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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 15338/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 novembre 2021 la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Foggia del 29 maggio 2014 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 99, 69 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in'relazione agli artt. 544, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 62- bis cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. 2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come il ricorrente abbia omesso completamente di confrontarsi con le ragioni sottese alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, limitandosi a dedurre censure solo di merito.

L'inammissibilità dell'appello, correttamente dichiarata dalla Corte territoriale, impedisce, pertanto, l'esame dei motivi di doglianza eccepiti.

Ed infatti, qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile - come nel caso di specie - per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione (così Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, dep. 2015, Campisano, Rv. 261628-01) La ragione di ciò va ricercata nel principio, di carattere generale, secondo il quale un esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone necessariamente la regolare instaurazione (e prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale, mediante proposizione di un valido atto di gravame, con la conseguenza che l'esame del merito delle questioni sollevate con l'atto di impugnazione è precluso quando vi sia alla base del gravame (o intervenga successivamente) una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l'inammissibilità nei casi previsti dall'art. 593, comma 1, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 novembre 2021 la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Foggia del 29 maggio 2014 con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 99, 69 cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in'relazione agli artt. 544, 546 lett. e) cod. proc. pen. e 62- bis cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 160 cod. pen. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come il ricorrente abbia omesso completamente di confrontarsi con le ragioni sottese alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, limitandosi a dedurre censure solo di merito. L'inammissibilità dell'appello, correttamente dichiarata dalla Corte territoriale, impedisce, pertanto, l'esame dei motivi di doglianza eccepiti. Ed infatti, qualora l'appello sia stato dichiarato inammissibile - come nel caso di specie - per tardività della presentazione, la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, ove accerti effettivamente la sussistenza della causa di inammissibilità del gravame, deve dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione (così Sez. 3, n. 956 del 07/10/2014, dep. 2015, Campisano, Rv. 261628-01) La ragione di ciò va ricercata nel principio, di carattere generale, secondo il quale un esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone necessariamente la regolare instaurazione (e prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale, mediante proposizione di un valido atto di gravame, con la conseguenza che l'esame del merito delle questioni sollevate con l'atto di impugnazione è precluso quando vi sia alla base del gravame (o intervenga successivamente) una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l'inammissibilità nei casi previsti dall'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 15338/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris