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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 09759/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2021, e depositata in data 8 ottobre 2021, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in sede di riesame, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti i rifiuti, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. i I Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono innanzitutto i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di: -) abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in qualità di responsabile di ente, ex artt. 256, commi 1, lett. a), e 2, e 256-bis, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 1); -) combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 2).

Sempre secondo il Tribunale, sussistono inoltre esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo.

Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.110 e 116 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Si deduce che illegittimamente sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.

Innanzitutto, si osserva che il fuoco, per quanto emerge dalle immagini acquisite, è stato appiccato da [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente era presente sul sito solo per prestare soccorso nelle operazioni di riparazione del veicolo, e che, inoltre, il reato di combustione illecita di rifiuti è ben diverso da quello di deposito incontrollato di rifiuti in qualità di responsabile di ente.

Si rileva, poi, che il Tribunale non spiega perché non è plausibile la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il materiale bruciato era costituito da scarti vegetali, la cui eliminazione per combustione non costituisce reato, ma mero illecito amministrativo, e perché debba essere attribuito al medesimo la responsabilità degli ulteriori materiali rinvenuti sul sito, posto il mancato avvistamento del ricorrente, o di altre persone riferibili alla sua società, nel corso di ben due mesi di attività di videosorveglianza.

3. Il ricorso è inammissibile, perché le censure enunciate, le quali contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite.

Quanto alla configurabilità dei reati ipotizzati, e alla esclusione della natura vegetale dei rifiuti "smaltiti", il Tribunale fornisce corretta spiegazione, osservando che: -) i rifiuti scaricati dai due camion della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]." e bruciati dagli amministratori e da dipendenti della stessa erano stati visti dalla polizia giudiziaria come materiali di scarto di colore scuro; -) nel sito dove sono avvenuti scarico e combustione sono stati trovati rifiuti non agricoli, come una targa ed un filtro industriale per la rigenerazione della plastica; -) i materiali scaricati e bruciati da amministratori e dipendenti della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]." erano in grandi quantità, in quanto trasportati mediante due autocarri dotati di gru e cassoni di grandi dimensioni; -) la tesi difensiva costituisce una mera enunciazione verbale non supportata da alcuna allegazione.

In ogni caso, poi, in tema di gestione di rifiuti, il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall'art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all'esito dell'intervento dell'art. 20, comma 10, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli "sfalci e potature" riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da bionnassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti (così Sez. 3, n. 9348 del 02/10/2019, Pittanti, Rv. 278638-01).

Quanto ai gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per gli ipotizzati reati, il Tribunale fonda incensurabilmente le sue conclusioni su elementi fattuali precisi ed incontestati, quali: -) la presenza del medesimo nel sito di abusivo smaltimento; -) il raggiungimento del sito a bordo di uno degli autocarri utilizzati per l'abusivo trasporto; -) le caratteristiche del sito, ubicato lontano dal centro abitato, di difficile accesso, non immediatamente visibile e ospitante residui di altri rifiuti inceneriti; -) la messa a disposizione, da parte del ricorrente, di ben due automezzi della società di cui è legale rappresentate per il trasporto ed il deposito dei rifiuti; -) le modalità delle operazioni di smaltimento, caratterizzate dall'usi di veicoli dotati di gru e di cassone di grandi dimensioni.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 settembre 2021, e depositata in data 8 ottobre 2021, il Tribunale di Caltanissetta, pronunciando in sede di riesame, in parziale riforma del provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati concernenti i rifiuti, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. i I Secondo il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sussistono innanzitutto i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di: -) abbandono o deposito incontrollato di rifiuti in qualità di responsabile di ente, ex artt. 256, commi 1, lett. a), e 2, e 256-bis, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 1); -) combustione illecita di rifiuti ex art. 256-bis, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 2). Sempre secondo il Tribunale, sussistono inoltre esigenze cautelari determinate dal pericolo di reiterazione delle condotte illecite. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo. Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.110 e 116 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Si deduce che illegittimamente sono stati ravvisati gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Innanzitutto, si osserva che il fuoco, per quanto emerge dalle immagini acquisite, è stato appiccato da [OSCURATO:PERSONA], mentre il ricorrente era presente sul sito solo per prestare soccorso nelle operazioni di riparazione del veicolo, e che, inoltre, il reato di combustione illecita di rifiuti è ben diverso da quello di deposito incontrollato di rifiuti in qualità di responsabile di ente. Si rileva, poi, che il Tribunale non spiega perché non è plausibile la prospettazione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il materiale bruciato era costituito da scarti vegetali, la cui eliminazione per combustione non costituisce reato, ma mero illecito amministrativo, e perché debba essere attribuito al medesimo la responsabilità degli ulteriori materiali rinvenuti sul sito, posto il mancato avvistamento del ricorrente, o di altre persone riferibili alla sua società, nel corso di ben due mesi di attività di videosorveglianza. 3. Il ricorso è inammissibile, perché le censure enunciate, le quali contestano l'affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sono manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite. Quanto alla configurabilità dei reati ipotizzati, e alla esclusione della natura vegetale dei rifiuti "smaltiti", il Tribunale fornisce corretta spiegazione, osservando che: -) i rifiuti scaricati dai due camion della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]." e bruciati dagli amministratori e da dipendenti della stessa erano stati visti dalla polizia giudiziaria come materiali di scarto di colore scuro; -) nel sito dove sono avvenuti scarico e combustione sono stati trovati rifiuti non agricoli, come una targa ed un filtro industriale per la rigenerazione della plastica; -) i materiali scaricati e bruciati da amministratori e dipendenti della ditta "[OSCURATO:SOCIETA]." erano in grandi quantità, in quanto trasportati mediante due autocarri dotati di gru e cassoni di grandi dimensioni; -) la tesi difensiva costituisce una mera enunciazione verbale non supportata da alcuna allegazione. In ogni caso, poi, in tema di gestione di rifiuti, il regime derogatorio della parte quarta del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, previsto dall'art. 185 del medesimo decreto nella formulazione risultante all'esito dell'intervento dell'art. 20, comma 10, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, opera solo per gli "sfalci e potature" riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da bionnassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana, mentre, ove non ricorrano tali presupposti, i predetti scarti vegetali sono classificabili come rifiuti (così Sez. 3, n. 9348 del 02/10/2019, Pittanti, Rv. 278638-01). Quanto ai gravi indizi a carico di [OSCURATO:PERSONA] per gli ipotizzati reati, il Tribunale fonda incensurabilmente le sue conclusioni su elementi fattuali precisi ed incontestati, quali: -) la presenza del medesimo nel sito di abusivo smaltimento; -) il raggiungimento del sito a bordo di uno degli autocarri utilizzati per l'abusivo trasporto; -) le caratteristiche del sito, ubicato lontano dal centro abitato, di difficile accesso, non immediatamente visibile e ospitante residui di altri rifiuti inceneriti; -) la messa a disposizione, da parte del ricorrente, di ben due automezzi della società di cui è legale rappresentate per il trasporto ed il deposito dei rifiuti; -) le modalità delle operazioni di smaltimento, caratterizzate dall'usi di veicoli dotati di gru e di cassone di grandi dimensioni. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.