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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 dicembre 2021

Cassazione n. 05368/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8544-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Alberigo II, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 420/2021 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, pronunciata in data 23 dicembre 2021.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Oggetto: Risarcimento in forma specifica e per equivalente –Rapporto tra prove dirette e prove indirette [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 420/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso, resa pubblica il 23/12/2021; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannato a risarcirgli i danni derivanti dalle infiltrazioni di umidità provenienti dal solaio del terrazzo di sua proprietà, rappresentati dai danni alle pareti, quantificati, in sede di Atp, in euro 1159,17, e in quelli derivanti dal mancato utilizzato del vano danneggiato come bed breakfast, pari ad euro 17.000,00 per il periodo pregresso e ad euro 1.000,00 per ogni ulteriore mese; il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 792/2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese le opere necessarie per le infiltrazioni, al pagamento di euro 1159,17, a titolo risarcitorio, e al pagamento di euro 8.000,00, a titolo di danno emergente, e di altri euro 600,00 per ulteriori mesi decorrenti dal 19 settembre 2008 fino alla definitiva eliminazione delle infiltrazioni; la Corte d'Appello di Campobasso, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmente l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni occorsi all’immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 1159,17; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2053 e 2058 cod.civ., per essere la Corte d'Appello caduta in contraddizione affermando nel dispositivo di rigettare ogni altra domanda e in motivazione di rigettare i tre motivi di appello: il primo avente ad oggetto l’illegittimità del procedimento di ATP, il secondo la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., il terzo le risultanze della Ctu; la sentenza di prime cure aveva disposto testualmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese le opere necessarie alle eliminazione delle infiltrazioni, avendo accertato, ex art. 2053 cod.civ., che le stesse provenivano dalla resdi cui era proprietario, oltre ad avergli riconosciuto a titolo di risarcimento per equivalente la somma di euro 1159,17; la sentenza, quindi, rigettando ogni sua domanda lo avrebbe privato del diritto al risarcimento in forma specifica, limitando la condanna risarcitoria al ristoro del danno per equivalente presente nella sua proprietà; il motivo non può accogliersi, perché la censura muove da una premessa in iure errata, cioè che lo stesso danno possa essere oggetto di una liquidazione tanto in forma specifica quanto per equivalente, adducendo a giustificazione di tanto la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2053 cod.civ.; la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all’art. 2053 cod.civ. non giustificano la pretesa di una duplice liquidazione del danno; il nostro sistema vieta una doppia condanna sullo stesso titolo a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, in applicazione della regola dell'alternatività di cui all'art. 2053 cod.civ.: il danneggiato può agire per ilrisarcimento in forma specifica e per quello perequivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta e coordinata, optando la parte per l'una o l'altra forma dirisarcimento e negli stessi termini il giudice del merito può pronunciare condanna (Cass.06/09/2021, n.24052); deve inoltre comunque rilevarsi che non è stata attinta da censura la statuizione con cui è stata esclusa la ricorrenza di danni conseguenza; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.; la tesi rappresentata è che la Corte erroneamente abbia disatteso la sua richiesta risarcitoria per il mancato esercizio dell’attività di bed breakfast, nonostante avesse provato per testi che, a causa delle infiltrazioni, non aveva potuto dar seguito alla vendita dell’attività cui si era dimostrato interessato [OSCURATO:PERSONA] né potuto affittare la camera,come testimoniato da [OSCURATO:PERSONA]; la Corte avrebbe basato la decisione reiettiva su circostanze negative – mancata iscrizione alla CCIAA, mancanza di partita Iva, mancanza di autorizzazione amministrativa, assenza di prove orali provenienti da eventuali ospiti – degradando il valore probatorio della prova testimoniale diretta, incorrendo nella violazione dell’art. 2729 cod.civ. che vieta il ricorso al ragionamento presuntivo in presenza di una prova diretta del fatto da provare, perché esso non può essere definito ignoto, non solo: nel caso di incongruenza tra la prova diretta e quella indiretta, la prima deve prevalere; aggiunge il ricorrente che l’assetto normativo vigente non chiede l’iscrizione alla CCIIA né l’apertura di partita Iva, trattandosi di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; il motivo è inammissibile, perché, a dispetto della rubrica, esso tende ad ottenere una diversa valutazione delle prove; la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente provato, attraverso i testi escussi, che nel vano danneggiato dalle infiltrazioni il danneggiato svolgesse l’attività di bed breakfast: il fatto che una società volesse rilevare l’esercizio dell’attività di b b non era stato ritenuto sufficiente a dimostrare che detta attività fosse iniziata e/o che vi fosse da parte del danneggiato l’effettiva intenzione di avviarla; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse genericamente affermato di avere chiesto qualche volta la disponibilità di camere è stato giudicato non sufficiente a dimostrare un effettivo svolgimento dell’attività e la sua eventuale interruzione; il che basta a negare che la Corte territoriale sia incorsa nel divieto di attribuire alle prove indirette una efficacia probatoria maggiore rispetto alla prova testimoniale; solo se un fatto risulta provato da prove dirette è fatto divieto al giudice di ricorrere a prove presuntive; non avendo le testimonianze dimostrato il fatto da provare e quindi persistendo la natura ignota dello stesso, non ha errato la Corte territoriale a ricorrere al ragionamento inferenziale (cfr. Cass. 12/05/2020, n.8814); 3) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, come richiesto.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8544-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Alberigo II, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 420/2021 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, pronunciata in data 23 dicembre 2021. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Oggetto: Risarcimento in forma specifica e per equivalente –Rapporto tra prove dirette e prove indirette [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 420/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso, resa pubblica il 23/12/2021; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che aveva convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], perché fosse condannato a risarcirgli i danni derivanti dalle infiltrazioni di umidità provenienti dal solaio del terrazzo di sua proprietà, rappresentati dai danni alle pareti, quantificati, in sede di Atp, in euro 1159,17, e in quelli derivanti dal mancato utilizzato del vano danneggiato come bed breakfast, pari ad euro 17.000,00 per il periodo pregresso e ad euro 1.000,00 per ogni ulteriore mese; il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 792/2015, condannava [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese le opere necessarie per le infiltrazioni, al pagamento di euro 1159,17, a titolo risarcitorio, e al pagamento di euro 8.000,00, a titolo di danno emergente, e di altri euro 600,00 per ulteriori mesi decorrenti dal 19 settembre 2008 fino alla definitiva eliminazione delle infiltrazioni; la Corte d'Appello di Campobasso, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmente l’appello, condannando [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni occorsi all’immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 1159,17; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 n. 4, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2053 e 2058 cod.civ., per essere la Corte d'Appello caduta in contraddizione affermando nel dispositivo di rigettare ogni altra domanda e in motivazione di rigettare i tre motivi di appello: il primo avente ad oggetto l’illegittimità del procedimento di ATP, il secondo la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., il terzo le risultanze della Ctu; la sentenza di prime cure aveva disposto testualmente la condanna di [OSCURATO:PERSONA] ad eseguire a sua cura e spese le opere necessarie alle eliminazione delle infiltrazioni, avendo accertato, ex art. 2053 cod.civ., che le stesse provenivano dalla resdi cui era proprietario, oltre ad avergli riconosciuto a titolo di risarcimento per equivalente la somma di euro 1159,17; la sentenza, quindi, rigettando ogni sua domanda lo avrebbe privato del diritto al risarcimento in forma specifica, limitando la condanna risarcitoria al ristoro del danno per equivalente presente nella sua proprietà; il motivo non può accogliersi, perché la censura muove da una premessa in iure errata, cioè che lo stesso danno possa essere oggetto di una liquidazione tanto in forma specifica quanto per equivalente, adducendo a giustificazione di tanto la natura oggettiva della responsabilità di cui all’art. 2053 cod.civ.; la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all’art. 2053 cod.civ. non giustificano la pretesa di una duplice liquidazione del danno; il nostro sistema vieta una doppia condanna sullo stesso titolo a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, in applicazione della regola dell'alternatività di cui all'art. 2053 cod.civ.: il danneggiato può agire per ilrisarcimento in forma specifica e per quello perequivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta e coordinata, optando la parte per l'una o l'altra forma dirisarcimento e negli stessi termini il giudice del merito può pronunciare condanna (Cass.06/09/2021, n.24052); deve inoltre comunque rilevarsi che non è stata attinta da censura la statuizione con cui è stata esclusa la ricorrenza di danni conseguenza; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod.civ.; la tesi rappresentata è che la Corte erroneamente abbia disatteso la sua richiesta risarcitoria per il mancato esercizio dell’attività di bed breakfast, nonostante avesse provato per testi che, a causa delle infiltrazioni, non aveva potuto dar seguito alla vendita dell’attività cui si era dimostrato interessato [OSCURATO:PERSONA] né potuto affittare la camera,come testimoniato da [OSCURATO:PERSONA]; la Corte avrebbe basato la decisione reiettiva su circostanze negative – mancata iscrizione alla CCIAA, mancanza di partita Iva, mancanza di autorizzazione amministrativa, assenza di prove orali provenienti da eventuali ospiti – degradando il valore probatorio della prova testimoniale diretta, incorrendo nella violazione dell’art. 2729 cod.civ. che vieta il ricorso al ragionamento presuntivo in presenza di una prova diretta del fatto da provare, perché esso non può essere definito ignoto, non solo: nel caso di incongruenza tra la prova diretta e quella indiretta, la prima deve prevalere; aggiunge il ricorrente che l’assetto normativo vigente non chiede l’iscrizione alla CCIIA né l’apertura di partita Iva, trattandosi di redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; il motivo è inammissibile, perché, a dispetto della rubrica, esso tende ad ottenere una diversa valutazione delle prove; la Corte territoriale ha ritenuto non adeguatamente provato, attraverso i testi escussi, che nel vano danneggiato dalle infiltrazioni il danneggiato svolgesse l’attività di bed breakfast: il fatto che una società volesse rilevare l’esercizio dell’attività di b b non era stato ritenuto sufficiente a dimostrare che detta attività fosse iniziata e/o che vi fosse da parte del danneggiato l’effettiva intenzione di avviarla; il fatto che [OSCURATO:PERSONA] avesse genericamente affermato di avere chiesto qualche volta la disponibilità di camere è stato giudicato non sufficiente a dimostrare un effettivo svolgimento dell’attività e la sua eventuale interruzione; il che basta a negare che la Corte territoriale sia incorsa nel divieto di attribuire alle prove indirette una efficacia probatoria maggiore rispetto alla prova testimoniale; solo se un fatto risulta provato da prove dirette è fatto divieto al giudice di ricorrere a prove presuntive; non avendo le testimonianze dimostrato il fatto da provare e quindi persistendo la natura ignota dello stesso, non ha errato la Corte territoriale a ricorrere al ragionamento inferenziale (cfr. Cass. 12/05/2020, n.8814); 3) ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 5) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore, come richiesto. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
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