Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:102
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
14 giugno 2007
Causa F‑121/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Concorso generale – Mancata ammissione alle prove scritte – Esperienza professionale – Obbligo di motivazione – Comunicazione della decisione della commissione giudicatrice – Domanda di riesame»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, da una parte,
l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/19/04 del 12 aprile 2005, con cui
non veniva ammessa la sua candidatura al detto concorso, nonché l’annullamento della decisione della stessa commissione giudicatrice
del 30 maggio 2005, con cui essa rifiutava di pronunciarsi sulla sua domanda di riesame, e, dall’altra, la condanna della
[OSCURATO:PERSONA] a versargli un risarcimento del preteso danno subito.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Concorso – Organizzazione – Requisiti per l’ammissione e modalità
(Statuto dei funzionari, artt. 25, 90 e 91; allegato III, art. 7)
1.
Il candidato ad un concorso per l’accesso alla funzione pubblica comunitaria possiede un interesse distinto e reale a chiedere
l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice con cui quest’ultima rifiuta il riesame della sua decisione
iniziale di non ammetterlo al concorso per insufficienza della sua esperienza professionale, pur avendo egli potuto, in ogni
caso, proporre un reclamo e un ricorso giurisdizionale contro tale decisione iniziale di non ammissione. Infatti il potere
discrezionale di cui dispone una commissione giudicatrice nell’ambito del riesame delle sue decisioni, per quanto riguarda
la valutazione tanto della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati quanto del rapporto
più o meno stretto che queste ultime possono presentare con le esigenze del posto da coprire, non è paragonabile al sindacato
esercitato, nell’ambito di un reclamo, dall’autorità che ha il potere di nomina che non ha il potere di annullare o modificare
le decisioni della commissione giudicatrice, né al sindacato di legittimità esercitato dal giudice comunitario in occasione
di un ricorso giurisdizionale, dato che quest’ultimo giudice deve limitarsi a verificare che l’esercizio del potere discrezionale
della commissione giudicatrice, quanto alla valutazione dell’esperienza professionale presentata da ciascun candidato, non
è stato viziato da errore manifesto.
Di conseguenza, il ricorrente deve poter sottoporre al sindacato del giudice comunitario la legittimità della decisione della
commissione giudicatrice con cui quest’ultima rifiuta il riesame della sua decisione di non ammissione al concorso, adottata
in quanto la domanda era tardiva, benché tale giudice sia, nel contempo, investito del sindacato sulla fondatezza della decisione
iniziale.
(v. punti 29, 30, 32 e 33)
Riferimento:
Corte: 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1613, punto 9); 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 1555, punto 9)
Tribunale di primo grado: 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento (Racc. pag. II‑831, punto 54); 21
novembre 2000, causa T‑214/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑1169, punti 70 e 71); 23 gennaio
2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 34), e 25 marzo 2004, causa T‑145/02, Petrich/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. PI pagg. I‑A‑101 e II‑447, punto 37)
2.
Se è vero che la procedura di riesame di una decisione adottata da una commissione giudicatrice di concorso non è soggetta
alle disposizioni degli artt. 90 e 91 dello Statuto, l’efficacia della domanda di riesame e la garanzia che i candidati possano
utilizzare tale rimedio giuridico nel rispetto del principio di parità di trattamento esigono non soltanto che la decisione
oggetto di una domanda di riesame sia stata comunicata al suo destinatario, ma anche che quest’ultimo sia stato in grado di
prendere utilmente conoscenza del suo contenuto. A questo proposito, l’amministrazione ha l’obbligo di accertarsi che i candidati
possano effettivamente e facilmente prendere conoscenza delle decisioni che li riguardano individualmente.
Non è in contrasto con l’art. 25 dello Statuto, con l’art. 7 dell’allegato III dello Statuto, con il bando di concorso nonché
con il principio di parità di trattamento la decisione della commissione giudicatrice di un concorso indetto dall’Ufficio
europeo di selezione del personale (EPSO) con cui viene rigettata in quanto tardiva la domanda di riesame di una decisione
di non ammissione di un candidato, nonostante la mancanza di prova della ricezione, da parte di quest’ultimo, del messaggio
di posta elettronica con cui egli viene informato dell’inserimento di tale decisione nel suo fascicolo personale sul sito
Internet dell’EPSO, allorché, anche se il bando di concorso era impreciso quanto alle modalità di comunicazione delle decisioni
della commissione giudicatrice, le informazioni che esso conteneva, lette unitamente al suo allegato e alle chiare istruzioni
figuranti sul sito Internet dell’EPSO, prevedevano, da una parte, che il dies a quo per proporre una domanda di riesame non
dipendeva dalla ricezione di un messaggio di posta elettronica di avvertimento inviato all’indirizzo di posta elettronica
del candidato, ma era costituito dal deposito di un nuovo documento nel suo fascicolo personale sul sito Internet dell’EPSO,
e, dall’altra, che il candidato doveva attivamente seguire l’evoluzione del detto fascicolo, cosa che l’interessato, in contrasto
con il suo dovere di diligenza, non ha fatto.
(v. punti 61, 72, 80, 81, 87 e 88)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pag. II‑A‑2‑569, punti 45 e 48)