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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18538/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 9804-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in personale del legale rappresentanre sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimati - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 avverso la sentenza n. 1334/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre 2016, pubblicata il 11 novembre 2016, notificata il 27 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipularono un preliminare di vendita con il quale la prima si obbligò a trasferire alla seconda, che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare, quattro appartamenti identificati nella scrittura ubicati in un erigendo fabbricato.

2. Con atto del 2/12/2000, notificato a mezzo ufficiale giudiziario alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 25/01/2001, [OSCURATO:SOCIETA]. nominava la ricorrente, che accettava senza riserve sottoscrivendo l’atto, parte promissaria acquirente del preliminare di cui sopra.

3. Con citazione notificata in data 24/04/2001, [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’emanazione di sentenza di esecuzione specifica ex art.2932 c.c.

4. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva ottenuto nelle more un sequestro giudiziario sugli immobili oggetto del contendere, che le sarebbero stati promessi in vendita da [OSCURATO:SOCIETA].

5. Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo: a seguito di riassunzione, si costituiva in giudizio, ancorché non tempestivamente, la Curatela fallimentare.

Ric. 2017 n. 09804 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022

6. Anche la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita, nelle more del giudizio, dal Tribunale di Teramo: a seguito di riassunzione si costituiva in giudizio, tardivamente, la Curatela fallimentare.

7. Con sentenza n. 156/2008 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo il trasferimento in suo favore dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'articolo 2932 c.c., del compendio immobiliare descritto e catastalmente individuato nel dispositivo della sentenza, dichiarando per l’effetto la ricorrente obbligata entro sette giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. del prezzo di euro 87.043,38 oltre interessi legali, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.

7. Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello incidentale nei confronti dei due appelli proposti in via principale la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

8. Con sentenza n. 1334/2016, la Corte di Appello di Ancona, respingendo sia gli appelli proposti in via principale sia l’appello incidentale, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’inadempimento della ricorrente e ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., respingendo anche il gravame sul capo di sentenza avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite e regolava queste ultime per la fase di impugnazione.

8. In particolare, per ciò che in questa sede rileva, la Corte distrettuale: a) dichiarava infondato il secondo motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardo all'errata, ingiusta e illegittima valutazione delle prove orali e documentali dalle quali era stato desunto che non Ric. 2017 n. 09804 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 fosse addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA] alcun inadempimento in relazione al contratto preliminare; b) respingeva il terzo motivo di gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. confermando il giudizio di non addebitabilità alla [OSCURATO:PERSONA] della mancata conclusione dell'atto pubblico di compravendita programmato con il preliminare per cui è causa; c) quanto alle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. relative ai conteggi per la determinazione del residuo prezzo che la promissaria acquirente deve versare al promittente venditore, riteneva condivisibile la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto corretto il calcolo del CTU; d) dichiarava infondato l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di £. 175.041.096 per carenza di prova che le migliorie apportate sugli immobili promessi in vendita fossero state effettivamente eseguite e del loro ammontare; e) accoglieva viceversa l'appello incidentale proposto dalla stessa riguardo all’impugnazione principale proposta dalla Curatela del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., confermando la decisione del primo giudice anche nel punto in cui la stessa ha ritenuto inammissibile l'eccezione di invalidità e di inefficacia della nomina dell'attrice quale parte acquirente nel contratto preliminare.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di ricorso.

9. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

12. Nelle imminenze della trattazione [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.

Ric. 2017 n. 09804 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dato atto che con ordinanza resa all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di tali parti, dando termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo.

Con nota pervenuta a mezzo processo telematico in data 11.02.2022 parte ricorrente depositava atto di integrazione del contraddittorio notificato nei termini alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che rimanevano intimate.

Ciò precisato, si può passare all’esame dei motivi di ricorso.

1. - Il primo motivo di ricorso è articolato in due profili: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. - nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.

Con esso la ricorrente censura il rigetto dell’appello incidentale proposto contro il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto dovuto anche il prezzo per presunte migliorie concordate tra le parti [OSCURATO:SOCIETA]., stimato dal CTU in £.

174.941.096. L'impugnata sentenza, pronunciando sul punto, ha ritenuto il motivo infondato, considerando “immune da censure la pronuncia del Tribunale che ha valorizzato la mancata contestazione, in fatto, della effettiva esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che la promissaria acquirente fosse Ric. 2017 n. 09804 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 subentrata nella stessa posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata accettata la nomina senza riserve”.

A detta della ricorrente la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione, tanto da rendere impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento compiuto dal giudicante.

La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che non risulterebbe rispondente al vero la riconosciuta mancanza di contestazione riguardo all’effettiva esecuzione delle migliorie ed elenca in ricorso le contestazioni al riguardo avanzate nei diversi momenti processuali del giudizio di prime cure.

Aggiunge che la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagamento delle migliorie realizzate sull’immobile oggetto del preliminare avrebbe dovuto formare oggetto di specifica domanda, che non risulterebbe essere stata proposta, avendo [OSCURATO:SOCIETA]. richiesto la sola condanna “dell’attrice all’esatto e totale adempimento delle obbligazioni contrattuali derivate e derivande dal contratto preliminare 28.09.1996....” (sul punto va registrata l’eccezione del controricorrente, che ha evidenziato trattarsi di eccezione e/o domanda mai sollevata in precedenza).

Deduce ancora la ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito e neppure offerto alcuna prova da parte sua né della esecuzione né dell’ammontare delle migliorie.

La prova che erano state effettivamente concordate delle migliorie spettava a [OSCURATO:SOCIETA]., tale per cui risulterebbe integrata, nella specie, anche la violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

1.2. - Il motivo va rigettato, in entrambe le sue articolazioni, essendo in parte inammissibile in parte infondato.

Per costante orientamento di questa Corte (cfr., di recente tra le altre, Cass.n. 2151/2021, 10636/2007) a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di Ric. 2017 n. 09804 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione.

Il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è pertanto configurabile (cosa che non ricorre nel caso in esame) solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il convincimento del giudice, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

La sentenza gravata non risulta affatto nulla per mancanza di motivazione ma contiene una motivazione per relationem alla decisione del primo giudice, consentita se da questo richiamo, come nella specie, è possibile ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., ord. 63907/21, sent. n. 20883/19; n. 28139/18; n. 14786/16).

La motivazione sul punto, articolata in una duplice ratio decidendi, è chiaramente comprensibile e logicamente sviluppata.

La prima ratio decidendi contenuta nella motivazione riguarda la mancata contestazione, da parte della ricorrente, dell’esecuzione delle migliorie apportate all’immobile.

Sul punto la doglianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in forza delle ragioni poste a fondamento del ricorso sopra richiamate, è diretta – in maniera inammissibile - a richiedere alla Corte un riesame del fatto che non è consentito in questa sede, ambendo a ridiscutere il Ric. 2017 n. 09804 sez.

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Parimenti da respingere per inammissibilità è la censura riguardante la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., che non riesce ad essere ascritta al disposto dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., sotto la cui egida pure è ricondotta dalla ricorrente che intitola così il motivo del ricorso, posto che la circostanza della mancata contestazione dell’esecuzione delle migliorie da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è inquadrabile nella nozione di fatto decisivo, che “deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. Sez.

U., n. 8053/2014 cui adde, ex plurimis, Cass., 32550/2019; Cass., 27415/2018; Cass., 20721/2018) ma integra una valutazione delle risultanze processuali.

Anche questo profilo del ricorso finisce, in buona sostanza, per riproporre una censura che attiene al riesame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede.

1.4. - La seconda ratio decidendi della sentenza impugnata fa poi corretta applicazione dei principi posti in tema di contratto per persona da nominare dall’art. 1404 c.c. riguardante gli effetti della nomina, che attribuisce alla dichiarazione di nomina effetti retroattivi fino al momento in cui il contratto fu stipulato.

Come affermato da questa Corte in proprie decisioni, “il contratto per persona da nominare produce ... il tipico effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante ex tunc, in via diretta e immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme, e sia altresì Ric. 2017 n. 09804 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Di conseguenza, per effetto dell'atto di nomina del terzo datato 02/12/2000 e notificato in data 25/01/2001 con il quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nominava [OSCURATO:PERSONA] quale promissaria acquirente del contratto preliminare stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente subentrava puramente e semplicemente per effetto dell'atto di nomina da ella accettato (senza riserve) nella medesima posizione contrattuale della promissaria acquirente, assumendosi tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’accordo senza eccezione alcuna.

Ad abundantiam, dalla lettura della sentenza di secondo grado non risulta neppure che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia mai contestato le migliorie eseguite sull’immobile promesso in vendita.

Le considerazioni che precedono sono atte a qualificare come priva di pregio la considerazione della ricorrente, espressa nella memoria ex art.380.bis.1 c.p.c., secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è terzo nominato nel contratto preliminare, “per cui non ha vissuto direttamente le vicende anteriori alla electio e non ha richiesto l'esecuzione di migliorie”.

Il primo motivo di ricorso va dunque integralmente rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., dolendosi la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sentenza non avrebbe pronunciato sull’appello incidentale nel punto in cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza laddove questa non aveva tenuto conto della richiesta della ricorrente di detrarre dal residuo prezzo quanto occorrerà per la eventuale cancellazione dei vincoli pregiudizievoli insistenti sul bene.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

La ricorrente afferma di avere sul punto impugnato la sentenza di prime cure Ric. 2017 n. 09804 sez.

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Il principio di autosufficienza del ricorso e quello ad esso correlato di specificità dei motivi “impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa" (così già Cass. sez. 2, n. 7825/2006 e, più recentemente, per esempio Cass. sez. 6-3, n. 1926/2015, Cass. sez. 1, n. 19018/2017, Cass. sez. 5, 24340/2018).

Si può comunque rilevare che nel caso di specie la sentenza di appello ha espressamente condiviso la motivazione del primo giudice nella parte in cui - quanto ai conteggi per la determinazione del residuo prezzo che la promissaria acquirente deve versare al promittente venditore – ha ritenuto corretto il calcolo del CTU “svolto senza tenere conto del mutuo con ipoteca sul bene promesso in vendita, stante il chiaro tenore dell'articolo 7 del preliminare, che prevede soltanto la facoltà di accollo di una quota di mutuo ...”.

Ne consegue che nel conteggio del residuo dare della ricorrente non risulta posta a carico della stessa alcuna somma o spesa relativa al contratto di mutuo, quale anche la cancellazione di eventuali trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile, che peraltro l’art. 40-bis del d. lgs.

Ric. 2017 n. 09804 sez.

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 385/1993, inserito nel T.U.B. ad opera del d.lgs. 13/08/2010, n. 141, esenta ormai da ogni onere a carico del debitore.

3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio r Ric. 2017 n. 09804 sez.

S2 - ud. 04-05-2022 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G. n. 9804-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in personale del legale rappresentanre sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; - intimati - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 avverso la sentenza n. 1334/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del 7 settembre 2016, pubblicata il 11 novembre 2016, notificata il 27 gennaio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipularono un preliminare di vendita con il quale la prima si obbligò a trasferire alla seconda, che prometteva di acquistare per sé o per persona da nominare, quattro appartamenti identificati nella scrittura ubicati in un erigendo fabbricato. 2. Con atto del 2/12/2000, notificato a mezzo ufficiale giudiziario alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 25/01/2001, [OSCURATO:SOCIETA]. nominava la ricorrente, che accettava senza riserve sottoscrivendo l’atto, parte promissaria acquirente del preliminare di cui sopra. 3. Con citazione notificata in data 24/04/2001, [OSCURATO:PERSONA] conveniva avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’emanazione di sentenza di esecuzione specifica ex art.2932 c.c. 4. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., che chiedeva la chiamata in causa di [OSCURATO:SOCIETA]. e della società [OSCURATO:SOCIETA]., la quale aveva ottenuto nelle more un sequestro giudiziario sugli immobili oggetto del contendere, che le sarebbero stati promessi in vendita da [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Nel corso del giudizio di primo grado [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Teramo: a seguito di riassunzione, si costituiva in giudizio, ancorché non tempestivamente, la Curatela fallimentare. Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 6. Anche la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. veniva dichiarata fallita, nelle more del giudizio, dal Tribunale di Teramo: a seguito di riassunzione si costituiva in giudizio, tardivamente, la Curatela fallimentare. 7. Con sentenza n. 156/2008 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo il trasferimento in suo favore dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell'articolo 2932 c.c., del compendio immobiliare descritto e catastalmente individuato nel dispositivo della sentenza, dichiarando per l’effetto la ricorrente obbligata entro sette giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. del prezzo di euro 87.043,38 oltre interessi legali, con compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. 7. Avverso detta sentenza proponevano appello [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] appello incidentale nei confronti dei due appelli proposti in via principale la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 8. Con sentenza n. 1334/2016, la Corte di Appello di Ancona, respingendo sia gli appelli proposti in via principale sia l’appello incidentale, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l’inadempimento della ricorrente e ha accolto la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., respingendo anche il gravame sul capo di sentenza avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite e regolava queste ultime per la fase di impugnazione. 8. In particolare, per ciò che in questa sede rileva, la Corte distrettuale: a) dichiarava infondato il secondo motivo di appello di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardo all'errata, ingiusta e illegittima valutazione delle prove orali e documentali dalle quali era stato desunto che non Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 fosse addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA] alcun inadempimento in relazione al contratto preliminare; b) respingeva il terzo motivo di gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. confermando il giudizio di non addebitabilità alla [OSCURATO:PERSONA] della mancata conclusione dell'atto pubblico di compravendita programmato con il preliminare per cui è causa; c) quanto alle doglianze di [OSCURATO:SOCIETA]. relative ai conteggi per la determinazione del residuo prezzo che la promissaria acquirente deve versare al promittente venditore, riteneva condivisibile la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto corretto il calcolo del CTU; d) dichiarava infondato l'appello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’impugnazione principale proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che chiedeva dichiararsi non dovuta la somma di £. 175.041.096 per carenza di prova che le migliorie apportate sugli immobili promessi in vendita fossero state effettivamente eseguite e del loro ammontare; e) accoglieva viceversa l'appello incidentale proposto dalla stessa riguardo all’impugnazione principale proposta dalla Curatela del Fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., confermando la decisione del primo giudice anche nel punto in cui la stessa ha ritenuto inammissibile l'eccezione di invalidità e di inefficacia della nomina dell'attrice quale parte acquirente nel contratto preliminare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi di ricorso. 9. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 10. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 12. Nelle imminenze della trattazione [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente va dato atto che con ordinanza resa all’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], questa Corte, rilevato che il ricorso non risultava proposto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della Curatela del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., disponeva l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. nei confronti di tali parti, dando termine di giorni 60 dalla comunicazione dell'ordinanza e rinviando la causa a nuovo ruolo. Con nota pervenuta a mezzo processo telematico in data 11.02.2022 parte ricorrente depositava atto di integrazione del contraddittorio notificato nei termini alla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che rimanevano intimate. Ciò precisato, si può passare all’esame dei motivi di ricorso. 1. - Il primo motivo di ricorso è articolato in due profili: violazione e falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c. - nullità della sentenza per mancanza di motivazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Con esso la ricorrente censura il rigetto dell’appello incidentale proposto contro il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto dovuto anche il prezzo per presunte migliorie concordate tra le parti [OSCURATO:SOCIETA]., stimato dal CTU in £. 174.941.096. L'impugnata sentenza, pronunciando sul punto, ha ritenuto il motivo infondato, considerando “immune da censure la pronuncia del Tribunale che ha valorizzato la mancata contestazione, in fatto, della effettiva esecuzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che la promissaria acquirente fosse Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -5- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 subentrata nella stessa posizione della [OSCURATO:SOCIETA]., essendo stata accettata la nomina senza riserve”. A detta della ricorrente la sentenza sarebbe nulla per difetto di motivazione, tanto da rendere impossibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento compiuto dal giudicante. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] afferma poi che non risulterebbe rispondente al vero la riconosciuta mancanza di contestazione riguardo all’effettiva esecuzione delle migliorie ed elenca in ricorso le contestazioni al riguardo avanzate nei diversi momenti processuali del giudizio di prime cure. Aggiunge che la richiesta di [OSCURATO:SOCIETA]. di pagamento delle migliorie realizzate sull’immobile oggetto del preliminare avrebbe dovuto formare oggetto di specifica domanda, che non risulterebbe essere stata proposta, avendo [OSCURATO:SOCIETA]. richiesto la sola condanna “dell’attrice all’esatto e totale adempimento delle obbligazioni contrattuali derivate e derivande dal contratto preliminare 28.09.1996....” (sul punto va registrata l’eccezione del controricorrente, che ha evidenziato trattarsi di eccezione e/o domanda mai sollevata in precedenza). Deduce ancora la ricorrente che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva fornito e neppure offerto alcuna prova da parte sua né della esecuzione né dell’ammontare delle migliorie. La prova che erano state effettivamente concordate delle migliorie spettava a [OSCURATO:SOCIETA]., tale per cui risulterebbe integrata, nella specie, anche la violazione degli artt. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. 1.2. - Il motivo va rigettato, in entrambe le sue articolazioni, essendo in parte inammissibile in parte infondato. Per costante orientamento di questa Corte (cfr., di recente tra le altre, Cass.n. 2151/2021, 10636/2007) a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -6- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione. Il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è pertanto configurabile (cosa che non ricorre nel caso in esame) solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito e quale risulta dalla stessa sentenza impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il convincimento del giudice, ma non già quando vi sia difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014). La sentenza gravata non risulta affatto nulla per mancanza di motivazione ma contiene una motivazione per relationem alla decisione del primo giudice, consentita se da questo richiamo, come nella specie, è possibile ricavare un percorso argomentativo esaustivo e coerente (cfr. Cass., ord. 63907/21, sent. n. 20883/19; n. 28139/18; n. 14786/16). La motivazione sul punto, articolata in una duplice ratio decidendi, è chiaramente comprensibile e logicamente sviluppata. La prima ratio decidendi contenuta nella motivazione riguarda la mancata contestazione, da parte della ricorrente, dell’esecuzione delle migliorie apportate all’immobile. Sul punto la doglianza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in forza delle ragioni poste a fondamento del ricorso sopra richiamate, è diretta – in maniera inammissibile - a richiedere alla Corte un riesame del fatto che non è consentito in questa sede, ambendo a ridiscutere il Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -7- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 contenuto di vicende processuali e ad ottenere un diverso esito per gli apprezzamenti non condivisi espressi dal giudice di appello. Parimenti da respingere per inammissibilità è la censura riguardante la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., che non riesce ad essere ascritta al disposto dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., sotto la cui egida pure è ricondotta dalla ricorrente che intitola così il motivo del ricorso, posto che la circostanza della mancata contestazione dell’esecuzione delle migliorie da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non è inquadrabile nella nozione di fatto decisivo, che “deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti” (cfr. Cass. Sez. U., n. 8053/2014 cui adde, ex plurimis, Cass., 32550/2019; Cass., 27415/2018; Cass., 20721/2018) ma integra una valutazione delle risultanze processuali. Anche questo profilo del ricorso finisce, in buona sostanza, per riproporre una censura che attiene al riesame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede. 1.4. - La seconda ratio decidendi della sentenza impugnata fa poi corretta applicazione dei principi posti in tema di contratto per persona da nominare dall’art. 1404 c.c. riguardante gli effetti della nomina, che attribuisce alla dichiarazione di nomina effetti retroattivi fino al momento in cui il contratto fu stipulato. Come affermato da questa Corte in proprie decisioni, “il contratto per persona da nominare produce ... il tipico effetto della sostituzione del nominato all'originario stipulante ex tunc, in via diretta e immediata, nei confronti del terzo, sempre che la dichiarazione di nomina di questo da parte del contraente proceda in tempo utile e nelle debite forme, e sia altresì Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -8- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 trascritta, ove tale formalità sia prevista per il contratto cui inerisce” (Cass. 1797/2019; Cass. 21254/2006). Di conseguenza, per effetto dell'atto di nomina del terzo datato 02/12/2000 e notificato in data 25/01/2001 con il quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nominava [OSCURATO:PERSONA] quale promissaria acquirente del contratto preliminare stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., la ricorrente subentrava puramente e semplicemente per effetto dell'atto di nomina da ella accettato (senza riserve) nella medesima posizione contrattuale della promissaria acquirente, assumendosi tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall’accordo senza eccezione alcuna. Ad abundantiam, dalla lettura della sentenza di secondo grado non risulta neppure che [OSCURATO:SOCIETA]. abbia mai contestato le migliorie eseguite sull’immobile promesso in vendita. Le considerazioni che precedono sono atte a qualificare come priva di pregio la considerazione della ricorrente, espressa nella memoria ex art.380.bis.1 c.p.c., secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] è terzo nominato nel contratto preliminare, “per cui non ha vissuto direttamente le vicende anteriori alla electio e non ha richiesto l'esecuzione di migliorie”. Il primo motivo di ricorso va dunque integralmente rigettato. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c., dolendosi la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del fatto che la sentenza non avrebbe pronunciato sull’appello incidentale nel punto in cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza laddove questa non aveva tenuto conto della richiesta della ricorrente di detrarre dal residuo prezzo quanto occorrerà per la eventuale cancellazione dei vincoli pregiudizievoli insistenti sul bene. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente afferma di avere sul punto impugnato la sentenza di prime cure Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -9- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 (sia pure con una formulazione alquanto generica: “In merito, la sentenza n. 156/08 nulla ha disposto, onde per quanto di necessità, la si impugna...”), ma non riporta puntualmente le ragioni di censura ad essa avanzate e soprattutto non chiarisce se la domanda sia stata inclusa nelle conclusioni avanti al giudice di appello. Il principio di autosufficienza del ricorso e quello ad esso correlato di specificità dei motivi “impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa" (così già Cass. sez. 2, n. 7825/2006 e, più recentemente, per esempio Cass. sez. 6-3, n. 1926/2015, Cass. sez. 1, n. 19018/2017, Cass. sez. 5, 24340/2018). Si può comunque rilevare che nel caso di specie la sentenza di appello ha espressamente condiviso la motivazione del primo giudice nella parte in cui - quanto ai conteggi per la determinazione del residuo prezzo che la promissaria acquirente deve versare al promittente venditore – ha ritenuto corretto il calcolo del CTU “svolto senza tenere conto del mutuo con ipoteca sul bene promesso in vendita, stante il chiaro tenore dell'articolo 7 del preliminare, che prevede soltanto la facoltà di accollo di una quota di mutuo ...”. Ne consegue che nel conteggio del residuo dare della ricorrente non risulta posta a carico della stessa alcuna somma o spesa relativa al contratto di mutuo, quale anche la cancellazione di eventuali trascrizioni pregiudizievoli sull’immobile, che peraltro l’art. 40-bis del d. lgs. Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -10- F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 9804/2017 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18538/2022 Data pubblicazione 08/06/2022 385/1993, inserito nel T.U.B. ad opera del d.lgs. 13/08/2010, n. 141, esenta ormai da ogni onere a carico del debitore. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 5.600,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese forfettarie e agli oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 4 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio r Ric. 2017 n. 09804 sez. S2 - ud. 04-05-2022 -
Sentenza Cassazione n. 18538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris