudice dimerito e che non è sindacabile in sede di legittimità se non neilimiti del vizio motivazionale attualmente circoscritto al «minimocostituzionale» ex art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. in termini* 1 n.21442 del 6.7.2022 * 36629 del 14.12.2022* n.13784 del 19.5.2023 .Il giudice di merito al quale compete di accertare in fatto lasussistenza dei requisiti della protezione in parola «caso per casoall esito di una valutazione individuale della sua vita privata inItalia comparata con la situazione personale vissuta prima dellapartenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso dirimpatrio» * 3 n. 22528 del 16.10.2020 * 1 n. 26671 del9.9.2022 ha motivato sul punto accertando che vi era uninserimento significativo dello straniero in Italia facendoapplicazione di quello che sarebbe stato uno dei criterisuccessivamente adottati dalle Sezioni *La considerazione della situazione deteriore del paese d origine èimplicita nella valutazione di un significativo inserimento in Italialavoro che assicurerebbe una dignità e libertà che l immigrato9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023altrimenti perderebbe e comunque la statuizione avrebbe dovutoNumero di raccolta generale 21250/2023essere censurata come vizio di motivazione.

Data pubblicazione 19/07/2023Ed in effetti sotto tale profilo sono state accolte le censureproposte nei confronti di decisioni che non hanno effettuato tale«bilanciamento» come quelle sopra citate.Per contro nel caso concreto il Ministero ha dedotto solo laviolazione di legge senza peraltro neppure precisare in che cosaquesta si fosse concretata essendo il riferimento al caso concretoridotto a poche righe alla fine del ricorso e ha ritenuto di per séviziata da violazione di legge la sentenza impugnata sol perché haconferito decisivo rilievo al livello di integrazione sociale elavorativa in Italia senza considerare l astratta legittimità di taleaccertamento nell ottica del rammentato canone di proporzionalitàinversa.Non possono essere condivise quindi le conclusioni delProcuratore generale favorevoli all accoglimento del ricorsoperché la domanda di protezione complementare in questione sepur deve essere effettivamente scrutinata ratione temporis eavuto riguardo alla data di presentazione della domanda ante 5ottobre 2018 secondo i criteri della protezione umanitaria esigegiusta le autorevoli indicazioni impartite dalle Sezioni Unite con lasentenza 24413/2021 con il metro di «comparazione attenuata» eil canone di «proporzionalità inversa» sopra descritti.10.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell intimato.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 nonsussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13 trattandosi di ricorso proposto da unaAmministrazione statuale.10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Occorre disporre che in caso di utilizzazione della presenteNumero di raccolta generale 21250/2023ordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli * prui bdbliacatziio ne 19/07/2023identificativi delle parti riportati nell ordinanza. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto chenon sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 22 giugno 2023Il Presidente* *11 di 11* **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto chenon sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 22 giugno 2023Il Presidente* *11 di 11* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023Data pubblicazione 19/07/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente** * * Consigliere * ** PU* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 703/2019 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro protempore domiciliato in Roma via dei * 12 pressol Avvocatura Generale dello Stato * che lorappresenta e difende ex lege ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n. 1120/2018depositata il 28.6.2018lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiestol accoglimento del ricorso* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2023 dalData pubblicazione 19/07/2023Consigliere * * * * *1. Con ricorso ex art.35 d.lgs.25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011* * * cittadino del * si è rivolto alTribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui lacompetente Commissione territoriale per il riconoscimento dellaprotezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezioneinternazionale nelle forme dello status di rifugiato della protezionesussidiaria e della protezione umanitaria.Con ordinanza del 18.6.2017 il Tribunale ha respinto il ricorsoritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimentodi ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.2. L appello proposto da * * * è statoparzialmente accolto dalla Corte di appello di Ancona con sentenzadel 28.6.2018 che confermato il rigetto della richiesta diprotezione internazionale ha riconosciuto al ricorrente unpermesso di soggiorno per motivi umanitari avuto riguardo allostato di integrazione sociale e lavorativa in Italia del sig. *che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia sicchéil rimpatrio avrebbe leso il diritto attuale al lavoro e la libertà e ladignità della persona.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] svolgendo unicomotivo.L intimato non si è costituito.Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2020 3.1.2023 la Corte harinviato il ricorso a nuovo ruolo per l esame in pubblica udienzatenuto conto del ravvisato perdurante contrasto giurisprudenziale.Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023La pubblica udienza è stata celebrata secondo il rito cartolare di cuiNumero di raccolta generale 21250/2023all art. 8 comma 8 del d.l. 29.12.2022 n. 198 converDtaitao p u bbcliocanzio ne 19/07/2023modificazioni dalla legge n.14 del 24.2.2023 e all articolo 23commi 8 bis primo secondo terzo e quarto periodo del d.l. n.137del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del2020.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell art.5 comma 6 d.lgs.286/1998 anche alla luce della piùrecente giurisprudenza di legittimità sul punto * .5. Il Ministero ricorrente censura la decisione per il suo fondamentoesclusivo sulla base della compiuta integrazione in Italia dellostraniero senza il necessario bilanciamento con la situazionepersonale di vulnerabilità che il richiedente asilo dovrebbeaffrontare in caso di rimpatrio nel * di origine e richiama a talfine la nota pronuncia di questa Corte * 1 n. 4455 del23.2.2018 antesignana della necessità del giudizio dibilanciamento ai fini del riconoscimento della protezioneumanitaria.Secondo questa pronuncia e l orientamento che vi ha fatto seguitoin materia di protezione umanitaria il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all art. 5 comma6 del d.lgs. n. 286 del 1998 al cittadino straniero che abbiarealizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia devefondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazionesoggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al *d origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare laprivazione della titolarità e dell esercizio dei diritti umani al di sottodel nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignitàpersonale in correlazione con la situazione d integrazioneraggiunta nel * d accoglienza.3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20236. * necessarie alcune precisazioni preliminari per mettereNumero di raccolta generale 21250/2023a fuoco la disciplina della protezione complementare dDai ta dpuibrbiltictaozio ne 19/07/2023nazionale applicabile alla fattispecie a giudizio in cui il ricorrenteaveva proposto la sua domanda di protezione in data anteriore al2017 nel vigore dell art.5 comma 6 del d.lgs.286 del 25.7.1998nel testo anteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma1 lettera b numero 2 del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertitocon modificazioni dalla legge 1.12.2018 n. 132 nonchédell art.32 comma 3 d.lgs. 25 del 28.1.2008 anch esso nel testoanteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma 2 letteraa del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertito con modificazioni dallalegge 1.12.2018 n. 132.Tale disciplina doveva essere interpretata alla luce della citatasentenza n.4455 del 2018 come poi ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte * U n. 29459 del 13.11.2019 che ha affermatoche in tema di protezione umanitaria l orizzontalità dei diritti umanifondamentali comporta che ai fini del riconoscimento dellaprotezione occorre operare la valutazione comparativa dellasituazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al* di origine in raffronto alla situazione d integrazioneraggiunta nel paese di accoglienza senza che abbia rilievo l esamedel livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente edastrattamente considerato.Il decreto legge 113 del 4.10.2018 sopra citato ha soppresso laclausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso permotivi umanitari contenuta nell art. 5 comma 6 e ha sostituito iriferimenti alla protezione umanitaria con un elenco ben circoscrittodi ipotesi di permessi di soggiorno rigorosamente tipizzati.Le modifiche hanno riguardato anche l art. 32 comma 3 del d.lgs.n. 25 del 2008 con la previsione della trasmissione degli atti dallaCommissione territoriale al Questore preordinata al rilascio di unpermesso di protezione speciale in presenza di rischi di4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023discriminazione di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nelNumero di raccolta generale 21250/2023* d origine. Data pubblicazione 19/07/2023Tuttavia è stato affermato che il diritto alla protezione umanitariaespressione di quello costituzionale di asilo sorge al momentodell ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio dicompromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda voltaad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativoapplicabile. Di conseguenza la normativa introdotta con il d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n. 132 del 2018 nella parte in cui hamodificato la preesistente disciplina di cui all art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali non trovaapplicazione in relazione a domande di riconoscimento delpermesso di soggiorno per motivi umanitari proposte primadell entrata in vigore 5 ottobre 2018 della nuova legge talidomande saranno pertanto scrutinate sulla base delle norme invigore al momento della loro presentazione ma in tale ipotesil accertamento della sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitarivalutata in base alle norme esistenti prima dell entrata in vigore deld.l. n. 113 del 2018 convertito nella l. 132 del 2018 comporterà ilrilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previstodall art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge. * U n. 29459del 13.11.2019 .* è stato emanato il decreto legge 21.10.2020n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.173recante tra l altro disposizioni urgenti in materia di immigrazionee protezione internazionale che ha ridisegnato i presupposti e icontenuti della protezione di diritto nazionale complementarerispetto alla protezione internazionale mantenendo ladenominazione di «protezione speciale» introdotta dal d.l.4.10.2018 n.113 convertito con modificazioni dalla legge5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20231.12.2018 n.132 ma incidendo significativamente sia sull art.5Numero di raccolta generale 21250/2023comma 6 sia sull art.19 comma 1.1. del d.lgs. 25.7.1998D nata. 2pu8bb6li.ca zione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il rinnovato art.19 del d.lgs.286/1998 ha assegnato rilievo ai finidel riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell art.19comma 1.2. d.lgs.286/1998 e 32 comma 3 d.lgs.25/2008parimenti novellati alle ipotesi – riconducibili all art.8 della CEDU ‒in cui l allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delrichiedente asilo a meno che esso non sia necessario per ragioni disicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.Il d.l. 130/2020 ha inoltre dettato una norma transitoria l art.15sancendo l applicabilità retroattiva delle sue disposizioni anche aiprocedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decretoavanti alle commissioni territoriali al questore e alle sezionispecializzate dei tribunali con esclusione dell ipotesi previstadall articolo 384 secondo comma del codice di procedura civile.L applicabilità di tali nuove disposizioni è quindi esclusa sia dinanzialla Corte di cassazione * U n. 24413 del 9.9.2021 * 1 n.13248 del 17.5.2021 sia dinanzi alle * di appello nei giudizi diimpugnazione dei provvedimenti resi ex art.19 d.lgs. 150 del 2011per i quali deve aversi riguardo al momento della presentazionedella domanda del richiedente in sede amministrativa * 1 n.25459 del 29.8.2022 .Il predetto decreto legge n. 130 del 2020 è entrato in vigoresuccessivamente alla chiusura del procedimento di primo grado efinanco alla chiusura del procedimento di appello ed è pertantoinapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie.* più recentemente con l art.7 del d.l. 10.3.2023 n.20convertito nella legge 5.5.2023 n.50 nell articolo 19 comma 1.1del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286 il terzo e il quartoperiodo sono stati soppressi. Tuttavia apposita norma transitoria6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata inData pubblicazione 19/07/2023vigore del decreto continui ad applicarsi la disciplina previgente.7. * ciò premesso è chiaro che alla fattispecie a giudizio deveapplicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore allemodifiche apportate nel 2018 in virtù dell interpretazione avallatadalle Sezioni Unite sia nel 2020 e nel 2023 alla luce dellespecifiche disposizioni transitorie all uopo dettate dal legislatore.8. È necessario tuttavia tener conto dei più recenti sviluppigiurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnatadalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n.24413.* pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento delpermesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi unarelazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamenterilevanti che impone un peculiare bilanciamento tra la condizionesoggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del *di eventuale rimpatrio il principio va ricondotto in termini generalial paradigma del modello di comparazione c.d. «attenuata» restafermo che l accertamento del diritto alla protezione umanitariapostula sempre proprio per l atipicità dei relativi fatti costitutivil esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali dasvolgere caso per caso.* fermo altresì il principio che occorre operare una valutazionecomparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedentecon riferimento al * di origine in raffronto alla situazioned integrazione raggiunta nel paese di accoglienza senza che abbiarilievo l esame del livello di integrazione raggiunto in Italiaisolatamente ed astrattamente considerato tuttavia talevalutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo allecondizioni soggettive e oggettive del richiedente nel * diorigine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado diintegrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto neltessuto sociale italiano.7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023In presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nelData pubblicazione 19/07/2023* di origine quali la mancanza delle condizioni minime perpoter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vitapersonale ossia quelli strettamente connessi al sostentamento edal raggiungimento dei livelli minimi per un esistenza dignitosa ilgrado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanzaproporzionalmente minore.In situazioni di particolare gravità quali la seria esposizione allalesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute conseguentead esempio a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbianogenerato situazioni di radicale mancanza di generi di primanecessità può anche non assumere alcuna rilevanza l integrazionesociale non costituisce una condicio sine qua non della protezioneumanitaria bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a taleprotezione da valutare quando sussista in comparazione con lasituazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbetornando nel suo * di origine anche con riguardo allasituazione soggettiva sotto il profilo della permanente sussistenzadi una rete di relazioni affettive e sociali.In presenza di un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questomomento storico di accesso al mercato del lavoro la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili oscuole la partecipazione ad attività associative radicate nelterritorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel* di origine assumono una rilevanza proporzionalmenteminore in presenza di un apprezzabile livello di integrazione delrichiedente in Italia se il ritorno nel * d origine rende probabileun significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/ofamiliare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 88 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023della * * sussiste un serio motivo di carattereNumero di raccolta generale 21250/2023umanitario ai sensi dell art. 5 * cit. per riconoscere il pDeatram pubebslicsaozio ne 19/07/2023di soggiorno.9. Il ricorso non può essere accolto.La pronuncia impugnata ha fatto ante litteram sostanzialeapplicazione di tali principi in tema di «comparazione attenuata»con il ricordato criterio di proporzionalità inversa in un caso in cuiera stato positivamente allegato e dimostrato da parte delricorrente un apprezzabile grado di integrazione socio lavorativasul territorio italiano rilevante ai fini della tutela del diritto alla vitaprivata e familiare di cui all art.8 *Si tratta di un accertamento di fatto che compete al giudice dimerito e che non è sindacabile in sede di legittimità se non neilimiti del vizio motivazionale attualmente circoscritto al «minimocostituzionale» ex art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. in termini* 1 n.21442 del 6.7.2022 * 36629 del 14.12.2022* n.13784 del 19.5.2023 .Il giudice di merito al quale compete di accertare in fatto lasussistenza dei requisiti della protezione in parola «caso per casoall esito di una valutazione individuale della sua vita privata inItalia comparata con la situazione personale vissuta prima dellapartenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso dirimpatrio» * 3 n. 22528 del 16.10.2020 * 1 n. 26671 del9.9.2022 ha motivato sul punto accertando che vi era uninserimento significativo dello straniero in Italia facendoapplicazione di quello che sarebbe stato uno dei criterisuccessivamente adottati dalle Sezioni *La considerazione della situazione deteriore del paese d origine èimplicita nella valutazione di un significativo inserimento in Italialavoro che assicurerebbe una dignità e libertà che l immigrato9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023altrimenti perderebbe e comunque la statuizione avrebbe dovutoNumero di raccolta generale 21250/2023essere censurata come vizio di motivazione. Data pubblicazione 19/07/2023Ed in effetti sotto tale profilo sono state accolte le censureproposte nei confronti di decisioni che non hanno effettuato tale«bilanciamento» come quelle sopra citate.Per contro nel caso concreto il Ministero ha dedotto solo laviolazione di legge senza peraltro neppure precisare in che cosaquesta si fosse concretata essendo il riferimento al caso concretoridotto a poche righe alla fine del ricorso e ha ritenuto di per séviziata da violazione di legge la sentenza impugnata sol perché haconferito decisivo rilievo al livello di integrazione sociale elavorativa in Italia senza considerare l astratta legittimità di taleaccertamento nell ottica del rammentato canone di proporzionalitàinversa.Non possono essere condivise quindi le conclusioni delProcuratore generale favorevoli all accoglimento del ricorsoperché la domanda di protezione complementare in questione sepur deve essere effettivamente scrutinata ratione temporis eavuto riguardo alla data di presentazione della domanda ante 5ottobre 2018 secondo i criteri della protezione umanitaria esigegiusta le autorevoli indicazioni impartite dalle Sezioni Unite con lasentenza 24413/2021 con il metro di «comparazione attenuata» eil canone di «proporzionalità inversa» sopra descritti.10. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell intimato.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 nonsussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13 trattandosi di ricorso proposto da unaAmministrazione statuale.10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Occorre disporre che in caso di utilizzazione della presenteNumero di raccolta generale 21250/2023ordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli * prui bdbliacatziio ne 19/07/2023identificativi delle parti riportati nell ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023Data pubblicazione 19/07/2023REPUBBLICA ITALIANAIN * [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoIMMIGRAZIONE* * Presidente** * * Consigliere * ** PU* * Consigliere* * Consigliere* * * * Consigliereha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso iscritto al n. 703/2019 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro protempore domiciliato in Roma via dei * 12 pressol Avvocatura Generale dello Stato * che lorappresenta e difende ex lege ricorrentecontro* * * intimatoavverso la sentenza della Corte d appello di Ancona n. 1120/2018depositata il 28.6.2018lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiestol accoglimento del ricorso* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.6.2023 dalData pubblicazione 19/07/2023Consigliere * * * * *1. Con ricorso ex art.35 d.lgs.25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011* * * cittadino del * si è rivolto alTribunale di Ancona impugnando il provvedimento con cui lacompetente Commissione territoriale per il riconoscimento dellaprotezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezioneinternazionale nelle forme dello status di rifugiato della protezionesussidiaria e della protezione umanitaria.Con ordinanza del 18.6.2017 il Tribunale ha respinto il ricorsoritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimentodi ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.2. L appello proposto da * * * è statoparzialmente accolto dalla Corte di appello di Ancona con sentenzadel 28.6.2018 che confermato il rigetto della richiesta diprotezione internazionale ha riconosciuto al ricorrente unpermesso di soggiorno per motivi umanitari avuto riguardo allostato di integrazione sociale e lavorativa in Italia del sig. *che aveva dimostrato di svolgere attività lavorativa in Italia sicchéil rimpatrio avrebbe leso il diritto attuale al lavoro e la libertà e ladignità della persona.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] con atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] svolgendo unicomotivo.L intimato non si è costituito.Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2020 3.1.2023 la Corte harinviato il ricorso a nuovo ruolo per l esame in pubblica udienzatenuto conto del ravvisato perdurante contrasto giurisprudenziale.Il Procuratore generale ha concluso per l accoglimento del ricorso.2 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023La pubblica udienza è stata celebrata secondo il rito cartolare di cuiNumero di raccolta generale 21250/2023all art. 8 comma 8 del d.l. 29.12.2022 n. 198 converDtaitao p u bbcliocanzio ne 19/07/2023modificazioni dalla legge n.14 del 24.2.2023 e all articolo 23commi 8 bis primo secondo terzo e quarto periodo del d.l. n.137del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del2020.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo di ricorso proposto ex art.360 n.3cod.proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazionedell art.5 comma 6 d.lgs.286/1998 anche alla luce della piùrecente giurisprudenza di legittimità sul punto * .5. Il Ministero ricorrente censura la decisione per il suo fondamentoesclusivo sulla base della compiuta integrazione in Italia dellostraniero senza il necessario bilanciamento con la situazionepersonale di vulnerabilità che il richiedente asilo dovrebbeaffrontare in caso di rimpatrio nel * di origine e richiama a talfine la nota pronuncia di questa Corte * 1 n. 4455 del23.2.2018 antesignana della necessità del giudizio dibilanciamento ai fini del riconoscimento della protezioneumanitaria.Secondo questa pronuncia e l orientamento che vi ha fatto seguitoin materia di protezione umanitaria il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all art. 5 comma6 del d.lgs. n. 286 del 1998 al cittadino straniero che abbiarealizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia devefondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazionesoggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al *d origine al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare laprivazione della titolarità e dell esercizio dei diritti umani al di sottodel nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignitàpersonale in correlazione con la situazione d integrazioneraggiunta nel * d accoglienza.3 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20236. * necessarie alcune precisazioni preliminari per mettereNumero di raccolta generale 21250/2023a fuoco la disciplina della protezione complementare dDai ta dpuibrbiltictaozio ne 19/07/2023nazionale applicabile alla fattispecie a giudizio in cui il ricorrenteaveva proposto la sua domanda di protezione in data anteriore al2017 nel vigore dell art.5 comma 6 del d.lgs.286 del 25.7.1998nel testo anteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma1 lettera b numero 2 del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertitocon modificazioni dalla legge 1.12.2018 n. 132 nonchédell art.32 comma 3 d.lgs. 25 del 28.1.2008 anch esso nel testoanteriore alle modifiche apportate dall articolo 1 comma 2 letteraa del d.l. 4.10.2018 n. 113 convertito con modificazioni dallalegge 1.12.2018 n. 132.Tale disciplina doveva essere interpretata alla luce della citatasentenza n.4455 del 2018 come poi ribadito dalle Sezioni Unite diquesta Corte * U n. 29459 del 13.11.2019 che ha affermatoche in tema di protezione umanitaria l orizzontalità dei diritti umanifondamentali comporta che ai fini del riconoscimento dellaprotezione occorre operare la valutazione comparativa dellasituazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al* di origine in raffronto alla situazione d integrazioneraggiunta nel paese di accoglienza senza che abbia rilievo l esamedel livello di integrazione raggiunto in Italia isolatamente edastrattamente considerato.Il decreto legge 113 del 4.10.2018 sopra citato ha soppresso laclausola inerente ai presupposti per il rilascio del permesso permotivi umanitari contenuta nell art. 5 comma 6 e ha sostituito iriferimenti alla protezione umanitaria con un elenco ben circoscrittodi ipotesi di permessi di soggiorno rigorosamente tipizzati.Le modifiche hanno riguardato anche l art. 32 comma 3 del d.lgs.n. 25 del 2008 con la previsione della trasmissione degli atti dallaCommissione territoriale al Questore preordinata al rilascio di unpermesso di protezione speciale in presenza di rischi di4 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023discriminazione di tortura o di gravi violazioni dei diritti umani nelNumero di raccolta generale 21250/2023* d origine. Data pubblicazione 19/07/2023Tuttavia è stato affermato che il diritto alla protezione umanitariaespressione di quello costituzionale di asilo sorge al momentodell ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio dicompromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda voltaad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativoapplicabile. Di conseguenza la normativa introdotta con il d.l. n.113 del 2018 convertito in l. n. 132 del 2018 nella parte in cui hamodificato la preesistente disciplina di cui all art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del 1998 e disposizioni consequenziali non trovaapplicazione in relazione a domande di riconoscimento delpermesso di soggiorno per motivi umanitari proposte primadell entrata in vigore 5 ottobre 2018 della nuova legge talidomande saranno pertanto scrutinate sulla base delle norme invigore al momento della loro presentazione ma in tale ipotesil accertamento della sussistenza dei presupposti per ilriconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitarivalutata in base alle norme esistenti prima dell entrata in vigore deld.l. n. 113 del 2018 convertito nella l. 132 del 2018 comporterà ilrilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previstodall art. 1 comma 9 del suddetto decreto legge. * U n. 29459del 13.11.2019 .* è stato emanato il decreto legge 21.10.2020n.130 convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020 n.173recante tra l altro disposizioni urgenti in materia di immigrazionee protezione internazionale che ha ridisegnato i presupposti e icontenuti della protezione di diritto nazionale complementarerispetto alla protezione internazionale mantenendo ladenominazione di «protezione speciale» introdotta dal d.l.4.10.2018 n.113 convertito con modificazioni dalla legge5 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/20231.12.2018 n.132 ma incidendo significativamente sia sull art.5Numero di raccolta generale 21250/2023comma 6 sia sull art.19 comma 1.1. del d.lgs. 25.7.1998D nata. 2pu8bb6li.ca zione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il rinnovato art.19 del d.lgs.286/1998 ha assegnato rilievo ai finidel riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell art.19comma 1.2. d.lgs.286/1998 e 32 comma 3 d.lgs.25/2008parimenti novellati alle ipotesi – riconducibili all art.8 della CEDU ‒in cui l allontanamento dal territorio nazionale comporti unaviolazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare delrichiedente asilo a meno che esso non sia necessario per ragioni disicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica.Il d.l. 130/2020 ha inoltre dettato una norma transitoria l art.15sancendo l applicabilità retroattiva delle sue disposizioni anche aiprocedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decretoavanti alle commissioni territoriali al questore e alle sezionispecializzate dei tribunali con esclusione dell ipotesi previstadall articolo 384 secondo comma del codice di procedura civile.L applicabilità di tali nuove disposizioni è quindi esclusa sia dinanzialla Corte di cassazione * U n. 24413 del 9.9.2021 * 1 n.13248 del 17.5.2021 sia dinanzi alle * di appello nei giudizi diimpugnazione dei provvedimenti resi ex art.19 d.lgs. 150 del 2011per i quali deve aversi riguardo al momento della presentazionedella domanda del richiedente in sede amministrativa * 1 n.25459 del 29.8.2022 .Il predetto decreto legge n. 130 del 2020 è entrato in vigoresuccessivamente alla chiusura del procedimento di primo grado efinanco alla chiusura del procedimento di appello ed è pertantoinapplicabile ratione temporis alla presente fattispecie.* più recentemente con l art.7 del d.l. 10.3.2023 n.20convertito nella legge 5.5.2023 n.50 nell articolo 19 comma 1.1del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286 il terzo e il quartoperiodo sono stati soppressi. Tuttavia apposita norma transitoria6 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata inData pubblicazione 19/07/2023vigore del decreto continui ad applicarsi la disciplina previgente.7. * ciò premesso è chiaro che alla fattispecie a giudizio deveapplicarsi la disciplina della protezione umanitaria anteriore allemodifiche apportate nel 2018 in virtù dell interpretazione avallatadalle Sezioni Unite sia nel 2020 e nel 2023 alla luce dellespecifiche disposizioni transitorie all uopo dettate dal legislatore.8. È necessario tuttavia tener conto dei più recenti sviluppigiurisprudenziali nella nuova prospettiva ermeneutica disegnatadalla recente sentenza delle Sezioni Unite del 9.9.2021 n.24413.* pronuncia ha affermato che ai fini del riconoscimento delpermesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve instaurarsi unarelazione di proporzionalità inversa tra fatti giuridicamenterilevanti che impone un peculiare bilanciamento tra la condizionesoggettiva del richiedente asilo e la situazione oggettiva del *di eventuale rimpatrio il principio va ricondotto in termini generalial paradigma del modello di comparazione c.d. «attenuata» restafermo che l accertamento del diritto alla protezione umanitariapostula sempre proprio per l atipicità dei relativi fatti costitutivil esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali dasvolgere caso per caso.* fermo altresì il principio che occorre operare una valutazionecomparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedentecon riferimento al * di origine in raffronto alla situazioned integrazione raggiunta nel paese di accoglienza senza che abbiarilievo l esame del livello di integrazione raggiunto in Italiaisolatamente ed astrattamente considerato tuttavia talevalutazione comparativa deve essere compiuta attribuendo allecondizioni soggettive e oggettive del richiedente nel * diorigine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado diintegrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto neltessuto sociale italiano.7 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Numero di raccolta generale 21250/2023In presenza di situazioni di deprivazione dei diritti fondamentali nelData pubblicazione 19/07/2023* di origine quali la mancanza delle condizioni minime perpoter soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vitapersonale ossia quelli strettamente connessi al sostentamento edal raggiungimento dei livelli minimi per un esistenza dignitosa ilgrado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanzaproporzionalmente minore.In situazioni di particolare gravità quali la seria esposizione allalesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute conseguentead esempio a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbianogenerato situazioni di radicale mancanza di generi di primanecessità può anche non assumere alcuna rilevanza l integrazionesociale non costituisce una condicio sine qua non della protezioneumanitaria bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a taleprotezione da valutare quando sussista in comparazione con lasituazione oggettiva e soggettiva che il richiedente ritroverebbetornando nel suo * di origine anche con riguardo allasituazione soggettiva sotto il profilo della permanente sussistenzadi una rete di relazioni affettive e sociali.In presenza di un livello elevato d integrazione effettiva nel nostro* desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolaritàdi un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato costituendotale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa in questomomento storico di accesso al mercato del lavoro la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili oscuole la partecipazione ad attività associative radicate nelterritorio di insediamento le condizioni oggettive e soggettive nel* di origine assumono una rilevanza proporzionalmenteminore in presenza di un apprezzabile livello di integrazione delrichiedente in Italia se il ritorno nel * d origine rende probabileun significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/ofamiliare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 88 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023della * * sussiste un serio motivo di carattereNumero di raccolta generale 21250/2023umanitario ai sensi dell art. 5 * cit. per riconoscere il pDeatram pubebslicsaozio ne 19/07/2023di soggiorno.9. Il ricorso non può essere accolto.La pronuncia impugnata ha fatto ante litteram sostanzialeapplicazione di tali principi in tema di «comparazione attenuata»con il ricordato criterio di proporzionalità inversa in un caso in cuiera stato positivamente allegato e dimostrato da parte delricorrente un apprezzabile grado di integrazione socio lavorativasul territorio italiano rilevante ai fini della tutela del diritto alla vitaprivata e familiare di cui all art.8 *Si tratta di un accertamento di fatto che compete al giudice dimerito e che non è sindacabile in sede di legittimità se non neilimiti del vizio motivazionale attualmente circoscritto al «minimocostituzionale» ex art.360 comma 1 n.5 cod.proc.civ. in termini* 1 n.21442 del 6.7.2022 * 36629 del 14.12.2022* n.13784 del 19.5.2023 .Il giudice di merito al quale compete di accertare in fatto lasussistenza dei requisiti della protezione in parola «caso per casoall esito di una valutazione individuale della sua vita privata inItalia comparata con la situazione personale vissuta prima dellapartenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso dirimpatrio» * 3 n. 22528 del 16.10.2020 * 1 n. 26671 del9.9.2022 ha motivato sul punto accertando che vi era uninserimento significativo dello straniero in Italia facendoapplicazione di quello che sarebbe stato uno dei criterisuccessivamente adottati dalle Sezioni *La considerazione della situazione deteriore del paese d origine èimplicita nella valutazione di un significativo inserimento in Italialavoro che assicurerebbe una dignità e libertà che l immigrato9 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023altrimenti perderebbe e comunque la statuizione avrebbe dovutoNumero di raccolta generale 21250/2023essere censurata come vizio di motivazione. Data pubblicazione 19/07/2023Ed in effetti sotto tale profilo sono state accolte le censureproposte nei confronti di decisioni che non hanno effettuato tale«bilanciamento» come quelle sopra citate.Per contro nel caso concreto il Ministero ha dedotto solo laviolazione di legge senza peraltro neppure precisare in che cosaquesta si fosse concretata essendo il riferimento al caso concretoridotto a poche righe alla fine del ricorso e ha ritenuto di per séviziata da violazione di legge la sentenza impugnata sol perché haconferito decisivo rilievo al livello di integrazione sociale elavorativa in Italia senza considerare l astratta legittimità di taleaccertamento nell ottica del rammentato canone di proporzionalitàinversa.Non possono essere condivise quindi le conclusioni delProcuratore generale favorevoli all accoglimento del ricorsoperché la domanda di protezione complementare in questione sepur deve essere effettivamente scrutinata ratione temporis eavuto riguardo alla data di presentazione della domanda ante 5ottobre 2018 secondo i criteri della protezione umanitaria esigegiusta le autorevoli indicazioni impartite dalle Sezioni Unite con lasentenza 24413/2021 con il metro di «comparazione attenuata» eil canone di «proporzionalità inversa» sopra descritti.10. Il ricorso deve quindi essere rigettato.Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell intimato.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 nonsussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13 trattandosi di ricorso proposto da unaAmministrazione statuale.10 di 11* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 703/2019Numero sezionale 3286/2023Occorre disporre che in caso di utilizzazione della presenteNumero di raccolta generale 21250/2023ordinanza sia omessa l indicazione delle generalità e degli * prui bdbliacatziio ne 19/07/2023identificativi delle parti riportati nell ordinanza. *[OSCURATO:PERSONA] il ricorso.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto chenon sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 22 giugno 2023Il Presidente* *11 di 11* **[OSCURATO:PERSONA] il ricorso.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto chenon sussistono i presupposti processuali per il versamento daparte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza siaomessa l indicazione delle generalità e degli altri dati identificatividelle parti riportati nell ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile il 22 giugno 2023Il Presidente* *11 di 11* *
Sentenza Cassazione n. 21250/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris